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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/11/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1038/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1038/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell'Avv. DOMENICO NASO che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio CP_2
di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla
[...] funzionaria delegata dott.ssa GABRIELLA POMPOSO;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto Condannare il resistente a Controparte_1 provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 3.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
1 PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rigetto del ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto alla pretesa vantata dalla ricorrente per l'a.s. 2019/2020;
- nella ulteriore denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di di cui al punto precedente, accertare e dichiarare il non riconoscimento della carta docente per l'a.s. 2022/2023, poiché i servizi prestati, per supplenze brevi e saltuarie, non hanno raggiunto i 180 giorni.
- si chiede, inoltre, di voler accertare e dichiarare che nulla è dovuto per l'a.s. 2023/2024 poiché la ricorrente è stata impegnata in una supplenza in qualità di ATA e NON DOCENTE. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c. o, in caso di parziale accoglimento del ricorso avversario, con compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.9.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in CP_1 forza di successivi contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Allegava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Richiamava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentava l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Evidenziava l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo
2 determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione era, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022. Deduceva altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineava che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardasse indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui erano stati titolari di contratto a tempo determinato.
Si costituiva il con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 27.10.2025. Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla docente, con riferimento all'a.s. 2019/2020. Riferiva, inoltre, che la ricorrente, nel corso degli anni, non aveva ricevuto la carta docente in quanto riservata ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e che, cionondimeno, aveva fruito, al pari del restante personale, dell'attività formativa obbligatoria, erogata dall'istituzione scolastica di appartenenza. Citava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015, sottolineando che il beneficio riguardava i soli docenti di ruolo e che esso non costituiva retribuzione accessoria, né reddito imponibile. Rilevava che anche la normativa secondaria (d.p.c.m. 23.9.2015 e 28.11.2016) aveva escluso il personale non di ruolo dalla fruizione della carta. Si opponeva alla condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consentiva soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa. L'erogazione di una somma di denaro, al contrario, non avrebbe consentito la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo. Si opponeva, altresì, al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015, imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sosteneva, quindi, richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato. Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda relativa all'a.s. 2022/2023, evidenziando che la ricorrente aveva prestato servizio per un periodo limitato (dal
3 3.11.2022 al 17.12.2022), non idoneo a determinare una continuità annuale di servizio comparabile a quella dei docenti di ruolo. Si opponeva, infine, al riconoscimento del beneficio per l'a.s. 2023/2024, rilevando che, nel predetto anno scolastico, la docente aveva prestato attività lavorativa in qualità di personale ATA e non di docente, con conseguente inapplicabilità della normativa di riferimento.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono. La ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa tra le parti la circostanza che la ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
[...
[...] [
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_1 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza
5 appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa
6 stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. Contr 4. Non può essere accolta l'eccezione del , volta a limitare la condanna ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del DPCM 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente.
