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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17353 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. MA ZI, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°3638 per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025 , vertente
TRA
c.f.: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
n°784, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n°10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nappi e dell'Avv. Manuela La Ferrara, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3201368
o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
ATTRICE
E
1) , nato a [...] il [...],( c.f.: , residente in [...] C.F._2
n°5, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n° 36, presso lo studio dell'Avv. Tiziana
Tranquilli, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 9893443 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
2) con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n°156, capogruppo del gruppo Controparte_2 bancario “ ”, iscritto all'Albo dei gruppi bancari, Registro delle Imprese di Torino, Controparte_2
c.f.: n° , in persona del procuratore Avv. Bruna Pastinese, giusta procura P.IVA_1 in autentica di firme del Notaio di Milano in data 14 aprile 2021 Persona_1
( rep. n° 6744, Racc. n° 4736), elettivamente domiciliata in Roma, Via Gallia n° 2, presso lo studio dell'Avv. Laura Berti, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ex art. 83 3° comma c.p.c. in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/
7008585 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
CONVENUTI
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi
Materia: contratti ed obbligazioni varie
Codice: 140041
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Rito: Nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006)
All'udienza del 16 settembre 2025 compariva l'Avv. Manuela La Ferrara, l'Avv. Tiziana Tranquilli per il Sig.
e l'Avv. Laura Berti per CP_1 Controparte_2
i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e prime memorie istruttorie.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla ed al Sig. Controparte_2 CP_1 la Sig.ra premesso che: Parte_1
- essa attrice in data 26/4/1997 si era unita in matrimonio in regime di separazione dei beni con il Sig. ; CP_1
- essa istante era cointestataria con il Sig. del conto corrente n° 1000/00008050, acceso in data CP_1
28/09/2012 con operatività a firma disgiunta presso la Controparte_2
- sul conto corrente cointestato erano sempre stati accreditati gli stipendi dei due cointestatari nonché addebitate le utenze della casa familiare ed effettuati dallo stesso i prelievi tramite bancomat, carte di credito nonché pagamenti tramite bonifici bancari;
- essa esponente ed il Sig. erano altresì cointestatari di un conto corrente n°1000/166791 e CP_1 di un deposito di titoli in amministrazione n°9000/1167274, entrambi accesi nel mese di luglio dell'anno
2017 presso la Controparte_2
- a seguito di insanabili dissidi di coppia il Sig. nel mese di marzo dell'anno 2019 si era allontanato CP_1 definitivamente dalla casa coniugale e, nel mese di novembre dell'anno 2019, essa attrice era ricorsa al Tribunale di Roma per chiedere la separazione giudiziale fra coniugi, che era stata statuita provvisoriamente con ordinanza presidenziale del 14/07/2020;
- in data 22/05/2019 essa istante ed il Sig. avevano acceso il deposito titoli amministrato CP_1
n°3100/05600675 con operatività a firma disgiunta, sempre presso lo stesso istituto bancario;
- a seguito della richiesta congiunta di estinzione dei conti( conto corrente e conto deposito titoli), intercorsi nel mese di luglio dell'anno 2019, le somme ivi giacenti erano confluite parte nel conto corrente n° 1000/00008050 e parte nel deposito titoli amministrato n°3100/5600675, attualmente attivi;
- a decorrere dal mese di marzo dell'anno 2019 al mese di dicembre dell'anno 2019 essa esponente ed il Sig. avevano cominciato ad effettuare cospicui prelievi con l'intento di svuotare le somme CP_1 giacenti sul conto corrente cointestato ove erano confluite parte delle somme giacenti nel deposito amministrato;
- conseguentemente essa attrice, onde evitare il depauperamento dei risparmi di una vita ed a tutela delle figlie, aveva revocato la operatività disgiunta sul deposito titoli in amministrazione cointestato n°3100/05600675 in ragione delle insanabili divergenze con il Sig. , tramite raccomandata CP_1
a/r ricevuta dalla filiale di Aurelia n° 396, in data 08/01/2020; Controparte_2
- con raccomandata datata 13/03/2020, a sua volta, l'istituto di credito aveva comunicato al Sig. CP_1
l'opposizione alla prosecuzione della facoltà di firma disgiunta anche con riguardo a qualsivoglia operazione tramite piattaforma on-line, disposta da essa istante;
- con la predetta lettera la banca aveva informato il Sig. che ciascun cointestatario aveva la facoltà CP_1 di opporsi alla prosecuzione della operatività a firme separate in forza dell'art. 6 comma 4° del contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi;
- la comunicazione era stata depositata in atti nel procedimento giudiziale di separazione fra coniugi dal Sig. confermando l'avvenuta conoscenza ad opera dell'istituto di credito della revoca a firma CP_1 disgiunta sull'operatività del deposito dei titoli in questione;
