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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2076/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati: Dott. ssa TE SS Presidente Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere Dott. ssa LE RB Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2076 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da C.F. e P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e (C.F. ), Pt_1 C.F._1
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. giusta procura in calce al ricorso Parte_2 in appello CONTRO
(C.F. - P.IVA ), APPELLATO Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gambato e dall'avv. Raffaele Mancuso giusta procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico e deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28.02.2025, E CONTRO
, in persona Controparte_2 del Dirigente pro tempore
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1527/2024 del Tribunale di Padova pubblicata in data 4.10.2023.
Conclusioni di parte appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiecitis, in totale riforma della sentenza n. 1527/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 4/10/2024, notificata in data 15/11/2024, ed in accoglimento del presento appello: IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE, disporre ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata e per l'effetto, anche inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5, d.lgs. 150/2011, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione e dei Verbali impugnati IN VIA PRINCIPALE, per l'effetto ed in ogni caso, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il ricorso e dichiarare comunque, illegittima e/o nulla e/o inefficace l'Ordinanza di Ingiunzione n. 109/2023 emessa in data 13/10/2023, e gli altri atti impugnati e pertanto dichiarare come non dovuta la sanzione pecuniaria di cui all' Ordinanza medesima. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Conclusioni di parte appellata: nel merito rigettarsi l'appello proposto da (c.f. e p.i. Parte_1
) e dal sig. (c.f. ), avverso la sentenza n. P.IVA_1 Pt_1 C.F._1
1527/2024 del Tribunale di Padova, emessa il 3.10.2024 e depositata in pari data, resa nel giudizio n. RG 6482/2023, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e per ciò stesso confermarsi la sentenza di primo grado n. 1527/2024 del Tribunale di Padova. Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 15.11.2023,
[...]
e proponevano opposizione, rispettivamente in Parte_1 Pt_1 qualità di trasgressore e di obbligato in solido, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 109 del 13.10.2023 con cui il Comune di Vigonza (Pd) aveva ingiunto loro il pagamento della sanzione amministrativa di euro 42.000,00 - oltre accessori - perché mantenevano installati e funzionanti 21 apparecchi da gioco con le vetrine sulla pubblica via totalmente oscurate da vetrofanie, tali la limitare la visibilità dall'esterno, in violazione dell'art. 7, terzo comma, della legge regionale 10.09.2019, n. 38, fatto accertato dalla polizia locale in via Padova 65, il 7-11.03.2023. CP_1
L'opposizione veniva affidata a cinque motivi:
- violazione dell'art 7, comma 3 e 14, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 38 del 10.9.2019 per carente descrizione degli elementi essenziali del fatto;
- violazione dell'art 7, comma 3 e 14, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 38 del 10.9.2019, in quanto fondati su una disposizione illegittima perché in contrasto con le finalità e i presupposti della Legge stessa, ed in contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 41 cost., nonché con i principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea oltre che con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE;
pag. 2/9 - illegittimità della sanzione irrogata;
applicabilità della causa di non punibilità ex art. 4 l. 689/1981 per contrasto con altre disposizioni;
- violazione dell'art 7, comma 3 e 14, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 38 del 10.9.2019, per carenza del presupposto del divieto di cui alla Legge Regionale n. 38 del 10.9.2019 in quanto la vetrata su cui sarebbero apposte le vetrofanie non si trova su una pubblica via;
- assenza di rilevazione di difformità di qualsivoglia natura alla normativa vigente e, in particolare, alla Legge regionale n. 38 del 10.9.2019 per i profili attinenti alle Parte vetrofanie nel corso degli accertamenti effettuati nel tempo presso la sala REGIA da parte delle Autorità competenti. Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere alla le spese di lite. CP_3
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 Parte_3 Pt_1 hanno interposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'integrale accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Ha resistito al gravame il (il Comando di Polizia Municipale è Controparte_1 privo di soggettività giuridica autonoma e la legittimazione passiva va riconosciuta esclusivamente all'amministrazione locale da cui dipende, ovvero il . CP_1
2. L'appello in esame è affidato a cinque motivi di gravame con cui vengono sostanzialmente riproposti gli argomenti posti a fondamento dell'opposizione e disattesi dal giudice di primo grado.
