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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2360/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca Stanzione, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E già , c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Boccuccia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito solo conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, (già Controparte_1 CP_3
di seguito solo ), onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di €
[...] CP_1
182.758,13 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e, in via subordinata, al pagamento della pagina 1 di 11 somma di € 74.468,85 a titolo di indennità meritocratica, secondo i parametri previsti dall'art. 13, par. III, dell'AEC 16.2.2009, in forza del contratto di agenzia, in regime di plurimandato e a tempo indeterminato, di cui alla lettera di incarico del 1°.10.2001, avente ad oggetto la promozione e la vendita dei prodotti della preponente (sistemi e servizi per il condizionamento, riscaldamento, refrigerazione di ambienti civili, commerciali e industriali) indicati nei cataloghi.
Deduceva che, con raccomandata a.r. del 1°.10.2012, la mandante aveva revocato l'incarico di agenzia, riconoscendo alla un periodo di preavviso di sei mesi, regolarmente lavorato Pt_1 dall'agente sino al 31.3.2013; nel corso del rapporto di lavoro, l'agente aveva percepito provvigioni per € 2.390.239,29 e aveva, con la propria opera promozionale, incrementato il numero dei clienti e il fatturato aziendale, apportando alla mandante sostanziali vantaggi anche in termini di permanenza degli stessi dopo la cessazione del rapporto;
a seguito di reiterati solleciti di pagamento, la mandante aveva corrisposto le indennità di fine rapporto, quantificate in complessivi € 87.965,07, di cui € 64.205,52 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed € 23.759,55 a titolo di indennità di cessato rapporto (Firr); con raccomandata del
18.2.2014, aveva rivendicato il diritto a ottenere il pagamento dell'indennità di cessato Pt_1 rapporto, calcolata secondo i parametri di cui all'art. 1751 c.c., ma la richiesta era rimasta inevasa.
***
Si costituiva la , deducendo il difetto dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità CP_1 di cui all'art. 1751 c.c. e dell'indennità meritocratica prevista dall'AEC, dal momento che la poi , successivamente alla cessazione del rapporto, aveva chiuso ogni attività CP_3 CP_1 produttiva.
***
Con sentenza n. 1987/2019, R.G. n. 7848/2014, pubblicata in data 15.11.2019, il Tribunale rigettava le domande e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, così motivando:
‹‹… l'art. 1751 comma 1 c.c. nella sua attuale formulazione - introdotta a seguito della Direttiva CEE 652/86 - richiede, ai fini del riconoscimento dell'indennità di risoluzione del rapporto, le seguenti condizioni: 1) che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
2) che il pagamento dell'indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Dalla lettura della norma si desume la distinzione tra i presupposti di natura strutturale, costituiti dal fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti pagina 2 di 11 esistenti e il preponente ricavi ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti, ed il requisito di natura funzionale, non tipizzato e, cioè, che l'attribuzione sia, comunque, rispondente ad equità, avuto riguardo a tutte
“le circostanze del caso”, individuando, a titolo esemplificativo, il riferimento alle provvigioni che l'agente perda e che risultino dagli affari con i clienti. Può, quindi, affermarsi che la finalità dei presupposti di cui alla prima parte si pone con riferimento ad una prospettiva economica positiva per il preponente, mentre quella del requisito della seconda parte concerne un profilo economico negativo per l'agente (v. Cass civ., sez. lav., 29.8.2018, n.
21377, e giurisprudenza ivi richiamata).
Quanto ai presupposti strutturali, va evidenziato che essi devono concorrere tutti, per cui non è sufficiente soltanto la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, occorrendo, altresì, che pure all'esito della cessazione del rapporto con l'agente il preponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddetto incremento di affari con i vecchi (v.
Cass. civ., sez. lav., 6.10.2016, n. 20047). Conseguentemente, essendo agente tenuto a provare di avere procurato nuovi clienti o di avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, nonché il vantaggio che il preponente continua a trarre dall'attività di promozione, l'assenza di prova anche di uno solo degli elementi costitutivi del diritto impedisce l'accoglimento della domanda (v. Cass. civ., sez. lav., 12.10.2018, n. 25444).
Tanto premesso sotto il profilo giuridico, in punto di fatto si rileva quanto segue.
L'attrice ha allegato di aver procurato nuovi clienti al preponente, indicandoli analiticamente alle pagg. 9 e 10 della citazione (n. 187), ed ha specificato i clienti attivi alla data della cessazione del rapporto alle pagg. 11 e 12 del medesimo atto, indicando altresì i fatturati e le provvigioni maturate.
