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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Lavoro
N.R.G. 2950/2024
Il Giudice ET ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GRACI SALVATORE
ricorrente contro nonché Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. Controparte_2
417 bis, 1° comma c.p.c. dal dott. Giampiero Conti resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.9.2024 docente inclusa nelle Graduatorie Parte_1
Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Agrigento (GPS), e nelle correlate Graduatorie di Istituto (GI), per le sedi scelte, valevoli il biennio scolastico 2024-2026, disciplinate dall'OM 88/2024, al fine del conferimento di nomine annuali (GPS) o temporanee per supplenze brevi
(GI) relativamente alla scuola secondaria di I grado, chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità del Decreto di ripubblicazione delle GPS
Prot.m_pi .REGISTRO-UFFICIALEU.0014273.05-09-2024 Email_1 dell CP_2 Controparte_3
con il quale si disponeva “la
[...]
ripubblicazione in data odierna delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS) personale docente della scuola secondaria di I Grado della provincia di valevole per il biennio 2024/2026”, il CP_2
riconoscimento:
- per la classe di concorso ADMM nelle GPS di 1 fascia di un punteggio
135,00;
-per la classe di concorso A028 nelle GPS di 1 fascia di un punteggio
109,00;
-per la classe di concorso A015 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio
94,50; - per la classe di concorso A031 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio 95,50;
-per la classe di concorso A050 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio
106,50;
-per la classe di concorso B016 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio 90 nonché nella relative graduatorie di istituto per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026.
Resisteva il . Controparte_1
Concludeva con apposite note scritte solo parte ricorrente.
Dalle deduzioni svolte dalle parti emerge che la materia del contendere ha ad oggetto la contestata attribuzione (in ciascuna delle cennate classi di concorso) di complessivi 13 punti per “titoli accademici, professionali e culturali ulteriori”, di cui:
Pag. 2 di 6 a) 12 punti rivendicati per il titolo di “ESPERTA PER LA
VALUTAZIONE DELLE RISORSE PESCABILI E IL
RIPOPOLAMENTO ATTIVO NELLA FASCIA COSTIERA” acquisiti presso il CN di MAZARA DEL VALLO dal 01/09/2003 al 15/12/2004;
b) 1 punto per il MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in
“Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie
Didattiche nella scuola” (1500 ore 60 CFU) conseguito in data 06/06/2018 presso Accademia di Belle Arti "Michelangelo" Agrigento.
Quanto al titolo sub a), le apposite tabelle dei titoli valutabili – allegate dall'istante - prevedono i reclamati 12 punti per il titolo di “dottorato di ricerca” ovvero per i “diplomi di perfezionamento equiparati per legge o per statuto e ricompresi nel Decreto Del Ministro dell'Istruzione dell'8.4.2000” nonché per le “attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51 comma 6 L. 449 del 1997 ovvero dell'art. 1, comma 14, L. n. 230/2005 ovvero dell'art. 22 L. n. 250 del 2010”.
Trattasi, come si vede, di ipotesi ben delineate e tassative tra le quali, alla stregua di quanto risulta dagli atti di causa (l'onere della prova, ovviamente, incombeva sulla ricorrente), non rientra il titolo di cui allo scarno attestato (sub all. 14) rilasciato dal CN (senza alcun particolare richiamo normativo) dal quale emerge semplicemente la frequenza “con profitto del Corso di Alta Formazione” di cui sopra, e la conseguita idoneità all'esame finale.
Fondato è invece il reclamo quanto al titolo sub b).
Il titolo conseguente al “Master Universitario di primo livello in:
Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie
Pag. 3 di 6 Didattiche nella scuola (1500 ore 60CFU)” non risulta intaccato dall'operato richiamo del Decreto Ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 con il quale è stato revocato l'accreditamento e la perdita del requisito soggettivo di Istituzione autorizzata ex art. 11 del d.P.R. 212/05 a decorrere dalla data di emissione dello stesso, in capo all'Accademia Belle Arti
Michelangelo di . CP_2
Il suddetto decreto di revoca, infatti, si chiude pacificamente con la salvezza del riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti nei predetti corsi “in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018”.