2.1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di opposizione relativo alla carente descrizione del fatto sulla base dell'affermazione “che nell'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha dimostrato di averlo sufficientemente compreso, poiché si è ampiamente difesa nel merito. Sostiene che ai sensi dell'art. 2967 c.c. è onere dell'Amministrazione che eroga la sanzione, e non del privato, dimostrare la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata nonché l'inosservanza delle disposizioni legislative. E, nel caso di specie, secondo l'appellante nè nel verbale nè nella successiva Ordinanza di Ingiunzione si trova alcuna precisa rilevazione con riferimento alle vetrofanie, non risultando specificamente indicato di quali e quante vetrofanie e di quale grandezza e di come fossero collocate sulle vetrate né di quanto impedissero effettivamente la visibilità dall'esterno dell'area di gioco (a titolo esemplificativo, altezza, spessore, grammatura ecc.).
pag. 3/9 Il motivo è infondato. Occorre, infatti, rammentare che l'obbligo di contestazione prescritto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14 è posto a tutela del diritto di difesa del trasgressore e la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata. (Cass. sez. 2 n.532 del 15/01/2010; Sez. 1, n. 3536 del 17/02/2006), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (Sez. 1, Sentenza n. 2767 del 27/03/1996 ). Non può, pertanto, considerarsi nulla la contestazione per il semplice fatto che, senza indicarli direttamente, richiami elementi dei quali con la normale diligenza sia possibile la cognizione certa e completa. Nel caso di specie, la contestazione indica chiaramente la condotta addebitata nell'aver oscurato le vetrine prospicienti sulla pubblica via con vetrofanie tali da limitare la visibilità dall'esterno e richiamato il precetto violato ovvero l'art. 7 co. 3 L.R. 38/2019 che prescrive che “le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno” e l'art. 13 co. 2 lett.a) L.R. 38/2019, senza che fosse necessario indicare anche tipologia delle vetrofanie, caratteristiche e posizionamento nella misura in cui veniva contestato l'oscuramento integrale delle vetrine, che consentiva al trasgressore – quale titolare dell'esercizio in cui quelle vetrofanie erano apposte e, dunque, in grado di conoscerne perfettamente posizionamento e caratteristiche – di controdedurre sul perché, eventualmente, quell'oscuramento non si fosse verificato. E, infatti, i trasgressori hanno pienamente esercitato il diritto di difesa non argomentando sulle caratteristiche dell'oscuramento, di fatto non contestato, bensì sul collocamento delle vetrine asseritamente non poste sulla pubblica via. 2.2. ERRORE DI DIRITTO E VIZIO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 18, COMMA 2, LEGGE N. 689/1981. L'appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il motivo di opposizione contenente la mancata motivazione sul rigetto delle argomentazioni difensive dedotte in via amministrativa “poiché la ricorrente stessa ha omesso – nell'atto introduttivo – di illustrarne il contenuto”. Sostiene che gli scritti difensivi erano stati prodotti agli atti, allegati al ricorso e ne costituivano parte integrante. L'ordinanza ingiunzione sarebbe, dunque, illegittima per violazione dell'art. 18 comma 1 e 2 della Legge 689/1981, che prevede che gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e l'obbligo motivazionale dell'ordinanza- ingiunzione implicherebbe anche il dovere di dare conto delle ragioni che hanno indotto a disattendere le motivazioni ivi addotte, tanto più che era stata chiesta l'audizione,
pag. 4/9 rimasta disattesa. Il motivo è infondato. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n.1786 del 28/01/2010) “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” e stessa considerazione vale per l'eventuale omessa audizione, in quanto “preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza” sicchè “la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale” (nello stesso senso Cass.Sez. 2 n. 12503 del 21/05/2018).