Controparte non ha specificamente contestato le suddette allegazioni, essendosi limitata a contestare
“decisamente l'elenco analitico dei cd. clienti attivi, riportato nell'atto di citazione alle pagine 9 -10 - 11 e 12. Si tratta di un mero elenco sprovvisto della benché minima prova” (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9), con l'effetto che esse devono considerarsi fatti su cui la prova è stata raggiunta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 14 L. 18.6.2009, n. 69.
L'attrice ha, altresì, allegato che, a seguito della cessazione del rapporto, tutti i clienti erano “rimasti in eredità” alla preponente, di talché sussistevano i sostanziali vantaggi richiesti dall'art. 1751 c.c., non essendo richiesto che questi “debbano coincidere con il mantenimento di rapporti commerciali da parte della preponente nel periodo successivo alla chiusura del rapporto” (v. citazione, pag, 13).
La convenuta ha contestato il secondo dei presupposti di natura strutturale, deducendo di aver completamente chiuso ogni attività produttiva relativa ai prodotti oggetto dell'attività d'agenzia, con conseguente cessazione dell'attività di vendita da parte della preponente dei prodotti suddetti (v. comparsa di costituzione e risposta, pag.
9).
Ad avviso di questo Giudice, posto che i clienti appartengono al preponente in considerazione del ruolo promozionale attribuito all'agente dall'art. 1742 c.c. (con conseguente erronea menzione del fenomeno successorio da parte della difesa attorea), al fine del requisito della permanenza dei sostanziali vantaggi, occorre che il valore prodotto dall'agente possa continuare a realizzarsi a favore del preponente anche dopo la cessazione del rapporto, non essendovi, altrimenti, la necessità di riconoscere all'agente alcunché, avuto riguardo al fatto che il solo aumento dei clienti o degli affari è stato già compensato dal pagamento delle provvigioni.
pagina 3 di 11 Orbene, in considerazione del fatto che la convenuta ha cessato l'attività di commercializzazione delle apparecchiature per la climatizzazione per uso residenziale e semiresidenziale, prodotti da altri siti del gruppo, avviando la procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della L. 223/1991 e succ. mod già in data 12.10.2012
(v. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), cessando così di trarre vantaggi da tutti i clienti che costituivano la rete di vendita, difetta uno dei presupposti richiesti dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità di risoluzione del rapporto d'agenzia.
La domanda principale va, pertanto, rigettata.
Va parimenti rigettata la domanda subordinata, volta al riconoscimento ed al pagamento della cd. indennità meritocratica, quantificata nella somma di euro 74.468,85, in applicazione dei parametri previsti dall'A.E.C. del
16.2.2009, stante l'assenza del presupposto della permanenza di sostanziali vantaggi, richiesti dall'art. 13 par. III comma primo del suddetto Accordo.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma I c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.››.
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Ha proposto appello R.T., chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi c.t.u. di natura contabile.
***
Si è costituita, in data 27.10.2020, , chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello ai CP_1 sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e di rigettarlo nel merito, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
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Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 1°.4.2025 è stata fissata, per la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., l'udienza dell'11.9.2025, con assegnazione alle parti di termine per note fino a 30 giorni prima dell'udienza.
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All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve pagina 4 di 11 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. che è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
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Quanto al merito, il primo motivo denuncia ‹‹CENSURABILITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER
VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1751 C.C. IN RELAZIONE ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE
DEGLI ONERI DI ALLEGAZIONE E PROVA CIRCA I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO››.