7 Il convenuto ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici. La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa. Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio. Sul punto, va altresì richiamata la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, per cui “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 5. È fondata l'eccezione di prescrizione proposta dal e del Controparte_1 merito per quanto concerne la richiesta del beneficio presentata dalla ricorrente relativamente all'a.s. 2019/2020. L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). Tale interpretazione ha trovato avallo nella citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, che ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data
8 in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Orbene, il termine prescrizionale decorrente dal 30.10.2019, non risulta essere stato tempestivamente interrotto. Parte ricorrente, infatti, ha prodotto tre distinti atti di diffida
– il primo datato 25.7.2022, il secondo 19.9.2022 e il terzo 24.11.2022 – dando prova della data di ricezione solo per il primo, ricevuto il 28.7.2022. Quest'ultimo, tuttavia, come peraltro gli ulteriori, ha carattere del tutto generico, non essendovi alcun riferimento né agli anni per cui il beneficio era preteso, né ai contratti di lavoro stipulati in tali anni, sicché anche l'eventuale ulteriore produzione di uno “stralcio” recante il nome della ricorrente (di cui avrebbe, comunque, dovuto provarsi la riferibilità all'atto generale), non avrebbe consentito di superare l'estrema genericità della diffida cumulativa, sì da ritenere interrotto il termine di prescrizione. 6. È fondata l'eccezione sollevata dal convenuto con riferimento all'a.s. CP_1
2022/2023, anno in cui la ricorrente ha prestato servizio dal 3.11.2022 al 7.12.2022 per un totale di 45 giorni. Come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 3.7.2025, causa C-268-/24, la mera natura a termine del rapporto di lavoro o la sua durata limitata non costituiscono, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare una disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato (punti 61, 63 e 68). Tuttavia, la medesima pronuncia ha ribadito che la parità di trattamento presuppone la comparabilità effettiva delle mansioni. Nel caso di specie, la brevissima durata dell'incarico non consente di configurare una situazione comparabile a quella del personale docente a tempo indeterminato, né a quella del personale impiegato in supplenze che, da sole o per la somma dei servizi, hanno durata pari alla totalità o comunque a una parte significativa dell'anno scolastico. Ne consegue, dunque, l'insussistenza del diritto al beneficio richiesto, per tale anno scolastico. 7. È fondata l'eccezione sollevata dal convenuto con riferimento all'a.s. CP_1
2023/2024, atteso che la ricorrente ha prestato servizio in qualità di personale ATA. L'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, come modificato dal d.l. n. 69/2024, prevede espressamente che la Carta docente sia destinata al “docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. La ratio della norma è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, finalità che presuppongono lo svolgimento di attività di insegnamento. Ne consegue che il beneficio non può essere esteso al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il quale, pur appartenendo all'amministrazione scolastica, non svolge funzioni didattiche né è destinatario delle attività di formazione cui la carta è correlata. Pertanto, con riferimento all'a.s. 2023/2024, la domanda deve essere rigettata.
9 8. Il valore del beneficio riconosciuto alla ricorrente, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 1.500), della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
a consegnare alla ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
[...] formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 1.500 per , oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla Parte_1 decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso. Così deciso il 6.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1038/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell'Avv. DOMENICO NASO che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio CP_2
di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla
[...] funzionaria delegata dott.ssa GABRIELLA POMPOSO;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto Condannare il resistente a Controparte_1 provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 3.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
1 PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rigetto del ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto alla pretesa vantata dalla ricorrente per l'a.s. 2019/2020;
- nella ulteriore denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di di cui al punto precedente, accertare e dichiarare il non riconoscimento della carta docente per l'a.s. 2022/2023, poiché i servizi prestati, per supplenze brevi e saltuarie, non hanno raggiunto i 180 giorni.
- si chiede, inoltre, di voler accertare e dichiarare che nulla è dovuto per l'a.s. 2023/2024 poiché la ricorrente è stata impegnata in una supplenza in qualità di ATA e NON DOCENTE. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c. o, in caso di parziale accoglimento del ricorso avversario, con compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.9.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in CP_1 forza di successivi contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Allegava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. Richiamava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentava l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Evidenziava l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo
2 determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione era, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022. Deduceva altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineava che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardasse indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui erano stati titolari di contratto a tempo determinato.
Si costituiva il con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 27.10.2025. Eccepiva, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla docente, con riferimento all'a.s. 2019/2020. Riferiva, inoltre, che la ricorrente, nel corso degli anni, non aveva ricevuto la carta docente in quanto riservata ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e che, cionondimeno, aveva fruito, al pari del restante personale, dell'attività formativa obbligatoria, erogata dall'istituzione scolastica di appartenenza. Citava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015, sottolineando che il beneficio riguardava i soli docenti di ruolo e che esso non costituiva retribuzione accessoria, né reddito imponibile. Rilevava che anche la normativa secondaria (d.p.c.m. 23.9.2015 e 28.11.2016) aveva escluso il personale non di ruolo dalla fruizione della carta. Si opponeva alla condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consentiva soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa. L'erogazione di una somma di denaro, al contrario, non avrebbe consentito la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo. Si opponeva, altresì, al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015, imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sosteneva, quindi, richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato. Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda relativa all'a.s. 2022/2023, evidenziando che la ricorrente aveva prestato servizio per un periodo limitato (dal
3 3.11.2022 al 17.12.2022), non idoneo a determinare una continuità annuale di servizio comparabile a quella dei docenti di ruolo. Si opponeva, infine, al riconoscimento del beneficio per l'a.s. 2023/2024, rilevando che, nel predetto anno scolastico, la docente aveva prestato attività lavorativa in qualità di personale ATA e non di docente, con conseguente inapplicabilità della normativa di riferimento.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono. La ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa tra le parti la circostanza che la ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
[...