2.3. L'ERRORE IN CUI È INCORSO IL TRIBUNALE NEL NON RICONOSCERE L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI IN QUANTO FONDATI SU UNA DISPOSIZIONE ILLEGITTIMA PERCHÉ IN CONTRASTO CON LE FINALITÀ E I PRESUPPOSTI DELLA LEGGE STESSA. Illegittimità che l'appellante fonda sulla violazione delle finalità e i presupposti della legge stessa e sul contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 41 Cost. nonché con i principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oltre che con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE sulla base dei seguenti argomenti:
- il divieto di limitare la visibilità dall'esterno sarebbe da ricercare nell'esigenza di sorvegliabilità della sala, che, tuttavia, risulta pienamente conforme a tale esigenza come risulta dalla licenza e dagli accertamenti di conformità eseguiti;
- laddove il divieto fosse finalizzato alla tutela sanitaria dei soggetti affetti da ludopatia sarebbe invece irragionevole, in quanto la disposizione risulta sfornita di qualsivoglia istruttoria, anche e soprattutto sotto il profilo sanitario, idonea a chiarire se e in che modo il divieto di oscurare le vetrine possa influenzare il comportamento dei giocatori al fine di prevenire il gioco patologico e tutelare la salute. Anzi, al contrario, la disposizione risulta addirittura difforme rispetto alle altre norme di riferimento della materia. Il motivo è infondato laddove contesta l'irragionevolezza della prescrizione e inammissibile per genericità laddove adduce la violazione della normativa costituzionale e sovranazionale.
pag. 5/9 L'appellante non illustra le ragioni dell'asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 41 Cost. e con gli artt. 49 e 56 TFUE limitandosi ad affermare una sorta di illogicità del divieto rispetto alla ratio della norma, non condividendo la ratio individuata dal giudice di prime cure nel consentire l'ingresso della luce solare per evitare gli effetti della ludopatia in quanto la norma parla di “visibilità dall'esterno” e non di “visibilità dell'esterno” e, quanto al possibile effetto deterrente sul giocatore, evidenziando l'assenza di istruttoria che verificasse l'incidenza della limitazione di visibilità dall'esterno sulla dipendenza patologica dal gioco e l'irragionevolezza della prescrizione. Cita sul punto una dichiarazione rilasciata da sul fatto che, anzi, le Testimone_1 vetrofanie sarebbero garanzie per i minori e per i giocatori occasionali di non essere attratti dalla vista della slot. Ora, al di là dell'irrilevanza del parere del , si osserva che la Controparte_4 valutazione in termini di ragionevolezza e proporzionalità delle prescrizioni adottate con la legge regionale – che va ricordato è finalizzata alla “prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie” - va risolta positivamente, in quanto il divieto di oscuramento è una misura proporzionata e legittima per garantire, comunque, la trasparenza e il controllo sociale delle sale da gioco, anche rispetto ad una incontrollata e incontrollabile permanenza all'interno delle sale da parte del giocatore che accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza. Le autorizzazioni rilasciate alla sala e le verifiche di conformità ai requisiti di
“sorvegliabilità” (licenza ex art. 88 TULPS, certificandone di conformità ADM,
“Ispezione di sala pubblica da gioco” effettuata in data 13/07/2022) operano su un piano diverso rispetto alla prescrizione che viene in rilievo in questa sede e, in ogni caso, non possono incidere su un divieto di legge e la società era tenuta ad attenersi alla normativa di settore. Rispetto alle ulteriori violazioni richiamate (41 Cost, 49 e 56 TFUE) l'appellante non articola alcuna argomentazione a sostegno. Va, comunque, evidenziato che, quanto all'art. 41 Cost., la norma fa salve le limitazioni in ragione della salute dei cittadini e in ogni caso nessuna limitazione all'installazione e funzionamento degli apparecchi consegue alla prescrizione in esame, che si limita ad imporre il divieto di oscuramento delle vetrine, il che esclude anche possibili riverberi sui principi comunitari di libertà di stabilimento e libera impresa di servizi (peraltro la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente confermato la compatibilità di eventuali limitazioni con tali principi sovranazionali: cfr. Cons. di Stato, sez.5, 21 marzo 2024, n. 2785; Cons. Stato, sez. 5, 8 agosto 2018, n. 4867).