- decorsi venti mesi dalla comunicazione della modifica della operatività congiunta( revoca di firma disgiunta) in data 15.18/10/2021 la banca, su indicazione del Sig. , senza alcuna autorizzazione, CP_1 aveva effettuato un giroconto ed aveva trasferito il dossier titoli presso altro conto a lui intestato per un valore di circa € 155.613,90;
- poco tempo dopo il Sig. aveva operato un carico giro deposito ed aveva trasferito, sul conto CP_1 cointestato, parte dei titoli per un valore di € 56.914,84;
- con p.e.c. inviata il 05/11/2021 a mezzo del proprio difensore, rimasta priva di riscontro, essa esponente aveva contestato alla banca di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alle modifiche contrattuali sulla operatività congiunta e di non essere stata avvisata in ordine alle operazioni effettuate dal Sig. ; CP_1
- essa attrice aveva, altresì, censurato il comportamento della banca che aveva consentito l'appropriazione indebita di somme pari ad € 98.699,06 da parte del Sig. riservandosi di agire per ottenere il ristoro CP_1 dei danni subiti;
- soltanto in data 18/11/2021 essa istante aveva ricevuto dalla banca una lettera con la quale era stata informata in ordine alla emissione di un provvedimento dell'A.B.F. in data 22/03/2021, a seguito di un reclamo del Sig. , e che, in esecuzione del richiamato provvedimento, la banca avrebbe CP_1 effettuato il trasferimento dei titoli nominali al Sig. ; CP_1
- essa esponente, con p.e.c. inviata il 22/11/2021 aveva contestato alla banca la tardività della comunicazione e la aveva diffidata a fornire tutta la documentazione inerente il procedimento di reclamo dinanzi all'A.B.F.; - la banca aveva dato riscontro alle precedenti missive, tutte inviate dal difensore di essa attrice, in data
26/11/2021, precisando di aver effettuato il trasferimento del solo titolo nominale intestato al Sig. CP_1
a seguito della notificazione di un provvedimento dell'A.B.F. omettendo di fornire indicazioni in ordine al contenuto di quest'ultimo;
- nella stessa missiva la banca aveva comunicato che il Sig. aveva formalizzato la richiesta di chiusura CP_1 dei rapporti in questione e che si riteneva estranea alle confliggenti pretese dei cointestatari essendo la mera mandataria di entrambi i clienti;
- con p.e.c. del 26/11/2021 essa istante aveva diffidato la banca dall'effettuare la chiusura del conto cointestato e tanto meno dall'eseguire operazioni sul deposito titoli amministrato cointestato da parte del Sig. stante la cointestazione dello stesso a firma congiunta;
CP_1
- essa esponente, essendo stata disattesa la richiesta effettuata in data 22/11/2021, con p.e.c. del 06/12/2021, aveva sollecitato alla banca l'invio della documentazione inerente il procedimento di reclamo dinanzi all'A.B.F. o quanto meno il riferimento del provvedimento per rinvenire lo stesso sul portale dell'A.B.F.;
- soltanto in data 09/12/2021 essa attrice aveva preso contezza del contenuto della decisione dell'A.B.F.
n° 16247 del 06/07/2021 a seguito della comunicazione della banca;
- il provvedimento in parola aveva solamente accertato la illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver fornito evidenze giustificative della condotta adottata, aggravato dai ritardi nel fornire le risposte( dal 21/04/2021 al 23/06/2021) respingendo nel resto il ricorso;
- il provvedimento dell'A.B.F., pertanto, non aveva legittimato l'operazione di trasferimento delle quote titoli, effettuata arbitrariamente dal Sig. ed avallata dalla banca osservando che “ dalle evidenze CP_1 disponibili non è possibile concludere che nel caso in esame la facoltà di firme disgiunte sul deposito amministrato era modificabile o revocabile con comunicazione sottoscritta da uno solo dei cointestatari né il contrario”;
- con p.e.c. del 20/12/2021 essa istante aveva evidenziato il rigetto del ricorso del Sig. in ordine CP_1 alle doglianze circa l'esecuzione del contratto bancario nonché l'illegittima condotta della banca per aver dato seguito ad arbitrarie operazioni poste in essere dal Sig. senza che essa esponente fosse CP_1 informata e coinvolta nell'operazione stante l'operatività del deposito a firma congiunta;
- con la stessa missiva del 20/12/2021 essa attrice aveva rilevato che, a seguito di esplicita richiesta del 24/11/2021, la banca aveva negato il trasferimento dei titoli nominativi a lei intestati evidenziando il diverso trattamento ricevuto rispetto al Sig. al quale era stato consentito il trasferimento dei titoli CP_1 nominali in data 15.18/11/2021;
- la banca era perfettamente a conoscenza sia del logoramento del rapporto coniugale che dei prelievi effettuati da entrambi i correntisti ma, nonostante ciò, aveva concesso al Sig. la operatività CP_1 sul deposito negando la pari operatività ad essa istante;
- a seguito di ricorso presentato all'A.B.F. essa esponente aveva ottenuto il provvedimento n°12162/2022 con il quale era stato “ accertato l'illegittimo comportamento della resistente per aver consentito CP_3 al cointestatario Sig. di effettuare il trasferimento di alcuni titoli su un altro conto a quest'ultima CP_1 riconducibile a fronte della revoca di firme disgiunte, richiesta dall'attuale attrice, comunicata allo stesso cointestatario dalla;
CP_3
