Articolo 2 della Legge 29 novembre 1973, n. 886
Articolo 1
Versione
24 gennaio 1974
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 50 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 24 gennaio 1974