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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 606/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.606/2025 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di Imperia in data 08.01.2025 n.4 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Fabio Malecchi del Foro di Latina Parte_1 per mandato in atti - APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.Sabina Zeloni per mandato in CP_1 atti APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondato il motivo esposto con il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accertata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, da parte del Tribunale Civile di Imperia, dichiarare il sig. tenuto a corrispondere l'assegno mensile di € 480,00 Parte_1
(omnicomprensivo della somma di € 350,00 per il mantenimento e di € 130,00 per le normali spese straordinarie), in favore del figlio minore , nonché Per_1 il 50% delle sole spese straordinarie inerenti ad un eventuale intervento chirurgico al quale il figlio minore si dovesse sottoporre, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, in caso di opposizione della resistente - appellata”.
PER L'APPELLATA: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declara, preso atto delle conclusioni rassegnate in primo grado in data 11.11.2024, confermare l'assegno di mantenimento in favore del minore nella misura di euro 480 mensili oltre Istat ponendo altresì a Persona_2 carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie relative ad un intervento chirurgico e/o determinate da patologie straordinarie e sopravvenute, oltre alle spese scolastiche universitarie ed accessorie come vitto ed alloggio;
In subordine, la sig.ra si rimette alla decisione di Codesta Ill.ma CP_1
Corte per la determinazione e ripartizione delle spese straordinarie più giusta ed idonea per il minore . CP_2
Con ogni ulteriore provvedimento opportuno e consequenziale e con compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata Il Tribunale di Genova pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, affidava il figlio minore in via esclusiva Per_1 alla madre, lo collocava presso l'abitazione della madre, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio col versamento alla madre di un assegno mensile di euro 480,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie, meglio specificate nel dispositivo della sentenza.
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale Parte_1 denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, siccome la pronuncia del Tribunale in punto economico circa il mantenimento del figlio è difforme dalle conclusioni delle parti. Osserva che nel corso del giudizio il Presidente del Tribunale, accogliendo la richiesta congiunta delle parti, che avevano raggiunto un accordo di contenuto economico relativo al mantenimento del figlio, aveva disposto che il marito dovesse corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 480,00, oltre al
50% delle sole spese relative ad un possibile intervento chirurgico cui dovesse essere sottoposto : intanto, secondo la proposta transattiva sottoposta Per_1 alle parti dallo stesso Presidente, l'importo dell'assegno doveva comprendere la somma di euro 350,00 per il mantenimento ordinario, già così determinata a seguito della separazione personale, oltre alla somma di euro 130,00 quantificata forfettariamente per le spese straordinarie, escluse dalla forfettizzazione soltanto le spese dell'intervento chirurgico. Il Tribunale nella sentenza pur avendo affermato nella motivazione di voler confermare sostanzialmente quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale, ha stabilito nel dispositivo di porre a carico del oltre all'assegno mensile di euro 480,00, Pt_1 anche il 50% delle spese non ricomprese in detto assegno, specificate come spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, che invece secondo gli accordi raggiunti dalle parti e recepiti dall'ordinanza presidenziale dovevano considerarsi comprese e liquidate forfettariamente nella somma mensile di euro 130,00 sommata all'assegno base di euro 350,00.
L'appello è fondato. Il Tribunale non ha indicato la ragione per la quale ha esteso l'obbligo contributivo del oltre quanto previsto dall'ordinanza Pt_1 presidenziale, che – come riconosce la stessa difesa della parte appellata –
“aveva proposto alle parti un assegno mensile forfettario onnicomprensivo di euro 480,00 (di cui euro 350,00 per il mantenimento ordinario ed euro 130,00 per le spese straordinarie), escludendo solamente le spese per un intervento chirurgico”. Su questa proposta s'era formato l'accordo transattivo delle parti.
La Corte di Cassazione ha affermato al riguardo che in tema di mantenimento della prole devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass., 23.01.2020, n.1562).
Nella fattispecie, in aderenza all'insegnamento della Corte di legittimità, le uniche spese straordinarie che non possono essere determinate forfettariamente sono quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Tali non sono – e non possono ritenersi – quelle indicate dal Tribunale nel dispositivo della sentenza, come cure dentistiche, visite oculistiche, specialistiche, tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo ecc., che sono state erroneamente previste a parte dal Tribunale, determinando la duplicazione del contributo a carico del padre. Dal quale devono essere eccettuate soltanto le spese mediche od altro impreviste, imprevedibili e di particolare rilevanza, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riformando in questa parte la sentenza del
Tribunale, dichiara che è tenuto a corrispondere per il Parte_1 mantenimento del figlio minore oltre all'assegno mensile di euro Per_1
480,00, il 50% delle sole spese straordinarie che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Genova, 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.606/2025 R.G. V.G. contro la sentenza del Tribunale di Imperia in data 08.01.2025 n.4 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Fabio Malecchi del Foro di Latina Parte_1 per mandato in atti - APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.Sabina Zeloni per mandato in CP_1 atti APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondato il motivo esposto con il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, accertata la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, da parte del Tribunale Civile di Imperia, dichiarare il sig. tenuto a corrispondere l'assegno mensile di € 480,00 Parte_1
(omnicomprensivo della somma di € 350,00 per il mantenimento e di € 130,00 per le normali spese straordinarie), in favore del figlio minore , nonché Per_1 il 50% delle sole spese straordinarie inerenti ad un eventuale intervento chirurgico al quale il figlio minore si dovesse sottoporre, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, in caso di opposizione della resistente - appellata”.
