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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2223/2022 depositato il 13/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Conversano - Vico Della Vittoria, 24 70014 Conversano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 16/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2829910/2020 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 13.10.2022 Ricorrente_1, legalmente rappresentato e difeso, impugnava la sentenza n. 329/2022 con la quale la C.T.P. di Bari aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 2829910/2020 dell'importo di complessivi euro 1200,00 emesso dal Comune di Conversano sezione tributi, per l'omesso pagamento IMU per l'anno di imposta 2015 in relazione all'immobile riportato in catasto al Indirizzo_1, cat. A/2.
La C.T.P. rigettava il ricorso, fondato sull'eccezione di intervenuta decadenza dell'azione di accertamento ex art.1, comma 161, della legge n.296/2006 e sui vizi di notifica dell'avviso di accertamento, rilevando che l'avviso oggetto del ricorso era stato notificato dal Comune (considerato alla stregua di ente impositore) nel rispetto del termine di decadenza tenendo conto della circostanza che la disciplina introdotta a seguito dell'emergenza pandemica (art.67 del D.L. 17.3.2020) aveva sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, così come i termini di prescrizione e decadenza releativi alle attività degli uffici degli enti impositori.
Con l'impugnazione l'appellante contestava la decisione di primo grado deducendo:
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D. L. 201/2011 per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sull'eccezione concernente l'illegittimità dell'accertamento per essere stata la pretesa avanzata in relazione all'unico immobile di proprietà del contribuente che, in quanto prima casa, andava ritenuto esente dall'IMU; al riguardo richiamava il contenuto delle istanze in autotutela richiamate nel ricorso di primo grado ed allegate allo stesso;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 42 del
D.P.R. 600/73 per non essere state indicate nell'avviso di accertamento le ragioni per le quali non era stata ritenuta applicabile l'esenzione IMU prevista per la prima casa.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'avviso impugnato con vittoria di spese con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con atto depositato in data 22.10.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Conversano, legalmente rappresentato e difeso, per contestare la fondatezza dell'appello e chiedere la conferma della sentenza impugnata con la condanna della parte alla rifusione delle spese del presente giudizio anche per lite temeraria.
Nello specifico chiedeva, in via preliminare ed assorbente, di dichiarare l'inammissibilita' dell'appello per divieto di ius novorum;
al riguardo deduceva che nell'appello, oltre a non essere stati individuati in modo chiaro i punti contestati della sentenza impugnata, erano state sollevate eccezioni nuove rispetto a quelle oggetto del giudizio di primo grado in violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D. L. 201/2011.
In subordine, rilevava che poiché l'unità immobiliare oggetto di accertamento non può fruire dell'esenzione
IMU prevista per la “prima casa” in quanto risultava essere stata concessa in locazione dall'anno 2013 sino al 31/12/2020; contestava, infine, l'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento emesso per
“omesso versamento IMU 2015” contenendo lo stesso tutti gli elementi formali e sostanziali previsti dalla legge.
All'udienza del 10.11.2025, celebrata in assenza di entrambe le parti costituite, la Corte riservava la decisione definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio dell'1.12.2025 nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello debba essere dichiarato inammissibile in ragione della circostanza che le deduzioni sollevate dalla difesa del contribuente nell'atto di impugnazione hanno ad oggetto questioni sollevate per la prima volta in questo grado di giudizio. Dall'esame dell'atto introduttivo del ricorso di primo grado emerge, invero, che il contribuente adiva la C.T.
P. per eccepire l'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento ex art.1, comma 161, della legge n.296/2006 e per dedurre la presunta illegittimità dell'avviso in relazione a vizi di notifica dell'avviso di accertamento, ovvero per essere stato lo stesso notificato a mani della moglie -e non a mani proprie- presso un domicilio diverso da quello fiscale.
Viceversa, nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio, l'appellante, oltre a non indicare i capi della sentenza di primo grado che intendeva contestare, ovvero quelli in cui era stato affrontato l'esame delle suddette eccezioni, introduceva due temi nuovi mai sollevati in precedenza né nel ricorso né negli atti allo stesso allegati, eccependo la violazione della normativa in materia di esenzione IMU per la “prima casa” e l'omessa motivazione dell'avviso di accertamento.
Tanto premesso, la domanda che, introducendo per la prima volta nel giudizio di appello diversi temi di indagine, va considerata nuova e, conseguentemente, dichiarata inammissibile alla luce dell'art.57 D.Lgs.
n.546/1992 che prevede espressamente che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata nell'interesse del Comune di Conversano ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti previsti dall'art.96 c.p.c. oltre che sotto il profilo della prova del dolo o della colpa grave, in relazione al danno subito dalla parte appellata –ulteriore rispetto a quello rappresentato dalle spese del giudizio- a seguito della condotta colpevole dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, sezione III, dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.500 euro oltre accessori.