In sintesi, lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato che non ricorreva il presupposto della permanenza dei sostanziali vantaggi al momento della risoluzione del mandato, negando, in tal modo, all'agente il diritto ad ottenere il pagamento della relativa indennità sulla base della volontaria cessazione dell'attività da parte della preponente, circostanza che in realtà non incide sul suddetto diritto;
infatti, ai fini del presupposto in questione è sufficiente che l'opera dell'agente, valutata nel suo complesso, abbia prodotto effetti tendenzialmente permanenti, tali da proiettare, anche oltre la conclusione del rapporto, i vantaggi per la preponente, agevolando la stessa, o l'eventuale successivo agente, nello svolgimento dell'attività imprenditoriale;
la giurisprudenza ha chiarito che la verifica della sussistenza di "sostanziali vantaggi" deve essere effettuata al momento pagina 5 di 11 della cessazione del rapporto in termini prognostici, tenuto conto della probabilità che, in futuro, i clienti procurati dall'agente concludano nuovi affari con la preponente;
il perdurare dei vantaggi per la preponente costituisce, a ben vedere “una consequenzialità che potrebbe definirsi quasi virtuale, nel senso che la “dote” lasciata deve essere potenzialmente in grado di ottenere il raggiungimento del suddetto fine, non potendosi certamente consentire il diniego dell'indennità a seguito di successive politiche commerciali della mandante, ovvero dell'abbandono della zona, ovvero ancora, della scelta di non commercializzare più determinati articoli, ecc. ecc., che abbiano portato a deprimere un mercato che era stato lasciato dall'agente dismesso più che florido.”; la valutazione sui risultati ottenuti dall'agente deve quindi temporalmente arrestarsi al momento della cessazione del rapporto, quando, accertata la sussistenza dei presupposti (sensibile incremento dei fatturati o acquisizione di nuovi clienti), matura il diritto all'indennità (cfr. Cass. n. 24776/2013).
***
Il motivo è infondato.
La Corte condivide le argomentazioni esposte dal Tribunale, in quanto aderenti al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui fatto costitutivo del diritto all'indennità in esame è la cessazione del rapporto prevista dal primo comma dell'art. 1751 c.c., unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma, che, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 d.lgs. 15 settembre 1999 n. 65, devono ricorrere in via cumulativa (cfr. Cass. n. 4708/2011).
Ai fini del riconoscimento dell'indennità, infatti, non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti, non essendo sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente (Cass. n.
8621/2023; Cass. n. 20047/2016).
La giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato che il permanere di tali «sostanziali vantaggi» dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti si configuri quale elemento costitutivo del diritto all'indennità di cui all'art. 1751
c.c., unitamente al fatto della cessazione del rapporto (Cass. n. 22982 del 2020, che richiama
Cass. n. 21602 del 2019; Cass. n. 20047 del 2016 e Cass. n. 4708 del 2011 citate).
Inconferente è il richiamo, da parte dell'appellante, del principio enunciato nella sentenza della Corte di cassazione n. 24776 del 2013, con cui si è affermato che l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa, con la conseguenza pagina 6 di 11 che tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, ove i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, per l'avvenuta cessione dell'azienda).
E infatti, la Corte di legittimità ha affermato il suddetto principio con riferimento ai contratti di durata e in una fattispecie di cessione a terzi dell'azienda, tanto che ha valorizzato il dato (già ritenuto significativo dalla Corte di merito in quel giudizio) che il consolidamento della clientela procurato dall'agente aveva contribuito alla determinazione del prezzo di vendita dell'azienda.
Anche con la sentenza n. 9317/2002 (richiamata dall'appellante nelle note conclusionali), la
Corte si è pronunciata in tema di contratti di durata (contratti di investimento mobiliare o di assicurazione), affermando che in tale specifico caso non aveva rilievo la decisione di porre in liquidazione la società preponente.
Nella specie, invece, l'incarico aveva ad oggetto la vendita di macchinari e parti di ricambio
(contratti ad esecuzione istantanea) e non vi è stata una cessione dell'azienda o di un ramo di essa, dal momento che la preponente ha del tutto cessato la commercializzazione dei prodotti, sicché deve escludersi la probabilità, in termini prognostici, che, in futuro, i clienti procurati dall'agente concludano nuovi affari con la preponente.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, al fine del requisito della permanenza dei sostanziali vantaggi, si richiede che questi possano continuare a realizzarsi a favore del preponente dopo la cessazione del rapporto, dal momento che il mero incremento della clientela o degli affari è stato già retribuito con il pagamento delle provvigioni.
Ora, la preponente, in data 1°.10.2012, ha inviato all'agente la lettera di “Disdetta Mandato di
Agenzia”, con preavviso di 180 giorni, e in data 12.10.2012, ha chiesto agli enti competenti l'avvio della procedura di mobilità motivata dalla decisione, presa dalla capogruppo , di CP_1 chiudere, alla data del 31.12.2012, il ramo di attività della , relativo alla CP_2 commercializzazione delle apparecchiature per la climatizzazione per uso residenziale e semi-residenziale, prodotte da altri siti del gruppo.
Il preavviso è stato “regolarmente lavorato dall'Agente” fino al 31.3.2013, come dal medesimo affermato.
