Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-, RG -OMISSIS-, emessa e pubblicata dall’intestato Tar in data 03 giugno 2025, con la quale è stato annullato il provvedimento della Questura di Bologna emesso in data 31 ottobre 2024, e notificato in data 10 marzo 2025, di riesame negativo dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal Ricorrente in data 03.02.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. AO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
il ricorrente, con il ricorso depositato in data 2 febbraio 2026, ha chiesto che fosse ordinato al Ministero dell’Interno – Questura della Provincia di Bologna l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del 2025, emessa e pubblicata in data 03 giugno 2025 dall’epigrafato Tar, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione;
a tal proposito, lo straniero si è lamentato di come, a seguito della predetta sentenza, l’Amministrazione, alla data del ricorso, non avesse ancora provveduto a rideterminarsi in conformità a quanto prescritto nella decisione dell’intestato Tar;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso;
all’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, il Presidente del Collegio avendo dato conto a parte ricorrente di come proprio quest’ultima avesse depositato il provvedimento di riesame negativo emesso dalla Questura in data 17 luglio 2025, ma notificato solo in data 7 aprile 2026;
nonostante il rilievo che precede parte ricorrente non ha ritenuto di chiedere rinvio per presentare motivi aggiunti;
impregiudicato il diritto del ricorrente di impugnare il nuovo provvedimento emesso dalla Questura con un autonomo ricorso, non è possibile accogliere il ricorso introduttivo, poiché la domanda del ricorrente era finalizzata a superare la mera inerzia dell’Amministrazione, l’ottemperanza della sentenza sopra ricordata dovendo realizzarsi mediante quella stessa riedizione del potere, che la Questura ha proprio effettuato con il provvedimento del 17 luglio 2025;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, atteso che l’inerzia è venuta meno, impregiudicata ogni valutazione, in caso di autonomo ricorso, sulla illegittimità o nullità per violazione o elusione del giudicato relativamente al nuovo provvedimento del 17 luglio 2025 e notificato in data 7 aprile 2026;
le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NO, Presidente FF
Alessio Falferi, Consigliere
AO AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AS | MA NO |
IL SEGRETARIO