Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
Il comportamento di chi, avendo ricevuto la scheda per esprimere il proprio voto, all'interno del seggio elettorale, strappi la scheda stessa, pronunciando frasi di protesta in ordine alla modalità e termini in cui sia stata indetta la consultazione referendaria, non integra il delitto previsto dall'art. 100, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, relativo alla distruzione di liste di elettori o candidati, di schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali, trattandosi di condotta non idonea a mettere in pericolo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, bene tutelato dalla norma incriminatrice, e ricadente invece nell'ipotesi di mancata riconsegna della scheda, sanzionata solo in via amministrativa dall'art. 110 del D.P.R. n. 361/1957.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2002, n. 26582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26582 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 03/04/2002
2. Dott. RAFFAELE RAIMONDI - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - N. 762
4. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 38267/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA NA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 15 giugno 2001 dalla corte d'appello di Perugia;
udita nella pubblica udienza del 3 aprile 2002 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Luigi Favino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA NA fu rinviata al giudizio del tribunale di Terni per rispondere del reato di cui agli artt. 100, secondo comma, quarta ipotesi, del d.p.R. 361/1957 e 51 della legge 352/1970, per avere distrutto le schede consegnatele per esprimere il voto nei referendum abrogativi svoltisi l'11 giugno 1995 pronunciando la frase "i referendum in corso costituiscono una violazione ai principi della Costituzione italiana".
Il tribunale di Terni, con sentenza del 19 novembre 1996, la dichiarò colpevole del reato ascrittole e la condannò alla pena di mesi otto di reclusione oltre pene accessorie, con i doppi benefici. La corte d'appello di Perugia, con sentenza del 15 giugno 2001, confermò la sentenza di primo grado.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 100 del d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, quanto meno in ordine alla mancata derubricazione nelle ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 102 e 110 del medesimo d.p.R. Osserva che il fatto da lei commesso non può essere fatto rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 100, la cui finalità è costituita dall'interesse di proteggere la regolarità e la genuinità delle operazioni elettorali e dei risultati delle medesime, in quanto si è trattato di un semplice gesto di protesta effettuato coram populo e privo di pericolosità, e quindi di una condotta che può semmai farsi rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 110 del medesimo d.p.R., il quale appunto riguarda l'ipotesi dell'elettore che non restituisce la scheda che gli è stata consegnata, o tutt'al più in quella prevista dall'art. 102, secondo comma, del d.p.R. in esame, qualora si ritenga che il suo comportamento sia stato fonte di disordine all'interno del seggio elettorale.
b) violazione ed erronea applicazione di legge per la omessa declaratoria della causa estintiva della prescrizione in relazione all'art. 93 del t.u. 5 aprile 1951, n. 203, ed al d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361. Osserva che, in ogni caso, anche al reato contestato dovrebbe applicarsi il termine prescrizionale breve fissato dal citato art. 93 ed applicabile a tutti i reati elettorali, e quindi anche a quelli commessi durante le elezioni politiche ed in occasione dei referendum, e ciò anche sulla base di una interpretazione adeguatrice che eviti seri dubbi di legittimità costituzionale del d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, o quanto meno dell'art. 51 della legge n. 352/1970, che rinvia alle norme del primo per i reati commessi in occasione di referendum popolari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comportamento di cui l'imputata è stata chiamata a rispondere è pacifico. La CA, in occasione dei referendum abrogativi svoltisi l'11 giugno del 1995, dopo avere ricevuto le schede consegnatele per consentirle l'espressione di voto, ritenne di compiere un plateale gesto di protesta nei confronti delle modalità e dei termini con cui era stato indetto un determinato referendum, ed a tal fine, sempre all'interno del seggio elettorale e di fronte a tutti i presenti, strappò le schede a lei consegnate dal presidente del seggio pronunciando la frase "i referendum in corso costituiscono una violazione ai principi della Costituzione italiana". Il problema che si pone, quindi, è quello si stabilire la corretta qualificazione giuridica da dare a tale comportamento, ossia di vedere in quale delle diverse ipotesi legislative astrattamente applicabili esso debba essere inquadrato.
Trattandosi di fatto accaduto durante le operazioni di voto relative ad un referendum abrogativo, in virtù dell'art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) si applicano le disposizioni penali contenute nel titolo 7^ del testo unico delle leggi per le elezioni della camera dei deputati, approvato con d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361.
I giudici del merito hanno ritenuto che il fatto in esame integrasse gli estremi del delitto previsto dall'art. 100, secondo comma, quarta ipotesi, del detto d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, disposizione la quale testualmente dispone che "chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede, od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in lutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni". Secondo la corte d'appello perugina, invero, poiché la condotta dell'imputata è caratterizzata dalla distruzione delle schede consegnatele per l'espressione di voto, non vi sarebbero dubbi che sia questa la disposizione applicabile, e ciò per il motivo che essa testualmente punisce anche chiunque distrugge, in tutto o in parte, schede o altri atti destinati ad operazioni elettorali.
Sostiene invece la ricorrente che la disposizione applicabile non sia questa, ma quella di cui all'art. 110 del medesimo d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, il quale punisce (ora con una semplice sanzione amministrativa, a seguito della depenalizzazione effettuata dall'art.32, l. 24 novembre 1981, n. 689) "l'elettore che non riconsegna una scheda o la matita", o tutt'al più la disposizione di cui all'art. 102, secondo comma, del medesimo testo unico, il quale punisce con l'arresto e con l'ammenda "chiunque, nelle sale anzidette (ossia nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale), con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca".
Può preliminarmente osservarsi che quest'ultima disposizione appare chiaramente estranea al caso in esame, non solo perché sanziona una condotta del tutto diversa da quella contestata dal pubblico ministero, ma anche perché nella specie non sussistono gli estremi della contravvenzione da essa prevista, in quanto non risulta nè che l'imputata, con il suo gesto, abbia cagionato disordini, ne' che sia stata richiamata all'ordine dal presidente e non gli abbia obbedito.
Ciò posto, appare però altrettanto evidente come sia del tutto estraneo al caso in esame anche il delitto previsto dal secondo comma dell'art. 100 del d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, che invece sia il tribunale di Terni sia la corte d'appello di Perugia hanno erroneamente ritenuto applicabile nella fattispecie, e ciò perché si sono fermati ad una superficiale lettura testuale della disposizione stessa, senza tentare di comprenderne la vera portata normativa sulla base di una doverosa interpretazione logico, sistematica e soprattutto adeguatrice che tenesse anche conto della ratio legis e dell'interesse che il legislatore ha inteso tutelare prevedendo il delitto in questione.
Non vi sono infatti dubbi che la ratio della norma incriminatrice in esame sia costituita dall'interesse dello Stato di proteggere la regolarità e la genuinità delle operazioni elettorali nonché dei risultati delle medesime, come facilmente si evince, del resto, anche dal fatto che tutte le condotte previste e sanzionate dalla disposizione medesima (come il formare falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, o schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali, o l'alterare uno di tali atti veri, o il sostituirlo, o il sopprimerlo, o il distruggerlo, in tutto o in parte) sono tali da essere idonee a porre in serio pericolo le suddette regolarità e genuinità.
Ciò, del resto, è già stato messo in evidenza dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale, nelle pochissime occasioni in cui ha avuto modo di esaminare la disposizione de qua, ha tenuto comunque a precisare - sia pure con chiaro riferimento al primo comma della disposizione stessa - che "la norma di cui all'art.100 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 punisce chiunque, con minacce o violenze turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali o il libero esercizio del voto o, in qualunque modo, altera il risultato della votazione", precisando inoltre che si tratta "di reato materiale, non meramente formale, in cui l'evento è dato dall'impedire il regolare esaurimento delle operazioni elettorali", sicché in tanto una determinata condotta può integrare il delitto in questione in quanto con essa il soggetto determini proprio questo risultato di pregiudicare il libero esercizio del voto od alterare il risultato delle votazioni (cfr. Sez. 3^, 11 marzo 1993, Russo, m. 194.701).
