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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. 47 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi promosso da:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rubinetti giusta procura speciale in atti.
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Padroni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
E
nata a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Padroni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.01.2025 fissata con trattazione cartolare le parti precisavano le conclusioni in via congiunta riportandosi alle note depositate telematicamente e ne richiedevano l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis. 29 c.p.c. depositato in data 05.01.2024 esponeva: Parte_1
− che con la sentenza n. 279 del 02.03.2012 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
− che la sentenza di divorzio aveva disposto la corresponsione di un assegno divorzile a carico del per la Ferraresi di euro 260,00 mensili e un Pt_1 assegno di mantenimento per la figlia di euro 180,00 mensili;
− che la figlia a far data dall'anno 2020 aveva lasciato la casa CP_2 familiare e aveva successivamente contratto matrimonio, creando una propria famiglia;
− che da tempo la aveva instaurato una stabile convivenza con il sig. CP_1
Persona_1
− che la svolgeva una attività lavorativa a ore con retribuzione CP_1 adeguata e sufficiente al suo sostentamento;
− di essersi coniugato con altra donna e di aver avuto un'altra figlia, ora quattordicenne.
Tanto dedotto e rilevato ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1 voler modificare le condizioni di divorzio revocando l'assegno divorzile nei confronti della e della figlia nonchè revocando l'assegnazione della CP_1 casa coniugale, di proprietà al 50% tra le parti, alla resistente.
e si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 deducendo:
- che dal mese di ottobre 2016 il aveva smesso di corrispondere Pt_1
l'assegno di mantenimento per la figlia;
- di essere da tempo affetta da patologie invalidanti consistenti in “un marcato deficit funzionale articolare della deambulazione e della funzione prensile, con severa difficoltà a svolgere le semplici azioni di vita quotidiana” che le impedirebbero di svolgere le normali funzioni quotidiane senza assistenza continua;
- di non aver mai lavorato e di essere priva di qualsivoglia fonte di reddito.
Tanto dedotto e rilevato e Controparte_1 Controparte_2 chiedevano il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia a far data dal mese di settembre 2022 e la conferma dell'assegno divorzile a carico del Pt_1
All'udienza del 10.09.2024 comparivano le parti ed i loro difensori, il difensore di parte ricorrente proponeva un accordo ed il difensore di parte resistente si riservava di valutare la proposta ed il Giudice rinviava la causa per il deposito di conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti, riservando all'esito la decisione.
All'udienza del 17.01.2025, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte in quanto conformi agli interessi dei coniugi e non risultando essere state violate disposizioni di legge inderogabili.
Spese di lite integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. R.G. 47/2024 A.C., accoglie le conclusioni congiunte raggiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 17.01.2025 e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e di cui al decreto del Tribunale di Civitavecchia n.
[...] Controparte_1
279 del 02.03.2012, negli esatti termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, nei seguenti termini:
1) Il contributo al mantenimento di economicamente Controparte_2 autosufficiente, è revocato a far data dal mese di agosto 2022, data in cui ha contratto matrimonio;
2) Il contributo al mantenimento di è revocato a Controparte_1 far data dal mese di febbraio 2025 e quindi nulla sarà dovuto da a Parte_1 titolo di assegno divorzile.
3) Il Sig. si obbliga a trasferire a la Parte_1 Controparte_2 nuda proprietà e a l'usufrutto della propria quota pari al 50% Controparte_1 della proprietà della ex casa coniugale sita a Civitavecchia, via Ugo Foscolo n. 3, int.
1, piano terra (NCEU Fg.16, part. 592, sub. 5, cat. A2, rendita €. 343,44), entro e non oltre 60 giorni dal Provvedimento di omologa del Tribunale, a cura e spese delle Sig.ra e Il suddetto accordo è Controparte_2 Controparte_1 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della procedura di divorzio, in quanto necessario per sedare le controversie patrimoniali tra i coniugi e con la figlia.
4) Con l'adempimento del suddetto trasferimento immobiliare CP_1
e dichiarano di non aver più nulla a pretendere da CP_1 Controparte_2
a nessun titolo e in particolare per il mancato pagamento di Parte_1 pregressi ratei di mantenimento, anche con riferimento ai periodi antecedenti a mese di agosto 2022, in favore di Controparte_2
5) in virtù della revoca dell'assegno di Controparte_1 mantenimento, non potrà avanzare nessuna pretesa sul TFR che il Sig. Pt_1 percepirà alla cessazione del proprio rapporto di lavoro.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. 47 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi promosso da:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rubinetti giusta procura speciale in atti.
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Padroni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
E
nata a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Padroni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.01.2025 fissata con trattazione cartolare le parti precisavano le conclusioni in via congiunta riportandosi alle note depositate telematicamente e ne richiedevano l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis. 29 c.p.c. depositato in data 05.01.2024 esponeva: Parte_1
− che con la sentenza n. 279 del 02.03.2012 il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
− che la sentenza di divorzio aveva disposto la corresponsione di un assegno divorzile a carico del per la Ferraresi di euro 260,00 mensili e un Pt_1 assegno di mantenimento per la figlia di euro 180,00 mensili;
− che la figlia a far data dall'anno 2020 aveva lasciato la casa CP_2 familiare e aveva successivamente contratto matrimonio, creando una propria famiglia;
− che da tempo la aveva instaurato una stabile convivenza con il sig. CP_1
Persona_1
− che la svolgeva una attività lavorativa a ore con retribuzione CP_1 adeguata e sufficiente al suo sostentamento;
− di essersi coniugato con altra donna e di aver avuto un'altra figlia, ora quattordicenne.
Tanto dedotto e rilevato ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1 voler modificare le condizioni di divorzio revocando l'assegno divorzile nei confronti della e della figlia nonchè revocando l'assegnazione della CP_1 casa coniugale, di proprietà al 50% tra le parti, alla resistente.
e si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 deducendo:
- che dal mese di ottobre 2016 il aveva smesso di corrispondere Pt_1
l'assegno di mantenimento per la figlia;
- di essere da tempo affetta da patologie invalidanti consistenti in “un marcato deficit funzionale articolare della deambulazione e della funzione prensile, con severa difficoltà a svolgere le semplici azioni di vita quotidiana” che le impedirebbero di svolgere le normali funzioni quotidiane senza assistenza continua;
- di non aver mai lavorato e di essere priva di qualsivoglia fonte di reddito.
Tanto dedotto e rilevato e Controparte_1 Controparte_2 chiedevano il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia a far data dal mese di settembre 2022 e la conferma dell'assegno divorzile a carico del Pt_1
All'udienza del 10.09.2024 comparivano le parti ed i loro difensori, il difensore di parte ricorrente proponeva un accordo ed il difensore di parte resistente si riservava di valutare la proposta ed il Giudice rinviava la causa per il deposito di conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti, riservando all'esito la decisione.
All'udienza del 17.01.2025, disposta mediante trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto e ne richiedevano l'accoglimento.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte in quanto conformi agli interessi dei coniugi e non risultando essere state violate disposizioni di legge inderogabili.
Spese di lite integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. R.G. 47/2024 A.C., accoglie le conclusioni congiunte raggiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 17.01.2025 e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e di cui al decreto del Tribunale di Civitavecchia n.
[...] Controparte_1
279 del 02.03.2012, negli esatti termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, nei seguenti termini:
1) Il contributo al mantenimento di economicamente Controparte_2 autosufficiente, è revocato a far data dal mese di agosto 2022, data in cui ha contratto matrimonio;
2) Il contributo al mantenimento di è revocato a Controparte_1 far data dal mese di febbraio 2025 e quindi nulla sarà dovuto da a Parte_1 titolo di assegno divorzile.
3) Il Sig. si obbliga a trasferire a la Parte_1 Controparte_2 nuda proprietà e a l'usufrutto della propria quota pari al 50% Controparte_1 della proprietà della ex casa coniugale sita a Civitavecchia, via Ugo Foscolo n. 3, int.
1, piano terra (NCEU Fg.16, part. 592, sub. 5, cat. A2, rendita €. 343,44), entro e non oltre 60 giorni dal Provvedimento di omologa del Tribunale, a cura e spese delle Sig.ra e Il suddetto accordo è Controparte_2 Controparte_1 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della procedura di divorzio, in quanto necessario per sedare le controversie patrimoniali tra i coniugi e con la figlia.
4) Con l'adempimento del suddetto trasferimento immobiliare CP_1
e dichiarano di non aver più nulla a pretendere da CP_1 Controparte_2
a nessun titolo e in particolare per il mancato pagamento di Parte_1 pregressi ratei di mantenimento, anche con riferimento ai periodi antecedenti a mese di agosto 2022, in favore di Controparte_2
5) in virtù della revoca dell'assegno di Controparte_1 mantenimento, non potrà avanzare nessuna pretesa sul TFR che il Sig. Pt_1 percepirà alla cessazione del proprio rapporto di lavoro.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso