CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/06/2026, n. 18878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18878 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2570/2021 R.G. proposto da: OZ CI (in rappresentanza di OZ RA e di RE TA, quale avente causa di OZ CO) e OZ IS RE, nato il [...] (in rappresentanza di EP OZ), rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Angelo Massari Colavecchi -ricorrenti- contro OZ IS RE, OZ NZ (classe 1963), OZ RI CO, OZ NZ (classe 1950), rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio Bafile -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1566/2020 depositata il 07/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2026 dal Consigliere EP CO. Civile Sent. Sez. 2 Num. 18878 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 10/06/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi per i ricorrenti l'avv. Luigi Angelo Massari Colavecchi e per i controricorrenti l'avv. Emilio Bafile. FATTI DI CAUSA I fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: «[...] Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 459/16, ha deciso, rigettandole integralmente con conseguente condanna anche alle spese di lite, le domande, proposte originariamente mediate (così testualmente, n.d.r.) ricorso ex art 702 bis cpc, da OZ RA e dal nipote, in quanto figlio della sorella CO, TA RE (per il tramite del loro rappresentante OZ CI) nonché dall’altro nipote, in quanto figlio del fratello premorto EP, RE IS nato nel 1947. Tale iniziativa giudiziaria ha fatto seguito ad un pregresso contenzioso avente la divisione (così testualmente, n.d.r.) dell’asse ereditario di OZ IS RE e della moglie NC NZ composto da una serie di fabbricati e di terreni di cui in seguito meglio si dirà. Il giudizio divisorio e la conseguente azione di rendiconto dei frutti erano stati promossi, nell’oramai lontano 1998, da uno dei sei figli dei defunti, OZ EP. Nel giudizio che ne è scaturito, anche a seguito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (tra cui gli acquirenti di due fabbricati siti in Villavallelonga Via Borgo Santa RI e Via Colle Tomasso), è stato definito dal Tribunale di Avezzano con due distinte sentenze. Con la prima non definitiva, avente n. 931/2003, il Tribunale marsicano ha, in accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di usucapione spiegata dagli altri eredi (anche per rappresentazione), escluso dei terreni e dei fabbricati (nel numero 3 totale di 11) dall’asse ereditario rimettendo la causa sul ruolo per le operazioni di divisione. Tale pronunzia è stata confermata sia in appello (sentenza n. 243/09) che in Cassazione (sentenza n. 17730/2011) ed in tal modo è stato definitivamente risolto l’unico vero motivo di contrasto rappresentato dalla qualificazione, in diritto, della questione dell’usucapione se cioè come mera eccezione (soluzione adottata dal primo giudice e confermata anche dalla S.C.) oppure domanda riconvenzionale (ipotesi esclusa così da comportare il rigetto dell’unico motivo del ricorso per cassazione connesso alla mancata notifica della stessa nei confronti degli altri litisconsorti necessari). Nella pendenza dei due altri gradi di giudizio, il giudizio di divisione è stato istruito, mediante l’espletamento di una CTU, e definito con altra sentenza, sempre del Tribunale di Avezzano, avente n. 152/07, non impugnata e quindi passata in giudicato, che ha in estrema sintesi accertato quanto segue: a) l’apertura della successione di OZ IS RE e della moglie NC NZ;
b) la ripartizione dall’asse ereditario in sei quote corrispondenti ai sei figli ed ai loro discendenti subentrati per rappresentazione;
c) l’attribuzione di tre quote, costituite dai beni descritti nella CTU, a OZ EP, OZ EL e OZ RA;
d) l’assegnazione delle restanti quote mediante sorteggio da effettuarsi alla data del 27 giugno 2007; e) obbligo di OZ AL e di OZ AN di provvedere al rimborso dei frutti. Con il ricorso ex art 702 bis cpc, OZ RA, TA RE (quale avente causa della defunta OZ CO a sua figlia dei de quibus) e OZ IS RE del 1947 (nella veste di erede del defunto padre EP) hanno richiesto che il Tribunale, alla luce degli sviluppi del giudizio a cui si è fatto riferimento, accertasse la proprietà degli (undici) 4 immobili esclusi dalla comunione in accoglimento della eccezione riconvenzionale di usucapione;
ponesse a carico degli eredi l’obbligo di restituire le somme ricavate dalle (tre) vendite avvenute prima dello scioglimento della comunione ereditaria;