In conclusione, deve escludersi che, proprio alla data della cessazione del rapporto persistessero, sia pure a livello potenziale, sostanziali vantaggi in capo alla preponente, la pagina 7 di 11 quale, stante la deliberata (e comunicata con preavviso di sei mesi) cessazione dell'attività, a quella data non poteva continuare a ricevere (neppure in astratto) sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.
Ne consegue che il Tribunale non è incorso nei denunciati errori e che del tutto correttamente ha negato che sussistesse il diritto dell'agente a vedersi riconosciuta l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹IN ORDINE ALLE CONSEGUENZE DELL'ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.
1751 C.C.: DIRITTO DELL'AGENTE A PERCEPIRE L'INDENNITÀ EX ART. 1751 C.C. E/O L'ELEMENTO
MERITOCRATICO DI CUI ALL'AEC 16.02.2009››.
Deduce l'appellante che, vista la sussistenza dei presupposti dell'art. 1751 c.c., l'indennizzo deve essere corrisposto nella misura massima e quindi nell'importo di € 182.758,13, corrispondente a un'annualità di provvigioni calcolata sulla media di quelle liquidate all'agente nel corso del rapporto, detratto l'acconto di € 87.965,07, già corrisposto dalla mandante all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, utilizzando i parametri di cui alla contrattazione collettiva;
in subordine, deduce che l'indennità potrà essere calcolata facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 AEC Commercio, espressamente richiamato dal contratto di agenzia e, in tal caso, a ammonta a € 74.468,85.
***
Trattasi, in sostanza, non di un motivo di gravame, ma della riproposizione della domanda, già respinta in primo grado, con specificazione del quantum debeatur, che rimane assorbita nel rigetto del primo motivo di appello, dovendosi osservare che l'art. 13 del suddetto AEC richiede, per il riconoscimento dell'indennità meritocratica, che ricorrano gli stessi requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. e, dunque, non solo che l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, ma anche che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹SULL'ERRATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI››.
Lamenta l'appellante che il primo Giudice avrebbe errato nell'applicare alla fattispecie il principio della soccombenza, poiché avrebbe dovuto compensare le spese per gravi ed eccezionali ragioni;
e infatti, l'esito del giudizio, con riferimento alla domanda principale, non integrava in alcun modo una situazione di abuso del processo, ma evidenziava, per contro, in pagina 8 di 11 capo all'agente, una condotta del tutto corretta, improntata a totale buona fede;
inoltre, la questione controversa era stata “affrontata sporadicamente dagli “Uffici Giudiziari ed in ordine alla quale non vi è una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite”; le stesse considerazioni valevano per la domanda subordinata;
la condanna alle spese sarebbe in ogni caso erronea, avendo il giudice liquidato la somma di € 5.400,00 per la fase istruttoria, fase che non era stata compiuta.
***
Il motivo è infondato.
Nella specie, non si ravvisa nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, né rileva l'assenza di una condotta integrante abuso del processo, non essendo mai stata sollecitata né disposta la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Ciò detto, in linea generale si osserva che l'art. 92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La tassatività di tale elencazione ha subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il predetto potere discrezionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, se è vero che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale, in tal senso deponendo chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla
«gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione (Cass. S.U. n.
32061/2022, in motivazione).
pagina 9 di 11 Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
Orbene, nel caso in esame deve escludersi che ricorrano i descritti presupposti e, in particolare, l'assoluta incertezza delle questioni e la novità delle stesse, così come l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale che richieda l'intervento delle Sezioni Unite, essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1751 c.c. ai fini del riconoscimento dell'indennità.
Va poi disattesa la censura relativa all'errata liquidazione della fase istruttoria, poiché il
Tribunale ha correttamente liquidato i compensi per la fase di trattazione/istruttoria.
E infatti, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass.
n. 8561/2023).
Inoltre, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass. n. 4698/2019).
Atteso che le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e che è stata ordinata alla convenuta l'esibizione delle scritture contabili, poi depositate, del tutto correttamente il Giudice ha liquidato i compensi per la fase in questione.
***
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza, in quanto immune da censure, va confermata.
***
La richiesta di c.t.u. contabile, volta a determinare l'ammontare dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e secondo i parametri di quantificazione contenuti nell'art. 13, par. III, AEC, rimane assorbita.