Ragione per cui, tutti i titoli emessi dalla sopradetta accademia sino all'anno 2023, hanno piena validità atteso che l'Accademia, in quanto annoverata fra le AFAM riconosciute è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della
Direttiva Ministeriale 170/2016 secondo cui “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”.
Tale condizione ha consentito, pertanto, all'Accademia Belle Arti
Michelangelo di di potere rilasciare, per il sopradetto periodo CP_2
Pag. 4 di 6 sino al 20/03/2023 certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello per la formazione del personale scolastico.
In tal senso si è già pronunciato questo Tribunale con la sentenza n.449/2025 (v. sul punto la relativa motivazione che qui si richiama per ragioni di brevità espositiva), la quale ha riconosciuto la piena validità dei titoli culturali e accademici di I livello all'Accademia Belle Arti
Michelangelo di . CP_2
Nel caso di specie, infatti, l'odierna ricorrente ha conseguito il “Master
Universitario di primo livello in: Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche,
Metodologie e Tecnologie Didattiche nella scuola (1500 ore 60CFU)” nell'anno accademico 2017/2018.
Va da sé che la domanda va accolta solo in parte come da dispositivo.
L'accertata reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie in parte la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
accerta e dichiara il riconoscimento in suo favore:
- per la classe di concorso ADMM nelle GPS di 1 fascia di un punteggio
123,00;
-per la classe di concorso A028 nelle GPS di 1 fascia di un punteggio
97,00;
-per la classe di concorso A015 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio
82,50; - per la classe di concorso A031 nelle GPS di 2 fascia di un
Pag. 5 di 6 punteggio 83,50;
-per la classe di concorso A050 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio
94,50;
-per la classe di concorso B016 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio 78, nonché nella relative graduatorie di istituto per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, condannando e amministrazioni resistenti all'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
compensa tra le parti le spese processuali.
Agrigento,11/12/2025
Il Giudice
ET ST
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 2950/2024
Il Giudice ET ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GRACI SALVATORE
ricorrente contro nonché Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. Controparte_2
417 bis, 1° comma c.p.c. dal dott. Giampiero Conti resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.9.2024 docente inclusa nelle Graduatorie Parte_1
Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Agrigento (GPS), e nelle correlate Graduatorie di Istituto (GI), per le sedi scelte, valevoli il biennio scolastico 2024-2026, disciplinate dall'OM 88/2024, al fine del conferimento di nomine annuali (GPS) o temporanee per supplenze brevi
(GI) relativamente alla scuola secondaria di I grado, chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità del Decreto di ripubblicazione delle GPS
Prot.m_pi .REGISTRO-UFFICIALEU.0014273.05-09-2024 Email_1 dell CP_2 Controparte_3
con il quale si disponeva “la
[...]
ripubblicazione in data odierna delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS) personale docente della scuola secondaria di I Grado della provincia di valevole per il biennio 2024/2026”, il CP_2
riconoscimento:
- per la classe di concorso ADMM nelle GPS di 1 fascia di un punteggio
135,00;
-per la classe di concorso A028 nelle GPS di 1 fascia di un punteggio
109,00;
-per la classe di concorso A015 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio
94,50; - per la classe di concorso A031 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio 95,50;
-per la classe di concorso A050 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio
106,50;
-per la classe di concorso B016 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio 90 nonché nella relative graduatorie di istituto per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026.
Resisteva il . Controparte_1
Concludeva con apposite note scritte solo parte ricorrente.
Dalle deduzioni svolte dalle parti emerge che la materia del contendere ha ad oggetto la contestata attribuzione (in ciascuna delle cennate classi di concorso) di complessivi 13 punti per “titoli accademici, professionali e culturali ulteriori”, di cui:
Pag. 2 di 6 a) 12 punti rivendicati per il titolo di “ESPERTA PER LA
VALUTAZIONE DELLE RISORSE PESCABILI E IL
RIPOPOLAMENTO ATTIVO NELLA FASCIA COSTIERA” acquisiti presso il CN di MAZARA DEL VALLO dal 01/09/2003 al 15/12/2004;
b) 1 punto per il MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in
“Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie
Didattiche nella scuola” (1500 ore 60 CFU) conseguito in data 06/06/2018 presso Accademia di Belle Arti "Michelangelo" Agrigento.
