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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel. Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2338/2025 R.G. sez. lav.
TRA
, in persona del legale rappr.p.t. Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. T. Tecce, come da procura in atti
APPELLANTE E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. V. Rettino, come da procura in atti
APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento – sezione lavoro convenne in giudizio l Controparte_1 Controparte_2 per accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'importo ivi indicato, quale differenza spettante tra quanto dovuto a titolo di TFR e TFS maturati dal lavoratore nel corso dell'intero rapporto lavorativo intercorso dapprima con la disciolta AVIS di Parte_1
e proseguito, a seguito di trasferimento ex art.2112 cod.civ. presso l' e per l' effetto condannare l e Parte_1 Parte_1
l' in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente l'importo CP_3 complessivo di cui al ricorso, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo e, inoltre la condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n° 199/2024 del 27.2.2024 Parte accolse il ricorso e, per l'effetto, condannò l e , in solido, CP_3 al pagamento in favore del del T.F.R. residuo dell'importo CP_1 lordo € 9.673,02 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Con ricorso in appello depositato presso questa Corte in data 19.8.2024 l proponeva appello avverso tale Parte_1 sentenza. In particolare lamentava l'errata valutazione dell'eccezione, già sollevata in primo grado, di carenza di legittimazione passiva;
l'erronea applicazione dell'art. 2112 Cod. Civ. ai fini della condanna al pagamento del TFR maturato dal lavoratore nel periodo alle dipendenze dell'AVIS; l'errata valutazione in ordine al termine di decorrenza della eccepita prescrizione.
L chiedeva, per tali motivi, la riforma della Parte_1 sentenza gravata. Si costituiva il e chiedeva, con varie argomentazioni, il CP_1 rigetto dell'appello.
Trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Come già valutato da questa Corte in altro precedente, prodotto in atti, il primo motivo di gravame va esaminato congiuntamente al secondo, vertendo essi su questioni strettamente connesse.
Parte L fonda la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva sulla circostanza che la domanda del diretta alla CP_1 riliquidazione del TFS come erogato dall' , attiene alla sola CP_3 differenza reclamata per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro, l'AVIS; da ciò l'appellante fa conseguire che nulla potrebbe cadere a suo carico, in quanto estranea al rapporto in questione.
Aggiunge, col secondo motivo di gravame, che neanche sulla base dell'art. 2112 cc. potrebbe essere chiamata a rispondere del debito per TFR gravante sull'originario datore di lavoro, non essendo la predetta norma – in difformità da quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure sulla base del giudicato n. 3928/2005 del Tribunale di Benevento - applicabile ai rapporti di lavoro degli ex Parte dipendenti dell'AVIS, poi transitati alle dipendenze dell
A sostegno di tale conclusione, l'appellante invoca quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20554/2013, pronunziata in una controversia tra AVIS e taluni ex dipendenti richiedenti il pagamento del TFR, secondo la quale “il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 4 maggio 1990 n. 107 non integra una ipotesi di successione del cessionario nel rapporto di lavoro ma realizza una nuova assunzione, la cui instaurazione resta subordinata all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno, senza che sia applicabile la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112 cod. civ.) diretta a garantire il "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro”.
Ebbene, i predetti motivi di gravame non possono esser condivisi. Nonostante il chiaro tenore della pronunzia della Corte di Parte Cassazione invocata dall' questa Corte deve tener conto dell'esistenza di un elemento preclusivo e dirimente: il giudicato esterno, di segno contrario all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (sentenza n. 3928/2005 del Tribunale di Benevento), formatosi in un pregresso giudizio intercorso tra il l CP_1 Pt_2
.
[...]
Con la detta statuizione, la è stata condannata Parte_1 all'inquadramento giuridico ed economico della parte ricorrente con decorrenza dalla data di assunzione presso l'ente di provenienza;
a tale decisum il giudice è pervenuto sulla base dell'accertamento che quello intercorso tra il ricorrente e l' non era un CP_1 Pt_2 nuovo e distinto rapporto di lavoro, bensì un vero e proprio trasferimento, ex art. 2112 Cod. Civ., dell'originario rapporto intrattenuto con l'AVIS.
