Art. 8.
Modifica del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna 1. All' articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , dopo le parole: «pari opportunita' nel lavoro» sono inserite le seguenti: « , sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali ». Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante: « Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro, sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.».
Modifica del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna 1. All' articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , dopo le parole: «pari opportunita' nel lavoro» sono inserite le seguenti: « , sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali ». Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante: « Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna , a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro, sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.».