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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1751/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA C.F. , parte nata a MESSINA (ME) in [...] Parte_1 C.F._1 15/05/2000, rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO GIOIELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a MO (MB) in [...] Controparte_1 C.F._2 18/03/1997, rappresentata e difesa dall'avv. GENNARO RIZZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO presso il Tribunale di Castrovillari CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa Con ricorso depositato in data 19/09/2024, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti di La difesa del primo ha Controparte_1 allegato:
- Che ha avuto una relazione more uxorio con la resistente dal 2015 al Parte_1 febbraio 2024, con coabitazione;
- Che dalla relazione sono nati due figli minorenni, , in data Persona_1 11/09/2015, e , in data 28/12/2016; Persona_2
- Che dopo la rottura, avvenuta nel febbraio 2024, la madre ha lasciato la casa e i figli sono rimasti con il padre;
- Che dal febbraio 2024 la madre ha incontrato i figli solo tre volte e ha dichiarato di non poterli tenere con sé;
- Che il padre si è occupato integralmente dei figli, con il supporto della nonna paterna;
- Che la madre ha mostrato disinteresse totale verso i figli, sia con riguardo alla partecipazione alla vita scolastica, educativa e affettiva, sia con riguardo al loro mantenimento;
- Che il padre incontra difficoltà burocratiche nella gestione dei figli per la mancanza di collaborazione della madre;
R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 2 di 5
- Che i bambini frequentano la scuola elementare SS. Medici di Castrovillari. Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) i figli minorenni Per_1
e saranno affidati al padre, ; 2) i figli minorenni
[...] Persona_2 Parte_1
e resteranno collocati presso l'abitazione del padre;
3) Persona_1 Persona_2
avrà facoltà di far visite libere ai figli minorenni e Controparte_1 Persona_1 [...] e di tenerli presso la sua abitazione, previo accordo con il padre, ovvero, in Persona_2 mancanza di accordo, dalle ore 14:00 del sabato alle fino alle ore 19:00 della domenica compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
le feste di Natale saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le festività Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, la domenica di pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro genitore;
nel periodo estivo la madre terrà con sé i figli minorenni per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto;
i figli minorenni
e trascorreranno con la madre la festività della Persona_1 Persona_2 mamma;
4) , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni Controparte_1 Per_1
e verserà mensilmente al Euro 100,00
[...] Persona_2 Parte_1 (cento/oo) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
detta somma sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese;
saranno suddivise tra i genitori, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia (scolastiche, mediche, extra didattiche, ludiche).” Instaurato il contraddittorio, si è costituita la quale, pur non opponendosi Controparte_1 ad una regolamentazione dei rapporti genitoriali, ha dedotto:
- che non è vero che la stessa si è disinteressata dei figli, avendo sempre provveduto alle loro esigenze;
- che la rottura della relazione sentimentale è avvenuta perché ha intrapreso Parte_1 una nuova relazione, allontanandola dalla casa familiare;
- che lei è priva di reddito e vive con i genitori;
- che i figli percepiscono l'indennità di frequenza (€320,00 ciascuno) e l'assegno unico (€ 108,00);
- che non si oppone a che i figli siano collocati presso il padre e che sia il a Per_1 riscuotere tali indennità;
- che è disponibile a contribuire al mantenimento della prole versando solamente il 50% delle spese straordinarie;
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “Affidare i figli e Persona_1 [...] ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con Persona_2 collocamento prevalente presso il padre ; prevedere che il padre Parte_1 Parte_1 possa occuparsi, da solo e senza il consenso della madre , delle pratiche Controparte_1 scolastiche, delle richieste e rilasci dei documenti, dell'iscrizione ad attività sportive, dei figli minori e;
disciplinare il diritto di visita della madre nel Persona_1 Persona_2 seguente modo: avrà facoltà di far visite libere ai figli minorenni Controparte_1 Per_1
e e di tenerli presso la sua abitazione, previo accordo con il
[...] Persona_2 padre, ovvero, in mancanza di accordo, dalle ore 14:00 del sabato alle fino alle ore 19:00 della domenica compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
le feste di Natale saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le festività Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, la domenica di pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro genitore;
nel periodo estivo la madre terrà con sé i figli minorenni per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto;
i figli minorenni e trascorreranno con la madre la festività Persona_1 Persona_2 della mamma;
il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del minore;
la madre R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 3 di 5
contribuirà al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero ritenute indispensabili per il figlio.” All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice delegato alla trattazione ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, di seguito riportati:
“- AFFIDA i figli minori , nato a [...] l'[...], e Persona_1 [...]
nato a Castrovillari il [...], in [...] condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 disponendo che gli stessi vivano con il padre e stabilendo che la frequentazione tra i figli e la madre avvenga con le modalità indicate in parte motiva;
- PONE A CARICO della resistente l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 del ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, Parte_1 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- DISPONE che l'assegno unico sia percepito e riscosso integralmente dal padre
[...]