2.4. ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DI RIFERIMENTO ED
pag. 6/9 OMESSA VALUTAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART. 4 LEGGE 689/1981 PER CONTRASTO CON ALTRE DISPOSIZIONI. L'appellante sostiene che l'oscuramento sarebbe avvenuto in applicazione della circolare AAMS del 7.09.2010, che aveva, invece, imposto l'isolamento visivo dell'area di gioco “ai fini dell'effettivo rispetto del divieto di accesso ai minori” e che, dunque, l'oscuramento sarebbe avvenuto in ossequio a tale direttiva, che troverebbe applicazione in prevalenza rispetto alla normativa regionale, in quanto la tutela dei minori di competenza centrale, risulta sovraordinata ed esula dalla competenza riservata alle Regioni dal titolo V della Costituzione. Secondo l'appellante vi sarebbe un aperto contrasto tra le due disposizioni, in quanto la circolare prescrive l'obbligo di isolamento visivo della specifica area dedicata al gioco all'interno di un locale (es. bar) per la tutela di eventuali minori avventori del locale medesimo, mentre la disposizione regionale non solo consente ma persino impone la piena visibilità della stessa area di gioco addirittura dalla via pubblica esterna da parte di qualsiasi minore passante. Il motivo è infondato. Innanzitutto, va rilevato come tale contrasto non sia sussistente in quanto la circolare disciplina un aspetto diverso cioè quello della accessibilità/visibilità della sala dall'interno del locale al fine di scongiurare l'ingresso del minore già presente all'interno del locale (“qualora vi sia offerta di gioco fruibile anche da parte dei minori, tale attività deve svolgersi in un'area separata secondo modalità che rendano possibile impedire l'ingresso e la permanenza ai minori nell'area di offerta di gioco riservata ai maggiorenni: in particolare, la separazione deve avvenire attraverso la creazione di specifica area delimitata da pannelli che assicurino il pieno isolamento anche visivo e da una porta d'ingresso, ai fini dell'effettivo rispetto del divieto di accesso ai minori” ), mentre la legge regionale detta una prescrizione finalizzata a garantire la visibilità della sala dall'esterno del locale da parte di chiunque vi passi appresso o possa avere visione su quel luogo. In ogni caso la legge regionale quale fonte primaria prevale sulla circolare, è successiva all'emissione della circolare (quindi prevale anche sotto il profilo della successione di norme) ed è adottata in una materia di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni: era, dunque, onere della società appellante tenersi al corrente e uniformarsi alla normativa di settore sovraordinata, senza poterne sindacare il merito o provvedere ad una autonoma disapplicazione.
2.5. L'ERRORE IN CUI È INCORSO IL TRIBUNALE NEL NON RICONOSCERE L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON RIFERIMENTO ALL'ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART 7, COMMA 3 E 14, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2019 IN QUANTO LA VETRATA SU CUI SAREBBERO STATE APPOSTE TALI
pag. 7/9 NON SI TROVA SU DI UNA PUBBLICA VIA E, QUINDI, NON CP_5
RISULTA INTEGRATO IL PRESUPPOSTO DEL DIVIETO DI CUI ALLA PREDETTA LEGGE. Censura l'appellante la sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo sulla base del rilievo per cui “non rileva che le vetrine non si affaccino su una via pubblica, poiché tale requisito, pur menzionato nell'ordinanza ingiunzione, non è previsto dal cit. art. 7”. Sostiene l'appellante che le vetrine su cui sarebbero state apposte le vetrofanie contestate nel verbale non si trovano sulla pubblica via, ma si affacciano su un parcheggio all'interno dell'edificio, non accessibile al pubblico e, per tali ragioni, deve escludersi che risulti integrato il presupposto del divieto (i.e. consentire la sorvegliabilità del locale dall'esterno) in quanto la visibilità dall'esterno dell'area di gioco - nel punto in cui sono state rilevate le vetrofanie - non vi sarebbe a prescindere, per l'intrinseca struttura dell'immobile. Il motivo è infondato. L'art.7 co. 3 L.R. Veneto 38/2019 prescrive che “le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno”. Dunque, ciò che rileva non è dove affaccino le vetrine, ma se il luogo affacci all'esterno in quanto è la visibilità dei locali interni da fuori che rileva, a prescindere che si tratti di pubblica via o di parcheggio privato ma comunque accessibile dall'esterno. Nel caso di specie come risulta dalle fotografie in atti – e non contestato – le vetrine in esame affacciano su un'area esterna liberamente accessibile e percorribile, in quanto le suddette vetrine si aprono sul porticato di un edificio ove insistono altre unità, in una zona aperta al transito delle persone come risulta dalla cartografia prodotta dal CP_1 resistenze e, comunque, esposte alla visione esterna essendo inserite in un complesso condominiale con immobili affacciati sulla medesima corte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in ragione dell'entità della sanzione irrogata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1527/2024 emessa dal Tribunale di Padova e pubblicata in data
4.10.2023:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere al Parte_3 CP_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre a
[...] rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge;
pag. 8/9 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 04.11.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
LE RB TE SS
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2076/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati: Dott. ssa TE SS Presidente Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere Dott. ssa LE RB Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2076 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da C.F. e P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e (C.F. ), Pt_1 C.F._1
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. giusta procura in calce al ricorso Parte_2 in appello CONTRO
(C.F. - P.IVA ), APPELLATO Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gambato e dall'avv. Raffaele Mancuso giusta procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico e deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28.02.2025, E CONTRO
, in persona Controparte_2 del Dirigente pro tempore
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1527/2024 del Tribunale di Padova pubblicata in data 4.10.2023.
