Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 364.
(Presentazione)
I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorita' marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facolta' di rilasciarne copie o estratti.
(Presentazione)
I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorita' marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facolta' di rilasciarne copie o estratti.
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- 1. Delle Impugnazionihttps://www.studiocataldi.it/ · 38.96791
[…] Sospensione dell'esecuzione e dei processi L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. […]
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