- il Sig. , pertanto, non soltanto non avrebbe potuto disporre in misura eccedente la propria quota CP_1 stante il principio di presunzione di proprietà comune delle somme cointestate, ma non avrebbe potuto compiere operazioni sul deposito amministrato per la operatività a firma congiunta;
- la banca, stante la operatività a firma congiunta sul deposito amministrato, non avrebbe dovuto consentire il trasferimento delle somme in questione in carenza di esplicita autorizzazione da parte di essa attrice redendosi così responsabile in concorso con il Sig. delle gravi inadempienze contrattuali CP_1 nonché delle gravi negligenze per aver dato seguito alla operazione de qua;
- nel rispetto del D.Lgs. n° 28/2010 era stata attivata la procedura di mediazione civile alla quale il Sig. non aveva aderito senza addurre una valida giustificazione;
CP_1
- nelle more il Tribunale di Roma, con sentenza n° 17948, pubblicata il 05/12/2022, aveva dichiarato la separazione personale fra coniugi;
- tanto esposto essa attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
A) accertare e dichiarare che le somme giacenti a far data dalla aperura del rapporto bancario presso l' , di cui al conto corrente cointestato n°1000/00008050 ed al deposito Controparte_2 amministrato cointestato n°3100/05600675, sono di proprietà dei Sigg.ri e Parte_1
, in parti uguali;
CP_1
B) accertare e dichiarare che il Sig. e la hanno agito CP_1 Controparte_4 in violazione degli obblighi assunti in sede di contratto, ognuno per la propria responsabilità specifica;
C) accertare e dichiarare che il Sig. ha illegittimamente ed indebitamente effettuato CP_1 il trasferimento della somma di € 98.699,06 da un deposito titoli amministrato, cointestato a firma congiunta, in altro riconducibile allo stesso e che la ha illegittimamente consentito tale CP_3 censurabile comportamento omettendo la prescritta vigilanza di legge;
D) condannare i convenuti, in solido fra loro, rispettivamente, alla restituzione e/o pagamento della somma di € 49.350,00 ovvero pari al valore della metà della somma illegittimamente trasferita, oltre interessi legali a far data dal 18/10/2021;
E) autorizzare, previo svincolo di tutte le somme giacenti nel deposito titoli amministrato cointestato n°3100/05600675 a favore del conto corrente n°1000/00008050 intestato ai Sigg.ri
[...]
e , e, conseguentemente, assegnare le somme così svincolate, in favore dei Parte_1 CP_1 cointestatari nella misura del 50% ciascuno;
F) per l'effetto, ordinare alla la chiusura del rapporto bancario n° Controparte_4
1000/00008050, intestato ai Sigg.ri e;
Parte_1 CP_1
G) in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il Sig. e, con comparsa di risposta, replicava che, contrariamente a quanto CP_1 dedotto dalla attrice, nel conto corrente cointestato fra esso convenuto e la Sig.ra Pt_1 coniugati in regime di separazione dei beni, non erano confluiti soltanto gli stipendi degli stessi, ma anche cospicue somme di spettanza esclusiva di esso convenuto, quali indennità Controparte_ di licenziamento, trattamento di fine rapporto, donazione in denaro del padre, Sig. , nonché la somma di € 37.000,00 ereditata in successione della madre.
Ed ancora, analizzando l'evoluzione delle consistenti rimesse sui conti cointestati, che trovavano pieno riscontro negli estratti conto, era di agevole evidenza che le somme giacenti sui conti cointestati provenissero per l'80% da somme di proprietà esclusiva di esso convenuto ferma restando la esclusiva e piena proprietà del 100% dei titoli nominativi.
Peraltro in data 08/08/2019 la Sig.ra aveva prelevato dal c/c la somma di € 46.000,00 sicchè Pt_1 esso convenuto, a sua volta, aveva prelevato la somma di € 58.000,00.
Tanto premesso esso convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , valutate le argomentazioni addotte e la documentazione prodotta:
- accertato e dichiarato che le somme giacenti sul conto corrente cointestato n° 1000/00008050 e sul deposito amministrato cointestato n°3100/05600675 presso non sono Controparte_6 di proprietà dei Signori e in parti uguali ma per una quota superiore Parte_1 CP_1 del Sig. , rigettare le domande tutte formulate dalla parte attrice nei capi A, E ed F CP_1 delle conclusioni dell'atto di citazione perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di riscontro probatorio per tutto quanto sopra dedotto e prodotto;
- rigettare le domande tutte di parte attrice formulate nei confronti del Sig. di cui ai CP_1 capi B, C e D, perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di riscontro probatorio per tutto quanto dedotto e prodotto, non avendo posto in essere il Sig. alcuna delle condotte a CP_1 lui pretestuosamente ascritte;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese al forfettario come per legge”.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, rilevando di aver esortato Controparte_2 gli ex-coniugi a regolare bonariamente i rapporti controversi e di non aver posto in essere condotte contrarie a buona fede, così concludeva:
“ piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda attrice svolta nei confronti di in via preliminare per carenza di legittimazione della Controparte_2 deducente e, comunque, nel merito, perché totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio, gravati del 15% per spese generali ed i.v.a. e c.p.a.”.
