Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10084/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Balducelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Prefetto della provincia di Roma notificato in data 14.7.2025 con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente con procedimento avviato il 12.4.2023 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente (K10/-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa ON DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il ricorrente impugna il decreto del 2 luglio 2025, con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, presentata in data 5 aprile 2023.
Il provvedimento si fonda sulla presunta circostanza della mancata prova da parte dell’interessato della produzione di un reddito, proprio o del proprio nucleo familiare, uguale e superiore a quello fissato nei parametri assunti a riferimento dal Ministero dell’interno per gli anni di imposta 2020 e 2021, visto che peraltro “ i predetti ammanchi non sono risultati compensati da ulteriori entrate percepite in particolare nelle annualità 2019 e 2024 ”.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del decreto di inammissibilità impugnata, in quanto asseritamente affetto dai vizi di:
1. Violazione e falsa applicazione della L. 5 febbraio 1992, n. 91 e del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572; violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
2. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (artt. 3 e 97 Cost.); eccesso di potere per illogicità manifesta;
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 91/1992; eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte sul mancato riconoscimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione di cui alla legge n. 91 del 1992, articolo 9, comma 1, lett. f), per mancanza del requisito reddituale, con quale si richiede “ che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale ”.
Con specifico riferimento ai motivi di ricorso che, in quanto strettamente connessi, sono suscettibili di una trattazione congiunta, il Collegio ritiene opportuno un preliminare richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia di autosufficienza reddituale dell’aspirante cittadino (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; n. 7980/2022; n. 7889/2022; n. 7888/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione e non riguarda un circoscritto rapporto rilevante nelle relazioni tra privati o nella relazione con la PA, ma rileva piuttosto sul piano politico, in quanto comporta l’attribuzione di una frazione di sovranità.
In questo procedimento la p.a. esercita un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate), ciò in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo.
L’amministrazione ha pertanto il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
In tal modo, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr., ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 2945/2022; Sez. I ter, sentenza n. 12006/2021 e sez. II quater, sentenza n. 12568 del 2009).
Il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Del parametro cui si conforma l’Amministrazione si è compiutamente occupata questo Tribunale da ultimo con le due recenti sentenze nn. 14163 e 14172 del 25 settembre 2023 della Sezione V bis, sottolineando che esso individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Sulla legittimità del parametro in questione, in assenza di base normativa, la giurisprudenza ha ancora affermato che “ non può convenirsi con le affermazioni di cui al ricorso, secondo le quali l’amministrazione non potrebbe considerare “indefettibile” la soglia reddituale, in quanto essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta, invero, è che il requisito reddituale minimo integri una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell’acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994, prima richiamato. Va da sé che, a tal fine, una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di evitare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell’amministrazione, e tale soglia è, allo stato, quella già più sopra ricostruita, considerata valido parametro anche dalla costante giurisprudenza ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 9582/2023).
Peraltro, come già ricordato sopra, la soglia in contestazione, recepita dalla Circolare del Ministero dell'interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007, è stata costantemente ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1833/2015) “ in quanto con un reddito inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato ” (TAR Lazio, Sez. I ter, n. 2650/2002; TAR Liguria, sez. II, n. 4/2005).
A ben vedere si tratta delle stesse ragioni per cui è stata già da tempo risalente ritenuta legittima la prescrizione di soglie reddituali minime già solo al fine di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998, per cui “ il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d’altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose ” (cfr. di recente, tra tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4026/2021; cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3141/2020, n. 8839/2019, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2176/2016 su affare 377/2016; Cons. St., sez. III, n. 2645/2015 e 2335/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 5994/2010).
Quindi, se la fissazione del requisito economico e delle relative soglie reddituali minime è necessaria per consentire allo straniero il semplice ingresso ed il temporaneo soggiorno sul territorio nazionale, a maggior ragione si richiede che tali condizioni siano soddisfatte per conseguire la cittadinanza dello Stato ospite sulla base della mera considerazione che “il più contiene il meno”: a tale riguardo è appena il caso di ricordare che si tratta di attribuire uno status che include, tra l’altro, il diritto di incolato, con conseguente permanente collegamento del soggetto al territorio del Paese di appartenenza.
Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
A tale riguardo va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione “ di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante ” (art. 7 Direttiva 2004/38/CE), per la ragione che “ i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante ” (considerando n. 10 della citata Direttiva).
L’autosufficienza reddituale, in uno con la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e l’adempimento degli obblighi fiscali, pertanto, contrariamente a quanto deduce parte ricorrente, rileva ex se quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale del richiedente la cittadinanza.
Dall’esame degli atti relativi all’odierna controversia, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, non emergono elementi in grado di scalfire la valutazione negativa cui è pervenuta l’Amministrazione resistente sulla base dell’accertata mancanza del requisito reddituale nel triennio antecedente la domanda, presentata nel 2023.
