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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17281 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39000/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa AS CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39000 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 17/07/2025, pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Del Monte presso il cui studio, in Roma, Viale di Trastevere, n. 203,
è domiciliato giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
E
NTroparte_1
NTroparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 sono ex lege domiciliati
CONVENUTI
pagina 1 di 10 OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate entro il termine fissato ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte convenuta in data 16/07/2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 12/09/2022 e 30/05/2022, ha citato in Parte_1 giudizio, in qualità di erede di (madre), la in persona Persona_1 NTroparte_3 dell'Ambasciatore pro tempore, e la , in persona NTroparte_4 del Presidente pro tempore, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno sofferto dalla sig.ra a causa delle persecuzioni razziali nel periodo compreso tra il 1939 e il 1945 nel territorio Persona_1 italiano ad opera del RZ IC, danno quantificato in via indicativa in euro € 329.872,00, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che: quando iniziarono le persecuzioni al popolo ebraico, al padre di , quale civile, non direttamente coinvolto nel conflitto bellico, era stato impedito di Persona_1 svolgere la sua attività lavorativa. Il 16/10/1943, la famiglia era riuscita a sfuggire alla cattura e si Persona_1 era rifugiata in una parrocchia, dove era rimasta nascosta sino alla fine della guerra. Ha dedotto, dunque, che aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità, per essersi dovuta rifugiare e nascondere Persona_1 dai nazisti. I fatti, come sopra descritti, erano provati dai documenti prodotti, in particolare dal riconoscimento del vitalizio elargito dalla “Confercence on Jewish Material Claims Against Germany”.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) In preliminare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano a giudicare sulla controversia e per l'effetto, 2)
Nel merito ed in via principale accertare quanto sopra i fatti esposti e statuire come per legge e, condannare anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dalla signora , in favore dell'erede legittimo ed odierno attore, e Persona_1
pagina 2 di 10 quantificati in complessivi dall'odierna attrice per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi €329.872,00 interessi e rivalutazione dal di de dovuto sino ad oggi
3) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.»
In data 22/11/2022, per l'udienza di prima comparizione fissata ai sensi dell'art. 168 bis comma V c.p.c. al
13/12/2022, si è costituita la , in persona del Presidente del NTroparte_1
Consiglio p.t., la quale ha eccepito l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, indicando il quale NTroparte_2 soggetto a cui l'atto doveva essere notificato.
Con ordinanza del 21/12/2022, il Giudice ha rinviato all'udienza del 12/09/2023, e visto l'art. 4 legge n.
260/1958, ha rimesso in termini la parte attrice per la rinnovazione dell'atto introduttivo e la relativa notifica nei confronti del . NTroparte_2
In data 11/07/2023 si sono costituiti la Presidenza del Consiglio e il . NTroparte_2
Entrambi hanno chiesto il rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito:
-in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal NTroparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege a titolo particolare nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del RZ IC;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattiva delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che,
pagina 3 di 10 in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1, c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.;
- il difetto di prova della qualità di erede, in particolare dell'intervenuta accettazione dell'eredità di Persona_1
. Hanno eccepito che il certificato di morte, la denuncia di successione, l'autocertificazione ai sensi degli
[...] artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non erano atti sufficienti e idonei a provare la qualità di erede.
Nel merito, hanno eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, hanno eccepito che ai fini dell'operatività del fondo (“1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), poteva essere preso in considerazione soltanto il periodo tra il 21/10/1943 (data di nascita dell'attrice) e l'8/5/1945. Hanno aggiunto, inoltre, che , all'epoca dei fatti, aveva due anni quindi non poteva Persona_1 avere alcuna percezione e successivo ricordo delle condizioni vissute. Hanno osservato anche che “la retata del
” è avvenuta ancora prima che nascesse. Pt_2 Persona_1
In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a NTroparte_2 titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) in ogni caso, dichiarare le domande NTroparte_1 formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, compresa la sussistenza del presupposto della qualità di erede;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini
pagina 4 di 10 sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.»
La alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la NTroparte_3 consuetudine internazionale, per via diplomatica, in data 12/09/2022 tramite l' , non si NTroparte_5 costituita e deve essere pertanto dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/07/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla RM nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del RZ IC, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del IC tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di pagina 5 di 10 condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. NT La di RM (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il NTroparte_3 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della RM per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto pagina 6 di 10 contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della , della NTroparte_3 NTroparte_1
e del NTroparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di RM, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. NTroparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al RZ
IC, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica Federale di RM.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di RM o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e Per_ proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l' e la RM- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art.
pagina 7 di 10 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del RZ IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica di CP_3
RM, subentrata – per il principio della continuità statale – al RZ IC (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla , che è legittimata passiva e unico NTroparte_3 litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della RM verso le vittime del RZ IC da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della RM (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
, e in particolare del (peraltro nel NTroparte_1 NTroparte_2 caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
). NTroparte_2
5. Prova della qualità di erede
L'eccezione di carenza di prova della qualità di erede dell'attore, formulata dalla difesa erariale, merita accoglimento.
pagina 8 di 10 ha agito in giudizio, nell'asserita qualità di erede di , per chiedere Parte_1 Persona_1
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, per quanto patito dalla de cuius.
