Articolo 2 della Legge 13 marzo 1980, n. 71
Articolo 1Articolo 3
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21 marzo 1980
Art. 2.

Per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 giugno 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'articolo 1 sono ridotte ad un sesto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso.
Sono altresi' ridotte ad un sesto, per le violazioni commesse sino alla predetta data, le pene pecuniarie previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.
Per le violazioni commesse dal 1 luglio al 31 dicembre 1980, le pene pecuniarie indicate nella prima parte del primo capoverso dell'articolo 1 sono ridotte ad un quarto e con riferimento a tale ammontare si determina la riduzione prevista nella seconda parte dello stesso capoverso. La stessa riduzione si applica alle pene pecuniarie, per le violazioni commesse nello stesso periodo, previste dal terzo capoverso dello stesso articolo.
La pena pecuniaria prevista nel secondo capoverso dell'articolo 1 non si applica alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 30 settembre 1980; per le violazioni commesse dalla data del 1 ottobre al 31 dicembre 1980 la stessa pena pecuniaria e ridotta alla meta'.
Le disposizioni del quinto capoverso dell'articolo 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Le violazioni alle disposizioni previste nel primo, secondo e terzo capoverso dell'articolo 1 commesse sino al 31 dicembre 1980 non si computano ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel citato quinto capoverso dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 21 marzo 1980
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