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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3794/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Orbetello - Piazza Del Plebiscito 1 58015 Orbetello GR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 CONS.BONIFICA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 CONS.BONIFICA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 TARES 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 TARES 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4669/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento del provvedimento
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il COMUNE DI ORBETELLO in persona del Sindaco nonché rappresentante legale pro tempore dott. Nominativo_1, domiciliato in Orbetello presso la Sede comunale sita in Indirizzo_1
, assistito in giudizio dalla Dott.ssa Nominativo_2 del Tributo e del Servizio, come da Delibera di Giunta n. 308/2021 (all. 1), la quale comunica di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3. nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data_nascita_ricorrente_1 e residente in [...] cod. fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in calce al ricorso di primo grado, presso Avv. Difensore_1, c.f. CF_Difensore_1, con studio invia Indirizzo_3 – 80124 NAPOLI, email Email_4, PEC Email_1 In relazione alla intimazione di pagamento n. 06820259023394219000 notificata in data 13/6/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per un totale di € 2.405,76, dei quali € 2.214,78, comprese sanzioni e interessi, a titolo di somme iscritte a ruolo relative ad accertamenti per omesso versamento dei tributi comunali TARES 2013 e TARI 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019.
Le altre somme sono di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud.
FATTO
2
Con ricorso regolarmente proposto il ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820259023394219000 notificata in data 13/6/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per un totale di € 2.405,76, dei quali € 2.214,78, comprese sanzioni e interessi, a titolo di somme iscritte a ruolo relative ad accertamenti per omesso versamento dei tributi comunali TARES 2013 e TARI 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019.lamentando l' omessa o irrituale notifica degli atti presupposti nella fattispecie la cartella a cui si riferisce l'intimazione. Gli atti di interesse del Comune di Orbetello - Amminitrazione resistente- sono: cartella di ruolo AdER
n.06820210077306502000, relativa a avviso di accertamento per omesso versamento TARES 2013
(notificata da AdER); avviso di accertamento n. 689/2020 emesso per omesso versamento TARI 2014
(notificato da Comune di Orbetello in data 18/1/2021); avviso di accertamento n. 946/2021 emesso per omesso versamento TARI 2015 (notificato da Comune di Orbetello in data 22/2/2021); avviso di accertamento n. 2969/2021 emesso per omesso versamento TARI 2017 (notificato da Comune di
Orbetello in adata 4/11/2021); avviso di accertamento n. 916/2022 emesso per omesso versamento TARI
2018 (notificato da Comune di Orbetello in data 5/1/2023); avviso di accertamento n. 2221/2022 emesso per omesso versamento TARI 2019 (notificato da Comune di Orbetello in data 5/1/2023 ); Gli avvisi di accertamento, atti presupposti della cartella di intimazione al pagamento, risultano regolarmente notificati con invio diretto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, come da ricevute allegate (all. 2, 3, 4, 5 e 6)
IN DIRITTO
Nello specifico, e in merito ai motivi del ricorso, si ritiene che gli atti impositivi siano stati correttamente notificati dal Comune e che, conseguentemente, sia legittima anche l'intimazione al pagamento da parte di AdER, come da motivazioni di seguito esplicitate:
Punto 1: nullità/inesistenza della notifica e decadenza della pretesa tributaria:
a. Gli avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati presso l'indirizzo di residenza con invio diretto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, come da ricevute allegate (all. 2,
3, 4, 5 e 6). L'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, consente la notifica degli avvisi di accertamento tramite invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, afferma che, in tema di notificazioni a mezzo posta, si fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole previste dall'art. 7 della L.
890/1982. Di recente la Cassazione (sentenza Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 24555 Anno
2024 del 12/9/2024) si è chiaramente espressa in merito sottolineando che “[…] non
3 occorrono soverchie riflessioni per ribadire il consolidato indirizzo interpretativo della Corte secondo cui, qualora la notifica dell'atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 [..]”;
Punto 2: illegittimità dell'avviso di presa in carico AdER per invalidità della notifica dell'atto presupposto.
Per i motivi sopra esposti, essendo state rispettate le normative in termini di notifica dell'avviso di accertamento, si ritiene che l'intimazione al pagamento inviata da AdER sia del tutto legittima.
CONCLUSIONI per tutto quanto sopra, il Comune di Orbetello, come sopra rappresentato, chiede all'Ill.ma Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di voler:
1. di dare dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla intimazione di pagamento n. 06820259023394219000 notificata alla sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data_nascita_ricorrente_1 e residente in [...] cod. fisc. CF_Ricorrente_1, in data 13/6/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano;
2. di dichiarare la validità degli avvisi di accertamento di seguito indicati:
- versamento TARES 2013 (notificata da AdER);
- avviso di accertamento n. 689/2020 emesso per omesso versamento TARI 2014 (notificato da
Comune di Orbetello in data 18/1/2021);
- avviso di accertamento n. 946/2021 emesso per omesso versamento TARI 2015 (notificato da
Comune di Orbetello in data 22/2/2021);
- avviso di accertamento n. 2969/2021 emesso per omesso versamento TARI 2017 (notificato da Comune di Orbetello in adata 4/11/2021);
- avviso di accertamento n. 916/2022 emesso per omesso versamento TARI 2018 (notificato da
Comune di Orbetello in data 5/1/2023);
- avviso di accertamento n. 2221/2022 emesso per omesso versamento TARI 2019 (notificato da Comune di Orbetello in data 5/1/2023 ); emessi nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in calce al ricorso di primo grado, presso Avv. Difensore_1, c.f. CF_Difensore_1, con studio invia Indirizzo_3 – 80124 NAPOLI, email Email_4, PEC Email_1 e prodromici all'avviso di intimazione AdER;
3. conseguentemente, dichiarare legittimo l'avviso di presa in carico emesso da AdER;
4
4. condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e spese a carico del soccombente nella misura di euro 1.500
Milano 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
TE MB
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3794/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Orbetello - Piazza Del Plebiscito 1 58015 Orbetello GR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 CONS.BONIFICA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 CONS.BONIFICA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 TARES 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259023394219000 TARES 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4669/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento del provvedimento
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il COMUNE DI ORBETELLO in persona del Sindaco nonché rappresentante legale pro tempore dott. Nominativo_1, domiciliato in Orbetello presso la Sede comunale sita in Indirizzo_1
, assistito in giudizio dalla Dott.ssa Nominativo_2 del Tributo e del Servizio, come da Delibera di Giunta n. 308/2021 (all. 1), la quale comunica di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3. nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data_nascita_ricorrente_1 e residente in [...] cod. fisc. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in calce al ricorso di primo grado, presso Avv. Difensore_1, c.f. CF_Difensore_1, con studio invia Indirizzo_3 – 80124 NAPOLI, email Email_4, PEC Email_1 In relazione alla intimazione di pagamento n. 06820259023394219000 notificata in data 13/6/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per un totale di € 2.405,76, dei quali € 2.214,78, comprese sanzioni e interessi, a titolo di somme iscritte a ruolo relative ad accertamenti per omesso versamento dei tributi comunali TARES 2013 e TARI 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019.
Le altre somme sono di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud.
