Articolo 6 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 febbraio 1962
Art. 6. (Facilitazioni fiscali)

Gli atti relativi al pagamento dilazionato di parte del prezzo della costruzione o della trasformazione o dell'ammodernamento della nave, che i cantieri navali, ad integrazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, concedessero agli armatori, nonche' le conseguenti iscrizioni di garanzie e privilegi e le successive cancellazioni, sono sottoposti al pagamento della tassa fissa di lire 200 e vanno esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi corrispondenti.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1962
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