Ebbene, per quanto il predetto accertamento non sia contenuto in un esplicito punto del dispositivo della citata sentenza n. 3928/2005, esso forma pur sempre oggetto di un giudicato interno, siccome cade su di un'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità (Cass. n. 4478/2000; n. 27196/2006; n. Parte 29832/2022). Pertanto, l – qualificabile, alla luce del predetto giudicato, quale cessionario del rapporto originariamente intercorso con l'AVIS risponde, ex art. 2112 cc., anche della quota di TFR imputabile al cedente, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte secondo cui: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale” (Cass. n. 11479/2013).
L'esistenza inter partes del giudicato più volte citato esclude la fondatezza anche del terzo motivo di gravame con il quale l Pt_2
lamenta l'errata valutazione dell'eccezione di prescrizione,
[...] essendosi estinto il rapporto del con l'AVIS nell'anno CP_1
2003, momento dal quale il diritto al TFR era divenuto esigibile con la conseguenza di doversi qualificare tale momento come dies a quo del termine quinquennale di prescrizione.
Ebbene, pur essendo astrattamente condivisibile in diritto il ragionamento, tuttavia nel caso concreto, il giudicato in essere tra le parti esclude che il rapporto alle dipendenze dell'AVIS possa ritenersi cessato nell'anno 2003, ritenendo la sentenza ormai definitiva verificatasi, all'opposto, un'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro mediante mutamento della titolarità soggettiva da parte datoriale.
Pertanto, l'appello va conclusivamente respinto.
Il rigetto dell'appello induce a confermare anche la condanna Parte dell alle spese del primo grado, di cui pure l'appellante, in modo accennato, si duole.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato come da dispositivo CP_1 secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi di giudizio effettivamente espletate. Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore di CP_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
- Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel. Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2338/2025 R.G. sez. lav.
TRA
, in persona del legale rappr.p.t. Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. T. Tecce, come da procura in atti
APPELLANTE E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. V. Rettino, come da procura in atti
APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento – sezione lavoro convenne in giudizio l Controparte_1 Controparte_2 per accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'importo ivi indicato, quale differenza spettante tra quanto dovuto a titolo di TFR e TFS maturati dal lavoratore nel corso dell'intero rapporto lavorativo intercorso dapprima con la disciolta AVIS di Parte_1
e proseguito, a seguito di trasferimento ex art.2112 cod.civ. presso l' e per l' effetto condannare l e Parte_1 Parte_1
l' in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente l'importo CP_3 complessivo di cui al ricorso, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo e, inoltre la condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n° 199/2024 del 27.2.2024 Parte accolse il ricorso e, per l'effetto, condannò l e , in solido, CP_3 al pagamento in favore del del T.F.R. residuo dell'importo CP_1 lordo € 9.673,02 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Con ricorso in appello depositato presso questa Corte in data 19.8.2024 l proponeva appello avverso tale Parte_1 sentenza. In particolare lamentava l'errata valutazione dell'eccezione, già sollevata in primo grado, di carenza di legittimazione passiva;
l'erronea applicazione dell'art. 2112 Cod. Civ. ai fini della condanna al pagamento del TFR maturato dal lavoratore nel periodo alle dipendenze dell'AVIS; l'errata valutazione in ordine al termine di decorrenza della eccepita prescrizione.
L chiedeva, per tali motivi, la riforma della Parte_1 sentenza gravata. Si costituiva il e chiedeva, con varie argomentazioni, il CP_1 rigetto dell'appello.
Trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Come già valutato da questa Corte in altro precedente, prodotto in atti, il primo motivo di gravame va esaminato congiuntamente al secondo, vertendo essi su questioni strettamente connesse.
Parte L fonda la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva sulla circostanza che la domanda del diretta alla CP_1 riliquidazione del TFS come erogato dall' , attiene alla sola CP_3 differenza reclamata per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro, l'AVIS; da ciò l'appellante fa conseguire che nulla potrebbe cadere a suo carico, in quanto estranea al rapporto in questione.
Aggiunge, col secondo motivo di gravame, che neanche sulla base dell'art. 2112 cc. potrebbe essere chiamata a rispondere del debito per TFR gravante sull'originario datore di lavoro, non essendo la predetta norma – in difformità da quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure sulla base del giudicato n. 3928/2005 del Tribunale di Benevento - applicabile ai rapporti di lavoro degli ex Parte dipendenti dell'AVIS, poi transitati alle dipendenze dell
A sostegno di tale conclusione, l'appellante invoca quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20554/2013, pronunziata in una controversia tra AVIS e taluni ex dipendenti richiedenti il pagamento del TFR, secondo la quale “il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 4 maggio 1990 n. 107 non integra una ipotesi di successione del cessionario nel rapporto di lavoro ma realizza una nuova assunzione, la cui instaurazione resta subordinata all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno, senza che sia applicabile la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112 cod. civ.) diretta a garantire il "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro”.
Ebbene, i predetti motivi di gravame non possono esser condivisi. Nonostante il chiaro tenore della pronunzia della Corte di Parte Cassazione invocata dall' questa Corte deve tener conto dell'esistenza di un elemento preclusivo e dirimente: il giudicato esterno, di segno contrario all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (sentenza n. 3928/2005 del Tribunale di Benevento), formatosi in un pregresso giudizio intercorso tra il l CP_1 Pt_2
.
[...]
Con la detta statuizione, la è stata condannata Parte_1 all'inquadramento giuridico ed economico della parte ricorrente con decorrenza dalla data di assunzione presso l'ente di provenienza;
a tale decisum il giudice è pervenuto sulla base dell'accertamento che quello intercorso tra il ricorrente e l' non era un CP_1 Pt_2 nuovo e distinto rapporto di lavoro, bensì un vero e proprio trasferimento, ex art. 2112 Cod. Civ., dell'originario rapporto intrattenuto con l'AVIS.
Ebbene, per quanto il predetto accertamento non sia contenuto in un esplicito punto del dispositivo della citata sentenza n. 3928/2005, esso forma pur sempre oggetto di un giudicato interno, siccome cade su di un'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità (Cass. n. 4478/2000; n. 27196/2006; n. Parte 29832/2022). Pertanto, l – qualificabile, alla luce del predetto giudicato, quale cessionario del rapporto originariamente intercorso con l'AVIS risponde, ex art. 2112 cc., anche della quota di TFR imputabile al cedente, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte secondo cui: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale” (Cass. n. 11479/2013).
L'esistenza inter partes del giudicato più volte citato esclude la fondatezza anche del terzo motivo di gravame con il quale l Pt_2
lamenta l'errata valutazione dell'eccezione di prescrizione,
[...] essendosi estinto il rapporto del con l'AVIS nell'anno CP_1
2003, momento dal quale il diritto al TFR era divenuto esigibile con la conseguenza di doversi qualificare tale momento come dies a quo del termine quinquennale di prescrizione.
Ebbene, pur essendo astrattamente condivisibile in diritto il ragionamento, tuttavia nel caso concreto, il giudicato in essere tra le parti esclude che il rapporto alle dipendenze dell'AVIS possa ritenersi cessato nell'anno 2003, ritenendo la sentenza ormai definitiva verificatasi, all'opposto, un'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro mediante mutamento della titolarità soggettiva da parte datoriale.
Pertanto, l'appello va conclusivamente respinto.
Il rigetto dell'appello induce a confermare anche la condanna Parte dell alle spese del primo grado, di cui pure l'appellante, in modo accennato, si duole.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato come da dispositivo CP_1 secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi di giudizio effettivamente espletate. Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore di CP_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
[...] complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
- Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 30.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro