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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3411/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Carlotta GALVAN, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Claudia BOBBO, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Che codesto Tribunale voglia dichiarare la separazione dei coniugi dal matrimonio contratto con rito civile in Venezia in data 26 settembre 2014 con atto iscritto nell'apposito Registro del Comune di Venezia Atto N. 133 parte 1 - anno 2014 - Ufficio 1, in regime di separazione dei beni, alle seguenti CONDIZIONI:
pag. 1 di 6 01. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
02. i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica insieme alla madre nella casa coniugale sita in
Venezia, Cannaregio n. 5432.
03. La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora per quanto occorra, resterà a lei assegnata Parte_1 con tutti i relativi arredi ivi esistenti.
04. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguarda no i figli minori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli.
05. Il padre potrà vedere i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico, ove potranno essere prelevati dalla madre oppure dalla babysitter nel qual caso con onere economico esclusivo a carico del padre, ed accompagnati a Piazzale Roma ove vi sarà il ad Parte_2 attenderli fino alla domenica ad ore 18.30 con riaccompagnamento a cura del padre presso la loro residenza, salvo diversi accordi con la madre. Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre compatibilmente con gli impegni dei minori stessi.
06. Nei periodi di vacanza nei quali la frequenza scolastica è sospesa i figli minori staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
• Vacanze natalizie: il 24 dicembre ed il 26 dicembre per cena con il papà, il 25 dicembre ed il 26 dicembre per pranzo con la madre. I minori trascorreranno il Capodanno ad anni alterni con la madre o con il padre. Il restante periodo di sospensione della frequenza scolastica andrà concordato tra i genitori.
• Vacanze pasquali: i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
• Vacanze estive: i minori trascorreranno una o due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il mese di maggio, nei restanti periodi i minori frequenteranno i centri estivi o, stanti gli impegni lavorativi dei genitori, saranno accuditi dalla babysitter.
07. Il signor corrisponderà alla signora entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_2 Parte_1 bancario, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di Euro 350,00, importo che verrà automaticamente aumentato ad Euro 400,00 dal mese di giugno 2026 (ossia quando Per_2 terminerà il ciclo scolastico presso la scuola dell'infanzia privata). Detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
08. L'AUU continuerà a d essere percepito integralmente dalla madre.
pag. 2 di 6 09. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori saranno suddivise al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale suintestato ivi comprese le rette per le scuole frequentate dai figli e con la precisazione che il costo della mensa scolastica per il figlio sarà pagata dalla madre e che i buoni pasto rientrano nel Per_1 mantenimento ordinario.
Le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
10. Per quanto concerne il costo per la babysitter le parti concordano che sarà sostenuto da entrambi i genitori durante la settimana (quindi 2/3 pomeriggi e all'occorrenza previo accordo tra le parti mentre il pomeriggio del venerdì di spettanza paterna, vale a dire quando vengono portati a Piazzale Roma, la spesa sarà a carico integrale del padre.
11. Il costo della tutor così come ogni "sostegno" che sarà necessario per aiutare nello studio, che non Per_1 sarà coperto da eventuali indennità e/o sovvenzioni, sarà sostenuto da entrambi i genitori al 50%
12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti tra loro e di aver regolato ogni altra questione economico patrimoniale tra essi pendente in forza di una scrittura privata sottoscritta contestualmente al presente ricorso.
13. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
14. Le parti sin d'ora rinunciano all'impugnazione della sentenza di omologa della separazione dei coniugi.
15. Spese e competenze di causa integralmente compensate tra le parti.
Entrambi i coniugi, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedono emettersi provvedimento di omologazione della separazione personale alle suesposte condizioni.
In oltre i signori e , sin d'ora CHIEDONO che il Tribunale suintestato, ai Parte_1 Parte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art.473bis.49 c.p.c., voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile celebrato inter partes in Venezia in data 26 settembre 2014 con atto iscritto nell'apposito Registro del
Comune di Venezia Atto N. 133 parte 1 anno 2014 Ufficio 1 alle medesime condizioni di cui ai punti da 2 a
1 2 del le presenti note scritte, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, una volta che sarà decorso il termine previsto dalla Legge e, previo passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 26/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 133 parte I serie / uff. 1 anno 2014;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025 fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
visto l'intervento del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, garantendo lo sviluppo di un rapporto equilibrato dei minori con entrambi i genitori, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate siano altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito della sentenza definitiva;
considerato infine che la causa vada rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate Parte_2 C.F._2 con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“01. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
02. i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica insieme alla madre nel l a casa coniugale sita in
Venezia, Cannaregio n. 5432.
03. La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora per quanto occorra, resterà a lei assegnata Parte_1 con tutti i relativi arredi ivi esistenti.
04. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguarda no i figli minori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
pag. 4 di 6 05. Il padre potrà vedere i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico, ove potranno essere prelevati dalla madre oppure dalla babysitter nel qual caso con onere economico esclusivo a carico del padre, ed accompagnati a Piazzale Roma ove vi sarà il ad Parte_2 attenderli fino alla domenica ad ore 18.30 con riaccompagnamento a cura del padre presso la loro residenza, salvo diversi accordi con la madre. Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre compatibilmente con gli impegni dei minori stessi.
06. Nei periodi di vacanza nei quali la frequenza scolastica è sospesa i figli minori staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
• Vacanze natalizie: il 24 dicembre ed il 26 dicembre per cena con il papà, il 25 dicembre ed il 26 dicembre per pranzo con la madre. I minori trascorreranno il Capodanno ad anni alterni con la madre o con il padre. Il restante periodo di sospensione della frequenza scolastica andrà concordato tra i genitori.
• Vacanze pasquali: i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
• Vacanze estive: i minori trascorreranno una o due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il mese di maggio, nei restanti periodi i minori frequenteranno i centri estivi o, stanti gli impegni lavorativi dei genitori, saranno accuditi dalla babysitter.
07. Il signor corrisponderà alla signora entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_2 Parte_1 bancario, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di Euro 350,00, importo che verrà automaticamente aumentato ad Euro 400,00 dal mese di giugno 2026 (ossia quando Per_2 terminerà il ciclo scolastico presso la scuola dell'infanzia privata). Detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
08. L'AUU continuerà a d essere percepito integralmente dalla madre.
09. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori saranno suddivise al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale suintestato ivi comprese le rette per le scuole frequentate dai figli e con la precisazione che il costo della mensa scolastica per il figlio sarà pagata dalla madre e che i buoni pasto rientrano nel Per_1 mantenimento ordinario.
Le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
10. Per quanto concerne il costo per la babysitter le parti concordano che sarà sostenuto da entrambi i genitori durante la settimana (quindi 2/3 pomeriggi e all'occorrenza previo accordo tra le parti mentre il pomeriggio del venerdì di spettanza paterna, vale a dire quando vengono portati a Piazzale Roma, la spesa sarà a carico integrale del padre.
11. Il costo della tutor così come ogni "sostegno" che sarà necessario per aiutare nello studio, che non Per_1 sarà coperto da eventuali indennità e/o sovvenzioni, sarà sostenuto da entrambi i genitori al 50%
pag. 5 di 6 12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti tra loro e di aver regolato ogni altra questione economico patrimoniale tra essi pendente in forza di una scrittura privata sottoscritta contestualmente al presente ricorso.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. , con l'avv. Carlotta GALVAN, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Claudia BOBBO, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Che codesto Tribunale voglia dichiarare la separazione dei coniugi dal matrimonio contratto con rito civile in Venezia in data 26 settembre 2014 con atto iscritto nell'apposito Registro del Comune di Venezia Atto N. 133 parte 1 - anno 2014 - Ufficio 1, in regime di separazione dei beni, alle seguenti CONDIZIONI:
pag. 1 di 6 01. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
02. i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica insieme alla madre nella casa coniugale sita in
Venezia, Cannaregio n. 5432.
03. La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora per quanto occorra, resterà a lei assegnata Parte_1 con tutti i relativi arredi ivi esistenti.
04. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguarda no i figli minori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli.
05. Il padre potrà vedere i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico, ove potranno essere prelevati dalla madre oppure dalla babysitter nel qual caso con onere economico esclusivo a carico del padre, ed accompagnati a Piazzale Roma ove vi sarà il ad Parte_2 attenderli fino alla domenica ad ore 18.30 con riaccompagnamento a cura del padre presso la loro residenza, salvo diversi accordi con la madre. Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre compatibilmente con gli impegni dei minori stessi.
06. Nei periodi di vacanza nei quali la frequenza scolastica è sospesa i figli minori staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
• Vacanze natalizie: il 24 dicembre ed il 26 dicembre per cena con il papà, il 25 dicembre ed il 26 dicembre per pranzo con la madre. I minori trascorreranno il Capodanno ad anni alterni con la madre o con il padre. Il restante periodo di sospensione della frequenza scolastica andrà concordato tra i genitori.
• Vacanze pasquali: i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
• Vacanze estive: i minori trascorreranno una o due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il mese di maggio, nei restanti periodi i minori frequenteranno i centri estivi o, stanti gli impegni lavorativi dei genitori, saranno accuditi dalla babysitter.
07. Il signor corrisponderà alla signora entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_2 Parte_1 bancario, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di Euro 350,00, importo che verrà automaticamente aumentato ad Euro 400,00 dal mese di giugno 2026 (ossia quando Per_2 terminerà il ciclo scolastico presso la scuola dell'infanzia privata). Detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
08. L'AUU continuerà a d essere percepito integralmente dalla madre.
pag. 2 di 6 09. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori saranno suddivise al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale suintestato ivi comprese le rette per le scuole frequentate dai figli e con la precisazione che il costo della mensa scolastica per il figlio sarà pagata dalla madre e che i buoni pasto rientrano nel Per_1 mantenimento ordinario.
Le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
10. Per quanto concerne il costo per la babysitter le parti concordano che sarà sostenuto da entrambi i genitori durante la settimana (quindi 2/3 pomeriggi e all'occorrenza previo accordo tra le parti mentre il pomeriggio del venerdì di spettanza paterna, vale a dire quando vengono portati a Piazzale Roma, la spesa sarà a carico integrale del padre.
11. Il costo della tutor così come ogni "sostegno" che sarà necessario per aiutare nello studio, che non Per_1 sarà coperto da eventuali indennità e/o sovvenzioni, sarà sostenuto da entrambi i genitori al 50%
12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti tra loro e di aver regolato ogni altra questione economico patrimoniale tra essi pendente in forza di una scrittura privata sottoscritta contestualmente al presente ricorso.
13. Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
14. Le parti sin d'ora rinunciano all'impugnazione della sentenza di omologa della separazione dei coniugi.
15. Spese e competenze di causa integralmente compensate tra le parti.
Entrambi i coniugi, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedono emettersi provvedimento di omologazione della separazione personale alle suesposte condizioni.
In oltre i signori e , sin d'ora CHIEDONO che il Tribunale suintestato, ai Parte_1 Parte_2 sensi e per gli effetti di cui all'art.473bis.49 c.p.c., voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile celebrato inter partes in Venezia in data 26 settembre 2014 con atto iscritto nell'apposito Registro del
Comune di Venezia Atto N. 133 parte 1 anno 2014 Ufficio 1 alle medesime condizioni di cui ai punti da 2 a
1 2 del le presenti note scritte, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito, una volta che sarà decorso il termine previsto dalla Legge e, previo passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di separazione”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale congiuntamente presentato dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 26/12/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 133 parte I serie / uff. 1 anno 2014;
considerato che
le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 5/11/2025 fissata innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione;
visto l'intervento del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte siano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non si pongano in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, garantendo lo sviluppo di un rapporto equilibrato dei minori con entrambi i genitori, e siano dunque meritevoli di omologa;
ritenuto che
le condizioni economiche concordate siano altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito della sentenza definitiva;
considerato infine che la causa vada rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), alle condizioni pattuite e confermate Parte_2 C.F._2 con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“01. autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
02. i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica insieme alla madre nel l a casa coniugale sita in
Venezia, Cannaregio n. 5432.
03. La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora per quanto occorra, resterà a lei assegnata Parte_1 con tutti i relativi arredi ivi esistenti.
04. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguarda no i figli minori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
pag. 4 di 6 05. Il padre potrà vedere i figli con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico, ove potranno essere prelevati dalla madre oppure dalla babysitter nel qual caso con onere economico esclusivo a carico del padre, ed accompagnati a Piazzale Roma ove vi sarà il ad Parte_2 attenderli fino alla domenica ad ore 18.30 con riaccompagnamento a cura del padre presso la loro residenza, salvo diversi accordi con la madre. Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre compatibilmente con gli impegni dei minori stessi.
06. Nei periodi di vacanza nei quali la frequenza scolastica è sospesa i figli minori staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
• Vacanze natalizie: il 24 dicembre ed il 26 dicembre per cena con il papà, il 25 dicembre ed il 26 dicembre per pranzo con la madre. I minori trascorreranno il Capodanno ad anni alterni con la madre o con il padre. Il restante periodo di sospensione della frequenza scolastica andrà concordato tra i genitori.
• Vacanze pasquali: i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo
• Vacanze estive: i minori trascorreranno una o due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da concordare entro il mese di maggio, nei restanti periodi i minori frequenteranno i centri estivi o, stanti gli impegni lavorativi dei genitori, saranno accuditi dalla babysitter.
07. Il signor corrisponderà alla signora entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico Parte_2 Parte_1 bancario, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori l'importo complessivo di Euro 350,00, importo che verrà automaticamente aumentato ad Euro 400,00 dal mese di giugno 2026 (ossia quando Per_2 terminerà il ciclo scolastico presso la scuola dell'infanzia privata). Detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat.
08. L'AUU continuerà a d essere percepito integralmente dalla madre.
09. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori saranno suddivise al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale suintestato ivi comprese le rette per le scuole frequentate dai figli e con la precisazione che il costo della mensa scolastica per il figlio sarà pagata dalla madre e che i buoni pasto rientrano nel Per_1 mantenimento ordinario.
Le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
10. Per quanto concerne il costo per la babysitter le parti concordano che sarà sostenuto da entrambi i genitori durante la settimana (quindi 2/3 pomeriggi e all'occorrenza previo accordo tra le parti mentre il pomeriggio del venerdì di spettanza paterna, vale a dire quando vengono portati a Piazzale Roma, la spesa sarà a carico integrale del padre.
11. Il costo della tutor così come ogni "sostegno" che sarà necessario per aiutare nello studio, che non Per_1 sarà coperto da eventuali indennità e/o sovvenzioni, sarà sostenuto da entrambi i genitori al 50%
pag. 5 di 6 12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti tra loro e di aver regolato ogni altra questione economico patrimoniale tra essi pendente in forza di una scrittura privata sottoscritta contestualmente al presente ricorso.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 6 di 6