Conclusioni di parte appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiecitis, in totale riforma della sentenza n. 1527/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 4/10/2024, notificata in data 15/11/2024, ed in accoglimento del presento appello: IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE, disporre ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata e per l'effetto, anche inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5, d.lgs. 150/2011, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione e dei Verbali impugnati IN VIA PRINCIPALE, per l'effetto ed in ogni caso, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il ricorso e dichiarare comunque, illegittima e/o nulla e/o inefficace l'Ordinanza di Ingiunzione n. 109/2023 emessa in data 13/10/2023, e gli altri atti impugnati e pertanto dichiarare come non dovuta la sanzione pecuniaria di cui all' Ordinanza medesima. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Conclusioni di parte appellata: nel merito rigettarsi l'appello proposto da (c.f. e p.i. Parte_1
) e dal sig. (c.f. ), avverso la sentenza n. P.IVA_1 Pt_1 C.F._1
1527/2024 del Tribunale di Padova, emessa il 3.10.2024 e depositata in pari data, resa nel giudizio n. RG 6482/2023, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e per ciò stesso confermarsi la sentenza di primo grado n. 1527/2024 del Tribunale di Padova. Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 15.11.2023,
[...]
e proponevano opposizione, rispettivamente in Parte_1 Pt_1 qualità di trasgressore e di obbligato in solido, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 109 del 13.10.2023 con cui il Comune di Vigonza (Pd) aveva ingiunto loro il pagamento della sanzione amministrativa di euro 42.000,00 - oltre accessori - perché mantenevano installati e funzionanti 21 apparecchi da gioco con le vetrine sulla pubblica via totalmente oscurate da vetrofanie, tali la limitare la visibilità dall'esterno, in violazione dell'art. 7, terzo comma, della legge regionale 10.09.2019, n. 38, fatto accertato dalla polizia locale in via Padova 65, il 7-11.03.2023. CP_1
L'opposizione veniva affidata a cinque motivi:
- violazione dell'art 7, comma 3 e 14, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 38 del 10.9.2019 per carente descrizione degli elementi essenziali del fatto;
- violazione dell'art 7, comma 3 e 14, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 38 del 10.9.2019, in quanto fondati su una disposizione illegittima perché in contrasto con le finalità e i presupposti della Legge stessa, ed in contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 41 cost., nonché con i principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea oltre che con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE;
pag. 2/9 - illegittimità della sanzione irrogata;
applicabilità della causa di non punibilità ex art. 4 l. 689/1981 per contrasto con altre disposizioni;
- violazione dell'art 7, comma 3 e 14, comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 38 del 10.9.2019, per carenza del presupposto del divieto di cui alla Legge Regionale n. 38 del 10.9.2019 in quanto la vetrata su cui sarebbero apposte le vetrofanie non si trova su una pubblica via;
- assenza di rilevazione di difformità di qualsivoglia natura alla normativa vigente e, in particolare, alla Legge regionale n. 38 del 10.9.2019 per i profili attinenti alle Parte vetrofanie nel corso degli accertamenti effettuati nel tempo presso la sala REGIA da parte delle Autorità competenti. Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere alla le spese di lite. CP_3
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 Parte_3 Pt_1 hanno interposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'integrale accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Ha resistito al gravame il (il Comando di Polizia Municipale è Controparte_1 privo di soggettività giuridica autonoma e la legittimazione passiva va riconosciuta esclusivamente all'amministrazione locale da cui dipende, ovvero il . CP_1
2. L'appello in esame è affidato a cinque motivi di gravame con cui vengono sostanzialmente riproposti gli argomenti posti a fondamento dell'opposizione e disattesi dal giudice di primo grado.