condannasse al pagamento dei frutti per il periodo successivo ( e quindi a partire dal 2008) alla sentenza n. 152/07; disponesse procedersi alle operazioni di sorteggio;
condannasse OZ AN alla restituzione in favore del fratello EP dell’immobile attribuito alla sorella, nel frattempo deceduta, EL che lo aveva designato proprio erede testamentario. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le precedenti pronunzie non avevano precluso la possibilità di fare accertare la titolarità della proprietà in capo ai coeredi anche di quei beni immobili che erano stati esclusi dall’asse ereditario. In sede prima memoria ex art 183 cpc, all’esito del disposto mutamento del rito, i ricorrenti hanno emendato una delle domande nel senso che la quota ereditaria assegnata a OZ EL deve ritenersi in comunione ivi compresa l’area cimiteriale e salvo il legato in favore di OZ EP con obbligo per i coeredi di provvedere al rimborso delle spese sostenute da OZ CI. In giudizio si sono costituiti dapprima OZ IS RE del 1965 e OZ RI CO quali eredi di OZ AN ed AL e successivamente, una volta disposta l’integrazione del contraddittorio, anche OZ NZ del 1963, figlia di AN, e OZ NZ del 1965 figlia di AL che hanno insistito per l’inammissibilità delle domande e comunque, seppur in via meramente subordinata, per la loro infondatezza nel merito. quote in forza della sentenza n. 152/07 delegando, all’esito del passaggio in giudicato della decisione emessa, il Notaio. In estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto coperto dal precedente 5 giudicato le questioni relative all’accertamento della proprietà degli immobili esclusi dall’asse ereditario dei de quibus nonché alla restituzione dei frutti. A supporto di tale opzione ha evidenziato altresì l’esistenza di un rapporto di continenza tra la divisione di beni e l’accertamento della loro proprietà in capo ai condividenti. Il Tribunale ha poi aggiunto che la restituzione delle somme derivanti dalle vendite si scontra con il fatto che trattasi di atti inefficaci nei confronti dei condividenti. Priva di interesse è stata ritenuta la domanda di restituzione dell’immobile assegnato a OZ EL potendosi utilizzare, per far valere le proprie ragioni da parte degli eredi di OZ EP, la sentenza emessa nel giudizio di divisione». Avverso la sentenza n. 459/16 e la suddetta ordinanza, hanno tempestivamente proposto appello OZ RA, TA RE, OZ IS RE del 1947 articolato sui seguenti sei motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in idem per aver il primo giudice dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento dei soggetti proprietari degli immobili indicati nella sentenza n. 931/03 del Tribunale di Avezzano;
b) difetto di motivazione in ordine al rigetto della domanda relativa alla restituzione dei frutti percepiti dal terreno di Ortucchio;
c) difetto della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la domanda di restituzione delle somme percepite dalle vendite degli immobili (due fabbricati ed un terreno) prima dello scioglimento della comunione;
d) difetto di motivazione sulla domanda riguardante i beni relitti di OZ EL;
e) violazione degli articoli 789 e 791 cod civ per aver subordinato l’inizio delle operazioni di sorteggio al passaggio in giudicato della sentenza;
f) omessa pronunzia sui documenti tardivamente prodotti dalle 6 controparti con la terza memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183 comma VI cpc n. 3). Gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità del gravame (ai sensi dell’art. 348 bis cpc) deducendone l’infondatezza nel merito ed insistendo quindi per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cpc. Soltanto in via subordinata, hanno insistito per l’accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado. Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, il giudizio di appello è stato istruito mediante l’acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d’ufficio del primo grado». L’appello è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello dell’Aquila, che, per quanto interessa in questa sede, ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza n. 931 del 2003, «nella parte in cui ha escluso dalla comunione ereditaria dei defunti OZ IS RE e NC NZ i fabbricati ed i terreni in essa indicati. Il risultato è che non può essere emessa una pronunzia, nei termini invocati dagli odierni appellanti, che mediante il riconoscimento della proprietà dei suddetti immobili in capo a tutti gli eredi produca il risultato (peraltro espressamente invocato nelle conclusioni del ricorso ex art 702 bis cpc) di considerare tali beni ancora in comunione tanto da indurre le suddette parti a chiedere la condanna “dei detentori al rendiconto”. Volendo sintetizzare, la sentenza del Tribunale di Avezzano ed anche quella di appello avrebbero dovuto essere impugnate nella parte in cui, dando atto delle risultanze dell’istruttoria, hanno riconosciuto la fondatezza della eccezione riconvenzionale di usucapione [...]». 