***
pagina 10 di 11 L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1987/2019, R.G. n. 7848/2014, pubblicata in data 15.11.2019, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2360/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca Stanzione, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E già , c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Boccuccia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito solo conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, (già Controparte_1 CP_3
di seguito solo ), onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di €
[...] CP_1
182.758,13 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. e, in via subordinata, al pagamento della pagina 1 di 11 somma di € 74.468,85 a titolo di indennità meritocratica, secondo i parametri previsti dall'art. 13, par. III, dell'AEC 16.2.2009, in forza del contratto di agenzia, in regime di plurimandato e a tempo indeterminato, di cui alla lettera di incarico del 1°.10.2001, avente ad oggetto la promozione e la vendita dei prodotti della preponente (sistemi e servizi per il condizionamento, riscaldamento, refrigerazione di ambienti civili, commerciali e industriali) indicati nei cataloghi.
Deduceva che, con raccomandata a.r. del 1°.10.2012, la mandante aveva revocato l'incarico di agenzia, riconoscendo alla un periodo di preavviso di sei mesi, regolarmente lavorato Pt_1 dall'agente sino al 31.3.2013; nel corso del rapporto di lavoro, l'agente aveva percepito provvigioni per € 2.390.239,29 e aveva, con la propria opera promozionale, incrementato il numero dei clienti e il fatturato aziendale, apportando alla mandante sostanziali vantaggi anche in termini di permanenza degli stessi dopo la cessazione del rapporto;
a seguito di reiterati solleciti di pagamento, la mandante aveva corrisposto le indennità di fine rapporto, quantificate in complessivi € 87.965,07, di cui € 64.205,52 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed € 23.759,55 a titolo di indennità di cessato rapporto (Firr); con raccomandata del
18.2.2014, aveva rivendicato il diritto a ottenere il pagamento dell'indennità di cessato Pt_1 rapporto, calcolata secondo i parametri di cui all'art. 1751 c.c., ma la richiesta era rimasta inevasa.
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Si costituiva la , deducendo il difetto dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità CP_1 di cui all'art. 1751 c.c. e dell'indennità meritocratica prevista dall'AEC, dal momento che la poi , successivamente alla cessazione del rapporto, aveva chiuso ogni attività CP_3 CP_1 produttiva.
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Con sentenza n. 1987/2019, R.G. n. 7848/2014, pubblicata in data 15.11.2019, il Tribunale rigettava le domande e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite, così motivando:
‹‹… l'art. 1751 comma 1 c.c. nella sua attuale formulazione - introdotta a seguito della Direttiva CEE 652/86 - richiede, ai fini del riconoscimento dell'indennità di risoluzione del rapporto, le seguenti condizioni: 1) che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
2) che il pagamento dell'indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Dalla lettura della norma si desume la distinzione tra i presupposti di natura strutturale, costituiti dal fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti pagina 2 di 11 esistenti e il preponente ricavi ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti, ed il requisito di natura funzionale, non tipizzato e, cioè, che l'attribuzione sia, comunque, rispondente ad equità, avuto riguardo a tutte
“le circostanze del caso”, individuando, a titolo esemplificativo, il riferimento alle provvigioni che l'agente perda e che risultino dagli affari con i clienti. Può, quindi, affermarsi che la finalità dei presupposti di cui alla prima parte si pone con riferimento ad una prospettiva economica positiva per il preponente, mentre quella del requisito della seconda parte concerne un profilo economico negativo per l'agente (v. Cass civ., sez. lav., 29.8.2018, n.
21377, e giurisprudenza ivi richiamata).
Quanto ai presupposti strutturali, va evidenziato che essi devono concorrere tutti, per cui non è sufficiente soltanto la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, occorrendo, altresì, che pure all'esito della cessazione del rapporto con l'agente il preponente continui a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dai nuovi procurati clienti ovvero dal suddetto incremento di affari con i vecchi (v.
Cass. civ., sez. lav., 6.10.2016, n. 20047). Conseguentemente, essendo agente tenuto a provare di avere procurato nuovi clienti o di avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, nonché il vantaggio che il preponente continua a trarre dall'attività di promozione, l'assenza di prova anche di uno solo degli elementi costitutivi del diritto impedisce l'accoglimento della domanda (v. Cass. civ., sez. lav., 12.10.2018, n. 25444).
Tanto premesso sotto il profilo giuridico, in punto di fatto si rileva quanto segue.
L'attrice ha allegato di aver procurato nuovi clienti al preponente, indicandoli analiticamente alle pagg. 9 e 10 della citazione (n. 187), ed ha specificato i clienti attivi alla data della cessazione del rapporto alle pagg. 11 e 12 del medesimo atto, indicando altresì i fatturati e le provvigioni maturate.