In presenza di un nucleo familiare, come quello di appartenenza del ricorrente, il requisito reddituale sarebbe risultato integrato con la percezione di un reddito pari ad almeno di € 11.362,05 fino al 2020 e di € 11.878,05 dal 2021, anno in cui il nucleo familiare del ricorrente, fino ad allora composto da questi e la moglie, si è allargato per la nascita del figlio (ossia un reddito annuo imponibile di € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 di reddito complessivo in ragione del coniuge e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico).
Dall’esame della documentazione scaricata dal portale Punto Fisco, invece, emerge che nell’anno 2020 l’istante ha percepito un reddito pari a soli euro 9.100,00 circa e che nell’anno 2021 non è stato rinvenuto alcun reddito oggetto di dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate.
Dette criticità, peraltro, non risultano adeguatamente confutate dal ricorrente, che, da un lato, conferma il dato relativo al primo anno di imposta e quanto al 2021 - per il quale, si badi, ciò che si contesta all’istante è la mancanza di dichiarazioni dei redditi - allega la Certificazione Unica 2022, attestante la percezione di un reddito annuo 2021 pari ad euro €. 14.400,00, ma non la relativa dichiarazione dei redditi.
In altri termini, il ricorrente, che incentra la propria difesa sui dati reddituali 2021 desumibili dalla Certificazione Unica 2022 e nulla deduce quanto alla contestata mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, non sembra tenere conto che con riferimento all’anno 2021 è in contestazione, non tanto la percezione di un reddito superiore alle soglie fissate, quanto l’assolvimento dei relativi obblighi fiscali, avendo avuto le relative verifiche presso la banca dati dell’Agenzia delle entrate esito negativo.
Al riguardo, giova ribadire che all’aspirante cittadino si richiede di essere anche in grado di far fronte al dovere di solidarietà economico-sociale, concorrendo con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali. Pertanto, il mancato adempimento a detto dovere solidaristico in ragione della propria capacità contributiva condiziona giocoforza in maniera negativa l’esito del giudizio prognostico di meritevolezza dello status , rappresentando in concreto una violazione del vincolo di fiducia, fondato su un reciproco impegno di compartecipazione con gli altri consociati, che deve informare i rapporti all’interno della medesima comunità di cui si aspira a far parte in modo stabile.
Invece, circa l’incidenza negativa dell’illegittima condotta di inosservanza degli obblighi fiscale avuta dal ricorrente, in linea generale si osserva che l’obbligo di partecipazione alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva costituisce un principio sancito dall’art. 53, primo comma, Cost., a tenore della quale “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva ”: la necessità di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà affinché lo Stato possa acquisire le risorse finanziarie indispensabili per il progresso dell’intera collettività (assicurando la salvaguardia della salute, la diffusione della cultura, i servizi sociali, la difesa del territorio et similia ) riguarda la generalità degli individui, cittadini o stranieri, che fanno parte della collettività, in quanto in qualche modo legati o venuti in contatto con il territorio e l’ordinamento dello Stato.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dunque svolto difese adeguate né ha prodotto documenti atti a dimostrare l’adempimento degli obblighi fiscali.
Sulla scorta degli argomenti che precedono, il Collegio ritiene che non possono essere mosse fondate censure all’agere dell’autorità procedente, che ha contestato la mancanza del requisito reddituale, inteso anche come “ regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale ” nel triennio antecedente la domanda.
In proposito, si rammenta che i requisiti prescritti per l’ottenimento di un beneficio debbono essere posseduti già all’atto della presentazione dell’istanza e mantenuti sino al momento della decisione sulla stessa da parte dell’autorità procedente. In proposito, giova richiamare la giurisprudenza di questa Sezione che, in relazione alla pretesa di applicare il principio di attualizzazione, al fine di superare l’insufficienza reddituale nel periodo antecedente alla proposizione della domanda, ha avuto modo di chiarire che: “ e non può essere applicato in via analogica al procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione l’opposto principio della rilevanza delle sopravvenienze favorevoli sancito dalla normativa in materia di immigrazione, al fine di evitare che lo straniero, per mancanza di titolo autorizzatorio al soggiorno, cada in situazioni di clandestinità: l’art. 5 co . 5, D.lgs. 286/1998, nel prevedere che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono rifiutati “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, proprio per la sua natura derogatoria al principio generale soprarichiamato, non può essere applicato al di fuori delle ipotesi espressamente previste, tanto meno ove non sia ravvisabile l’ eadem ratio (come appunto nei procedimenti per la concessione della cittadinanza) ” (Tar Lazio, sez. V bis, 11188/2022).
Sulla scorta degli argomenti che precedono, il Collegio ritiene che non possono essere mosse fondate censure all’ agere dell’autorità procedente.
In ogni caso, il Collegio rileva che l'avversata inammissibilità non impedisce di reiterare la domanda per l’acquisto dello status da parte della ricorrente, a condizione, ovviamente, di aver conseguito e mantenuto il livello reddituale minimo prescritto nel triennio precedente e di conservarlo fino al momento della decisione dell’istanza e persino fino al giuramento.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
ON DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON DI | IA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.