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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 28/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE di DIVORZIO
nella causa promossa da
, nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Vera Sala parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Elena Pisati parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
1
(marito) e (moglie) sono cittadini indiani, Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in India il 19.11.2003, ma da anni vivono in Italia.
Dalla loro unione sono nati i figli -a Casalmaggiore il 28.2.2009- Per_1
e -in India il 2.11.2005. Persona_2
In costanza di vita matrimoniale, il si rendeva responsabile Pt_1 ripetutamente di condotte di maltrattamenti nei confronti della CP_2 delle quali poste in essere anche dopo che esso aveva riportato una Pt_1 prima condanna penale (cfr. i docc. 2,3,4 resistente)-, tanto che nel 2016 il
Tribunale per i Minorenni di Brescia dichiarava lo stesso decaduto dalla responsabilità genitoriale dai figli (cfr. il doc. 6 ricorrente).
Le parti si separavano formalmente nel 2021 davanti al Tribunale di Mantova, il quale ratificava le condizioni concordate fra di esse di un collocamento e di un affido esclusivo dei figli alla madre e di un obbligo per il padre di versare alla madre un contributo per il loro mantenimento.
Con ricorso depositato il 23/09/2024 il ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione di controparte: unico punto del contendere era la quantificazione del contributo del padre al mantenimento dei figli.
Il esprimeva peraltro il forte desiderio di essere aiutato a riavvicinarsi Pt_1 ad essi, nonostante i trascorsi familiari.
Adottati i provvedimenti provvisori del caso all'udienza del 23.1.2025, il chiedeva pronunciarsi sentenza parziale sullo status, domanda cui la Pt_1 resistente si opponeva deducendo che la domanda sarebbe stata “allo stato inammissibile”, in quanto il matrimonio era mai stato trascritto in Italia ed in quanto parte ricorrente non aveva prodotto un atto di matrimonio legalizzato e tradotto dall'Ambasciata Italiana o dal Consolato Italiano in India (così espressamente p. 2 della comparsa di costituzione).
La causa era trattenuta in decisione sullo status.
2 Le eccezioni della difesa della resistente di “inammissibilità allo stato” della domanda di divorzio non sono accoglibili.
Quanto all'eccezione di mancanza di legalizzazione (o di apostille), vale ricordare come nel nostro ordinamento la legalizzazione (e l'apostille) abbiano la funzione di attribuire e accertare la qualità di pubblico ufficiale della persona che ha sottoscritto un documento o un atto estero, sicché l'eccezione di mancanza di legalizzazione o di apostille viene normalmente avanzata al fine di privare valenza di atto pubblico ad un documento e “degradarlo” a mera scrittura privata (in quanto non formata da un pubblico ufficiale: la casistica più frequente riguarda la procura alle liti).
Applicando questi principi al caso di specie, è vero che quale prova dell'avvenuto matrimonio parte ricorrente non abbia prodotto copia dell'atto di matrimonio legalizzata (o con apostille), ma abbia prodotto un estratto del
Registro dei matrimoni indù della località di Garhshankar (India), ossia del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, estratto vistato dall'Ambasciata
Indiana di Milano (nella parte in basso del documento è apposta la firma ed il timbro di un addetto della “Consulate General of India, Milan”: si veda il doc.
2 ricorrente).
Tuttavia l'eccezione, per così come formulata, si traduce nella deduzione di un vizio di forma irrilevante, perché parte ricorrente, di là dall'eccepire di mancanza di legalizzazione o di apostille, non ha anche eccepito la non validità del matrimonio perché celebrato da persona di cui non vi è certezza (appunto in mancanza di legalizzazione o di apostille) che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, avente quindi il potere di celebrare il matrimonio secondo l'ordinamento indiano: anzi, nei propri atti parte resistente mai fa deduzioni riguardo una possibile invalidità del matrimonio e tratta dell'oggetto del contendere proprio presupponendo la piena validità dello stesso. Solo se l'eccezione di mancanza di legalizzazione (o di apostille) fosse stata accompagnata da una deduzione in tal senso, allora l'eccezione sarebbe stata completa e coerente e avrebbe imposto la richiesta della produzione dell'atto di matrimonio con queste formalità -appunto per verificare se il matrimonio fu celebrato da un pubblico ufficiale secondo l'ordinamento indiano-: così non è dato.
3 Deve infine osservarsi come l'eccezione appaia irrilevante anche perché la circostanza dell'essere stato celebrato un matrimonio in India è ritenersi circostanza su cui si è ormai formato un giudicato implicito nella sentenza di separazione, sicché la produzione dell'atto di matrimonio in questa sede non è necessaria.
In sintesi, l'eccezione in sé e per come formulata si traduce nella richiesta di formalismi non necessari, e quindi non è meritevole di accoglimento.
Quanto all'eccezione di mancanza di trascrizione dell'atto di matrimonio,
l'eccezione è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte per cui “Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in [...] matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario” (cfr., da ultimo, Cass. 17620/2013).
Superate le eccezioni di inammissibilità della domanda sullo status, venendo al suo merito, la stessa può essere accolta.
Sulla domanda sussiste la giurisdizione italiana e la stessa va decisa in base al diritto italiano, nonostante la cittadinanza indiana delle parti, in quanto entrambe vivono in Italia, ciò che è sufficiente per radicare la causa nel nostro
Paese e dare applicazione al nostro diritto, ai sensi dell'art. 3 a) ii) del reg. UE
1111/2019 e dell'art. 8 b) reg. 1259/2010.
Dando applicazione al diritto italiano, la domanda è da accogliersi: fra le parti è stata pronunciata di separazione con sentenza del Tribunale di Mantova n. 271 del 12.3.2021, passata in giudicato;
dalla prima udienza di comparizione sono
4 decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Con separata ordinanza ex art 279 cod. proc. civ. si disporrà la prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite saranno regolate all'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G.
1563/ 2024
DICHIARA scioglimento del matrimonio fra e , Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in India il 19.11.2003; così deciso in Cremona, il 27/02/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
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