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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2944 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. FIORENTINO BRUNO presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FIORENTINO BRUNO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 13/02/2025 e Parte_1 Parte_2
premesso:
[...]
di aver contratto matrimonio a Roma il 12/05/1984; che dal matrimonio erano nati due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti: il 23.01.1988 e il 17.09.1992; CP_1 Per_1
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di negoziazione assistita del 04.06.2024; tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina.
Rilevato che alla prima udienza di comparizione e di trattazione è stata rilevata d'ufficio l'incompetenza per territorio del giudice adito;
rilevato che le parti hanno allegato entrambi certificati di residenza dal quale emerge che sia la sig.ra che il sig. Parte_2 Parte_1
risiedono in Melito di Napoli;
rilevato che ai sensi dell'art. 473 bis 47 c.p.c. per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo73-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.”
Atteso che le parti risultano residenti in [...]di Napoli e che il Tribunale della residenza del convenuto costituisce foro territorialmente competente per il giudizio in oggetto non suscettibile di deroga ad opera delle parti, va dichiarata l'incompetenza.
Si osserva infine che l'ordinanza di incompetenza deve contenere la liquidazione delle spese processuali in quanto, declinando la propria competenza, il giudice emette un provvedimento che chiude il processo dinanzi a sé, cosicché in attuazione del principio di cui al comma uno dell'articolo 91 c.p.c. (applicabile ad ogni tipo di provvedimento che definisca il procedimento davanti al giudice che lo emette) egli
2 deve provvedere alla liquidazione (Corte di Cassazione n.7010/2017; 23359/2011;
14594/12);
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerato che trattasi di ricorso congiunto e considerato il carattere squisitamente processuale della questione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di
Napoli Nord;
• fissa termine di giorni novanta dalla pronuncia della presente ordinanza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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