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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6145 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. MAJORINI Parte_1
ROBERTO);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 24/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 27/04/2023,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del Pt_1
31/01/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 23/09/2021, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere espatriato dal suo paese di CP_1
origine nel 2011 e di essere giunto in Italia in data 03/10/2015; di avere sottoscritto in data 10/04/2022 un contratto di lavoro a tempo determinato, valido fino al
31/12/2022 con l'Azienda agricola Agridea Srl con la mansione di bracciante agricolo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 27/01/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 23/09/2021.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “Agridea srls – società agricola”, con sede legale a Zapponeta, via
Salvemini 2/A, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 10/04/2022 al 31/12/2022 (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di “ ”, con sede legale a Barletta, via Francavilla 69, Controparte_2
con la mansione di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 15/06/2022 al 30/06/2022, come risulta dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. alle note del 24/01/2025); alle dipendenze di “ ”, CP_3 con sede a Barletta, via Roma 91, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/08/2022 al 30/09/2022, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti e dalla busta paga relativa al mese di settembre 2022 (cfr. all. alle note del 24/01/2025); alle dipendenze di “ , Controparte_4
con sede a Barletta, via Roma 91, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 30/08/2022 al 28/09/2022 come si evince dalla busta paga relativa al mese di settembre 2022 e dalla certificazione unica 2023 depositata in atti (cfr. all. alle note del
24/01/2025); alle dipendenze di “ , con sede a Barletta, via A. Nanula Controparte_5
13, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 28/09/2022 al
10/10/2022 come si evince dalla busta paga relativa al mese di ottobre 2022 depositata in atti (cfr. all. alle note del 24/01/2025); alle dipendenze di “ ”, con sede a CP_3
Barletta, via Roma 91, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
25/04/2023 al 31/05/2023, come si evince dalla busta paga relativa al mese di maggio
2023 depositata in atti (cfr. all. alle note del 24/01/2025); alle dipendenze di “ CP_6
”, con sede legale a Cerignola, via Orsara di Puglia 5, con la qualifica di
[...]
bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
06/04/2024 al 31/12/2024 (cfr. all. alle note del 06/05/2024);
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2015 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
Lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 05/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6145 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. MAJORINI Parte_1
ROBERTO);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 24/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 27/04/2023,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del Pt_1
31/01/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 23/09/2021, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere espatriato dal suo paese di CP_1
origine nel 2011 e di essere giunto in Italia in data 03/10/2015; di avere sottoscritto in data 10/04/2022 un contratto di lavoro a tempo determinato, valido fino al
31/12/2022 con l'Azienda agricola Agridea Srl con la mansione di bracciante agricolo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 27/01/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 23/09/2021.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_1
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale;
in caso di mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n.
25/2008 è prevista l'impugnazione ai sensi dell'art. 35 bis dello stesso decreto legislativo.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “Agridea srls – società agricola”, con sede legale a Zapponeta, via
Salvemini 2/A, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 10/04/2022 al 31/12/2022 (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di “ ”, con sede legale a Barletta, via Francavilla 69, Controparte_2
con la mansione di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 15/06/2022 al 30/06/2022, come risulta dalla comunicazione Unilav depositata in atti (cfr. all. alle note del 24/01/2025); alle dipendenze di “ ”, CP_3 con sede a Barletta, via Roma 91, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/08/2022 al 30/09/2022, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti e dalla busta paga relativa al mese di settembre 2022 (cfr. all. alle note del 24/01/2025); alle dipendenze di “ , Controparte_4
con sede a Barletta, via Roma 91, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 30/08/2022 al 28/09/2022 come si evince dalla busta paga relativa al mese di settembre 2022 e dalla certificazione unica 2023 depositata in atti (cfr. all. alle note del
24/01/2025); alle dipendenze di “ , con sede a Barletta, via A. Nanula Controparte_5
13, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 28/09/2022 al
10/10/2022 come si evince dalla busta paga relativa al mese di ottobre 2022 depositata in atti (cfr. all. alle note del 24/01/2025); alle dipendenze di “ ”, con sede a CP_3
Barletta, via Roma 91, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
25/04/2023 al 31/05/2023, come si evince dalla busta paga relativa al mese di maggio
2023 depositata in atti (cfr. all. alle note del 24/01/2025); alle dipendenze di “ CP_6
”, con sede legale a Cerignola, via Orsara di Puglia 5, con la qualifica di
[...]
bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
06/04/2024 al 31/12/2024 (cfr. all. alle note del 06/05/2024);
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2015 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
Lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 05/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela