Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2002, n. 26582
CASS
Sentenza 3 aprile 2002

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Il comportamento di chi, avendo ricevuto la scheda per esprimere il proprio voto, all'interno del seggio elettorale, strappi la scheda stessa, pronunciando frasi di protesta in ordine alla modalità e termini in cui sia stata indetta la consultazione referendaria, non integra il delitto previsto dall'art. 100, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, relativo alla distruzione di liste di elettori o candidati, di schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali, trattandosi di condotta non idonea a mettere in pericolo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, bene tutelato dalla norma incriminatrice, e ricadente invece nell'ipotesi di mancata riconsegna della scheda, sanzionata solo in via amministrativa dall'art. 110 del D.P.R. n. 361/1957.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2002, n. 26582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26582
    Data del deposito : 3 aprile 2002

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