La causa, all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero risulta incontestato che l'istituto di credito abbia consentito il trasferimento del compendio monetario di un deposito titoli amministrato a firma congiunta su un conto corrente personale del Sig. . CP_1 Appare mutuabile al caso oggetto di indagine quanto in proposito accertato dall'Arbitro Bancario
Finanziario che, nella seduta del 12/07/2022, stigmatizzando la condotta illecita dell'intermediario, ha, fra l'altro, condivisibilmente opinato che “ nonostante la parte attrice, cointestataria di un deposito titoli con operatività a firma disgiunta abbia revocato la facoltà di firme disgiunte ai sensi dell'art. 6 comma 4° del “ contratto prestazioni servizi investimento e servizi aggiuntivi” e che di tale revoca sia stato informato l'altro cointestatario, con raccomandata della resistente, prodotta in atti e datata 13 febbraio 2020,
l'intermediario convenuto ha consentito all'altro cointestatario- ex coniuge, con il quale erano insorti contrasti sulla gestione dei rapporti cointestati, di effettuare il trasferimento di alcuni titoli su un altro conto a quest'ultimo riconducibile”.
Osserva il decidente, in sintonia con il superiore opinamento, che un deposito bancario con firma congiunta non possa essere movimentato dall'intermediario sulla scorta della volontà esplicitata da uno solo dei contraenti presumendosi che le giacenze ivi contenute siano di titolarità di ciascuno degli stessi nella misura del 50% dell'intero.
Nulla quaestio ove fosse stato movimentato soltanto il 50% di siffatte rimesse nell'ipotesi di apporto paritario al conto.
Appare, pertanto, di chiara percezione il rilievo che, non essendo stato chiuso il rapporto bancario a firma congiunta, debba essere ordinato l'afflusso della somma indebitamente prelevata sul deposito titoli cointestato.
Ne consegue che, ove le somme distratte rientrassero nel contesto di origine, non potrebbe essere richiesto allo scrivente di ordinare la chiusura del rapporto con la suddivisione dell'importo complessivo in egual misura atteso che, a mezzo della presente pronuncia, è stato tutelato meramente il principio della presunzione di pari titolarità degli importi giacenti su un conto cointestato( chiaro essendo che i contraenti, in un'ulteriore fase temporale, provando i rispettivi titoli, potranno riscuotere quanto rispettivamente spettante).
Ove non fosse prestata ottemperanza alla superiore statuizione- nel termine indicato in dispositivo- si impone la condanna del Sig. , in solido con l'istituto di credito, al pagamento in favore dell'attrice CP_1 del 50% della somma trasferita ( pari ad € 49.349,53) con gli interessi legali a decorrere dalla data di effettuazione della richiamata operazione sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da porsi a carico solidale dei convenuti,(essendo il Sig. civilmente responsabile CP_1 per aver sottratto le somme che si presumono di proprietà comune e l'istituto di credito per aver permesso l'operazione senza aver consultato l'attrice ) seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto,:
- accerta che le somme giacenti a far data della apertura del rapporto bancario presso l' Controparte_2
di cui al conto corrente cointestato n°1000/00008050 ed al deposito amministrato cointestato
[...]
n°3100/05600675, si presumono di proprietà dei Sigg.ri e in parti uguali;
Parte_1 CP_1 - accerta che il Sig. e la hanno agito in violazione degli obblighi assunti CP_1 Controparte_2 in sede di contratto, ognuno per la propria responsabilità specifica;
- accerta che il Sig. ha illegittimamente ed indebitamente effettuato il trasferimento CP_1 della somma di € 98.699,06 da un deposito titoli amministrato, cointestato a firma congiunta, in altro riconducibile allo stesso e che la ha illegittimamente consentito tale Controparte_2 censurabile condotta omettendo la prescritta vigilanza di legge;
- condanna il Sig. a depositare la somma di € 98.699,06, già giacente sul deposito titoli CP_1 amministrato cointestato n°3100/05600675, sul conto corrente n°1000/00008050 intestato ai Sigg.ri e;
in difetto di siffatta condotta, da attivare a cura del Sig. Parte_1 CP_1 [...]
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, condanna i convenuti, in solido CP_1 fra loro, a pagare alla Sig.ra la somma pari ad € 49.349,53 oltre interessi legali Parte_1
a decorrere dalla data di effettuazione dell' operazione oggetto di causa sino a quella di effettivo soddisfo;
condanna il Sig. e la in solido fra loro, a rifondere in favore CP_1 Controparte_2 della Sig.ra le spese del presente giudizio che si liquidano in € 12.000,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. MA ZI, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°3638 per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025 , vertente
TRA
c.f.: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
n°784, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n°10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nappi e dell'Avv. Manuela La Ferrara, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3201368
o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
ATTRICE
E
1) , nato a [...] il [...],( c.f.: , residente in [...] C.F._2
n°5, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n° 36, presso lo studio dell'Avv. Tiziana
Tranquilli, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 9893443 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
2) con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n°156, capogruppo del gruppo Controparte_2 bancario “ ”, iscritto all'Albo dei gruppi bancari, Registro delle Imprese di Torino, Controparte_2
c.f.: n° , in persona del procuratore Avv. Bruna Pastinese, giusta procura P.IVA_1 in autentica di firme del Notaio di Milano in data 14 aprile 2021 Persona_1
( rep. n° 6744, Racc. n° 4736), elettivamente domiciliata in Roma, Via Gallia n° 2, presso lo studio dell'Avv. Laura Berti, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ex art. 83 3° comma c.p.c. in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/
7008585 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
CONVENUTI
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi
Materia: contratti ed obbligazioni varie
Codice: 140041
Oggetto: Bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Rito: Nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006)
All'udienza del 16 settembre 2025 compariva l'Avv. Manuela La Ferrara, l'Avv. Tiziana Tranquilli per il Sig.
e l'Avv. Laura Berti per CP_1 Controparte_2
i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e prime memorie istruttorie.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla ed al Sig. Controparte_2 CP_1 la Sig.ra premesso che: Parte_1
- essa attrice in data 26/4/1997 si era unita in matrimonio in regime di separazione dei beni con il Sig. ; CP_1
- essa istante era cointestataria con il Sig. del conto corrente n° 1000/00008050, acceso in data CP_1
28/09/2012 con operatività a firma disgiunta presso la Controparte_2
- sul conto corrente cointestato erano sempre stati accreditati gli stipendi dei due cointestatari nonché addebitate le utenze della casa familiare ed effettuati dallo stesso i prelievi tramite bancomat, carte di credito nonché pagamenti tramite bonifici bancari;
- essa esponente ed il Sig. erano altresì cointestatari di un conto corrente n°1000/166791 e CP_1 di un deposito di titoli in amministrazione n°9000/1167274, entrambi accesi nel mese di luglio dell'anno
2017 presso la Controparte_2
- a seguito di insanabili dissidi di coppia il Sig. nel mese di marzo dell'anno 2019 si era allontanato CP_1 definitivamente dalla casa coniugale e, nel mese di novembre dell'anno 2019, essa attrice era ricorsa al Tribunale di Roma per chiedere la separazione giudiziale fra coniugi, che era stata statuita provvisoriamente con ordinanza presidenziale del 14/07/2020;
- in data 22/05/2019 essa istante ed il Sig. avevano acceso il deposito titoli amministrato CP_1
n°3100/05600675 con operatività a firma disgiunta, sempre presso lo stesso istituto bancario;
- a seguito della richiesta congiunta di estinzione dei conti( conto corrente e conto deposito titoli), intercorsi nel mese di luglio dell'anno 2019, le somme ivi giacenti erano confluite parte nel conto corrente n° 1000/00008050 e parte nel deposito titoli amministrato n°3100/5600675, attualmente attivi;
- a decorrere dal mese di marzo dell'anno 2019 al mese di dicembre dell'anno 2019 essa esponente ed il Sig. avevano cominciato ad effettuare cospicui prelievi con l'intento di svuotare le somme CP_1 giacenti sul conto corrente cointestato ove erano confluite parte delle somme giacenti nel deposito amministrato;
- conseguentemente essa attrice, onde evitare il depauperamento dei risparmi di una vita ed a tutela delle figlie, aveva revocato la operatività disgiunta sul deposito titoli in amministrazione cointestato n°3100/05600675 in ragione delle insanabili divergenze con il Sig. , tramite raccomandata CP_1
a/r ricevuta dalla filiale di Aurelia n° 396, in data 08/01/2020; Controparte_2
- con raccomandata datata 13/03/2020, a sua volta, l'istituto di credito aveva comunicato al Sig. CP_1
l'opposizione alla prosecuzione della facoltà di firma disgiunta anche con riguardo a qualsivoglia operazione tramite piattaforma on-line, disposta da essa istante;
- con la predetta lettera la banca aveva informato il Sig. che ciascun cointestatario aveva la facoltà CP_1 di opporsi alla prosecuzione della operatività a firme separate in forza dell'art. 6 comma 4° del contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi;
