Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Emilia n. 23;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 28 luglio 2021, notificata il 3 agosto 2021, con cui il Capo Ripartizione X - abusivismo e repressione - fascia costiera - patrimonio del predetto Comune ha disposto per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile e della relativa area di sedime, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-, part.lla -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-, di proprietà della ricorrente;
- nonché di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, quali, a titolo esemplificativo, l'ordinanza n. -OMISSIS- del 19.4.2012, di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa SE DR OT e udito il difensore del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 28 luglio 2021, con cui il Comune di Carini ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale e l’immissione nel possesso dell’immobile di sua proprietà meglio indicato in epigrafe e della relativa area di sedime, in conseguenza della mancata ottemperanza, entro i termini di legge, dell’ordinanza di demolizione 6/7/1995 n. -OMISSIS- (accertata con atto n. -OMISSIS- del 19 aprile 2012, parimenti impugnato).
Per una migliore intelligenza della vicenda contenziosa in esame, la deducente ha esposto, in fatto, quanto segue:
- la ricorrente diveniva proprietaria di un villino realizzato da terzi senza licenza edilizia nel 1969, prospiciente il mare in contrada -OMISSIS- del litorale del Comune di Carini, in posizione sottomessa rispetto alla autostrada e in corrispondenza del tratto che segue lo svincolo;
- in relazione a tale villino, veniva presentata al Comune istanza di condono ex l. n. 47/85;
- nell’ambito della relativa istruttoria, la richiesta di nulla osta alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo veniva denegata con nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 1993, impugnata innanzi a questo T.A.R. con ricorso che veniva respinto giusta sentenza n. 587/2008, confermata in appello (sentenza del C.G.A.R.S. n. 108/2011);
- lo stesso T.A.R., previa riunione, respingeva i ricorsi proposti avverso il parere della CER e il diniego di sanatoria, giusta sentenza n. 1758/2011, parimenti impugnata innanzi al C.G.A.;
- veniva impugnata dalla ricorrente, con ricorso iscritto al n. 3215 del 1995, anche l’ordinanza di demolizione, la cui efficacia veniva sospesa dal T.A.R. adito, con ordinanza n. 1921 del 9 settembre 1995; all’esito del giudizio, il T.A.R. emetteva sentenza di rigetto n. 2410/2011, depositata il 20 dicembre 2011, avverso cui veniva proposto appello innanzi al C.G.A.R.S.;
- il Giudice di appello, con sentenza n. 380/2017, respingeva tutti i gravami allo stesso sottoposti dalla parte ricorrente;
- all’esito di tutti i contenziosi d’interesse di parte ricorrente sulla vicenda de qua, il Comune emetteva l’atto di acquisizione al patrimonio comunale dell’intero immobile in questione e della relativa area di sedime, disponendo l’immissione in possesso.