Controparte non ha specificamente contestato le suddette allegazioni, essendosi limitata a contestare
“decisamente l'elenco analitico dei cd. clienti attivi, riportato nell'atto di citazione alle pagine 9 -10 - 11 e 12. Si tratta di un mero elenco sprovvisto della benché minima prova” (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9), con l'effetto che esse devono considerarsi fatti su cui la prova è stata raggiunta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 14 L. 18.6.2009, n. 69.
L'attrice ha, altresì, allegato che, a seguito della cessazione del rapporto, tutti i clienti erano “rimasti in eredità” alla preponente, di talché sussistevano i sostanziali vantaggi richiesti dall'art. 1751 c.c., non essendo richiesto che questi “debbano coincidere con il mantenimento di rapporti commerciali da parte della preponente nel periodo successivo alla chiusura del rapporto” (v. citazione, pag, 13).
La convenuta ha contestato il secondo dei presupposti di natura strutturale, deducendo di aver completamente chiuso ogni attività produttiva relativa ai prodotti oggetto dell'attività d'agenzia, con conseguente cessazione dell'attività di vendita da parte della preponente dei prodotti suddetti (v. comparsa di costituzione e risposta, pag.
9).
Ad avviso di questo Giudice, posto che i clienti appartengono al preponente in considerazione del ruolo promozionale attribuito all'agente dall'art. 1742 c.c. (con conseguente erronea menzione del fenomeno successorio da parte della difesa attorea), al fine del requisito della permanenza dei sostanziali vantaggi, occorre che il valore prodotto dall'agente possa continuare a realizzarsi a favore del preponente anche dopo la cessazione del rapporto, non essendovi, altrimenti, la necessità di riconoscere all'agente alcunché, avuto riguardo al fatto che il solo aumento dei clienti o degli affari è stato già compensato dal pagamento delle provvigioni.
pagina 3 di 11 Orbene, in considerazione del fatto che la convenuta ha cessato l'attività di commercializzazione delle apparecchiature per la climatizzazione per uso residenziale e semiresidenziale, prodotti da altri siti del gruppo, avviando la procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della L. 223/1991 e succ. mod già in data 12.10.2012
(v. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), cessando così di trarre vantaggi da tutti i clienti che costituivano la rete di vendita, difetta uno dei presupposti richiesti dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità di risoluzione del rapporto d'agenzia.
La domanda principale va, pertanto, rigettata.
Va parimenti rigettata la domanda subordinata, volta al riconoscimento ed al pagamento della cd. indennità meritocratica, quantificata nella somma di euro 74.468,85, in applicazione dei parametri previsti dall'A.E.C. del
16.2.2009, stante l'assenza del presupposto della permanenza di sostanziali vantaggi, richiesti dall'art. 13 par. III comma primo del suddetto Accordo.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma I c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.››.
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Ha proposto appello R.T., chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi c.t.u. di natura contabile.
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Si è costituita, in data 27.10.2020, , chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello ai CP_1 sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e di rigettarlo nel merito, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
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Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 1°.4.2025 è stata fissata, per la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., l'udienza dell'11.9.2025, con assegnazione alle parti di termine per note fino a 30 giorni prima dell'udienza.
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All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve pagina 4 di 11 contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. che è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
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Quanto al merito, il primo motivo denuncia ‹‹CENSURABILITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER
VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1751 C.C. IN RELAZIONE ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE
DEGLI ONERI DI ALLEGAZIONE E PROVA CIRCA I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO››.
