CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012598040000 BOLLO contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6536
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0919
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9259
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1305
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6755
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8421
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3144
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1877
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 795/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è presente nè in aula nè in collegamento da remoto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 04320249012598040000 in epigrafe indicata, della quale ha assunto di avere avuto notizia, del complessivo importo di Euro 12.496,94, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi:
1-Difetto di notifica della intimazione impugnata
2-Difetto di notifica delle sottese cartelle di pagamento
3-Intervenuta prescrizione dei crediti
4-Difetto di motivazione ed omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 05.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario rispetto ai crediti portati da cartelle sottese alla intimazione impugnata non aventi ad oggetto tributi (recupero somme dovute per contravvenzioni CdS).
Ciò posto:
-in ordine al primo motivo si rileva che, siccome evincibile dalle emergenze processuale, la intimazione (comunque tempestivamente impugnata) è stata notificata direttamente al destinatario il 22.01.2025.
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sempre dalla documentazione prodotta da parte resistente (in ordine alla quale non risulta formulata da parte ricorrente contestazione) , si evince che la intimazione oggetto del presente giudizio è stata regolarmente preceduta dalla notifica non solo delle sottese cartelle di pagamento (non impugnate) ma, ed è quel che qui più rileva, di altra intimazione n. 04320239008869565000, avente valenza interruttiva della prescrizione, notificata il 14.11.2023 direttamente al destinatario e, del pari, non impugnata .
Non solo: le cartelle sottese alla intimazione de qua sono state oggetto di istanza di rateazione del 05.12.2023.
Ne consegue che, con la notifica e delle cartelle e della precedente intimazione, parte ricorrente ha avuto già contezza delle pretese (divenute definitive per omessa impugnazione dei predetti atti): contezza confermata dalla presentazione della istanza di rateazione.
A far tempo segnatamente dalla notifica della precedente intimazione in data 14.11.2023 alla data di notifica della intimazione oggetto del presente giudizio non è maturata alcuna (rinnovata) prescrizione.
I motivi sono pertanto infondati.
-in ordine al quarto motivo si osserva che la intimazione di pagamento è stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (DM 28.6.1999 e successive modifiche), che non prevede la sottoscrizione dell'esattore e/o del responsabile del procedimento (cfr. in tal senso Cass. n. 17194/2009, n. 4757/2009, n. 14894/2008, n. 18972/2007 e, già in precedenza, Corte Cost. 21.04.2000 n. 117), né la allegazione degli atti che ne costituiscono presupposto o, ancora, la indicazione della data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione ma solo la indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo , del nominativo del responsabile di iscrizione a ruolo e dell'ufficio al quale rivolgersi per chiarimenti, la indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto la possibilità di individuare con certezza la autorità di provenienza: nella fattispecie concreta tutte le prefate indicazioni previste risultano contenute nella cartella impugnata.
La intimazione reca la elencazione delle sottese cartelle, e, per ognuna di esse, la indicazione della natura, del periodo di riferimento e della entità del tributo.
Con riferimento specifico agli interessi, la normativa prevede la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 DPR n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente e, come precisato dal giudice di legittimità, è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati: cfr. Cass. 15.04.2011 n. 8613), sicchè incombe al contribuente l'onere, nella specie non compiutamente assolto , di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
Il motivo è pertanto infondato.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2:
-Dichiara il difetto di giurisdizione rispetto ai titoli sottesi all'atto impugnato non aventi ad oggetto tributi.
-Rigetta nel resto il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Entrate Riscossione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Foggia il 05.11.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 179/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320249012598040000 BOLLO contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6536
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0919
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9259
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1305
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6755
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8421
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3144
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1877
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 795/2025 depositato il 05/11/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è presente nè in aula nè in collegamento da remoto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 04320249012598040000 in epigrafe indicata, della quale ha assunto di avere avuto notizia, del complessivo importo di Euro 12.496,94, eccependone la illegittimità per i seguenti motivi:
1-Difetto di notifica della intimazione impugnata
2-Difetto di notifica delle sottese cartelle di pagamento
3-Intervenuta prescrizione dei crediti
4-Difetto di motivazione ed omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 05.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario rispetto ai crediti portati da cartelle sottese alla intimazione impugnata non aventi ad oggetto tributi (recupero somme dovute per contravvenzioni CdS).
Ciò posto:
-in ordine al primo motivo si rileva che, siccome evincibile dalle emergenze processuale, la intimazione (comunque tempestivamente impugnata) è stata notificata direttamente al destinatario il 22.01.2025.
Il motivo è pertanto infondato. -In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sempre dalla documentazione prodotta da parte resistente (in ordine alla quale non risulta formulata da parte ricorrente contestazione) , si evince che la intimazione oggetto del presente giudizio è stata regolarmente preceduta dalla notifica non solo delle sottese cartelle di pagamento (non impugnate) ma, ed è quel che qui più rileva, di altra intimazione n. 04320239008869565000, avente valenza interruttiva della prescrizione, notificata il 14.11.2023 direttamente al destinatario e, del pari, non impugnata .
Non solo: le cartelle sottese alla intimazione de qua sono state oggetto di istanza di rateazione del 05.12.2023.
Ne consegue che, con la notifica e delle cartelle e della precedente intimazione, parte ricorrente ha avuto già contezza delle pretese (divenute definitive per omessa impugnazione dei predetti atti): contezza confermata dalla presentazione della istanza di rateazione.
A far tempo segnatamente dalla notifica della precedente intimazione in data 14.11.2023 alla data di notifica della intimazione oggetto del presente giudizio non è maturata alcuna (rinnovata) prescrizione.
I motivi sono pertanto infondati.
-in ordine al quarto motivo si osserva che la intimazione di pagamento è stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (DM 28.6.1999 e successive modifiche), che non prevede la sottoscrizione dell'esattore e/o del responsabile del procedimento (cfr. in tal senso Cass. n. 17194/2009, n. 4757/2009, n. 14894/2008, n. 18972/2007 e, già in precedenza, Corte Cost. 21.04.2000 n. 117), né la allegazione degli atti che ne costituiscono presupposto o, ancora, la indicazione della data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione ma solo la indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo , del nominativo del responsabile di iscrizione a ruolo e dell'ufficio al quale rivolgersi per chiarimenti, la indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto la possibilità di individuare con certezza la autorità di provenienza: nella fattispecie concreta tutte le prefate indicazioni previste risultano contenute nella cartella impugnata.
La intimazione reca la elencazione delle sottese cartelle, e, per ognuna di esse, la indicazione della natura, del periodo di riferimento e della entità del tributo.
Con riferimento specifico agli interessi, la normativa prevede la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 DPR n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente e, come precisato dal giudice di legittimità, è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati: cfr. Cass. 15.04.2011 n. 8613), sicchè incombe al contribuente l'onere, nella specie non compiutamente assolto , di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
Il motivo è pertanto infondato.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2:
-Dichiara il difetto di giurisdizione rispetto ai titoli sottesi all'atto impugnato non aventi ad oggetto tributi.
-Rigetta nel resto il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Entrate Riscossione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Foggia il 05.11.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)