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
Giova, in ogni caso, richiamare l'ordinanza della Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, la titolarità del diritto deve essere provata dall'attore e va assolto con mezzi di prova idonei.
Nel caso di specie, l'attore non ha prodotto alcuna certificazione anagrafica né uno stato di famiglia storico da cui desumere il legame di parentela con il de cuius e, quindi, la qualità di erede.
Parte attrice ha allegato all'atto introduttivo un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, per uso successione), sottoscritta il 28/12/2021, con la quale attesta di essere figlio di (doc. 1 pdf allegato all'atto introduttivo); ha poi Persona_1 depositato con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc la dichiarazione di successione e l'estratto per riassunto dell'atto di morte di . Persona_2
Rispetto alla idoneità dell'autocertificazione a provare la qualità di erede, la Corte di Cassazione ha affermato che questa esaurisce i propri rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. in tal senso,
Cass., sez. VI, n. 11276/2018 e SSUU n.12065/2014). Sul valore da attribuire alla denuncia di successione, la pagina 9 di 10 Corte di Cassazione n. 13738/2005 (richiamata dalla sentenza n. 868/2017) ha affermato che questa “in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali”, possiede un valore indiziario (nel caso esaminato dalla Corte, dell'accettazione tacita dell'eredità) se rapportato ad altra documentazione pure prodotta. Nel caso che ci occupa – a prescindere dall'accettazione dell'eredità che, peraltro, come afferma la stessa pronuncia, può desumersi dalla stessa azione proposta – non è stata depositata alcuna certificazione dalla quale possa desumersi quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss.
c.c. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la mera denuncia di successione non sia prova del possesso della qualità di chiamato all'eredità (cfr. Cass. n.30505/2019 che richiama Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4414 del 04/05/1999, Rv. 525973 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995, Rv. 490370 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5793 del 02/07/1987, Rv.
454186 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6103 del 19/12/1978, Rv. 395921 - 01). Nel caso di specie la Difesa erariale ha contestato la qualità di erede, mentre riguardo alla posizione della , che ha scelto NTroparte_3 la contumacia, è noto che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014).
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis deve essere rigettata, in difetto di prova della qualità di eredi dell'attore (che comporta il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022 e del valore della domanda, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti convenute costituite, liquidate in complessivi euro 5.431,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 09.12.2025
Il Giudice
AS CA
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa AS CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39000 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 17/07/2025, pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Del Monte presso il cui studio, in Roma, Viale di Trastevere, n. 203,
è domiciliato giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
E
NTroparte_1
NTroparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 sono ex lege domiciliati
CONVENUTI
pagina 1 di 10 OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate entro il termine fissato ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte convenuta in data 16/07/2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 12/09/2022 e 30/05/2022, ha citato in Parte_1 giudizio, in qualità di erede di (madre), la in persona Persona_1 NTroparte_3 dell'Ambasciatore pro tempore, e la , in persona NTroparte_4 del Presidente pro tempore, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno sofferto dalla sig.ra a causa delle persecuzioni razziali nel periodo compreso tra il 1939 e il 1945 nel territorio Persona_1 italiano ad opera del RZ IC, danno quantificato in via indicativa in euro € 329.872,00, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che: quando iniziarono le persecuzioni al popolo ebraico, al padre di , quale civile, non direttamente coinvolto nel conflitto bellico, era stato impedito di Persona_1 svolgere la sua attività lavorativa. Il 16/10/1943, la famiglia era riuscita a sfuggire alla cattura e si Persona_1 era rifugiata in una parrocchia, dove era rimasta nascosta sino alla fine della guerra. Ha dedotto, dunque, che aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità, per essersi dovuta rifugiare e nascondere Persona_1 dai nazisti. I fatti, come sopra descritti, erano provati dai documenti prodotti, in particolare dal riconoscimento del vitalizio elargito dalla “Confercence on Jewish Material Claims Against Germany”.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) In preliminare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano a giudicare sulla controversia e per l'effetto, 2)
Nel merito ed in via principale accertare quanto sopra i fatti esposti e statuire come per legge e, condannare anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dalla signora , in favore dell'erede legittimo ed odierno attore, e Persona_1
pagina 2 di 10 quantificati in complessivi dall'odierna attrice per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi €329.872,00 interessi e rivalutazione dal di de dovuto sino ad oggi
3) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.»
In data 22/11/2022, per l'udienza di prima comparizione fissata ai sensi dell'art. 168 bis comma V c.p.c. al
13/12/2022, si è costituita la , in persona del Presidente del NTroparte_1
Consiglio p.t., la quale ha eccepito l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato, indicando il quale NTroparte_2 soggetto a cui l'atto doveva essere notificato.
Con ordinanza del 21/12/2022, il Giudice ha rinviato all'udienza del 12/09/2023, e visto l'art. 4 legge n.
