CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 480/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015363660 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015363660 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015363660 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220007933311000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220030648961001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023007295937000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg- Gen. Ric. n. 480/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso:
- Avviso di Intimazione n. 29520249015363660 Diritto Annuale CCIAA 2018
- Avviso di Intimazione n. 29520249015363660 Bollo 2019
- Avviso di Intimazione n. 29520249015363660 Bollo 2020
- Cartella di pagamento n. 29520220007933311000 Bollo 2019
- Cartella di pagamento n. 29520220030648961001 Diritto annuale CCIAA 2018
- Cartella di pagamento n. 2952023007295937000 Bollo 2020.
Eccepisce:
1.annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma
2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”
2. annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7.bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi)
20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica)
3.eccezione di nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art.25 dpr
602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi nel presente giudizio,
rileva:
- l' inammissibile il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D. Lgs. nr. 546/92 (mancata chiamata in causa dell'Ente impositore)
- per le cartelle di pagamento nn.29520220007933311000 e
2952023007295937000, l'incompetenza territoriale di Codesta On.le
Corte di Giustizia Tributaria, stante il disposto di cui al comma 1, dell'art. 4, del D.Lgs. n° 546/92;
- l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D. Lgs. 546/92.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto.
L'Agenzia Entrate - Riscossione produce prova della notifica delle sottese cartelle, dagli allegati si evince quanto segue.
1-la cartella n.29520220007933311000 per Tassa Auto 2019, notificata il 05/07/2022, Ader allega copia della cartella ma NON allega prova della notifica.
La cartella è nulla per mancata notifica, quindi la pretesa è prescritta.
2-la cartella n.29520220030648961001 per Diritto Annuale 2018, notificata il 18/02/2023, tramite raccomandata postale. AdER allega copia della cartella. Quindi la notifica è regolare.
3-la cartella n. 29520230007295937000 per Tassa Auto 2020, notificata il 13/05/2023 tramite raccomandata postale. AdER allega copia della cartella. Quindi la notifica è regolare.
Pertanto il Giudice monocratico, accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n.3311 e rigetta nel resto.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione II , in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compesa le spese del giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio il 28/01/2026
Il Presidente Estensore
IT LL
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 480/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015363660 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015363660 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015363660 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220007933311000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220030648961001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023007295937000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg- Gen. Ric. n. 480/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag.entrate - Riscossione - Messina avverso:
- Avviso di Intimazione n. 29520249015363660 Diritto Annuale CCIAA 2018
- Avviso di Intimazione n. 29520249015363660 Bollo 2019
- Avviso di Intimazione n. 29520249015363660 Bollo 2020
- Cartella di pagamento n. 29520220007933311000 Bollo 2019
- Cartella di pagamento n. 29520220030648961001 Diritto annuale CCIAA 2018
- Cartella di pagamento n. 2952023007295937000 Bollo 2020.
Eccepisce:
1.annullabilità ex art.
7.bis e 7. sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art.50 comma
2 dpr.602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr.602/73,60 dpr.600/73,137 cpc nonchè del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”
2. annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7.bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (iidd e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n.4 (interessi)
20 co.3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett.b – legge n.335/95 (contributi ivs) e del termine triennale ex art.5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica)
3.eccezione di nullità della intimazione di pagamento e degli atti prodromici per violazione dell'art.25 dpr
602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi nel presente giudizio,
rileva:
- l' inammissibile il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D. Lgs. nr. 546/92 (mancata chiamata in causa dell'Ente impositore)
- per le cartelle di pagamento nn.29520220007933311000 e
2952023007295937000, l'incompetenza territoriale di Codesta On.le
Corte di Giustizia Tributaria, stante il disposto di cui al comma 1, dell'art. 4, del D.Lgs. n° 546/92;
- l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D. Lgs. 546/92.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto.
L'Agenzia Entrate - Riscossione produce prova della notifica delle sottese cartelle, dagli allegati si evince quanto segue.
1-la cartella n.29520220007933311000 per Tassa Auto 2019, notificata il 05/07/2022, Ader allega copia della cartella ma NON allega prova della notifica.
La cartella è nulla per mancata notifica, quindi la pretesa è prescritta.
2-la cartella n.29520220030648961001 per Diritto Annuale 2018, notificata il 18/02/2023, tramite raccomandata postale. AdER allega copia della cartella. Quindi la notifica è regolare.
3-la cartella n. 29520230007295937000 per Tassa Auto 2020, notificata il 13/05/2023 tramite raccomandata postale. AdER allega copia della cartella. Quindi la notifica è regolare.
Pertanto il Giudice monocratico, accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n.3311 e rigetta nel resto.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Compensa le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione II , in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e compesa le spese del giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio il 28/01/2026
Il Presidente Estensore
IT LL