PER L'APPELLATA: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declara, preso atto delle conclusioni rassegnate in primo grado in data 11.11.2024, confermare l'assegno di mantenimento in favore del minore nella misura di euro 480 mensili oltre Istat ponendo altresì a Persona_2 carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie relative ad un intervento chirurgico e/o determinate da patologie straordinarie e sopravvenute, oltre alle spese scolastiche universitarie ed accessorie come vitto ed alloggio;
In subordine, la sig.ra si rimette alla decisione di Codesta Ill.ma CP_1
Corte per la determinazione e ripartizione delle spese straordinarie più giusta ed idonea per il minore . CP_2
Con ogni ulteriore provvedimento opportuno e consequenziale e con compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata Il Tribunale di Genova pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, affidava il figlio minore in via esclusiva Per_1 alla madre, lo collocava presso l'abitazione della madre, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio col versamento alla madre di un assegno mensile di euro 480,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie, meglio specificate nel dispositivo della sentenza.
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale Parte_1 denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, siccome la pronuncia del Tribunale in punto economico circa il mantenimento del figlio è difforme dalle conclusioni delle parti. Osserva che nel corso del giudizio il Presidente del Tribunale, accogliendo la richiesta congiunta delle parti, che avevano raggiunto un accordo di contenuto economico relativo al mantenimento del figlio, aveva disposto che il marito dovesse corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 480,00, oltre al
50% delle sole spese relative ad un possibile intervento chirurgico cui dovesse essere sottoposto : intanto, secondo la proposta transattiva sottoposta Per_1 alle parti dallo stesso Presidente, l'importo dell'assegno doveva comprendere la somma di euro 350,00 per il mantenimento ordinario, già così determinata a seguito della separazione personale, oltre alla somma di euro 130,00 quantificata forfettariamente per le spese straordinarie, escluse dalla forfettizzazione soltanto le spese dell'intervento chirurgico. Il Tribunale nella sentenza pur avendo affermato nella motivazione di voler confermare sostanzialmente quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale, ha stabilito nel dispositivo di porre a carico del oltre all'assegno mensile di euro 480,00, Pt_1 anche il 50% delle spese non ricomprese in detto assegno, specificate come spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, che invece secondo gli accordi raggiunti dalle parti e recepiti dall'ordinanza presidenziale dovevano considerarsi comprese e liquidate forfettariamente nella somma mensile di euro 130,00 sommata all'assegno base di euro 350,00.
L'appello è fondato. Il Tribunale non ha indicato la ragione per la quale ha esteso l'obbligo contributivo del oltre quanto previsto dall'ordinanza Pt_1 presidenziale, che – come riconosce la stessa difesa della parte appellata –
“aveva proposto alle parti un assegno mensile forfettario onnicomprensivo di euro 480,00 (di cui euro 350,00 per il mantenimento ordinario ed euro 130,00 per le spese straordinarie), escludendo solamente le spese per un intervento chirurgico”. Su questa proposta s'era formato l'accordo transattivo delle parti.
La Corte di Cassazione ha affermato al riguardo che in tema di mantenimento della prole devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass., 23.01.2020, n.1562).
Nella fattispecie, in aderenza all'insegnamento della Corte di legittimità, le uniche spese straordinarie che non possono essere determinate forfettariamente sono quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Tali non sono – e non possono ritenersi – quelle indicate dal Tribunale nel dispositivo della sentenza, come cure dentistiche, visite oculistiche, specialistiche, tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo ecc., che sono state erroneamente previste a parte dal Tribunale, determinando la duplicazione del contributo a carico del padre. Dal quale devono essere eccettuate soltanto le spese mediche od altro impreviste, imprevedibili e di particolare rilevanza, per le quali occorre il preventivo accordo dei genitori.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riformando in questa parte la sentenza del
Tribunale, dichiara che è tenuto a corrispondere per il Parte_1 mantenimento del figlio minore oltre all'assegno mensile di euro Per_1
480,00, il 50% delle sole spese straordinarie che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Genova, 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE