CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1099/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2827/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Militello In Val Di Catania - Casa Comunale 95043 Militello In Val Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004184772 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2827/2024, notificato e depositato nei termini di legge, il signor Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2023 00041847 72, notificata in data 22.02.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.131,88 a titolo di IMU per le annualità 2014 e 2015, oltre accessori, su incarico del
Comune di Militello in Val di Catania.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito, in via preliminare, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, con conseguente nullità dell'atto impugnato. Ha dedotto, altresì, l'intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'ente impositore e la prescrizione quinquennale del credito tributario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con proprie controdeduzioni, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito della pretesa, sostenendo di essere un mero esecutore della riscossione e non titolare del credito. Ha inoltre contestato la tardività del ricorso e ha concluso per il rigetto dello stesso, affermando la regolarità della notifica della cartella di pagamento.
La causa, all'udienza del 03/02/2026, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso principale, relativo all'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento, è fondato.
Il ricorrente ha specificamente dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti impositivi relativi alle annualità 2014 e 2015. A fronte di tale contestazione, era onere dell'amministrazione resistente fornire la prova della regolare notificazione di detti atti, quale condizione di legittimità della pretesa iscritta a ruolo.
L'agente della riscossione, unica parte resistente costituita, non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a difendere la regolarità della propria attività di notifica della cartella di pagamento.
L'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo, quale è la cartella di pagamento. La cartella di pagamento, infatti, può essere contestata per vizi propri, ma anche quando si deduca la mancata notifica dell'atto presupposto, non potendosi in tal caso eccepire la tardività dell'impugnazione di un atto mai conosciuto. La mancata impugnazione di un atto ritualmente notificato determina l'irretrattabilità del credito, ma tale principio non opera in caso di omessa notifica dell'atto stesso.
La fondatezza della censura relativa all'omessa notifica degli atti presupposti è di per sé sufficiente a determinare l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, assorbendo ogni altra questione.
Si osserva che, stante la mancata prova della notifica di un atto interruttivo, il credito tributario per IMU risulta altresì prescritto. L'imposta comunale sugli immobili soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Tale termine, per l'annualità 2014, è spirato il 31 dicembre 2019 e, per l'annualità 2015, il 31 dicembre 2020. La cartella di pagamento è stata notificata solo il 22.02.2024, quando il termine di prescrizione era ampiamente decorso. Per interrompere il decorso della prescrizione, è necessario che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il termine.
Parimenti, risulta decorso il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo da parte dell'ente locale, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 03/02/2026.
Il Giudice
LA LL
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2827/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Militello In Val Di Catania - Casa Comunale 95043 Militello In Val Di Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004184772 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2827/2024, notificato e depositato nei termini di legge, il signor Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2023 00041847 72, notificata in data 22.02.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.131,88 a titolo di IMU per le annualità 2014 e 2015, oltre accessori, su incarico del
Comune di Militello in Val di Catania.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito, in via preliminare, l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, con conseguente nullità dell'atto impugnato. Ha dedotto, altresì, l'intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'ente impositore e la prescrizione quinquennale del credito tributario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con proprie controdeduzioni, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito della pretesa, sostenendo di essere un mero esecutore della riscossione e non titolare del credito. Ha inoltre contestato la tardività del ricorso e ha concluso per il rigetto dello stesso, affermando la regolarità della notifica della cartella di pagamento.
La causa, all'udienza del 03/02/2026, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso principale, relativo all'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento, è fondato.
Il ricorrente ha specificamente dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti impositivi relativi alle annualità 2014 e 2015. A fronte di tale contestazione, era onere dell'amministrazione resistente fornire la prova della regolare notificazione di detti atti, quale condizione di legittimità della pretesa iscritta a ruolo.
L'agente della riscossione, unica parte resistente costituita, non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a difendere la regolarità della propria attività di notifica della cartella di pagamento.
L'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo, quale è la cartella di pagamento. La cartella di pagamento, infatti, può essere contestata per vizi propri, ma anche quando si deduca la mancata notifica dell'atto presupposto, non potendosi in tal caso eccepire la tardività dell'impugnazione di un atto mai conosciuto. La mancata impugnazione di un atto ritualmente notificato determina l'irretrattabilità del credito, ma tale principio non opera in caso di omessa notifica dell'atto stesso.
La fondatezza della censura relativa all'omessa notifica degli atti presupposti è di per sé sufficiente a determinare l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, assorbendo ogni altra questione.
Si osserva che, stante la mancata prova della notifica di un atto interruttivo, il credito tributario per IMU risulta altresì prescritto. L'imposta comunale sugli immobili soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Tale termine, per l'annualità 2014, è spirato il 31 dicembre 2019 e, per l'annualità 2015, il 31 dicembre 2020. La cartella di pagamento è stata notificata solo il 22.02.2024, quando il termine di prescrizione era ampiamente decorso. Per interrompere il decorso della prescrizione, è necessario che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il termine.
Parimenti, risulta decorso il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo da parte dell'ente locale, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, il 03/02/2026.
Il Giudice
LA LL