7 Per la cassazione della sentenza emessa in sede di gravame, CI OZ, in rappresentanza di RA OZ e di RE TA, quale avente causa di CO OZ, e IS RE OZ (n. 16/7/1947), in rappresentanza di EP OZ, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, con la quale hanno dichiarato di rinunziare al quarto motivo di ricorso. IS RE OZ e NZ OZ (classe 1963), in qualità di figli ed eredi di AN OZ, RI CO OZ, e NZ OZ (classe 1950), in qualità a loro volta di figlie ed eredi di AL OZ, hanno resistito con controricorso, depositando anche la memoria. Fissata l'adunanza innanzi per la trattazione in camera di consiglio, con ordinanza del 21 luglio 2025, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, sul rilievo che la questione posta con il primo motivo avrebbe potuto interferire con soluzioni assunte su questioni analoghe dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n. 25454/2013), in tema di esclusione del litisconsorzio necessario nella causa fra condomini, quando uno dei condomini agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene e il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 c.p.c. 8 I ricorrenti sostengono che l’accoglimento dell’eccezione di usucapione, a suo tempo proposta nell’originario giudizio di divisione fra gli eredi OZ, aveva comportato solamente l’esclusione dei beni, oggetto della stessa eccezione, dalla divisione, fermo il diritto degli eredi di ottenere l’accertamento della comproprietà di quegli stessi beni in un diverso giudizio. Il motivo è infondato. Le riflessioni proposte nell’ordinanza interlocutoria, sulla possibile interferenza della questione con il principio stabilito dalle Sezioni unite in materia di condominio, non sono pertinenti, perché nel caso in esame la questione dell’eccezione di usucapione si pone nell’ambito di un giudizio divisorio, il quale è innescato da una domanda (quella di scioglimento di una comunione), la quale contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa (Cass. n. 12003/1992). Si insegna che l’oggetto sostanziale del giudizio di divisione è, almeno, tendenzialmente duplice: l’accertamento del diritto che ha ogni partecipante ad una comunione allo scioglimento della comunione stessa, così come espressamente prevedono gli artt. 713 e 1111 c.c. e, quindi, l’attuazione di quel diritto. In rapporto alla duplicità dell’oggetto si tende a identificare nel giudizio divisorio due fasi caratteristiche: -la prima diretta ad accertare l’esistenza del diritto alla divisione, senza che a tale accertamento consegua come di consueto l’efficacia proprio dell’esercizio del diritto potestativo (e, cioè, nella specie, la trasformazione dei diritti pro quota sulla cosa comune in diritti esclusivi su porzioni della cosa stessa), dal momento che non sono 9 predeterminati le parti che dovrebbero rappresentare l’oggetto di quei diritti;
-la seconda fase diretta conseguentemente a integrare gli elementi mancanti del rapporto, e cioè a definire la quantità e qualità del contenuto del diritto finale spettante a ogni singolo condividente (Cass. n. 3510/1972). La speciale struttura del procedimento divisorio comporta che, qualora non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, si proceda alle operazioni divisionali in virtù di semplici ordinanze (art. 785 c.p.c.). In caso contrario, in qualsiasi stadio della procedura, le contestazioni vanno risolte nelle forme del procedimento ordinario e definite con sentenza (Cass. n. 11293/1998). Costituisce tipicamente contestazione del diritto alla divisione, da risolvere con sentenza ai sensi dell’art. 785 c.p.c., la deduzione con la quale uno dei condividenti neghi l'appartenenza alla massa di uno o più beni oggetto della domanda (cfr. Cass. n. 6960/1996). Proprio valorizzando la natura del giudizio divisorio, è stato chiarito (Cass. n. 15504/2018) che il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non solo non può, come è del tutto ovvio, iniziare lui il giudizio di divisione relativamente a quel bene, ma, se sia stato convenuto per la divisione giudiziale da uno o più degli altri compartecipi, non può tralasciare di far valere l'usucapione nel giudizio iniziato da altri. In