[...] [
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_1 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza
5 appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa
6 stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. Contr 4. Non può essere accolta l'eccezione del , volta a limitare la condanna ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del DPCM 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente.
7 Il convenuto ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici. La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa. Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio. Sul punto, va altresì richiamata la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, per cui “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 5. È fondata l'eccezione di prescrizione proposta dal e del Controparte_1 merito per quanto concerne la richiesta del beneficio presentata dalla ricorrente relativamente all'a.s. 2019/2020. L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, ultimo giorno in cui è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016). Tale interpretazione ha trovato avallo nella citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, che ha enunciato il principio di diritto per cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data
8 in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Orbene, il termine prescrizionale decorrente dal 30.10.2019, non risulta essere stato tempestivamente interrotto. Parte ricorrente, infatti, ha prodotto tre distinti atti di diffida
– il primo datato 25.7.2022, il secondo 19.9.2022 e il terzo 24.11.2022 – dando prova della data di ricezione solo per il primo, ricevuto il 28.7.2022. Quest'ultimo, tuttavia, come peraltro gli ulteriori, ha carattere del tutto generico, non essendovi alcun riferimento né agli anni per cui il beneficio era preteso, né ai contratti di lavoro stipulati in tali anni, sicché anche l'eventuale ulteriore produzione di uno “stralcio” recante il nome della ricorrente (di cui avrebbe, comunque, dovuto provarsi la riferibilità all'atto generale), non avrebbe consentito di superare l'estrema genericità della diffida cumulativa, sì da ritenere interrotto il termine di prescrizione. 6. È fondata l'eccezione sollevata dal convenuto con riferimento all'a.s. CP_1
2022/2023, anno in cui la ricorrente ha prestato servizio dal 3.11.2022 al 7.12.2022 per un totale di 45 giorni. Come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 3.7.2025, causa C-268-/24, la mera natura a termine del rapporto di lavoro o la sua durata limitata non costituiscono, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare una disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato (punti 61, 63 e 68). Tuttavia, la medesima pronuncia ha ribadito che la parità di trattamento presuppone la comparabilità effettiva delle mansioni. Nel caso di specie, la brevissima durata dell'incarico non consente di configurare una situazione comparabile a quella del personale docente a tempo indeterminato, né a quella del personale impiegato in supplenze che, da sole o per la somma dei servizi, hanno durata pari alla totalità o comunque a una parte significativa dell'anno scolastico. Ne consegue, dunque, l'insussistenza del diritto al beneficio richiesto, per tale anno scolastico. 7. È fondata l'eccezione sollevata dal convenuto con riferimento all'a.s. CP_1
2023/2024, atteso che la ricorrente ha prestato servizio in qualità di personale ATA. L'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, come modificato dal d.l. n. 69/2024, prevede espressamente che la Carta docente sia destinata al “docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. La ratio della norma è quella di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, finalità che presuppongono lo svolgimento di attività di insegnamento. Ne consegue che il beneficio non può essere esteso al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il quale, pur appartenendo all'amministrazione scolastica, non svolge funzioni didattiche né è destinatario delle attività di formazione cui la carta è correlata. Pertanto, con riferimento all'a.s. 2023/2024, la domanda deve essere rigettata.
9 8. Il valore del beneficio riconosciuto alla ricorrente, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 1.500), della sua natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
a consegnare alla ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
[...] formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 1.500 per , oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla Parte_1 decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso. Così deciso il 6.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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