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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 11/02/2026, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2297/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14405/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 SA NO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018076354000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1415/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250018076354 , notificata in data 13.05.2025, relativa alla riscossione di tasse automobilistiche dovute per l'anno 2019 alla Regione Campania;
ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici e, conseguentemente, la illegittimità della procedura e la prescrizione della sottesa pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-NE, deducendo la legittimità del proprio operato e la carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, di competenza dell'Ente impositore.
La Regione Campania non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, la Regione Campania, che ha disposto la iscrizione a ruolo, non si è costituita ed agli atti non vi
è prova dell'avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento del mancato versamento delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2019; in mancanza, non può che rilevarsi la illegittimità della procedura e la prescrizione della pretesa.
Le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
al riguardo, con riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agente per la riscossione, occorre evidenziare che, quando l'accoglimento del ricorso porta all'annullamento di una cartella esattoriale, l'Agenzia delle
Entrate e l'ente impositore vanno condannati in solido al pagamento delle spese legali: questa condanna solidale è basata sul principio di causalità, poiché la lite ha origine dalla notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione e l'agente ha la legittimazione passiva generale nelle controversie relative alla riscossione delle somme, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999 ( Cass. 11 luglio 2016, n.
14125 Cass. 08 ottobre 2018, n. 24774).
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania e l'AdER, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 250,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso Cut, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv.
Rappresentante_1.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14405/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 SA NO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018076354000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1415/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250018076354 , notificata in data 13.05.2025, relativa alla riscossione di tasse automobilistiche dovute per l'anno 2019 alla Regione Campania;
ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici e, conseguentemente, la illegittimità della procedura e la prescrizione della sottesa pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-NE, deducendo la legittimità del proprio operato e la carenza di legittimazione passiva con riferimento agli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, di competenza dell'Ente impositore.
La Regione Campania non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, la Regione Campania, che ha disposto la iscrizione a ruolo, non si è costituita ed agli atti non vi
è prova dell'avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento del mancato versamento delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2019; in mancanza, non può che rilevarsi la illegittimità della procedura e la prescrizione della pretesa.
Le spese devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
al riguardo, con riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agente per la riscossione, occorre evidenziare che, quando l'accoglimento del ricorso porta all'annullamento di una cartella esattoriale, l'Agenzia delle
Entrate e l'ente impositore vanno condannati in solido al pagamento delle spese legali: questa condanna solidale è basata sul principio di causalità, poiché la lite ha origine dalla notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione e l'agente ha la legittimazione passiva generale nelle controversie relative alla riscossione delle somme, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/1999 ( Cass. 11 luglio 2016, n.
14125 Cass. 08 ottobre 2018, n. 24774).
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania e l'AdER, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 250,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso Cut, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv.
Rappresentante_1.