caso contrario, se egli non abbia contestato il diritto alla divisione di quel determinato cespite, lasciando che il giudizio seguisse il suo corso ordinario fino al provvedimento conclusivo, non può poi opporre l'usucapione al condividente al quale quella porzione sia stata assegnata, né tanto meno all'aggiudicatario qualora quella stessa 10 porzione sia stata venduta agli incanti, «salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla sciolta comunione» (Cass. n. 1901/1974). Consegue da tale impostazione che, nel caso opposto, nel quale il compartecipe, convenuto con istanza di divisione, abbia invece fatto valere nel giudizio l’usucapione di uno o di più beni oggetto della domanda, non importa se con domanda o con eccezione, imponendo quindi, relativamente a quei beni, l’accertamento del diritto alla divisione con sentenza (ciò che nella specie è avvenuto con la sentenza non definitiva del Tribunale di Avezzano n. 931/2003), il medesimo accertamento, positivo o negativo, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale (cfr. Cass. 2951/2018). Nella sentenza della Suprema corte intervenuta nella presente vicenda (Cass. n. 17330/2011), invocata dai ricorrenti a sostegno della loro tesi, non c’è nessuna affermazione che possa contraddire tale ovvio principio. Si legge infatti in tale pronunzia di legittimità «in effetti sulla base dell'esame della sopra richiamata richiesta contenuta nella menzionata comparsa di risposta depositata dai convenuti nel giudizio di primo grado, si rileva che costoro, avendo dedotto che alcuni di essi avevano usucapito determinati beni oggetto della domanda di divisione proposta da EP OZ, senza peraltro sollecitare alcuna autonoma statuizione in ordine ad un accertamento circa l'avvenuta usucapione di detti beni ed ai riconoscimento di un diritto di proprietà su tali immobili in favore di AN OZ, EL OZ ed AL OZ, si sono limitati ad invocare un fatto astrattamente idoneo a paralizzare in parte la domanda attrice di divisione;
infatti la eventuale fondatezza dell'assunto sostenuto dai 11 suddetti sostenuti avrebbe comportato, come in effetti è avvenuto, la sottrazione degli immobili che essi avevano eccepito di aver usucapito alla comunione ereditaria in funzione soltanto della riduzione per tale parte dell'oggetto della domanda di divisione, senza peraltro che tale evento estintivo di parte del diritto attoreo potesse produrre ulteriori effetti giuridici;
invero l'assenza di una domanda dei convenuti che, traendo spunto dalla domanda dell'attore, avesse sollecitato un provvedimento giudiziale ad essi favorevole che avesse attribuito loro determinati beni in contrapposizione a quelli oggetto della domanda attrice, comporta l'insussistenza in radice, all'esito del presente giudizio, di una qualsiasi pronuncia sull'accertamento dei soggetti proprietari di tali immobili, restando pertanto del tutto impregiudicata una eventuale statuizione al riguardo in altra sede». Le riflessioni della Corte di legittimità avevano il fine di porre in luce che l’eccezione non preludeva all’emissione di un provvedimento positivo sull’appartenenza, che avrebbe potuto essere richiesto in altra sede. Ma va da sé che l’accertamento richiesto in altra sede, nei rapporti fra le parti del giudizio di divisione, doveva fare i conti con il giudicato sull’appartenenza derivante dall’accoglimento dell’eccezione di usucapione proposta in quel giudizio, che precludeva un accertamento contrastante con tale accoglimento. 2. Il secondo motivo denunzia, per violazione dell’art. 116 c.p.c., il rigetto della domanda di rimborso delle spese di successione e catastali dei beni relitti della coerede EL OZ, rimborso motivato dalla Corte d’appello «per mancanza della documentazione relativa». Si sostiene invece, da parte dei ricorrenti, che c’erano agli atti del fascicolo di primo grado degli appellanti le ricevute di pagamento di tali spese successorie e catastali. 12 Il motivo è inammissibile. La censura, infatti, si risolve in una inammissibile pretesa di rivalutazione del fatto. È stato precisato al riguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre 2020, n. 24395) che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza 13 non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 17005/2024). A ciò si deve aggiungere la palese carenza di specificità del motivo, che richiama documenti prodotti in primo grado, senza chiarire il “come” e il “quando” il loro esame sia stato sollecitato al giudice d’appello (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 19987/2017; n. 29954/2022). 