2.1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di opposizione relativo alla carente descrizione del fatto sulla base dell'affermazione “che nell'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha dimostrato di averlo sufficientemente compreso, poiché si è ampiamente difesa nel merito. Sostiene che ai sensi dell'art. 2967 c.c. è onere dell'Amministrazione che eroga la sanzione, e non del privato, dimostrare la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata nonché l'inosservanza delle disposizioni legislative. E, nel caso di specie, secondo l'appellante nè nel verbale nè nella successiva Ordinanza di Ingiunzione si trova alcuna precisa rilevazione con riferimento alle vetrofanie, non risultando specificamente indicato di quali e quante vetrofanie e di quale grandezza e di come fossero collocate sulle vetrate né di quanto impedissero effettivamente la visibilità dall'esterno dell'area di gioco (a titolo esemplificativo, altezza, spessore, grammatura ecc.).
pag. 3/9 Il motivo è infondato. Occorre, infatti, rammentare che l'obbligo di contestazione prescritto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14 è posto a tutela del diritto di difesa del trasgressore e la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata. (Cass. sez. 2 n.532 del 15/01/2010; Sez. 1, n. 3536 del 17/02/2006), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (Sez. 1, Sentenza n. 2767 del 27/03/1996 ). Non può, pertanto, considerarsi nulla la contestazione per il semplice fatto che, senza indicarli direttamente, richiami elementi dei quali con la normale diligenza sia possibile la cognizione certa e completa. Nel caso di specie, la contestazione indica chiaramente la condotta addebitata nell'aver oscurato le vetrine prospicienti sulla pubblica via con vetrofanie tali da limitare la visibilità dall'esterno e richiamato il precetto violato ovvero l'art. 7 co. 3 L.R. 38/2019 che prescrive che “le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno” e l'art. 13 co. 2 lett.a) L.R. 38/2019, senza che fosse necessario indicare anche tipologia delle vetrofanie, caratteristiche e posizionamento nella misura in cui veniva contestato l'oscuramento integrale delle vetrine, che consentiva al trasgressore – quale titolare dell'esercizio in cui quelle vetrofanie erano apposte e, dunque, in grado di conoscerne perfettamente posizionamento e caratteristiche – di controdedurre sul perché, eventualmente, quell'oscuramento non si fosse verificato. E, infatti, i trasgressori hanno pienamente esercitato il diritto di difesa non argomentando sulle caratteristiche dell'oscuramento, di fatto non contestato, bensì sul collocamento delle vetrine asseritamente non poste sulla pubblica via. 2.2. ERRORE DI DIRITTO E VIZIO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 18, COMMA 2, LEGGE N. 689/1981. L'appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il motivo di opposizione contenente la mancata motivazione sul rigetto delle argomentazioni difensive dedotte in via amministrativa “poiché la ricorrente stessa ha omesso – nell'atto introduttivo – di illustrarne il contenuto”. Sostiene che gli scritti difensivi erano stati prodotti agli atti, allegati al ricorso e ne costituivano parte integrante. L'ordinanza ingiunzione sarebbe, dunque, illegittima per violazione dell'art. 18 comma 1 e 2 della Legge 689/1981, che prevede che gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e l'obbligo motivazionale dell'ordinanza- ingiunzione implicherebbe anche il dovere di dare conto delle ragioni che hanno indotto a disattendere le motivazioni ivi addotte, tanto più che era stata chiesta l'audizione,
pag. 4/9 rimasta disattesa. Il motivo è infondato. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n.1786 del 28/01/2010) “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” e stessa considerazione vale per l'eventuale omessa audizione, in quanto “preordinata all'esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l'interessato vuole far conoscere all'Autorità preposta all'adozione dell'ordinanza” sicchè “la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale” (nello stesso senso Cass.Sez. 2 n. 12503 del 21/05/2018).
