Articolo 364 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 364.
(Presentazione)


I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorita' marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facolta' di rilasciarne copie o estratti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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