TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/12/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1960/2024
Il Giudice del lavoro, dott. ER VI, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' Avv. Diego Parte_1 CodiceFiscale_1
Vaccaro, presso il cui studio in Siena (SI), Via di Camollia n. 140, elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, parte ricorrente, già dipendente ATA del
[...]
, con il profilo di collaboratrice scolastico, assunta con vari contratti a Controparte_1 tempo determinato, dedusse di non aver percepito il “compenso individuale accessorio” (CIA), secondo quanto previsto dall'art 25 del CCNI 31/8/1999. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale in ruolo e quello precario con contratti a termine e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione del compenso individuale accessorio e la condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle somme determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio così articolati: dal 04/02/2020 al 13/03/2020 orario completo , dal
02/10/2020 al 10/06/2021 orario completo.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1 si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
3.1. Deve evidenziarsi come l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 disponga “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto
1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'art. 82 del CCNL 2006-2009, inoltre, prevede che “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Ai sensi del comma quinto della stessa disposizione “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Infine, il comma sette della stessa clausola prevede che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Non può residuare dubbio sul fatto che tale istituto contrattuale sia identico a quello della c.d. retribuzione professionale docenti, la quale ha sostituito proprio il compenso individuale di anzianità con riferimento al personale docente. Essa è disciplinata dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 secondo cui “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
3.2. Premesso che è documentato l'espletamento da parte della ricorrente delle mansioni indicate in ricorso sulla base dei contratti a tempo determinato (cfr. all. fasc. ricorrente), la questione oggetto del presente giudizio appare analoga a quella rappresentata dal riconoscimento in favore dei docenti, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7
CCNL 2001. In proposito, deve osservarsi come secondo il giudice della nomofilachia “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n. 20015/2018).
Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola
4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, che seppure formatosi con riguardo alla c.d. RPD è pienamente estensibile anche alla c.d. CIA, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL 2006-2009 per i rapporti di lavoro a tempo determinato svolti, per come documentato in questa sede (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente) ed il essere Controparte_1 condannato al pagamento di € 609,00 , oltre interessi dal dovuto al saldo.
La quantificazione di tale somma non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del CP_1 resistente, onde la stessa può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di calcolo.
5. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 , ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati in parte motiva;
2) condanna il , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 609,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) condanna il , Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 321,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
ER VI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1960/2024
Il Giudice del lavoro, dott. ER VI, all'esito dell'udienza del 16.12.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' Avv. Diego Parte_1 CodiceFiscale_1
Vaccaro, presso il cui studio in Siena (SI), Via di Camollia n. 140, elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 16.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, parte ricorrente, già dipendente ATA del
[...]
, con il profilo di collaboratrice scolastico, assunta con vari contratti a Controparte_1 tempo determinato, dedusse di non aver percepito il “compenso individuale accessorio” (CIA), secondo quanto previsto dall'art 25 del CCNI 31/8/1999. Evidenziò, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale in ruolo e quello precario con contratti a termine e, richiamando a sostegno precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione del compenso individuale accessorio e la condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle somme determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio così articolati: dal 04/02/2020 al 13/03/2020 orario completo , dal
02/10/2020 al 10/06/2021 orario completo.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1 si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
3.1. Deve evidenziarsi come l'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 disponga “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto
1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'art. 82 del CCNL 2006-2009, inoltre, prevede che “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Ai sensi del comma quinto della stessa disposizione “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. Infine, il comma sette della stessa clausola prevede che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Non può residuare dubbio sul fatto che tale istituto contrattuale sia identico a quello della c.d. retribuzione professionale docenti, la quale ha sostituito proprio il compenso individuale di anzianità con riferimento al personale docente. Essa è disciplinata dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 secondo cui “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
3.2. Premesso che è documentato l'espletamento da parte della ricorrente delle mansioni indicate in ricorso sulla base dei contratti a tempo determinato (cfr. all. fasc. ricorrente), la questione oggetto del presente giudizio appare analoga a quella rappresentata dal riconoscimento in favore dei docenti, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7
CCNL 2001. In proposito, deve osservarsi come secondo il giudice della nomofilachia “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n. 20015/2018).
Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola
4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, che seppure formatosi con riguardo alla c.d. RPD è pienamente estensibile anche alla c.d. CIA, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL 2006-2009 per i rapporti di lavoro a tempo determinato svolti, per come documentato in questa sede (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente) ed il essere Controparte_1 condannato al pagamento di € 609,00 , oltre interessi dal dovuto al saldo.
La quantificazione di tale somma non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del CP_1 resistente, onde la stessa può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di calcolo.
5. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 , ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati in parte motiva;
2) condanna il , in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 609,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3) condanna il , Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 321,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
ER VI