Comunque, anche a ritenere che il delitto di cui al secondo comma, contrariamente a quello di cui al primo comma, non sia un solo reato di evento, ma anche di pericolo, a conferma della interpretazione secondo cui, anche per la sua integrazione, occorre pur sempre che gli atti compiuti siano idonei a porre concretamente in pericolo la regolarità e la genuinità delle operazioni elettorali e dei loro risultati, e quindi siano anch'essi idonei in concreto ad impedire od ostacolare o ritardare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del libero esercizio di voto o comunque ad alterare il risultato delle elezioni, sta anche la gravità della pena edittale (reclusione da uno a sei anni) con cui il legislatore ha inteso sanzionare le condotte vietate, pena che sul piano della ragionevolezza (e quindi anche della legittimità costituzionale) si giustifica appunto in considerazione della rilevanza dell'interesse pubblico protetto e della idoneità che le condotte punibili devono avere di pregiudicare seriamente o almeno di porre in concreto pericolo tale interesse alla regolarità ed alla genuinità delle operazioni elettorali e dei loro risultati. Pertanto, se per quanto riguarda l'ipotesi della "distruzione" delle liste di elettori o di candidati o di altri atti destinati alle operazioni elettorali (come, ad es., verbali degli scrutini, verbali delle operazioni degli uffici di sezione o dell'ufficio centrale, ecc.), è possibile che essa sia normalmente idonea a pregiudicare in concreto l'interesse protetto dalla norma ed a determinare un concreto pericolo di turbamento del regolare svolgimento delle adunanze elettorali o del libero esercizio del voto o dell'alterazione dei risultati elettorali, non sembra proprio che questa idoneità sia riscontrabile nella ipotesi (quale quella del caso in esame) in cui l'elettore, invece di restituirle, distrugga la scheda o le schede che il presidente del seggio gli ha consegnato per esprimere il voto.
È infatti evidente che, anche per la ipotesi della
"distruzione" delle "schede", la norma in esame richiede pur sempre, per concretizzare il delitto, che sia riscontrabile il pericolo che tale condotta sia in concreto idonea ad impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o il libero esercizio del voto o la genuinità dei risultati delle votazioni, ossia, in altre parole, che sia in concreto idonea a pregiudicare l'interesse pubblico, salvaguardato dalla norma, della regolarità e della genuinità delle operazioni elettorali e dei loro risultati. Pertanto, come esattamente rileva il difensore della ricorrente, potranno, ad es., rientrare nella fattispecie delittuosa in esame i casi in cui un soggetto distrugga le schede successivamente al normale e corretto esercizio del diritto di voto da parte dell'elettore o degli elettori che quelle schede avevano a tal fine ricevute, oppure i casi in cui un soggetto distrugga le schede in un momento precedente alla loro consegna agli elettori cui sono destinate, così impedendo la consegna stessa, e ciò perché in casi come questi si tratta di comportamenti che sono effettivamente idonei a realizzare un concreto pericolo di turbamento del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e del libero esercizio del diritto di voto (perché, ad es., possono impedire agli elettori che si recano nella sezione di esercitare il diritto di voto o comunque possono ostacolare o ritardare l'esercizio di tale diritto) o un pericolo di alterazione del risultato delle votazioni (perché possono impedire di tener conto dei voti espressi dagli elettori le cui schede sono state distrutte).
Nel caso in esame, invece, è palese che la condotta tenuta dall'imputata, consistita nel gesto plateale di protesta che si è ricordato, non solo non abbia in alcun modo turbato, ma nemmeno era in concreto idonea a turbare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o il libero esercizio del diritto di voto (perché non ha impedito ne' era idonea ad impedire che le operazioni di voto continuassero regolarmente e che gli altri elettori presenti nel seggio esprimessero liberamente il loro voto) e non solo non abbia in alcun modo alterato, ma nemmeno era in concreto idonea ad alterare il risultato delle elezioni (proprio perché la CA, con il suo gesto, di cui il segretario del seggio aveva obbligo di dare atto a verbale, aveva in realtà inteso non esprimere alcun voto - come del resto è perfettamente lecito e normale nel caso di referendum abrogativi - sicché non si vede come i risultati dei referendum potessero essere in qualche modo alterati). È pertanto evidente che la condotta della CA non possa in nessun modo integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 100, secondo comma, d.p.R. 30 marzo 1957,n. 361. La realtà invece è che sia il pubblico ministero nell'elevare la contestazione, sia il tribunale di Terni dapprima, sia la corte d'appello di Perugia poi, sono stati chiaramente deviati dall'avere erroneamente dato risalto decisivo ad un elemento (la sentenza impugnata ha infatti espressamente affermato che "la condotta dell'imputata era caratterizzata dalla distruzione delle schede consegnatele") che, invece, nel caso in esame, si presenta come del tutto secondario, se non irrilevante, per l'esatta qualificazione giuridica del fatto, e cioè la circostanza che la CA, dopo avere ricevuto le schede che le spettavano dal presidente del seggio, invece di esprimere il voto e di restituirle, le abbia distrutte. È al contrario palese che l'elemento che caratterizza la concreta condotta dell'imputata e che è rilevante e decisivo per la qualificazione giuridica del fatto consiste non già nella circostanza della distruzione delle schede, bensì proprio nella circostanza che l'imputata, dopo avere regolarmente ricevuto le schede consegnatele dal presidente, invece di utilizzarle per esprimere il voto, abbia illegittimamente omesso di restituirle, mentre appare del tutto secondario ed irrilevante ai detti fini stabilire quale sia la utilizzazione che l'imputata stessa abbia fatto delle schede non restituite.
È quindi evidente che il comportamento contestato all'imputata con il capo di imputazione rientra pienamente nella fattispecie prevista e punita dall'art. 110 del medesimo d.p.R. 30 marzo 1957, n.361, il quale punisce (ora con una semplice sanzione amministrativa,
a seguito della depenalizzazione effettuata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689) "l'elettore che non riconsegna una scheda o la matita". A questa conclusione, del resto, deve giungersi, come si è dianzi accennato, non solo per la necessità di dare alle disposizioni in rilievo una interpretazione logico e sistematica, che tenga conto della ratio legis e dell'interesse tutelato dal legislatore, ma anche per la necessità di dare alle disposizioni stesse una interpretazione adeguatrice che elimini un altrimenti evidente contrasto con i principi costituzionali.
A stare all'interpretazione fatta propria dalla corte d'appello perugina, infatti, dovrebbe ritenersi che l'elettore il quale, dopo avere ricevuto le schede per il voto, le ripieghi e se le metta in tasca (o le lasci sul posto) e se ne vada senza riconsegnarle, viene punito con la sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 110 d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, mentre l'elettore che, dopo avere ricevuto le schede, invece di ripiegarle le strappi e se le metta ugualmente in tasca (o le lasci sul posto) strappate anziché ripiegate ed allo stesso modo se ne vada senza riconsegnarle, verrebbe invece punito con la pena della reclusione da uno a sei anni prevista dall'art. 100 del medesimo testo unico. Ossia, due comportamenti sostanzialmente identici, consistenti nella violazione dello stesso obbligo (quello di riconsegnare le schede ricevute) e che si differenziano per un particolare del tutto insignificante ed irrilevante ai fini dell'interesse tutelato della norma (non si vede infatti che cosa cambi se l'elettore si porti via le schede intatte o strappate, ed anzi dovrebbe semmai ritenersi più grave il primo comportamento perché in astratto potrebbe permettere una illecita riutilizzazione delle schede) sarebbero sanzionati senza la benché minima giustificazione razionale in modi così macroscopicamente differenti e sproporzionati. Se tale fosse davvero la interpretazione che dovesse darsi alle disposizioni esaminate, sarebbe allora evidente il contrasto della norma che se ne ricaverebbe con il fondamentale principio costituzionale della ragionevolezza, e quindi con l'art. 3 Cost. Da qui, appunto, l'obbligo per il giudice di dare alle disposizioni stesse una interpretazione adeguatrice che eviti tali assurde conseguenze ed un più che fondato dubbio di legittimità costituzionale.
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve pertanto concludersi nel senso che il comportamento tenuto dalla CA integra non già il delitto di cui all'art. 100, secondo comma, d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, bensì la violazione della prescrizione imposta dal successivo art. 110 del medesimo testo unico, violazione che, a seguito della depenalizzazione effettuata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce ora un semplice illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto, qualificato come violazione dell'art. 110 del d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, non è più previsto dalla legge come reato.
Il secondo motivo resta ovviamente assorbito.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto, qualificato come violazione dell'art. 110 del d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002