In sintesi, lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente dichiarato che non ricorreva il presupposto della permanenza dei sostanziali vantaggi al momento della risoluzione del mandato, negando, in tal modo, all'agente il diritto ad ottenere il pagamento della relativa indennità sulla base della volontaria cessazione dell'attività da parte della preponente, circostanza che in realtà non incide sul suddetto diritto;
infatti, ai fini del presupposto in questione è sufficiente che l'opera dell'agente, valutata nel suo complesso, abbia prodotto effetti tendenzialmente permanenti, tali da proiettare, anche oltre la conclusione del rapporto, i vantaggi per la preponente, agevolando la stessa, o l'eventuale successivo agente, nello svolgimento dell'attività imprenditoriale;
la giurisprudenza ha chiarito che la verifica della sussistenza di "sostanziali vantaggi" deve essere effettuata al momento pagina 5 di 11 della cessazione del rapporto in termini prognostici, tenuto conto della probabilità che, in futuro, i clienti procurati dall'agente concludano nuovi affari con la preponente;
il perdurare dei vantaggi per la preponente costituisce, a ben vedere “una consequenzialità che potrebbe definirsi quasi virtuale, nel senso che la “dote” lasciata deve essere potenzialmente in grado di ottenere il raggiungimento del suddetto fine, non potendosi certamente consentire il diniego dell'indennità a seguito di successive politiche commerciali della mandante, ovvero dell'abbandono della zona, ovvero ancora, della scelta di non commercializzare più determinati articoli, ecc. ecc., che abbiano portato a deprimere un mercato che era stato lasciato dall'agente dismesso più che florido.”; la valutazione sui risultati ottenuti dall'agente deve quindi temporalmente arrestarsi al momento della cessazione del rapporto, quando, accertata la sussistenza dei presupposti (sensibile incremento dei fatturati o acquisizione di nuovi clienti), matura il diritto all'indennità (cfr. Cass. n. 24776/2013).
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Il motivo è infondato.
La Corte condivide le argomentazioni esposte dal Tribunale, in quanto aderenti al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui fatto costitutivo del diritto all'indennità in esame è la cessazione del rapporto prevista dal primo comma dell'art. 1751 c.c., unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma, che, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 d.lgs. 15 settembre 1999 n. 65, devono ricorrere in via cumulativa (cfr. Cass. n. 4708/2011).
Ai fini del riconoscimento dell'indennità, infatti, non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti, non essendo sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente (Cass. n.
8621/2023; Cass. n. 20047/2016).
La giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato che il permanere di tali «sostanziali vantaggi» dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti si configuri quale elemento costitutivo del diritto all'indennità di cui all'art. 1751
c.c., unitamente al fatto della cessazione del rapporto (Cass. n. 22982 del 2020, che richiama
Cass. n. 21602 del 2019; Cass. n. 20047 del 2016 e Cass. n. 4708 del 2011 citate).
Inconferente è il richiamo, da parte dell'appellante, del principio enunciato nella sentenza della Corte di cassazione n. 24776 del 2013, con cui si è affermato che l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa, con la conseguenza pagina 6 di 11 che tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, ove i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, per l'avvenuta cessione dell'azienda).
E infatti, la Corte di legittimità ha affermato il suddetto principio con riferimento ai contratti di durata e in una fattispecie di cessione a terzi dell'azienda, tanto che ha valorizzato il dato (già ritenuto significativo dalla Corte di merito in quel giudizio) che il consolidamento della clientela procurato dall'agente aveva contribuito alla determinazione del prezzo di vendita dell'azienda.
Anche con la sentenza n. 9317/2002 (richiamata dall'appellante nelle note conclusionali), la
Corte si è pronunciata in tema di contratti di durata (contratti di investimento mobiliare o di assicurazione), affermando che in tale specifico caso non aveva rilievo la decisione di porre in liquidazione la società preponente.
Nella specie, invece, l'incarico aveva ad oggetto la vendita di macchinari e parti di ricambio
(contratti ad esecuzione istantanea) e non vi è stata una cessione dell'azienda o di un ramo di essa, dal momento che la preponente ha del tutto cessato la commercializzazione dei prodotti, sicché deve escludersi la probabilità, in termini prognostici, che, in futuro, i clienti procurati dall'agente concludano nuovi affari con la preponente.
Come correttamente ritenuto dal primo Giudice, al fine del requisito della permanenza dei sostanziali vantaggi, si richiede che questi possano continuare a realizzarsi a favore del preponente dopo la cessazione del rapporto, dal momento che il mero incremento della clientela o degli affari è stato già retribuito con il pagamento delle provvigioni.
Ora, la preponente, in data 1°.10.2012, ha inviato all'agente la lettera di “Disdetta Mandato di
Agenzia”, con preavviso di 180 giorni, e in data 12.10.2012, ha chiesto agli enti competenti l'avvio della procedura di mobilità motivata dalla decisione, presa dalla capogruppo , di CP_1 chiudere, alla data del 31.12.2012, il ramo di attività della , relativo alla CP_2 commercializzazione delle apparecchiature per la climatizzazione per uso residenziale e semi-residenziale, prodotte da altri siti del gruppo.
Il preavviso è stato “regolarmente lavorato dall'Agente” fino al 31.3.2013, come dal medesimo affermato.
