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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4115 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli (NA) al Vico Fontana n. 38 presso lo studio dell'avv.to Nunzia Cerbone che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Monte di Procida (NA) alla Via Garibaldi n. 117, presso lo studio dell'avv.to Doriana Scotto di Frega che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 09.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in San Vitaliano (NA) in data 14.12.2017, con la sig.ra (atto n. 11 P.I anno CP_1
2017 del Comune di San Vitaliano) e che dalla loro unione erano nate due figlie, (nata Persona_1
ad Acerra il 30.08.2020) ed (nata ad [...] il [...]) chiedeva pronunciarsi la Per_2
separazione dei coniugi con addebito alla resistente, regolamentazione dei doveri genitoriali, porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori con un importo mensile di euro 400,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, spese straordinarie al 50%, vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva pronunciarsi sentenza sullo status, rigettare la domanda di addebito della separazione, regolamentazione doveri genitoriali, rigettare la domanda relativa all'assegno di mantenimento posto a suo carico.
Ascoltate le parti all'udienza del 17.03.2025, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, fissata per la precisazione delle conclusioni sullo status l'udienza del 09.06.2025, il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Per quanto concerne le ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 12.06.2025.
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4115 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli (NA) al Vico Fontana n. 38 presso lo studio dell'avv.to Nunzia Cerbone che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Monte di Procida (NA) alla Via Garibaldi n. 117, presso lo studio dell'avv.to Doriana Scotto di Frega che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 09.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in San Vitaliano (NA) in data 14.12.2017, con la sig.ra (atto n. 11 P.I anno CP_1
2017 del Comune di San Vitaliano) e che dalla loro unione erano nate due figlie, (nata Persona_1
ad Acerra il 30.08.2020) ed (nata ad [...] il [...]) chiedeva pronunciarsi la Per_2
separazione dei coniugi con addebito alla resistente, regolamentazione dei doveri genitoriali, porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori con un importo mensile di euro 400,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, spese straordinarie al 50%, vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva pronunciarsi sentenza sullo status, rigettare la domanda di addebito della separazione, regolamentazione doveri genitoriali, rigettare la domanda relativa all'assegno di mantenimento posto a suo carico.
Ascoltate le parti all'udienza del 17.03.2025, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, fissata per la precisazione delle conclusioni sullo status l'udienza del 09.06.2025, il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Per quanto concerne le ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 12.06.2025.
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)