Quanto al titolo sub a), le apposite tabelle dei titoli valutabili – allegate dall'istante - prevedono i reclamati 12 punti per il titolo di “dottorato di ricerca” ovvero per i “diplomi di perfezionamento equiparati per legge o per statuto e ricompresi nel Decreto Del Ministro dell'Istruzione dell'8.4.2000” nonché per le “attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51 comma 6 L. 449 del 1997 ovvero dell'art. 1, comma 14, L. n. 230/2005 ovvero dell'art. 22 L. n. 250 del 2010”.
Trattasi, come si vede, di ipotesi ben delineate e tassative tra le quali, alla stregua di quanto risulta dagli atti di causa (l'onere della prova, ovviamente, incombeva sulla ricorrente), non rientra il titolo di cui allo scarno attestato (sub all. 14) rilasciato dal CN (senza alcun particolare richiamo normativo) dal quale emerge semplicemente la frequenza “con profitto del Corso di Alta Formazione” di cui sopra, e la conseguita idoneità all'esame finale.
Fondato è invece il reclamo quanto al titolo sub b).
Il titolo conseguente al “Master Universitario di primo livello in:
Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche, Metodologie e Tecnologie
Pag. 3 di 6 Didattiche nella scuola (1500 ore 60CFU)” non risulta intaccato dall'operato richiamo del Decreto Ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 con il quale è stato revocato l'accreditamento e la perdita del requisito soggettivo di Istituzione autorizzata ex art. 11 del d.P.R. 212/05 a decorrere dalla data di emissione dello stesso, in capo all'Accademia Belle Arti
Michelangelo di . CP_2
Il suddetto decreto di revoca, infatti, si chiude pacificamente con la salvezza del riconoscimento legale dei titoli accademici di primo livello conseguiti nei predetti corsi “in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018”.
Ragione per cui, tutti i titoli emessi dalla sopradetta accademia sino all'anno 2023, hanno piena validità atteso che l'Accademia, in quanto annoverata fra le AFAM riconosciute è stata soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi dell'art.1 c. V della
Direttiva Ministeriale 170/2016 secondo cui “Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)”.
Tale condizione ha consentito, pertanto, all'Accademia Belle Arti
Michelangelo di di potere rilasciare, per il sopradetto periodo CP_2
Pag. 4 di 6 sino al 20/03/2023 certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di I livello, Master di I livello per la formazione del personale scolastico.
In tal senso si è già pronunciato questo Tribunale con la sentenza n.449/2025 (v. sul punto la relativa motivazione che qui si richiama per ragioni di brevità espositiva), la quale ha riconosciuto la piena validità dei titoli culturali e accademici di I livello all'Accademia Belle Arti
Michelangelo di . CP_2
Nel caso di specie, infatti, l'odierna ricorrente ha conseguito il “Master
Universitario di primo livello in: Discipline Antropo-Psico-Pedagogiche,
Metodologie e Tecnologie Didattiche nella scuola (1500 ore 60CFU)” nell'anno accademico 2017/2018.
Va da sé che la domanda va accolta solo in parte come da dispositivo.
L'accertata reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie in parte la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
accerta e dichiara il riconoscimento in suo favore:
- per la classe di concorso ADMM nelle GPS di 1 fascia di un punteggio
123,00;
-per la classe di concorso A028 nelle GPS di 1 fascia di un punteggio
97,00;
-per la classe di concorso A015 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio
82,50; - per la classe di concorso A031 nelle GPS di 2 fascia di un
Pag. 5 di 6 punteggio 83,50;
-per la classe di concorso A050 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio
94,50;
-per la classe di concorso B016 nelle GPS di 2 fascia di un punteggio 78, nonché nella relative graduatorie di istituto per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, condannando e amministrazioni resistenti all'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
compensa tra le parti le spese processuali.
Agrigento,11/12/2025
Il Giudice
ET ST
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