Avverso i provvedimenti impugnati, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione della l.n. 47/85 e del dpr 380/2001, art. 31, comma 3; dell’art. 23 l.r. n. 37/1985; della l.n. 675/67; dell'art.2 del protocollo n. 4 della Carta E.D.U. e dell'art. 4 del protocollo n. 7 alla CEDU; illegittimità derivata per illegittimità dell’ordinanza n. -OMISSIS-/2012 con cui fu accertata l’inottemperanza; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e sotto vari altri profili:
- l’ordinanza n. -OMISSIS-/2021 si fonderebbe su un presupposto errato ossia sulla mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione nell’assegnato termine di giorni novanta, senza tener conto che l’atto ingiuntivo, notificato il 12 luglio 1995, era stato sospeso dal T.A.R. con l’ordinanza n. 1921 dell’8 settembre 1995, notificata al Comune, ritualmente costituito in quel giudizio, il 25 settembre 1995, dunque entro i termini di novanta giorni;
- venuti meno gli effetti della sospensione dell’ordinanza cautelare, il Comune avrebbe dovuto emettere una nuova ordinanza di demolizione;
- la ricorrente non sarebbe autrice dell’abuso, sicché non avrebbe potuto disporsi l’acquisizione in suo danno, dovendosi “accontentare il comune della sola demolizione”;
- l’immobile risale al 1969 e, pertanto, non avrebbe potuto operare l’acquisizione, in quanto non prevista dalla normativa vigente all’epoca di realizzazione dell’abuso e all’epoca di acquisto del bene da parte della ricorrente (l. n. 675 del 1967);
- illegittimo sarebbe il provvedimento impugnato per violazione del principio di legalità sancito anche dall'art.2 del Protocollo n. 4 della Carta E.D.U. e per violazione anche del principio del divieto del ne bis in idem sostanziale, enunciato dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU;
- illegittimo sarebbe il richiamo - contenuto nel preambolo dell’ordinanza impugnata - alle previsioni del P.R.G., con invocazione delle N.D.A. in riferimento alla ccdd zone di rispetto, “dove nulla può essere edificato e mantenuto”; l’immobile risalirebbe al 1969 e quindi sarebbe anteriore alla l.r. 78/76 e al P.R.G., oramai decaduto; peraltro, la zona costiera avrebbe dovuto essere oggetto di un piano particolareggiato, poi di fatto approvato nel 2000, ma rimasto inattuato e divenuto inefficace; la futura programmazione, pertanto, potrebbe comportare la recuperabilità della costruzione o la possibilità di sfruttare la superficie ad altri fini.
2. Il Comune, dapprima, si è costituito con atti di mera forma (del 14 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2024) e, successivamente (in data 17 novembre 2025), ha prodotto memoria a difesa dell’attività posta in essere dall’amministrazione.
3. Alla pubblica udienza straordinaria del 10 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. La vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto l’ordinanza n. -OMISSIS- del 28 luglio 2021, con cui il Comune resistente ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile e della relativa area di sedime di proprietà della ricorrente.
L’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede, per i soli casi di opera eseguita in assenza di permesso di costruire, ovvero in variazione essenziale o totale difformità dallo stesso, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, un’automatica fattispecie acquisitiva al patrimonio del comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime. Sull’automatismo del relativo meccanismo acquisitivo decorsi i termini di legge per la demolizione si è di recente espressa anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai cui principi occorre fare integrale rinvio (Cons. Stato, A.P., 11 ottobre 2023, n. 16).
Parte ricorrente, con il ricorso in esame, contesta la sussistenza dei presupposti di legge perché possa operare l’acquisizione, sostenendo l’illegittimità del provvedimento impugnato.
6. Ciò posto, venendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo, la parte ricorrente ha sostenuto che la sospensione cautelare degli effetti dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 1995, disposta dal T.A.R. con ordinanza n. 1921 dell’8 settembre 1995 (notificata il 25 settembre 1995) - emessa prima dello scadere dei novanta giorni di legge per ottemperare l’ordine demolitorio - avrebbe impedito la stessa configurabilità dell’inottemperanza.
6.1. Il motivo non è fondato.
L’ordinanza che ha disposto, in sede cautelare, la sospensione degli effetti ha impedito il decorso del termine nelle more della definizione del giudizio; la sospensione, tuttavia, è cessata con la sentenza n. 2410 del 2011 (depositata il 20 dicembre 2011), con cui il T.A.R. ha respinto il ricorso. Da tale data, l’ordinanza di demolizione ha riacquistato piena efficacia e il termine ha ripreso a decorrere.
In altri termini, in caso di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione, ove nel corso del giudizio sia intervenuta la sospensione cautelare, l’ordine di demolizione riacquista automaticamente la propria efficacia, senza che sia necessaria la riadozione di un nuovo provvedimento demolitorio da parte dell’amministrazione ( arg. ex C.G.A. n. 1313 del 2022).