3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato il diritto dei coeredi a ottenere il rimborso del prezzo di beni comuni alienati da alcuni degli eredi prima della divisione. Si comprende che si tratta di quei medesimi beni oggetto dell’eccezione di usucapione e quindi esclusi dalla comunione. Il ricorso si dilunga nel sostenere che l’esclusione lasciava fermo l’obbligo dei coeredi alienanti di riversare alla massa il ricavato della vendita. Il motivo risente dell’equivoco che caratterizza il primo motivo e ne condivide le sorti. A ciò si deve aggiungere che il negozio, con il quale uno dei coeredi abbia alienato prima della divisione un bene comune, è inidoneo a pregiudicare i diritti degli altri, in quanto non comporta la fuoriuscita del bene dalla comunione (Cass. n. 4831/2019). Ma si ripete la ratio della decisione impugnata, da ravvisarsi nel rilievo che i beni alienati costituivano oggetto dell’eccezione di usucapione accolta, chiude il passo a ogni ulteriore considerazione. GI richiamare il principio della cosiddetta retroattività reale dell'usucapione, secondo il quale si ritiene che l'usucapiente sia stato titolare del diritto di proprietà, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possedere la cosa (Cass. n. 3082/1973; n. 15964/2015). 14 4. Il quarto motivo censura la decisione per non avere revocato la sanzione applicata in sede di inibitoria ai sensi dell’art. 283 c.p.c. Essi è stato rinunziato dai ricorrenti con la memoria. La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (Cass. n. 414/2021). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 marzo 2026. Il consigliere estensore Il presidente EP CO OR LI
b) la ripartizione dall’asse ereditario in sei quote corrispondenti ai sei figli ed ai loro discendenti subentrati per rappresentazione;
c) l’attribuzione di tre quote, costituite dai beni descritti nella CTU, a OZ EP, OZ EL e OZ RA;
d) l’assegnazione delle restanti quote mediante sorteggio da effettuarsi alla data del 27 giugno 2007; e) obbligo di OZ AL e di OZ AN di provvedere al rimborso dei frutti. Con il ricorso ex art 702 bis cpc, OZ RA, TA RE (quale avente causa della defunta OZ CO a sua figlia dei de quibus) e OZ IS RE del 1947 (nella veste di erede del defunto padre EP) hanno richiesto che il Tribunale, alla luce degli sviluppi del giudizio a cui si è fatto riferimento, accertasse la proprietà degli (undici) 4 immobili esclusi dalla comunione in accoglimento della eccezione riconvenzionale di usucapione;
ponesse a carico degli eredi l’obbligo di restituire le somme ricavate dalle (tre) vendite avvenute prima dello scioglimento della comunione ereditaria;
condannasse al pagamento dei frutti per il periodo successivo ( e quindi a partire dal 2008) alla sentenza n. 152/07; disponesse procedersi alle operazioni di sorteggio;
condannasse OZ AN alla restituzione in favore del fratello EP dell’immobile attribuito alla sorella, nel frattempo deceduta, EL che lo aveva designato proprio erede testamentario. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le precedenti pronunzie non avevano precluso la possibilità di fare accertare la titolarità della proprietà in capo ai coeredi anche di quei beni immobili che erano stati esclusi dall’asse ereditario. In sede prima memoria ex art 183 cpc, all’esito del disposto mutamento del rito, i ricorrenti hanno emendato una delle domande nel senso che la quota ereditaria assegnata a OZ EL deve ritenersi in comunione ivi compresa l’area cimiteriale e salvo il legato in favore di OZ EP con obbligo per i coeredi di provvedere al rimborso delle spese sostenute da OZ CI. In giudizio si sono costituiti dapprima OZ IS RE del 1965 e OZ RI CO quali eredi di OZ AN ed AL e successivamente, una volta disposta l’integrazione del contraddittorio, anche OZ NZ del 1963, figlia di AN, e OZ NZ del 1965 figlia di AL che hanno insistito per l’inammissibilità delle domande e comunque, seppur in via meramente subordinata, per la loro infondatezza nel merito. quote in forza della sentenza n. 152/07 delegando, all’esito del passaggio in giudicato della decisione emessa, il Notaio. In estrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto coperto dal precedente 5 giudicato le questioni relative all’accertamento della proprietà degli immobili esclusi dall’asse ereditario dei de quibus nonché alla restituzione dei frutti. A supporto di tale opzione ha evidenziato altresì l’esistenza di un rapporto di continenza tra la divisione di beni e l’accertamento della loro proprietà in capo ai condividenti. Il