” Pt_1 Con la medesima ordinanza sono state rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dalle parti e sono stati delegati i Servizi Sociali del Comune di Castrovillari di svolgere una indagine conoscitiva del nucleo familiare. Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 24 settembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa (“Ciascun difensore si riporta alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 4 di 5
verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. L'avv. Gioiella insiste in particolare nella richiesta di affido esclusivo anche alla luce della relazione dei SS e tenuto conto che la madre in questi mesi non ha versato nulla per il mantenimento della prole. L'avv. Rizzo non contesta tale ultima circostanza, non potendo la resistente versare quanto stabilito per problemi economici della stessa.”) e il giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione. Il PM, in data 1/10/24, ha formulato le sue conclusioni (“Visto”).
L'affidamento dei minori e il loro mantenimento Ritiene il Collegio che, alla stregua delle emergenze processuali, vada disposto l'affido esclusivo al padre dei figli minori e perché Persona_1 Persona_2 l'affidamento degli stessi anche alla madre si appalesa contrario agli interessi dei minori. A base di tale decisione militano le considerazioni che seguono: 1) è pacifico tra le parti che, dopo la fine della convivenza more uxorio, l'esercizio del diritto di visita della madre non è avvenuto con regolarità (la stessa, alla data dell'udienza di comparizione delle parti del 26/3/25, ha dichiarato di non vedere i figli dal maggio 2024); 2) la madre, sentita dall'assistente sociale, non ha mostrato preoccupazione rispetto a tale circostanza e, sollecitata a programmare degli incontri con i bambini per il tramite dei Servizi Sociali, non ha mostrato interesse, tanto da rendersi indisponibile al momento di fissare il primo incontro;
3) la resistente, infine, si è sottratta alla visita domiciliare proposta dall'assistente sociale e a qualsiasi possibilità di avere un incontro con il padre al fine di individuare le conflittualità e tentare una mediazione;
4) la madre ha omesso qualsiasi forma di contributo al mantenimento dei figli;
5) il padre, all'udienza del 24/9/25, ha concluso chiedendo l'affido esclusivo dei figli. Da tali emergenze processuali deve ritenersi provato lo scarso interesse dimostrato dalla madre nei confronti dei figli, sia dal punto di vista della partecipazione della predetta alla crescita e all'educazione degli stessi, che dell'assunzione degli obblighi di natura economica in favore dei medesimi. Tali circostanze, unitariamente considerate, giustificano la scelta del regime, a tutt'oggi residuale, dell'affido mono – genitoriale e l'individuazione del padre quale unico genitore idoneo (cfr. Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587). Nel caso di specie, inoltre, l'affido esclusivo al padre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse della madre per la propria famiglia;
pertanto, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere prese dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Quanto alla disciplina del diritto- dovere della madre di visitare i figli, ritiene il Collegio che, considerata l'assenza - allo stato - di rapporti tra la madre e i figli e l'atteggiamento di indisponibilità a qualsiasi tentativo di ripresa della relazione genitoriale manifestato dalla resistente ai Servizi Sociali, appare opportuno disporre che la madre possa vedere e Per_1 Persona_2 solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale del Comune di Castrovillari, territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei minori, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra madre e figli. Per quanto attiene al mantenimento dei minori, deve rilevarsi che non risulta prodotta alcuna documentazione in ordine al reddito della resistente e la stessa, sentita all'udienza del 24/9/25, ha dichiarato di non lavorare e di avere il titolo di studio di licenza media. Pertanto, ritiene il collegio di determinare un assegno a carico della madre di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli (€ 100,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sopra riportate. Tale assegno R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 5 di 5
dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese alla ricorrente e sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat.
Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Dispone l'affido esclusivo al padre dei minori e , Persona_1 Persona_2 secondo le modalità indicata in parte motiva;
➢ Pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere in favore del Controparte_1 ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Parte_1 200,00, complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
➢ Dichiara compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 12/12/25.