Anche a voler fare decorrere i novanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza di rigetto (20 dicembre 2011), essi erano ampiamente decorsi allorquando è stata emessa l’ordinanza n. -OMISSIS- del 19 aprile 2012 (peraltro non impugnata), con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
D’altronde, la circostanza della pendenza del giudizio di appello (avverso la detta sentenza), in assenza di misure cautelari di sospensione accordate, è irrilevante ai fini del decorso del termine e non incide sulla configurabilità dell’inottemperanza.
In ogni caso, al momento dell’adozione dell’ordinanza di acquisizione e immissione in possesso qui impugnata (n. -OMISSIS-/2021), tutti i contenziosi erano stati conclusi con sentenze di rigetto che avevano confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione.
7. Quanto al rilievo mosso dalla ricorrente circa la sua estraneità rispetto alla realizzazione dell’abuso contestato, esso è parimenti infondato in quanto, secondo un costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale, “ l'ordinanza di demolizione va correttamente indirizzata al responsabile dell'abuso e al proprietario; quest'ultimo, anche se non autore materiale dell'opera, una volta venuto a conoscenza dell'attività illecita svolta da terzi, deve attivarsi contro il responsabile per obbligarlo a rimuovere l'opera abusiva, e se ha la disponibilità del manufatto e dell'area, deve provvedere in proprio all'eliminazione dell'intervento edilizio sine titulo; in mancanza di ciò, peraltro, subisce certamente le conseguenze dell'inottemperanza, tra cui l'acquisizione del bene alla proprietà dell'ente locale ” (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 27 giugno 2022, n.2094).
8. Infondata è anche la censura sull’inapplicabilità della sanzione in esame agli abusi realizzati prima della sua entrata in vigore.
Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che “ la misura di carattere sanzionatorio dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate e della relativa area di sedime, che ha natura reale ed integra la reazione dell'ordinamento all'illecito di chi, avendo eseguito un'opera abusiva, non adempie all'obbligo di demolirla nel termine fissato dall'autorità amministrativa, deve ritenersi applicabile anche in fattispecie di illecito commesse precedentemente all'entrata in vigore della normativa che essa ha introdotto, poiché detta misura appartiene al regime sanzionatorio vigente nel momento in cui l'ente locale attiva i propri poteri repressivi e, pertanto, in applicazione del richiamato principio del tempus regit actum, risulta applicabile anche in fattispecie di illeciti edilizi posti in essere prima della sua introduzione ” (Consiglio di Stato sez. II, 18 agosto 2020, n.5082; cfr. Cons. St., 24 novembre 2016 n. 4943; cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, n. 2079 del 2023).
9. La ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 della Carta E.D.U. e dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.
9.1. Anche tale censura, oltre che generica, è priva di fondamento.
Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, n. 2335/2023) che “ tale sistema non presenta profili di criticità sul piano del rispetto dei principi costituzionali (in tali ricomprendendo anche quelli desumibili dalle disposizioni sovranazionali che trovano applicazione nel nostro ordinamento, quali norme interposte, in base all’art. 117 Cost.). E ciò per la dirimente ragione che si tratta di sanzioni in senso improprio, non aventi carattere “personale” ma reale, essendo adottate in funzione di accrescere la deterrenza rispetto all’inerzia conseguente all’ordine demolitorio e di assicurare ad un tempo la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 15aprile 2015 n. 1927).
10. Quanto agli ulteriori rilievi (tesi a “salvare” quantomeno l’area di sedime), si tratta di osservazioni generiche, inidonee a confutare la determinazione dell’area da acquisire come effettuata dal Comune (area di sedime del fabbricato unitamente a superficie pertinenziale), corrispondente - per quanto affermato dall’Amministrazione e non efficacemente contestato dal ricorrente - “ all’intero lotto catastale sul quale le opere abusive sono state realizzate essendo l’area interessata di superficie inferiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita …”.
11. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF NC, Presidente
SE DR OT, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE DR OT | EF NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.