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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1551/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4760/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Onofrio Fragnito 82 80129 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038587037000 IVA-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante ribadisce quanto già depositato nel fascicolo telematico.
Resistente/Appellato: Per parte appellata, ci si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n. 4760/2025 la società Società_1 srl ha appellato la sentenza n. 18337/2024 della CGT di primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa avverso la cartella di pagamento n. 07120230038587037000 - IVA-ALIQUOTE 2017.
La società ha riferito che:
.- il debito IVA era originariamente della società incorporata “Società_2 S.a.s. di Nominativo_1”, e che una precedente dichiarazione IVA integrativa del 2019 conteneva errori materiali;
.- la società Società_1 S.r.l. ha presentato una successiva dichiarazione integrativa IVA il 7 marzo 2022 per correggere gli importi.
2.- Il Giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile sotto tre diversi aspetti:
.1.- la mancanza dei motivi d'impugnazione nel ricorso, come richiesto dall'art. 18, comma 2, lettera "e" del
D.Lgs. n. 546/92, essendo stata esposta solo una cronistoria dei fatti;
2.- la mancata produzione in atti della relata di notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate ON e all'Agenzia delle Entrate, ma solo le copie delle PEC di consegna, evidenziando che la relata di notificazione
è un documento autonomo e un "elemento imprescindibile" affinché il destinatario possa percepire la funzione dell'invio dell'atto, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11593/2017).
3.- la violazione dell'art. 16-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92 poiché il ricorrente ha prodotto solo la ricevuta di accettazione della PEC, ma non la prova del contenuto del messaggio.
3.- Ha proposto appello la società sostenendo la correttezza formale del ricorso e deducendo, nel merito,
l'esistenza di un credito IVA non riconosciuto, asseritamente derivante da errori formali nella compilazione delle dichiarazioni IVA e delle successive integrative.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Napoli, che ha resistito all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1.- Correttamente la Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che i motivi dedotti risultavano generici e privi della necessaria specificità, non consentendo di individuare con chiarezza i vizi dell'atto impugnato.
È principio consolidato che nel processo tributario i motivi di ricorso debbano essere specifici, chiari e autosufficienti, non potendo consistere in mere affermazioni di fatto o in rinvii alla documentazione allegata
(Cass., sez. V, nn. 9104/2017; 30341/2019).
2.- Parimenti corretta è la statuizione relativa alla mancata prova della rituale notifica del ricorso.
La sola produzione della ricevuta di avvenuta consegna PEC, in assenza della relata di notifica e della prova del contenuto dell'atto notificato, non è idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica
(Cass., sez. V, nn. 30948/2019; 21560/2022).
3.- È infondata anche la censura relativa al deposito telematico.
Il perfezionamento del deposito con la ricevuta di avvenuta consegna PEC, ai sensi dell'art. 16-bis, comma
7, D.L. n. 179/2012, non sana l'omesso o irregolare deposito degli allegati essenziali, né supplisce alla carenza dei requisiti dell'atto introduttivo (Cass., sez. V, n. 19009/2020).
4.- In ogni caso, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità, l'appello è infondato nel merito.
La cartella di pagamento trae origine da dichiarazioni presentate dal contribuente, dalle quali emergevano debiti IVA non versati. Le successive dichiarazioni integrative non comportano automaticamente il riconoscimento del credito d'imposta, né incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo (Cass., sez. V, n.
15087/2018).
L'istanza di autotutela, infine, costituisce espressione di potere discrezionale dell'Amministrazione e il suo mancato accoglimento non è sindacabile in sede contenziosa (Cass., sez. V, n. 19671/2019).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4760/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Onofrio Fragnito 82 80129 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038587037000 IVA-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante ribadisce quanto già depositato nel fascicolo telematico.
Resistente/Appellato: Per parte appellata, ci si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n. 4760/2025 la società Società_1 srl ha appellato la sentenza n. 18337/2024 della CGT di primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa avverso la cartella di pagamento n. 07120230038587037000 - IVA-ALIQUOTE 2017.
La società ha riferito che:
.- il debito IVA era originariamente della società incorporata “Società_2 S.a.s. di Nominativo_1”, e che una precedente dichiarazione IVA integrativa del 2019 conteneva errori materiali;
.- la società Società_1 S.r.l. ha presentato una successiva dichiarazione integrativa IVA il 7 marzo 2022 per correggere gli importi.
2.- Il Giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile sotto tre diversi aspetti:
.1.- la mancanza dei motivi d'impugnazione nel ricorso, come richiesto dall'art. 18, comma 2, lettera "e" del
D.Lgs. n. 546/92, essendo stata esposta solo una cronistoria dei fatti;
2.- la mancata produzione in atti della relata di notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate ON e all'Agenzia delle Entrate, ma solo le copie delle PEC di consegna, evidenziando che la relata di notificazione
è un documento autonomo e un "elemento imprescindibile" affinché il destinatario possa percepire la funzione dell'invio dell'atto, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11593/2017).
3.- la violazione dell'art. 16-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92 poiché il ricorrente ha prodotto solo la ricevuta di accettazione della PEC, ma non la prova del contenuto del messaggio.
3.- Ha proposto appello la società sostenendo la correttezza formale del ricorso e deducendo, nel merito,
l'esistenza di un credito IVA non riconosciuto, asseritamente derivante da errori formali nella compilazione delle dichiarazioni IVA e delle successive integrative.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Napoli, che ha resistito all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1.- Correttamente la Corte di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che i motivi dedotti risultavano generici e privi della necessaria specificità, non consentendo di individuare con chiarezza i vizi dell'atto impugnato.
È principio consolidato che nel processo tributario i motivi di ricorso debbano essere specifici, chiari e autosufficienti, non potendo consistere in mere affermazioni di fatto o in rinvii alla documentazione allegata
(Cass., sez. V, nn. 9104/2017; 30341/2019).
2.- Parimenti corretta è la statuizione relativa alla mancata prova della rituale notifica del ricorso.
La sola produzione della ricevuta di avvenuta consegna PEC, in assenza della relata di notifica e della prova del contenuto dell'atto notificato, non è idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica
(Cass., sez. V, nn. 30948/2019; 21560/2022).
3.- È infondata anche la censura relativa al deposito telematico.
Il perfezionamento del deposito con la ricevuta di avvenuta consegna PEC, ai sensi dell'art. 16-bis, comma
7, D.L. n. 179/2012, non sana l'omesso o irregolare deposito degli allegati essenziali, né supplisce alla carenza dei requisiti dell'atto introduttivo (Cass., sez. V, n. 19009/2020).
4.- In ogni caso, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità, l'appello è infondato nel merito.
La cartella di pagamento trae origine da dichiarazioni presentate dal contribuente, dalle quali emergevano debiti IVA non versati. Le successive dichiarazioni integrative non comportano automaticamente il riconoscimento del credito d'imposta, né incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo (Cass., sez. V, n.
15087/2018).
L'istanza di autotutela, infine, costituisce espressione di potere discrezionale dell'Amministrazione e il suo mancato accoglimento non è sindacabile in sede contenziosa (Cass., sez. V, n. 19671/2019).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.