260/1958, ha rimesso in termini la parte attrice per la rinnovazione dell'atto introduttivo e la relativa notifica nei confronti del . NTroparte_2
In data 11/07/2023 si sono costituiti la Presidenza del Consiglio e il . NTroparte_2
Entrambi hanno chiesto il rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito:
-in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal NTroparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege a titolo particolare nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del RZ IC;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattiva delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Ha sostenuto che,
pagina 3 di 10 in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1, c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Ha eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.;
- il difetto di prova della qualità di erede, in particolare dell'intervenuta accettazione dell'eredità di Persona_1
. Hanno eccepito che il certificato di morte, la denuncia di successione, l'autocertificazione ai sensi degli
[...] artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non erano atti sufficienti e idonei a provare la qualità di erede.
Nel merito, hanno eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In particolare, hanno eccepito che ai fini dell'operatività del fondo (“1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”), poteva essere preso in considerazione soltanto il periodo tra il 21/10/1943 (data di nascita dell'attrice) e l'8/5/1945. Hanno aggiunto, inoltre, che , all'epoca dei fatti, aveva due anni quindi non poteva Persona_1 avere alcuna percezione e successivo ricordo delle condizioni vissute. Hanno osservato anche che “la retata del
” è avvenuta ancora prima che nascesse. Pt_2 Persona_1
In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a NTroparte_2 titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) in ogni caso, dichiarare le domande NTroparte_1 formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile, compresa la sussistenza del presupposto della qualità di erede;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini
pagina 4 di 10 sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.»
La alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la NTroparte_3 consuetudine internazionale, per via diplomatica, in data 12/09/2022 tramite l' , non si NTroparte_5 costituita e deve essere pertanto dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/07/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla RM nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del RZ IC, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del IC tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di pagina 5 di 10 condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. NT La di RM (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il NTroparte_3 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della RM per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto pagina 6 di 10 contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della , della NTroparte_3 NTroparte_1
e del NTroparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di RM, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. NTroparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al RZ
IC, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica Federale di RM.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di RM o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e Per_ proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l' e la RM- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art.
pagina 7 di 10 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del RZ IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica di CP_3
RM, subentrata – per il principio della continuità statale – al RZ IC (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla , che è legittimata passiva e unico NTroparte_3 litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della RM verso le vittime del RZ IC da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della RM (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
, e in particolare del (peraltro nel NTroparte_1 NTroparte_2 caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice, né intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
). NTroparte_2
5. Prova della qualità di erede
L'eccezione di carenza di prova della qualità di erede dell'attore, formulata dalla difesa erariale, merita accoglimento.
pagina 8 di 10 ha agito in giudizio, nell'asserita qualità di erede di , per chiedere Parte_1 Persona_1
l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, per quanto patito dalla de cuius.
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
Giova, in ogni caso, richiamare l'ordinanza della Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, la titolarità del diritto deve essere provata dall'attore e va assolto con mezzi di prova idonei.
Nel caso di specie, l'attore non ha prodotto alcuna certificazione anagrafica né uno stato di famiglia storico da cui desumere il legame di parentela con il de cuius e, quindi, la qualità di erede.
Parte attrice ha allegato all'atto introduttivo un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, per uso successione), sottoscritta il 28/12/2021, con la quale attesta di essere figlio di (doc. 1 pdf allegato all'atto introduttivo); ha poi Persona_1 depositato con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 cpc la dichiarazione di successione e l'estratto per riassunto dell'atto di morte di . Persona_2
Rispetto alla idoneità dell'autocertificazione a provare la qualità di erede, la Corte di Cassazione ha affermato che questa esaurisce i propri rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. in tal senso,
Cass., sez. VI, n. 11276/2018 e SSUU n.12065/2014). Sul valore da attribuire alla denuncia di successione, la pagina 9 di 10 Corte di Cassazione n. 13738/2005 (richiamata dalla sentenza n. 868/2017) ha affermato che questa “in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali”, possiede un valore indiziario (nel caso esaminato dalla Corte, dell'accettazione tacita dell'eredità) se rapportato ad altra documentazione pure prodotta. Nel caso che ci occupa – a prescindere dall'accettazione dell'eredità che, peraltro, come afferma la stessa pronuncia, può desumersi dalla stessa azione proposta – non è stata depositata alcuna certificazione dalla quale possa desumersi quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss.
c.c. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la mera denuncia di successione non sia prova del possesso della qualità di chiamato all'eredità (cfr. Cass. n.30505/2019 che richiama Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4414 del 04/05/1999, Rv. 525973 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995, Rv. 490370 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5793 del 02/07/1987, Rv.
454186 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6103 del 19/12/1978, Rv. 395921 - 01). Nel caso di specie la Difesa erariale ha contestato la qualità di erede, mentre riguardo alla posizione della , che ha scelto NTroparte_3 la contumacia, è noto che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014).
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis deve essere rigettata, in difetto di prova della qualità di eredi dell'attore (che comporta il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022 e del valore della domanda, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti convenute costituite, liquidate in complessivi euro 5.431,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 09.12.2025
Il Giudice
AS CA
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