TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 38
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordinanza per presupposto errato (mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione)

    La sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione è cessata con la sentenza di rigetto del ricorso. Da tale data, l'ordinanza di demolizione ha riacquistato efficacia e il termine ha ripreso a decorrere. L'automatismo del meccanismo acquisitivo previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001 è applicabile anche a illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. L'ordinanza di acquisizione è correttamente indirizzata anche al proprietario, che è responsabile in solido per la rimozione dell'abuso.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e del divieto del ne bis in idem sostanziale

    Il sistema sanzionatorio non presenta profili di criticità sul piano del rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali, in quanto si tratta di sanzioni in senso improprio, non aventi carattere 'personale' ma reale, adottate in funzione di accrescere la deterrenza e assicurare l'effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e l'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio.

  • Rigettato
    Illegittimità del richiamo alle previsioni del P.R.G. e salvataggio dell'area di sedime

    Le osservazioni della ricorrente sono generiche e inidonee a confutare la determinazione dell'area da acquisire come effettuata dal Comune (area di sedime del fabbricato unitamente a superficie pertinenziale), corrispondente all'intero lotto catastale sul quale le opere abusive sono state realizzate, essendo l'area interessata di superficie inferiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordinanza di accertamento per presupposto errato (mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione)

    La sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione è cessata con la sentenza di rigetto del ricorso. Da tale data, l'ordinanza di demolizione ha riacquistato efficacia e il termine ha ripreso a decorrere. Anche a voler fare decorrere i novanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza di rigetto (20 dicembre 2011), essi erano ampiamente decorsi allorquando è stata emessa l'ordinanza n. -OMISSIS- del 19 aprile 2012, con cui il Comune ha accertato l'inottemperanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 38
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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