FATTO
2
Con ricorso regolarmente proposto il ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820259023394219000 notificata in data 13/6/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per un totale di € 2.405,76, dei quali € 2.214,78, comprese sanzioni e interessi, a titolo di somme iscritte a ruolo relative ad accertamenti per omesso versamento dei tributi comunali TARES 2013 e TARI 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019.lamentando l' omessa o irrituale notifica degli atti presupposti nella fattispecie la cartella a cui si riferisce l'intimazione. Gli atti di interesse del Comune di Orbetello - Amminitrazione resistente- sono: cartella di ruolo AdER
n.06820210077306502000, relativa a avviso di accertamento per omesso versamento TARES 2013
(notificata da AdER); avviso di accertamento n. 689/2020 emesso per omesso versamento TARI 2014
(notificato da Comune di Orbetello in data 18/1/2021); avviso di accertamento n. 946/2021 emesso per omesso versamento TARI 2015 (notificato da Comune di Orbetello in data 22/2/2021); avviso di accertamento n. 2969/2021 emesso per omesso versamento TARI 2017 (notificato da Comune di
Orbetello in adata 4/11/2021); avviso di accertamento n. 916/2022 emesso per omesso versamento TARI
2018 (notificato da Comune di Orbetello in data 5/1/2023); avviso di accertamento n. 2221/2022 emesso per omesso versamento TARI 2019 (notificato da Comune di Orbetello in data 5/1/2023 ); Gli avvisi di accertamento, atti presupposti della cartella di intimazione al pagamento, risultano regolarmente notificati con invio diretto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, come da ricevute allegate (all. 2, 3, 4, 5 e 6)
IN DIRITTO
Nello specifico, e in merito ai motivi del ricorso, si ritiene che gli atti impositivi siano stati correttamente notificati dal Comune e che, conseguentemente, sia legittima anche l'intimazione al pagamento da parte di AdER, come da motivazioni di seguito esplicitate:
Punto 1: nullità/inesistenza della notifica e decadenza della pretesa tributaria:
a. Gli avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati presso l'indirizzo di residenza con invio diretto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, come da ricevute allegate (all. 2,
3, 4, 5 e 6). L'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, consente la notifica degli avvisi di accertamento tramite invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, afferma che, in tema di notificazioni a mezzo posta, si fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole previste dall'art. 7 della L.
890/1982. Di recente la Cassazione (sentenza Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 24555 Anno
2024 del 12/9/2024) si è chiaramente espressa in merito sottolineando che “[…] non
3 occorrono soverchie riflessioni per ribadire il consolidato indirizzo interpretativo della Corte secondo cui, qualora la notifica dell'atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 [..]”;
Punto 2: illegittimità dell'avviso di presa in carico AdER per invalidità della notifica dell'atto presupposto.
Per i motivi sopra esposti, essendo state rispettate le normative in termini di notifica dell'avviso di accertamento, si ritiene che l'intimazione al pagamento inviata da AdER sia del tutto legittima.
CONCLUSIONI per tutto quanto sopra, il Comune di Orbetello, come sopra rappresentato, chiede all'Ill.ma Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di voler:
1. di dare dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla intimazione di pagamento n. 06820259023394219000 notificata alla sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data_nascita_ricorrente_1 e residente in [...] cod. fisc. CF_Ricorrente_1, in data 13/6/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano;
2. di dichiarare la validità degli avvisi di accertamento di seguito indicati:
- versamento TARES 2013 (notificata da AdER);
- avviso di accertamento n. 689/2020 emesso per omesso versamento TARI 2014 (notificato da
Comune di Orbetello in data 18/1/2021);
- avviso di accertamento n. 946/2021 emesso per omesso versamento TARI 2015 (notificato da
Comune di Orbetello in data 22/2/2021);
- avviso di accertamento n. 2969/2021 emesso per omesso versamento TARI 2017 (notificato da Comune di Orbetello in adata 4/11/2021);
- avviso di accertamento n. 916/2022 emesso per omesso versamento TARI 2018 (notificato da
Comune di Orbetello in data 5/1/2023);
- avviso di accertamento n. 2221/2022 emesso per omesso versamento TARI 2019 (notificato da Comune di Orbetello in data 5/1/2023 ); emessi nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in calce al ricorso di primo grado, presso Avv. Difensore_1, c.f. CF_Difensore_1, con studio invia Indirizzo_3 – 80124 NAPOLI, email Email_4, PEC Email_1 e prodromici all'avviso di intimazione AdER;
3. conseguentemente, dichiarare legittimo l'avviso di presa in carico emesso da AdER;
4
4. condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e spese a carico del soccombente nella misura di euro 1.500
Milano 15.12.2025
Il Giudice Monocratico
TE MB