2.3. L'ERRORE IN CUI È INCORSO IL TRIBUNALE NEL NON RICONOSCERE L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI IN QUANTO FONDATI SU UNA DISPOSIZIONE ILLEGITTIMA PERCHÉ IN CONTRASTO CON LE FINALITÀ E I PRESUPPOSTI DELLA LEGGE STESSA. Illegittimità che l'appellante fonda sulla violazione delle finalità e i presupposti della legge stessa e sul contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 41 Cost. nonché con i principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oltre che con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE sulla base dei seguenti argomenti:
- il divieto di limitare la visibilità dall'esterno sarebbe da ricercare nell'esigenza di sorvegliabilità della sala, che, tuttavia, risulta pienamente conforme a tale esigenza come risulta dalla licenza e dagli accertamenti di conformità eseguiti;
- laddove il divieto fosse finalizzato alla tutela sanitaria dei soggetti affetti da ludopatia sarebbe invece irragionevole, in quanto la disposizione risulta sfornita di qualsivoglia istruttoria, anche e soprattutto sotto il profilo sanitario, idonea a chiarire se e in che modo il divieto di oscurare le vetrine possa influenzare il comportamento dei giocatori al fine di prevenire il gioco patologico e tutelare la salute. Anzi, al contrario, la disposizione risulta addirittura difforme rispetto alle altre norme di riferimento della materia. Il motivo è infondato laddove contesta l'irragionevolezza della prescrizione e inammissibile per genericità laddove adduce la violazione della normativa costituzionale e sovranazionale.
pag. 5/9 L'appellante non illustra le ragioni dell'asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 41 Cost. e con gli artt. 49 e 56 TFUE limitandosi ad affermare una sorta di illogicità del divieto rispetto alla ratio della norma, non condividendo la ratio individuata dal giudice di prime cure nel consentire l'ingresso della luce solare per evitare gli effetti della ludopatia in quanto la norma parla di “visibilità dall'esterno” e non di “visibilità dell'esterno” e, quanto al possibile effetto deterrente sul giocatore, evidenziando l'assenza di istruttoria che verificasse l'incidenza della limitazione di visibilità dall'esterno sulla dipendenza patologica dal gioco e l'irragionevolezza della prescrizione. Cita sul punto una dichiarazione rilasciata da sul fatto che, anzi, le Testimone_1 vetrofanie sarebbero garanzie per i minori e per i giocatori occasionali di non essere attratti dalla vista della slot. Ora, al di là dell'irrilevanza del parere del , si osserva che la Controparte_4 valutazione in termini di ragionevolezza e proporzionalità delle prescrizioni adottate con la legge regionale – che va ricordato è finalizzata alla “prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie” - va risolta positivamente, in quanto il divieto di oscuramento è una misura proporzionata e legittima per garantire, comunque, la trasparenza e il controllo sociale delle sale da gioco, anche rispetto ad una incontrollata e incontrollabile permanenza all'interno delle sale da parte del giocatore che accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza. Le autorizzazioni rilasciate alla sala e le verifiche di conformità ai requisiti di
“sorvegliabilità” (licenza ex art. 88 TULPS, certificandone di conformità ADM,
“Ispezione di sala pubblica da gioco” effettuata in data 13/07/2022) operano su un piano diverso rispetto alla prescrizione che viene in rilievo in questa sede e, in ogni caso, non possono incidere su un divieto di legge e la società era tenuta ad attenersi alla normativa di settore. Rispetto alle ulteriori violazioni richiamate (41 Cost, 49 e 56 TFUE) l'appellante non articola alcuna argomentazione a sostegno. Va, comunque, evidenziato che, quanto all'art. 41 Cost., la norma fa salve le limitazioni in ragione della salute dei cittadini e in ogni caso nessuna limitazione all'installazione e funzionamento degli apparecchi consegue alla prescrizione in esame, che si limita ad imporre il divieto di oscuramento delle vetrine, il che esclude anche possibili riverberi sui principi comunitari di libertà di stabilimento e libera impresa di servizi (peraltro la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente confermato la compatibilità di eventuali limitazioni con tali principi sovranazionali: cfr. Cons. di Stato, sez.5, 21 marzo 2024, n. 2785; Cons. Stato, sez. 5, 8 agosto 2018, n. 4867).