Bari, 1 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN TA FR IS
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2223/2022 depositato il 13/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Conversano - Vico Della Vittoria, 24 70014 Conversano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 16/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2829910/2020 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 13.10.2022 Ricorrente_1, legalmente rappresentato e difeso, impugnava la sentenza n. 329/2022 con la quale la C.T.P. di Bari aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 2829910/2020 dell'importo di complessivi euro 1200,00 emesso dal Comune di Conversano sezione tributi, per l'omesso pagamento IMU per l'anno di imposta 2015 in relazione all'immobile riportato in catasto al Indirizzo_1, cat. A/2.
La C.T.P. rigettava il ricorso, fondato sull'eccezione di intervenuta decadenza dell'azione di accertamento ex art.1, comma 161, della legge n.296/2006 e sui vizi di notifica dell'avviso di accertamento, rilevando che l'avviso oggetto del ricorso era stato notificato dal Comune (considerato alla stregua di ente impositore) nel rispetto del termine di decadenza tenendo conto della circostanza che la disciplina introdotta a seguito dell'emergenza pandemica (art.67 del D.L. 17.3.2020) aveva sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, così come i termini di prescrizione e decadenza releativi alle attività degli uffici degli enti impositori.
Con l'impugnazione l'appellante contestava la decisione di primo grado deducendo:
-la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D. L. 201/2011 per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sull'eccezione concernente l'illegittimità dell'accertamento per essere stata la pretesa avanzata in relazione all'unico immobile di proprietà del contribuente che, in quanto prima casa, andava ritenuto esente dall'IMU; al riguardo richiamava il contenuto delle istanze in autotutela richiamate nel ricorso di primo grado ed allegate allo stesso;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 42 del
D.P.R. 600/73 per non essere state indicate nell'avviso di accertamento le ragioni per le quali non era stata ritenuta applicabile l'esenzione IMU prevista per la prima casa.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'avviso impugnato con vittoria di spese con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con atto depositato in data 22.10.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Conversano, legalmente rappresentato e difeso, per contestare la fondatezza dell'appello e chiedere la conferma della sentenza impugnata con la condanna della parte alla rifusione delle spese del presente giudizio anche per lite temeraria.
Nello specifico chiedeva, in via preliminare ed assorbente, di dichiarare l'inammissibilita' dell'appello per divieto di ius novorum;
al riguardo deduceva che nell'appello, oltre a non essere stati individuati in modo chiaro i punti contestati della sentenza impugnata, erano state sollevate eccezioni nuove rispetto a quelle oggetto del giudizio di primo grado in violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D. L. 201/2011.
In subordine, rilevava che poiché l'unità immobiliare oggetto di accertamento non può fruire dell'esenzione
IMU prevista per la “prima casa” in quanto risultava essere stata concessa in locazione dall'anno 2013 sino al 31/12/2020; contestava, infine, l'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento emesso per
“omesso versamento IMU 2015” contenendo lo stesso tutti gli elementi formali e sostanziali previsti dalla legge.
All'udienza del 10.11.2025, celebrata in assenza di entrambe le parti costituite, la Corte riservava la decisione definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio dell'1.12.2025 nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello debba essere dichiarato inammissibile in ragione della circostanza che le deduzioni sollevate dalla difesa del contribuente nell'atto di impugnazione hanno ad oggetto questioni sollevate per la prima volta in questo grado di giudizio. Dall'esame dell'atto introduttivo del ricorso di primo grado emerge, invero, che il contribuente adiva la C.T.
P. per eccepire l'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento ex art.1, comma 161, della legge n.296/2006 e per dedurre la presunta illegittimità dell'avviso in relazione a vizi di notifica dell'avviso di accertamento, ovvero per essere stato lo stesso notificato a mani della moglie -e non a mani proprie- presso un domicilio diverso da quello fiscale.
Viceversa, nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio, l'appellante, oltre a non indicare i capi della sentenza di primo grado che intendeva contestare, ovvero quelli in cui era stato affrontato l'esame delle suddette eccezioni, introduceva due temi nuovi mai sollevati in precedenza né nel ricorso né negli atti allo stesso allegati, eccependo la violazione della normativa in materia di esenzione IMU per la “prima casa” e l'omessa motivazione dell'avviso di accertamento.
Tanto premesso, la domanda che, introducendo per la prima volta nel giudizio di appello diversi temi di indagine, va considerata nuova e, conseguentemente, dichiarata inammissibile alla luce dell'art.57 D.Lgs.
n.546/1992 che prevede espressamente che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata nell'interesse del Comune di Conversano ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti previsti dall'art.96 c.p.c. oltre che sotto il profilo della prova del dolo o della colpa grave, in relazione al danno subito dalla parte appellata –ulteriore rispetto a quello rappresentato dalle spese del giudizio- a seguito della condotta colpevole dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, sezione III, dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.500 euro oltre accessori.
Bari, 1 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN TA FR IS