TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/10/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 5340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice NG FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5340/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MOAVRO Parte_1 C.F._1 DONATELLA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 APPELLATO
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 22.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato il ricorso avverso il verbale di violazione al codice della strada n. 3133G/2021 (prot. 7717/2021) del 14.11.2021, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate: l'art. 200 del codice della strada prevede il principio generale della contestazione immediata degli illeciti, che può essere derogato solo nei casi previsti dall'art. 201 co. 1 bis e 1 ter: “1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone;
((g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada)) g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”. Nel caso in esame il verbale reca le seguenti motivazioni poste a fondamento della contestazione differita: “non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa: violazione accertata direttamente dagli operatori di P.L. su segnalazione della strumentazione di lettura targhe a diretta gestione della Polizia Locale e collegata alla banca dati MCTC ex art. 13 l. 689/1981”. Le motivazioni di deroga al principio di contestazione immediata non risultano esaustive, in quanto non consentono di individuare l'apparecchio effettivamente adoperato per il rilevamento della violazione;
non risulta possibile qualificare l'accertamento ai sensi dell'art. 201 co. 1 bis lett. e), in quanto il verbale è generico sul punto, né prevede specifici riferimenti alla distanza del veicolo o sulla possibilità che sia fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
la circostanza che il verbale di contestazione sia stato redatto in data 15.11.2021, presso il Comando di Polizia locale, esclude che l'accertamento possa essere avvenuto in presenza degli operatori di Polizia Locale al momento della circolazione del veicolo;
non risulta la prova, né dell'omologazione dell'apparecchio, né dell'omologazione e/o approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico. Il giudice di prime cure non ha tenuto conto della normativa di riferimento né ha motivato in ordine ai suddetti motivi di illegittimità. Conseguentemente la decisione va riformata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dei parametri minimi (stante il basso grado di complessità della lite) previsti per i procedimenti di valore inferiore ad Euro 1.100,00 in relazione a tutte le fasi del procedimento.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_1
- In riforma della sentenza impugnata (sentenza del giudice di pace di Velletri n. 710/2023 pubblicata il 20.03.2023) accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata con verbale di violazione al codice della strada n. 3133G/2021 (prot. 7717/2021) del 14.11.2021 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
- Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore delle parte appellante che liquida in complessivi euro per esborsi 161,50 ed euro 505,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 22/10/2025
Il giudice
NG FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice NG FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5340/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MOAVRO Parte_1 C.F._1 DONATELLA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 APPELLATO
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 22.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato il ricorso avverso il verbale di violazione al codice della strada n. 3133G/2021 (prot. 7717/2021) del 14.11.2021, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate: l'art. 200 del codice della strada prevede il principio generale della contestazione immediata degli illeciti, che può essere derogato solo nei casi previsti dall'art. 201 co. 1 bis e 1 ter: “1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone;
((g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada)) g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”. Nel caso in esame il verbale reca le seguenti motivazioni poste a fondamento della contestazione differita: “non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa: violazione accertata direttamente dagli operatori di P.L. su segnalazione della strumentazione di lettura targhe a diretta gestione della Polizia Locale e collegata alla banca dati MCTC ex art. 13 l. 689/1981”. Le motivazioni di deroga al principio di contestazione immediata non risultano esaustive, in quanto non consentono di individuare l'apparecchio effettivamente adoperato per il rilevamento della violazione;
non risulta possibile qualificare l'accertamento ai sensi dell'art. 201 co. 1 bis lett. e), in quanto il verbale è generico sul punto, né prevede specifici riferimenti alla distanza del veicolo o sulla possibilità che sia fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
la circostanza che il verbale di contestazione sia stato redatto in data 15.11.2021, presso il Comando di Polizia locale, esclude che l'accertamento possa essere avvenuto in presenza degli operatori di Polizia Locale al momento della circolazione del veicolo;
non risulta la prova, né dell'omologazione dell'apparecchio, né dell'omologazione e/o approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico. Il giudice di prime cure non ha tenuto conto della normativa di riferimento né ha motivato in ordine ai suddetti motivi di illegittimità. Conseguentemente la decisione va riformata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dei parametri minimi (stante il basso grado di complessità della lite) previsti per i procedimenti di valore inferiore ad Euro 1.100,00 in relazione a tutte le fasi del procedimento.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia del Controparte_1
- In riforma della sentenza impugnata (sentenza del giudice di pace di Velletri n. 710/2023 pubblicata il 20.03.2023) accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata con verbale di violazione al codice della strada n. 3133G/2021 (prot. 7717/2021) del 14.11.2021 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
- Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore delle parte appellante che liquida in complessivi euro per esborsi 161,50 ed euro 505,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 22/10/2025
Il giudice
NG FA