2.4. ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DI RIFERIMENTO ED
pag. 6/9 OMESSA VALUTAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART. 4 LEGGE 689/1981 PER CONTRASTO CON ALTRE DISPOSIZIONI. L'appellante sostiene che l'oscuramento sarebbe avvenuto in applicazione della circolare AAMS del 7.09.2010, che aveva, invece, imposto l'isolamento visivo dell'area di gioco “ai fini dell'effettivo rispetto del divieto di accesso ai minori” e che, dunque, l'oscuramento sarebbe avvenuto in ossequio a tale direttiva, che troverebbe applicazione in prevalenza rispetto alla normativa regionale, in quanto la tutela dei minori di competenza centrale, risulta sovraordinata ed esula dalla competenza riservata alle Regioni dal titolo V della Costituzione. Secondo l'appellante vi sarebbe un aperto contrasto tra le due disposizioni, in quanto la circolare prescrive l'obbligo di isolamento visivo della specifica area dedicata al gioco all'interno di un locale (es. bar) per la tutela di eventuali minori avventori del locale medesimo, mentre la disposizione regionale non solo consente ma persino impone la piena visibilità della stessa area di gioco addirittura dalla via pubblica esterna da parte di qualsiasi minore passante. Il motivo è infondato. Innanzitutto, va rilevato come tale contrasto non sia sussistente in quanto la circolare disciplina un aspetto diverso cioè quello della accessibilità/visibilità della sala dall'interno del locale al fine di scongiurare l'ingresso del minore già presente all'interno del locale (“qualora vi sia offerta di gioco fruibile anche da parte dei minori, tale attività deve svolgersi in un'area separata secondo modalità che rendano possibile impedire l'ingresso e la permanenza ai minori nell'area di offerta di gioco riservata ai maggiorenni: in particolare, la separazione deve avvenire attraverso la creazione di specifica area delimitata da pannelli che assicurino il pieno isolamento anche visivo e da una porta d'ingresso, ai fini dell'effettivo rispetto del divieto di accesso ai minori” ), mentre la legge regionale detta una prescrizione finalizzata a garantire la visibilità della sala dall'esterno del locale da parte di chiunque vi passi appresso o possa avere visione su quel luogo. In ogni caso la legge regionale quale fonte primaria prevale sulla circolare, è successiva all'emissione della circolare (quindi prevale anche sotto il profilo della successione di norme) ed è adottata in una materia di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni: era, dunque, onere della società appellante tenersi al corrente e uniformarsi alla normativa di settore sovraordinata, senza poterne sindacare il merito o provvedere ad una autonoma disapplicazione.
2.5. L'ERRORE IN CUI È INCORSO IL TRIBUNALE NEL NON RICONOSCERE L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON RIFERIMENTO ALL'ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART 7, COMMA 3 E 14, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2019 IN QUANTO LA VETRATA SU CUI SAREBBERO STATE APPOSTE TALI
pag. 7/9 NON SI TROVA SU DI UNA PUBBLICA VIA E, QUINDI, NON CP_5
RISULTA INTEGRATO IL PRESUPPOSTO DEL DIVIETO DI CUI ALLA PREDETTA LEGGE. Censura l'appellante la sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo sulla base del rilievo per cui “non rileva che le vetrine non si affaccino su una via pubblica, poiché tale requisito, pur menzionato nell'ordinanza ingiunzione, non è previsto dal cit. art. 7”. Sostiene l'appellante che le vetrine su cui sarebbero state apposte le vetrofanie contestate nel verbale non si trovano sulla pubblica via, ma si affacciano su un parcheggio all'interno dell'edificio, non accessibile al pubblico e, per tali ragioni, deve escludersi che risulti integrato il presupposto del divieto (i.e. consentire la sorvegliabilità del locale dall'esterno) in quanto la visibilità dall'esterno dell'area di gioco - nel punto in cui sono state rilevate le vetrofanie - non vi sarebbe a prescindere, per l'intrinseca struttura dell'immobile. Il motivo è infondato. L'art.7 co. 3 L.R. Veneto 38/2019 prescrive che “le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno”. Dunque, ciò che rileva non è dove affaccino le vetrine, ma se il luogo affacci all'esterno in quanto è la visibilità dei locali interni da fuori che rileva, a prescindere che si tratti di pubblica via o di parcheggio privato ma comunque accessibile dall'esterno. Nel caso di specie come risulta dalle fotografie in atti – e non contestato – le vetrine in esame affacciano su un'area esterna liberamente accessibile e percorribile, in quanto le suddette vetrine si aprono sul porticato di un edificio ove insistono altre unità, in una zona aperta al transito delle persone come risulta dalla cartografia prodotta dal CP_1 resistenze e, comunque, esposte alla visione esterna essendo inserite in un complesso condominiale con immobili affacciati sulla medesima corte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in ragione dell'entità della sanzione irrogata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1527/2024 emessa dal Tribunale di Padova e pubblicata in data
4.10.2023:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere al Parte_3 CP_1 le spese di lite del presente grado, liquidate in € 6.946,00 per compensi oltre a
[...] rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge;
pag. 8/9 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 04.11.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
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