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1751/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA C.F. , parte nata a MESSINA (ME) in [...] Parte_1 C.F._1 15/05/2000, rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO GIOIELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a MO (MB) in [...] Controparte_1 C.F._2 18/03/1997, rappresentata e difesa dall'avv. GENNARO RIZZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO presso il Tribunale di Castrovillari CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa Con ricorso depositato in data 19/09/2024, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti di La difesa del primo ha Controparte_1 allegato:
- Che ha avuto una relazione more uxorio con la resistente dal 2015 al Parte_1 febbraio 2024, con coabitazione;
- Che dalla relazione sono nati due figli minorenni, , in data Persona_1 11/09/2015, e , in data 28/12/2016; Persona_2
- Che dopo la rottura, avvenuta nel febbraio 2024, la madre ha lasciato la casa e i figli sono rimasti con il padre;
- Che dal febbraio 2024 la madre ha incontrato i figli solo tre volte e ha dichiarato di non poterli tenere con sé;
- Che il padre si è occupato integralmente dei figli, con il supporto della nonna paterna;
- Che la madre ha mostrato disinteresse totale verso i figli, sia con riguardo alla partecipazione alla vita scolastica, educativa e affettiva, sia con riguardo al loro mantenimento;
- Che il padre incontra difficoltà burocratiche nella gestione dei figli per la mancanza di collaborazione della madre;
R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 2 di 5
- Che i bambini frequentano la scuola elementare SS. Medici di Castrovillari. Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) i figli minorenni Per_1
e saranno affidati al padre, ; 2) i figli minorenni
[...] Persona_2 Parte_1
e resteranno collocati presso l'abitazione del padre;
3) Persona_1 Persona_2
avrà facoltà di far visite libere ai figli minorenni e Controparte_1 Persona_1 [...] e di tenerli presso la sua abitazione, previo accordo con il padre, ovvero, in Persona_2 mancanza di accordo, dalle ore 14:00 del sabato alle fino alle ore 19:00 della domenica compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
le feste di Natale saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le festività Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, la domenica di pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro genitore;
nel periodo estivo la madre terrà con sé i figli minorenni per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto;
i figli minorenni
e trascorreranno con la madre la festività della Persona_1 Persona_2 mamma;
4) , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni Controparte_1 Per_1
e verserà mensilmente al Euro 100,00
[...] Persona_2 Parte_1 (cento/oo) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
detta somma sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese;
saranno suddivise tra i genitori, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia (scolastiche, mediche, extra didattiche, ludiche).” Instaurato il contraddittorio, si è costituita la quale, pur non opponendosi Controparte_1 ad una regolamentazione dei rapporti genitoriali, ha dedotto:
- che non è vero che la stessa si è disinteressata dei figli, avendo sempre provveduto alle loro esigenze;
- che la rottura della relazione sentimentale è avvenuta perché ha intrapreso Parte_1 una nuova relazione, allontanandola dalla casa familiare;
- che lei è priva di reddito e vive con i genitori;
- che i figli percepiscono l'indennità di frequenza (€320,00 ciascuno) e l'assegno unico (€ 108,00);
- che non si oppone a che i figli siano collocati presso il padre e che sia il a Per_1 riscuotere tali indennità;
- che è disponibile a contribuire al mantenimento della prole versando solamente il 50% delle spese straordinarie;
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: “Affidare i figli e Persona_1 [...] ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con Persona_2 collocamento prevalente presso il padre ; prevedere che il padre Parte_1 Parte_1 possa occuparsi, da solo e senza il consenso della madre , delle pratiche Controparte_1 scolastiche, delle richieste e rilasci dei documenti, dell'iscrizione ad attività sportive, dei figli minori e;
disciplinare il diritto di visita della madre nel Persona_1 Persona_2 seguente modo: avrà facoltà di far visite libere ai figli minorenni Controparte_1 Per_1
e e di tenerli presso la sua abitazione, previo accordo con il
[...] Persona_2 padre, ovvero, in mancanza di accordo, dalle ore 14:00 del sabato alle fino alle ore 19:00 della domenica compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
le feste di Natale saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le festività Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, la domenica di pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro genitore;
nel periodo estivo la madre terrà con sé i figli minorenni per 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto;
i figli minorenni e trascorreranno con la madre la festività Persona_1 Persona_2 della mamma;
il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario del minore;
la madre R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 3 di 5
contribuirà al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero ritenute indispensabili per il figlio.” All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice delegato alla trattazione ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti, di seguito riportati:
“- AFFIDA i figli minori , nato a [...] l'[...], e Persona_1 [...]
nato a Castrovillari il [...], in [...] condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 disponendo che gli stessi vivano con il padre e stabilendo che la frequentazione tra i figli e la madre avvenga con le modalità indicate in parte motiva;
- PONE A CARICO della resistente l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 del ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, Parte_1 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- DISPONE che l'assegno unico sia percepito e riscosso integralmente dal padre
[...]
” Pt_1 Con la medesima ordinanza sono state rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dalle parti e sono stati delegati i Servizi Sociali del Comune di Castrovillari di svolgere una indagine conoscitiva del nucleo familiare. Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 24 settembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa (“Ciascun difensore si riporta alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 4 di 5
verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto. L'avv. Gioiella insiste in particolare nella richiesta di affido esclusivo anche alla luce della relazione dei SS e tenuto conto che la madre in questi mesi non ha versato nulla per il mantenimento della prole. L'avv. Rizzo non contesta tale ultima circostanza, non potendo la resistente versare quanto stabilito per problemi economici della stessa.”) e il giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione. Il PM, in data 1/10/24, ha formulato le sue conclusioni (“Visto”).
L'affidamento dei minori e il loro mantenimento Ritiene il Collegio che, alla stregua delle emergenze processuali, vada disposto l'affido esclusivo al padre dei figli minori e perché Persona_1 Persona_2 l'affidamento degli stessi anche alla madre si appalesa contrario agli interessi dei minori. A base di tale decisione militano le considerazioni che seguono: 1) è pacifico tra le parti che, dopo la fine della convivenza more uxorio, l'esercizio del diritto di visita della madre non è avvenuto con regolarità (la stessa, alla data dell'udienza di comparizione delle parti del 26/3/25, ha dichiarato di non vedere i figli dal maggio 2024); 2) la madre, sentita dall'assistente sociale, non ha mostrato preoccupazione rispetto a tale circostanza e, sollecitata a programmare degli incontri con i bambini per il tramite dei Servizi Sociali, non ha mostrato interesse, tanto da rendersi indisponibile al momento di fissare il primo incontro;
3) la resistente, infine, si è sottratta alla visita domiciliare proposta dall'assistente sociale e a qualsiasi possibilità di avere un incontro con il padre al fine di individuare le conflittualità e tentare una mediazione;
4) la madre ha omesso qualsiasi forma di contributo al mantenimento dei figli;
5) il padre, all'udienza del 24/9/25, ha concluso chiedendo l'affido esclusivo dei figli. Da tali emergenze processuali deve ritenersi provato lo scarso interesse dimostrato dalla madre nei confronti dei figli, sia dal punto di vista della partecipazione della predetta alla crescita e all'educazione degli stessi, che dell'assunzione degli obblighi di natura economica in favore dei medesimi. Tali circostanze, unitariamente considerate, giustificano la scelta del regime, a tutt'oggi residuale, dell'affido mono – genitoriale e l'individuazione del padre quale unico genitore idoneo (cfr. Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587). Nel caso di specie, inoltre, l'affido esclusivo al padre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse della madre per la propria famiglia;
pertanto, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere prese dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Quanto alla disciplina del diritto- dovere della madre di visitare i figli, ritiene il Collegio che, considerata l'assenza - allo stato - di rapporti tra la madre e i figli e l'atteggiamento di indisponibilità a qualsiasi tentativo di ripresa della relazione genitoriale manifestato dalla resistente ai Servizi Sociali, appare opportuno disporre che la madre possa vedere e Per_1 Persona_2 solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale del Comune di Castrovillari, territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza dei minori, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra madre e figli. Per quanto attiene al mantenimento dei minori, deve rilevarsi che non risulta prodotta alcuna documentazione in ordine al reddito della resistente e la stessa, sentita all'udienza del 24/9/25, ha dichiarato di non lavorare e di avere il titolo di studio di licenza media. Pertanto, ritiene il collegio di determinare un assegno a carico della madre di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli (€ 100,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sopra riportate. Tale assegno R.G. n.° 1751/2024 - Pag. 5 di 5
dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese alla ricorrente e sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat.
Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ Dispone l'affido esclusivo al padre dei minori e , Persona_1 Persona_2 secondo le modalità indicata in parte motiva;
➢ Pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere in favore del Controparte_1 ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Parte_1 200,00, complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
➢ Dichiara compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 12/12/25.
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Il Presidente dott. Gaetano Laviola