Tribunale ha poi aggiunto che la restituzione delle somme derivanti dalle vendite si scontra con il fatto che trattasi di atti inefficaci nei confronti dei condividenti. Priva di interesse è stata ritenuta la domanda di restituzione dell’immobile assegnato a OZ EL potendosi utilizzare, per far valere le proprie ragioni da parte degli eredi di OZ EP, la sentenza emessa nel giudizio di divisione». Avverso la sentenza n. 459/16 e la suddetta ordinanza, hanno tempestivamente proposto appello OZ RA, TA RE, OZ IS RE del 1947 articolato sui seguenti sei motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del ne bis in idem per aver il primo giudice dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento dei soggetti proprietari degli immobili indicati nella sentenza n. 931/03 del Tribunale di Avezzano;
b) difetto di motivazione in ordine al rigetto della domanda relativa alla restituzione dei frutti percepiti dal terreno di Ortucchio;
c) difetto della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la domanda di restituzione delle somme percepite dalle vendite degli immobili (due fabbricati ed un terreno) prima dello scioglimento della comunione;
d) difetto di motivazione sulla domanda riguardante i beni relitti di OZ EL;
e) violazione degli articoli 789 e 791 cod civ per aver subordinato l’inizio delle operazioni di sorteggio al passaggio in giudicato della sentenza;
f) omessa pronunzia sui documenti tardivamente prodotti dalle 6 controparti con la terza memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183 comma VI cpc n. 3). Gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità del gravame (ai sensi dell’art. 348 bis cpc) deducendone l’infondatezza nel merito ed insistendo quindi per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cpc. Soltanto in via subordinata, hanno insistito per l’accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio di primo grado. Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, il giudizio di appello è stato istruito mediante l’acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d’ufficio del primo grado». L’appello è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello dell’Aquila, che, per quanto interessa in questa sede, ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza n. 931 del 2003, «nella parte in cui ha escluso dalla comunione ereditaria dei defunti OZ IS RE e NC NZ i fabbricati ed i terreni in essa indicati. Il risultato è che non può essere emessa una pronunzia, nei termini invocati dagli odierni appellanti, che mediante il riconoscimento della proprietà dei suddetti immobili in capo a tutti gli eredi produca il risultato (peraltro espressamente invocato nelle conclusioni del ricorso ex art 702 bis cpc) di considerare tali beni ancora in comunione tanto da indurre le suddette parti a chiedere la condanna “dei detentori al rendiconto”. Volendo sintetizzare, la sentenza del Tribunale di Avezzano ed anche quella di appello avrebbero dovuto essere impugnate nella parte in cui, dando atto delle risultanze dell’istruttoria, hanno riconosciuto la fondatezza della eccezione riconvenzionale di usucapione [...]». 7 Per la cassazione della sentenza emessa in sede di gravame, CI OZ, in rappresentanza di RA OZ e di RE TA, quale avente causa di CO OZ, e IS RE OZ (n. 16/7/1947), in rappresentanza di EP OZ, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, con la quale hanno dichiarato di rinunziare al quarto motivo di ricorso. IS RE OZ e NZ OZ (classe 1963), in qualità di figli ed eredi di AN OZ, RI CO OZ, e NZ OZ (classe 1950), in qualità a loro volta di figlie ed eredi di AL OZ, hanno resistito con controricorso, depositando anche la memoria. Fissata l'adunanza innanzi per la trattazione in camera di consiglio, con ordinanza del 21 luglio 2025, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, sul rilievo che la questione posta con il primo motivo avrebbe potuto interferire con soluzioni assunte su questioni analoghe dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n. 25454/2013), in tema di esclusione del litisconsorzio necessario nella causa fra condomini, quando uno dei condomini agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene e il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 c.p.c. 8 I ricorrenti sostengono che l’accoglimento dell’eccezione di usucapione, a suo tempo proposta nell’originario giudizio di divisione fra gli eredi OZ, aveva comportato solamente l’esclusione dei beni, oggetto della stessa eccezione, dalla divisione, fermo il diritto degli eredi di ottenere