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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
LE LL, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3704/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 2 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200049910519000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento recante il n. 2962020004910519000 a lei notificata il 17 giugno 2022 relativa a una tassa automobilistica per l'anno 2017, con la quale gli era stata chiesta la somma complessiva di € 957,52, deducendo la mancata notifica di un avviso di accertamento prodromico e la prescrizione della pretesa tributaria.
Con controdeduzioni del 23 gennaio 2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Palermo, deducendo il proprio difetto di legittimazione, non trattandosi di ruolo rientrante nelle sue competenze, atteso che ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015 n° 16, a far data dal 01/01/2016,
l'Ente competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Sicilia è la Regione Sicilia.
Con controdeduzioni depositate il 17 giugno 2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore ai sensi dell'art. 23 D. Lgs 546/92, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle doglianze riguardanti il merito della pretesa e, comunque, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata il 24 aprile 2025 la ricorrente ha aderito alla richiesta di differimento formalizzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per consentire alla Regione Sicilia di costituirsi in giudizio.
All'udienza del giorno 8 maggio 2025 la causa, su richiesta delle parti, è stata rinviata ad altra data.
Con controdeduzioni del 24 giugno 2025 si è costituita la Regione Sicilia deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Con memoria del 3 settembre 2025 la ricorrente ha insistito genericamente nelle proprie difese.
All'udienza del 18 settembre 2025, sentite le parti comparse, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata non contiene alcun riferimento a un prodromico avviso di accertamento ma esplicita chiaramente che essa e il relativo ruolo si fondano sull'omesso pagamento del tributo.
Orbene, l'art. 2, comma 2 bis, della l. reg. sic. 16/2015 prevede, per il caso di omesso pagamento della tassa automobilistica, la possibilità di immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute, con interessi e sanzioni, senza necessità di preventiva notificazione di un avviso di accertamento (disciplina ritenuta rispettosa dei canoni costituzionali in materia da Corte cost., sent. n. 152/2018). Di per sé, quindi, la dedotta omessa notificazione dell'avviso di accertamento non comporta la nullità della cartella impugnata.
Parte ricorrente ha eccepito, altresì, la prescrizione della pretesa tributaria, essendo stata notificata la cartella esattoriale impugnata il 17 giugno 20220 marzo 2022 e, dunque, oltre il termine di tre anni fissato dall'art. 5 del D.l. 953/82 che stabilisce che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
I giudici di legittimità hanno, al riguardo, evidenziato che “in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato” (cfr. ordinanza del 5 settembre 2022, n. 26062).
Orbene, nel caso di specie avendo l'Ente impositore proceduto a notificare la cartella di pagamento, per la tassa de qua relativa all'anno 2017, il 17 giugno 2022, non può reputarsi decorso il termine di prescrizione, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020, ma che è stato prorogato di ventiquattro mesi ai sensi dell'art. 68, comma 4 bis, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con legge n. 70/2021. Tale disposizione, infatti, emanata per l'emergenza da Covid, ha previsto uno slittamento di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione, limitatamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione.
Nel caso oggetto del presente giudizio, per come si evince dalla cartella di pagamento impugnata, la pretesa tributaria riguarda un'entrata per la quale il ruolo è stato reso esecutivo in data 30 luglio 2020, con conseguente slittamento dei termini di prescrizione per complessivi ventiquattro mesi, fino al 31 dicembre 2022.
Poiché, la cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente in epoca antecedente alla scadenza del termine prescrizionale calcolato come precede, deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione, in favore delle parti convenute, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per ciascuna, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente BR TA OM TO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
LE LL, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3704/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli 2 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200049910519000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento recante il n. 2962020004910519000 a lei notificata il 17 giugno 2022 relativa a una tassa automobilistica per l'anno 2017, con la quale gli era stata chiesta la somma complessiva di € 957,52, deducendo la mancata notifica di un avviso di accertamento prodromico e la prescrizione della pretesa tributaria.
Con controdeduzioni del 23 gennaio 2023 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Palermo, deducendo il proprio difetto di legittimazione, non trattandosi di ruolo rientrante nelle sue competenze, atteso che ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015 n° 16, a far data dal 01/01/2016,
l'Ente competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Sicilia è la Regione Sicilia.
Con controdeduzioni depositate il 17 giugno 2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore ai sensi dell'art. 23 D. Lgs 546/92, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle doglianze riguardanti il merito della pretesa e, comunque, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata il 24 aprile 2025 la ricorrente ha aderito alla richiesta di differimento formalizzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per consentire alla Regione Sicilia di costituirsi in giudizio.
All'udienza del giorno 8 maggio 2025 la causa, su richiesta delle parti, è stata rinviata ad altra data.
Con controdeduzioni del 24 giugno 2025 si è costituita la Regione Sicilia deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Con memoria del 3 settembre 2025 la ricorrente ha insistito genericamente nelle proprie difese.
All'udienza del 18 settembre 2025, sentite le parti comparse, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata non contiene alcun riferimento a un prodromico avviso di accertamento ma esplicita chiaramente che essa e il relativo ruolo si fondano sull'omesso pagamento del tributo.
Orbene, l'art. 2, comma 2 bis, della l. reg. sic. 16/2015 prevede, per il caso di omesso pagamento della tassa automobilistica, la possibilità di immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute, con interessi e sanzioni, senza necessità di preventiva notificazione di un avviso di accertamento (disciplina ritenuta rispettosa dei canoni costituzionali in materia da Corte cost., sent. n. 152/2018). Di per sé, quindi, la dedotta omessa notificazione dell'avviso di accertamento non comporta la nullità della cartella impugnata.
Parte ricorrente ha eccepito, altresì, la prescrizione della pretesa tributaria, essendo stata notificata la cartella esattoriale impugnata il 17 giugno 20220 marzo 2022 e, dunque, oltre il termine di tre anni fissato dall'art. 5 del D.l. 953/82 che stabilisce che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
I giudici di legittimità hanno, al riguardo, evidenziato che “in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato” (cfr. ordinanza del 5 settembre 2022, n. 26062).
Orbene, nel caso di specie avendo l'Ente impositore proceduto a notificare la cartella di pagamento, per la tassa de qua relativa all'anno 2017, il 17 giugno 2022, non può reputarsi decorso il termine di prescrizione, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020, ma che è stato prorogato di ventiquattro mesi ai sensi dell'art. 68, comma 4 bis, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con legge n. 70/2021. Tale disposizione, infatti, emanata per l'emergenza da Covid, ha previsto uno slittamento di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione, limitatamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, anche relativamente alle entrate tributarie di competenza della Regione.
Nel caso oggetto del presente giudizio, per come si evince dalla cartella di pagamento impugnata, la pretesa tributaria riguarda un'entrata per la quale il ruolo è stato reso esecutivo in data 30 luglio 2020, con conseguente slittamento dei termini di prescrizione per complessivi ventiquattro mesi, fino al 31 dicembre 2022.
Poiché, la cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente in epoca antecedente alla scadenza del termine prescrizionale calcolato come precede, deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione, in favore delle parti convenute, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 200,00 per ciascuna, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025
Il Giudice Il Presidente BR TA OM TO