In conclusione, deve escludersi che, proprio alla data della cessazione del rapporto persistessero, sia pure a livello potenziale, sostanziali vantaggi in capo alla preponente, la pagina 7 di 11 quale, stante la deliberata (e comunicata con preavviso di sei mesi) cessazione dell'attività, a quella data non poteva continuare a ricevere (neppure in astratto) sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.
Ne consegue che il Tribunale non è incorso nei denunciati errori e che del tutto correttamente ha negato che sussistesse il diritto dell'agente a vedersi riconosciuta l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹IN ORDINE ALLE CONSEGUENZE DELL'ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.
1751 C.C.: DIRITTO DELL'AGENTE A PERCEPIRE L'INDENNITÀ EX ART. 1751 C.C. E/O L'ELEMENTO
MERITOCRATICO DI CUI ALL'AEC 16.02.2009››.
Deduce l'appellante che, vista la sussistenza dei presupposti dell'art. 1751 c.c., l'indennizzo deve essere corrisposto nella misura massima e quindi nell'importo di € 182.758,13, corrispondente a un'annualità di provvigioni calcolata sulla media di quelle liquidate all'agente nel corso del rapporto, detratto l'acconto di € 87.965,07, già corrisposto dalla mandante all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, utilizzando i parametri di cui alla contrattazione collettiva;
in subordine, deduce che l'indennità potrà essere calcolata facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 AEC Commercio, espressamente richiamato dal contratto di agenzia e, in tal caso, a ammonta a € 74.468,85.
***
Trattasi, in sostanza, non di un motivo di gravame, ma della riproposizione della domanda, già respinta in primo grado, con specificazione del quantum debeatur, che rimane assorbita nel rigetto del primo motivo di appello, dovendosi osservare che l'art. 13 del suddetto AEC richiede, per il riconoscimento dell'indennità meritocratica, che ricorrano gli stessi requisiti previsti dall'art. 1751 c.c. e, dunque, non solo che l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, ma anche che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹SULL'ERRATA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI››.
Lamenta l'appellante che il primo Giudice avrebbe errato nell'applicare alla fattispecie il principio della soccombenza, poiché avrebbe dovuto compensare le spese per gravi ed eccezionali ragioni;
e infatti, l'esito del giudizio, con riferimento alla domanda principale, non integrava in alcun modo una situazione di abuso del processo, ma evidenziava, per contro, in pagina 8 di 11 capo all'agente, una condotta del tutto corretta, improntata a totale buona fede;
inoltre, la questione controversa era stata “affrontata sporadicamente dagli “Uffici Giudiziari ed in ordine alla quale non vi è una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite”; le stesse considerazioni valevano per la domanda subordinata;
la condanna alle spese sarebbe in ogni caso erronea, avendo il giudice liquidato la somma di € 5.400,00 per la fase istruttoria, fase che non era stata compiuta.
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Il motivo è infondato.
Nella specie, non si ravvisa nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, né rileva l'assenza di una condotta integrante abuso del processo, non essendo mai stata sollecitata né disposta la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Ciò detto, in linea generale si osserva che l'art. 92 comma 2 c.p.c., come novellato dall'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La tassatività di tale elencazione ha subìto un parziale temperamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il predetto potere discrezionale, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, se è vero che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale, in tal senso deponendo chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla
«gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione (Cass. S.U. n.
32061/2022, in motivazione).
pagina 9 di 11 Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
Orbene, nel caso in esame deve escludersi che ricorrano i descritti presupposti e, in particolare, l'assoluta incertezza delle questioni e la novità delle stesse, così come l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale che richieda l'intervento delle Sezioni Unite, essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1751 c.c. ai fini del riconoscimento dell'indennità.
Va poi disattesa la censura relativa all'errata liquidazione della fase istruttoria, poiché il
Tribunale ha correttamente liquidato i compensi per la fase di trattazione/istruttoria.
E infatti, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass.
n. 8561/2023).
Inoltre, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass. n. 4698/2019).
Atteso che le parti hanno depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e che è stata ordinata alla convenuta l'esibizione delle scritture contabili, poi depositate, del tutto correttamente il Giudice ha liquidato i compensi per la fase in questione.
***
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza, in quanto immune da censure, va confermata.
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La richiesta di c.t.u. contabile, volta a determinare l'ammontare dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e secondo i parametri di quantificazione contenuti nell'art. 13, par. III, AEC, rimane assorbita.
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pagina 10 di 11 L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1987/2019, R.G. n. 7848/2014, pubblicata in data 15.11.2019, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in Parte_1 favore di delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 11 di 11