l’accertamento della comproprietà di quegli stessi beni in un diverso giudizio. Il motivo è infondato. Le riflessioni proposte nell’ordinanza interlocutoria, sulla possibile interferenza della questione con il principio stabilito dalle Sezioni unite in materia di condominio, non sono pertinenti, perché nel caso in esame la questione dell’eccezione di usucapione si pone nell’ambito di un giudizio divisorio, il quale è innescato da una domanda (quella di scioglimento di una comunione), la quale contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta di accertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa (Cass. n. 12003/1992). Si insegna che l’oggetto sostanziale del giudizio di divisione è, almeno, tendenzialmente duplice: l’accertamento del diritto che ha ogni partecipante ad una comunione allo scioglimento della comunione stessa, così come espressamente prevedono gli artt. 713 e 1111 c.c. e, quindi, l’attuazione di quel diritto. In rapporto alla duplicità dell’oggetto si tende a identificare nel giudizio divisorio due fasi caratteristiche: -la prima diretta ad accertare l’esistenza del diritto alla divisione, senza che a tale accertamento consegua come di consueto l’efficacia proprio dell’esercizio del diritto potestativo (e, cioè, nella specie, la trasformazione dei diritti pro quota sulla cosa comune in diritti esclusivi su porzioni della cosa stessa), dal momento che non sono 9 predeterminati le parti che dovrebbero rappresentare l’oggetto di quei diritti;
-la seconda fase diretta conseguentemente a integrare gli elementi mancanti del rapporto, e cioè a definire la quantità e qualità del contenuto del diritto finale spettante a ogni singolo condividente (Cass. n. 3510/1972). La speciale struttura del procedimento divisorio comporta che, qualora non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, si proceda alle operazioni divisionali in virtù di semplici ordinanze (art. 785 c.p.c.). In caso contrario, in qualsiasi stadio della procedura, le contestazioni vanno risolte nelle forme del procedimento ordinario e definite con sentenza (Cass. n. 11293/1998). Costituisce tipicamente contestazione del diritto alla divisione, da risolvere con sentenza ai sensi dell’art. 785 c.p.c., la deduzione con la quale uno dei condividenti neghi l'appartenenza alla massa di uno o più beni oggetto della domanda (cfr. Cass. n. 6960/1996). Proprio valorizzando la natura del giudizio divisorio, è stato chiarito (Cass. n. 15504/2018) che il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non solo non può, come è del tutto ovvio, iniziare lui il giudizio di divisione relativamente a quel bene, ma, se sia stato convenuto per la divisione giudiziale da uno o più degli altri compartecipi, non può tralasciare di far valere l'usucapione nel giudizio iniziato da altri. In caso contrario, se egli non abbia contestato il diritto alla divisione di quel determinato cespite, lasciando che il giudizio seguisse il suo corso ordinario fino al provvedimento conclusivo, non può poi opporre l'usucapione al condividente al quale quella porzione sia stata assegnata, né tanto meno all'aggiudicatario qualora quella stessa 10 porzione sia stata venduta agli incanti, «salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla sciolta comunione» (Cass. n. 1901/1974). Consegue da tale impostazione che, nel caso opposto, nel quale il compartecipe, convenuto con istanza di divisione, abbia invece fatto valere nel giudizio l’usucapione di uno o di più beni oggetto della domanda, non importa se con domanda o con eccezione, imponendo quindi, relativamente a quei beni, l’accertamento del diritto alla divisione con sentenza (ciò che nella specie è avvenuto con la sentenza non definitiva del Tribunale di Avezzano n. 931/2003), il medesimo accertamento, positivo o negativo, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale (cfr. Cass. 2951/2018). Nella sentenza della Suprema corte intervenuta nella presente vicenda (Cass. n. 17330/2011), invocata dai ricorrenti a sostegno della loro tesi, non c’è nessuna affermazione che possa contraddire tale ovvio principio. Si legge infatti in tale pronunzia di legittimità «in effetti sulla base dell'esame della sopra richiamata richiesta contenuta nella menzionata comparsa di risposta depositata dai convenuti nel giudizio di primo grado, si rileva che costoro, avendo dedotto che alcuni di essi avevano usucapito determinati beni oggetto della domanda di divisione proposta da EP OZ, senza peraltro sollecitare alcuna autonoma statuizione in ordine ad un accertamento circa l'avvenuta usucapione di detti beni ed ai riconoscimento di un diritto di proprietà su tali immobili in favore di AN OZ, EL OZ ed AL OZ, si sono limitati ad invocare un fatto astrattamente idoneo a paralizzare in parte la domanda attrice di divisione;
infatti la eventuale fondatezza dell'assunto sostenuto dai 11 suddetti sostenuti avrebbe comportato, come in effetti è avvenuto, la sottrazione degli immobili che essi avevano eccepito di aver usucapito alla comunione ereditaria in funzione soltanto della riduzione per tale parte dell'oggetto della domanda di divisione, senza peraltro che tale evento estintivo di parte del diritto attoreo potesse produrre ulteriori effetti giuridici;
invero l'assenza di una domanda dei convenuti che, traendo spunto dalla domanda dell'attore, avesse sollecitato un provvedimento giudiziale ad essi favorevole che avesse attribuito loro determinati beni in contrapposizione a quelli oggetto della domanda attrice, comporta l'insussistenza in radice, all'esito del presente giudizio, di una qualsiasi pronuncia sull'accertamento dei soggetti proprietari di tali immobili, restando pertanto del tutto impregiudicata una eventuale statuizione al riguardo in altra sede». Le riflessioni della Corte di legittimità avevano il fine di porre in luce che l’eccezione non preludeva all’emissione di un provvedimento positivo sull’appartenenza, che avrebbe potuto essere richiesto in altra sede. Ma va da sé che l’accertamento richiesto in altra sede, nei rapporti fra le parti del giudizio di divisione, doveva fare i conti con il giudicato sull’appartenenza derivante dall’accoglimento dell’eccezione di usucapione proposta in quel giudizio, che precludeva un accertamento contrastante con tale accoglimento. 2. Il secondo motivo denunzia, per violazione dell’art. 116 c.p.c., il rigetto della domanda di rimborso delle spese di successione e catastali dei beni relitti della coerede EL OZ, rimborso motivato dalla Corte d’appello «per mancanza della documentazione relativa». Si sostiene invece, da parte dei ricorrenti, che c’erano agli atti del fascicolo di primo grado degli appellanti le ricevute di pagamento di tali spese successorie e catastali. 12 Il motivo è inammissibile. La censura, infatti, si risolve in una inammissibile pretesa di rivalutazione del fatto. È stato precisato al riguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre 2020, n. 24395) che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza 13 non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 17005/2024). A ciò si deve aggiungere la palese carenza di specificità del motivo, che richiama documenti prodotti in primo grado, senza chiarire il “come” e il “quando” il loro esame sia stato sollecitato al giudice d’appello (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 19987/2017; n. 29954/2022). 3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato il diritto dei coeredi a ottenere il rimborso del prezzo di beni comuni alienati da alcuni degli eredi prima della divisione. Si comprende che si tratta di quei medesimi beni oggetto dell’eccezione di usucapione e quindi esclusi dalla comunione. Il ricorso si dilunga nel sostenere che l’esclusione lasciava fermo l’obbligo dei coeredi alienanti di riversare alla massa il ricavato della vendita. Il motivo risente dell’equivoco che caratterizza il primo motivo e ne condivide le sorti. A ciò si deve aggiungere che il negozio, con il quale uno dei coeredi abbia alienato prima della divisione un bene comune, è inidoneo a pregiudicare i diritti degli altri, in quanto non comporta la fuoriuscita del bene dalla comunione (Cass. n. 4831/2019). Ma si ripete la ratio della decisione impugnata, da ravvisarsi nel rilievo che i beni alienati costituivano oggetto dell’eccezione di usucapione accolta, chiude il passo a ogni ulteriore considerazione. GI richiamare il principio della cosiddetta retroattività reale dell'usucapione, secondo il quale si ritiene che l'usucapiente sia stato titolare del diritto di proprietà, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possedere la cosa (Cass. n. 3082/1973; n. 15964/2015). 14 4. Il quarto motivo censura la decisione per non avere revocato la sanzione applicata in sede di inibitoria ai sensi dell’art. 283 c.p.c. Essi è stato rinunziato dai ricorrenti con la memoria. La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (Cass. n. 414/2021). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;
sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 marzo 2026. Il consigliere estensore Il presidente EP CO OR LI