- la comunicazione era stata depositata in atti nel procedimento giudiziale di separazione fra coniugi dal Sig. confermando l'avvenuta conoscenza ad opera dell'istituto di credito della revoca a firma CP_1 disgiunta sull'operatività del deposito dei titoli in questione;
- decorsi venti mesi dalla comunicazione della modifica della operatività congiunta( revoca di firma disgiunta) in data 15.18/10/2021 la banca, su indicazione del Sig. , senza alcuna autorizzazione, CP_1 aveva effettuato un giroconto ed aveva trasferito il dossier titoli presso altro conto a lui intestato per un valore di circa € 155.613,90;
- poco tempo dopo il Sig. aveva operato un carico giro deposito ed aveva trasferito, sul conto CP_1 cointestato, parte dei titoli per un valore di € 56.914,84;
- con p.e.c. inviata il 05/11/2021 a mezzo del proprio difensore, rimasta priva di riscontro, essa esponente aveva contestato alla banca di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alle modifiche contrattuali sulla operatività congiunta e di non essere stata avvisata in ordine alle operazioni effettuate dal Sig. ; CP_1
- essa attrice aveva, altresì, censurato il comportamento della banca che aveva consentito l'appropriazione indebita di somme pari ad € 98.699,06 da parte del Sig. riservandosi di agire per ottenere il ristoro CP_1 dei danni subiti;
- soltanto in data 18/11/2021 essa istante aveva ricevuto dalla banca una lettera con la quale era stata informata in ordine alla emissione di un provvedimento dell'A.B.F. in data 22/03/2021, a seguito di un reclamo del Sig. , e che, in esecuzione del richiamato provvedimento, la banca avrebbe CP_1 effettuato il trasferimento dei titoli nominali al Sig. ; CP_1
- essa esponente, con p.e.c. inviata il 22/11/2021 aveva contestato alla banca la tardività della comunicazione e la aveva diffidata a fornire tutta la documentazione inerente il procedimento di reclamo dinanzi all'A.B.F.; - la banca aveva dato riscontro alle precedenti missive, tutte inviate dal difensore di essa attrice, in data
26/11/2021, precisando di aver effettuato il trasferimento del solo titolo nominale intestato al Sig. CP_1
a seguito della notificazione di un provvedimento dell'A.B.F. omettendo di fornire indicazioni in ordine al contenuto di quest'ultimo;
- nella stessa missiva la banca aveva comunicato che il Sig. aveva formalizzato la richiesta di chiusura CP_1 dei rapporti in questione e che si riteneva estranea alle confliggenti pretese dei cointestatari essendo la mera mandataria di entrambi i clienti;
- con p.e.c. del 26/11/2021 essa istante aveva diffidato la banca dall'effettuare la chiusura del conto cointestato e tanto meno dall'eseguire operazioni sul deposito titoli amministrato cointestato da parte del Sig. stante la cointestazione dello stesso a firma congiunta;
CP_1
- essa esponente, essendo stata disattesa la richiesta effettuata in data 22/11/2021, con p.e.c. del 06/12/2021, aveva sollecitato alla banca l'invio della documentazione inerente il procedimento di reclamo dinanzi all'A.B.F. o quanto meno il riferimento del provvedimento per rinvenire lo stesso sul portale dell'A.B.F.;
- soltanto in data 09/12/2021 essa attrice aveva preso contezza del contenuto della decisione dell'A.B.F.
n° 16247 del 06/07/2021 a seguito della comunicazione della banca;
- il provvedimento in parola aveva solamente accertato la illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver fornito evidenze giustificative della condotta adottata, aggravato dai ritardi nel fornire le risposte( dal 21/04/2021 al 23/06/2021) respingendo nel resto il ricorso;
- il provvedimento dell'A.B.F., pertanto, non aveva legittimato l'operazione di trasferimento delle quote titoli, effettuata arbitrariamente dal Sig. ed avallata dalla banca osservando che “ dalle evidenze CP_1 disponibili non è possibile concludere che nel caso in esame la facoltà di firme disgiunte sul deposito amministrato era modificabile o revocabile con comunicazione sottoscritta da uno solo dei cointestatari né il contrario”;
- con p.e.c. del 20/12/2021 essa istante aveva evidenziato il rigetto del ricorso del Sig. in ordine CP_1 alle doglianze circa l'esecuzione del contratto bancario nonché l'illegittima condotta della banca per aver dato seguito ad arbitrarie operazioni poste in essere dal Sig. senza che essa esponente fosse CP_1 informata e coinvolta nell'operazione stante l'operatività del deposito a firma congiunta;
- con la stessa missiva del 20/12/2021 essa attrice aveva rilevato che, a seguito di esplicita richiesta del 24/11/2021, la banca aveva negato il trasferimento dei titoli nominativi a lei intestati evidenziando il diverso trattamento ricevuto rispetto al Sig. al quale era stato consentito il trasferimento dei titoli CP_1 nominali in data 15.18/11/2021;
- la banca era perfettamente a conoscenza sia del logoramento del rapporto coniugale che dei prelievi effettuati da entrambi i correntisti ma, nonostante ciò, aveva concesso al Sig. la operatività CP_1 sul deposito negando la pari operatività ad essa istante;
- a seguito di ricorso presentato all'A.B.F. essa esponente aveva ottenuto il provvedimento n°12162/2022 con il quale era stato “ accertato l'illegittimo comportamento della resistente per aver consentito CP_3 al cointestatario Sig. di effettuare il trasferimento di alcuni titoli su un altro conto a quest'ultima CP_1 riconducibile a fronte della revoca di firme disgiunte, richiesta dall'attuale attrice, comunicata allo stesso cointestatario dalla;
CP_3
- il Sig. , pertanto, non soltanto non avrebbe potuto disporre in misura eccedente la propria quota CP_1 stante il principio di presunzione di proprietà comune delle somme cointestate, ma non avrebbe potuto compiere operazioni sul deposito amministrato per la operatività a firma congiunta;
- la banca, stante la operatività a firma congiunta sul deposito amministrato, non avrebbe dovuto consentire il trasferimento delle somme in questione in carenza di esplicita autorizzazione da parte di essa attrice redendosi così responsabile in concorso con il Sig. delle gravi inadempienze contrattuali CP_1 nonché delle gravi negligenze per aver dato seguito alla operazione de qua;
- nel rispetto del D.Lgs. n° 28/2010 era stata attivata la procedura di mediazione civile alla quale il Sig. non aveva aderito senza addurre una valida giustificazione;
CP_1
- nelle more il Tribunale di Roma, con sentenza n° 17948, pubblicata il 05/12/2022, aveva dichiarato la separazione personale fra coniugi;
- tanto esposto essa attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
A) accertare e dichiarare che le somme giacenti a far data dalla aperura del rapporto bancario presso l' , di cui al conto corrente cointestato n°1000/00008050 ed al deposito Controparte_2 amministrato cointestato n°3100/05600675, sono di proprietà dei Sigg.ri e Parte_1
, in parti uguali;
CP_1
B) accertare e dichiarare che il Sig. e la hanno agito CP_1 Controparte_4 in violazione degli obblighi assunti in sede di contratto, ognuno per la propria responsabilità specifica;
C) accertare e dichiarare che il Sig. ha illegittimamente ed indebitamente effettuato CP_1 il trasferimento della somma di € 98.699,06 da un deposito titoli amministrato, cointestato a firma congiunta, in altro riconducibile allo stesso e che la ha illegittimamente consentito tale CP_3 censurabile comportamento omettendo la prescritta vigilanza di legge;
D) condannare i convenuti, in solido fra loro, rispettivamente, alla restituzione e/o pagamento della somma di € 49.350,00 ovvero pari al valore della metà della somma illegittimamente trasferita, oltre interessi legali a far data dal 18/10/2021;
E) autorizzare, previo svincolo di tutte le somme giacenti nel deposito titoli amministrato cointestato n°3100/05600675 a favore del conto corrente n°1000/00008050 intestato ai Sigg.ri
[...]
e , e, conseguentemente, assegnare le somme così svincolate, in favore dei Parte_1 CP_1 cointestatari nella misura del 50% ciascuno;
F) per l'effetto, ordinare alla la chiusura del rapporto bancario n° Controparte_4
1000/00008050, intestato ai Sigg.ri e;
Parte_1 CP_1
G) in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il Sig. e, con comparsa di risposta, replicava che, contrariamente a quanto CP_1 dedotto dalla attrice, nel conto corrente cointestato fra esso convenuto e la Sig.ra Pt_1 coniugati in regime di separazione dei beni, non erano confluiti soltanto gli stipendi degli stessi, ma anche cospicue somme di spettanza esclusiva di esso convenuto, quali indennità Controparte_ di licenziamento, trattamento di fine rapporto, donazione in denaro del padre, Sig. , nonché la somma di € 37.000,00 ereditata in successione della madre.
Ed ancora, analizzando l'evoluzione delle consistenti rimesse sui conti cointestati, che trovavano pieno riscontro negli estratti conto, era di agevole evidenza che le somme giacenti sui conti cointestati provenissero per l'80% da somme di proprietà esclusiva di esso convenuto ferma restando la esclusiva e piena proprietà del 100% dei titoli nominativi.
Peraltro in data 08/08/2019 la Sig.ra aveva prelevato dal c/c la somma di € 46.000,00 sicchè Pt_1 esso convenuto, a sua volta, aveva prelevato la somma di € 58.000,00.
Tanto premesso esso convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , valutate le argomentazioni addotte e la documentazione prodotta:
- accertato e dichiarato che le somme giacenti sul conto corrente cointestato n° 1000/00008050 e sul deposito amministrato cointestato n°3100/05600675 presso non sono Controparte_6 di proprietà dei Signori e in parti uguali ma per una quota superiore Parte_1 CP_1 del Sig. , rigettare le domande tutte formulate dalla parte attrice nei capi A, E ed F CP_1 delle conclusioni dell'atto di citazione perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di riscontro probatorio per tutto quanto sopra dedotto e prodotto;
- rigettare le domande tutte di parte attrice formulate nei confronti del Sig. di cui ai CP_1 capi B, C e D, perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di riscontro probatorio per tutto quanto dedotto e prodotto, non avendo posto in essere il Sig. alcuna delle condotte a CP_1 lui pretestuosamente ascritte;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese al forfettario come per legge”.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, rilevando di aver esortato Controparte_2 gli ex-coniugi a regolare bonariamente i rapporti controversi e di non aver posto in essere condotte contrarie a buona fede, così concludeva:
“ piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis, rigettare ogni domanda attrice svolta nei confronti di in via preliminare per carenza di legittimazione della Controparte_2 deducente e, comunque, nel merito, perché totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio, gravati del 15% per spese generali ed i.v.a. e c.p.a.”.
La causa, all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero risulta incontestato che l'istituto di credito abbia consentito il trasferimento del compendio monetario di un deposito titoli amministrato a firma congiunta su un conto corrente personale del Sig. . CP_1 Appare mutuabile al caso oggetto di indagine quanto in proposito accertato dall'Arbitro Bancario
Finanziario che, nella seduta del 12/07/2022, stigmatizzando la condotta illecita dell'intermediario, ha, fra l'altro, condivisibilmente opinato che “ nonostante la parte attrice, cointestataria di un deposito titoli con operatività a firma disgiunta abbia revocato la facoltà di firme disgiunte ai sensi dell'art. 6 comma 4° del “ contratto prestazioni servizi investimento e servizi aggiuntivi” e che di tale revoca sia stato informato l'altro cointestatario, con raccomandata della resistente, prodotta in atti e datata 13 febbraio 2020,
l'intermediario convenuto ha consentito all'altro cointestatario- ex coniuge, con il quale erano insorti contrasti sulla gestione dei rapporti cointestati, di effettuare il trasferimento di alcuni titoli su un altro conto a quest'ultimo riconducibile”.
Osserva il decidente, in sintonia con il superiore opinamento, che un deposito bancario con firma congiunta non possa essere movimentato dall'intermediario sulla scorta della volontà esplicitata da uno solo dei contraenti presumendosi che le giacenze ivi contenute siano di titolarità di ciascuno degli stessi nella misura del 50% dell'intero.
Nulla quaestio ove fosse stato movimentato soltanto il 50% di siffatte rimesse nell'ipotesi di apporto paritario al conto.
Appare, pertanto, di chiara percezione il rilievo che, non essendo stato chiuso il rapporto bancario a firma congiunta, debba essere ordinato l'afflusso della somma indebitamente prelevata sul deposito titoli cointestato.
Ne consegue che, ove le somme distratte rientrassero nel contesto di origine, non potrebbe essere richiesto allo scrivente di ordinare la chiusura del rapporto con la suddivisione dell'importo complessivo in egual misura atteso che, a mezzo della presente pronuncia, è stato tutelato meramente il principio della presunzione di pari titolarità degli importi giacenti su un conto cointestato( chiaro essendo che i contraenti, in un'ulteriore fase temporale, provando i rispettivi titoli, potranno riscuotere quanto rispettivamente spettante).
Ove non fosse prestata ottemperanza alla superiore statuizione- nel termine indicato in dispositivo- si impone la condanna del Sig. , in solido con l'istituto di credito, al pagamento in favore dell'attrice CP_1 del 50% della somma trasferita ( pari ad € 49.349,53) con gli interessi legali a decorrere dalla data di effettuazione della richiamata operazione sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da porsi a carico solidale dei convenuti,(essendo il Sig. civilmente responsabile CP_1 per aver sottratto le somme che si presumono di proprietà comune e l'istituto di credito per aver permesso l'operazione senza aver consultato l'attrice ) seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto,:
- accerta che le somme giacenti a far data della apertura del rapporto bancario presso l' Controparte_2
di cui al conto corrente cointestato n°1000/00008050 ed al deposito amministrato cointestato
[...]
n°3100/05600675, si presumono di proprietà dei Sigg.ri e in parti uguali;
Parte_1 CP_1 - accerta che il Sig. e la hanno agito in violazione degli obblighi assunti CP_1 Controparte_2 in sede di contratto, ognuno per la propria responsabilità specifica;
- accerta che il Sig. ha illegittimamente ed indebitamente effettuato il trasferimento CP_1 della somma di € 98.699,06 da un deposito titoli amministrato, cointestato a firma congiunta, in altro riconducibile allo stesso e che la ha illegittimamente consentito tale Controparte_2 censurabile condotta omettendo la prescritta vigilanza di legge;
- condanna il Sig. a depositare la somma di € 98.699,06, già giacente sul deposito titoli CP_1 amministrato cointestato n°3100/05600675, sul conto corrente n°1000/00008050 intestato ai Sigg.ri e;
in difetto di siffatta condotta, da attivare a cura del Sig. Parte_1 CP_1 [...]
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, condanna i convenuti, in solido CP_1 fra loro, a pagare alla Sig.ra la somma pari ad € 49.349,53 oltre interessi legali Parte_1
a decorrere dalla data di effettuazione dell' operazione oggetto di causa sino a quella di effettivo soddisfo;
condanna il Sig. e la in solido fra loro, a rifondere in favore CP_1 Controparte_2 della Sig.ra le spese del presente giudizio che si liquidano in € 12.000,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. MA ZI