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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 2435/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2435 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRA Parte_1
MANZO e RAFFAELLA RAGO
ricorrente
e
in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv.to
RICCARDO BOLOGNESI
resistenti
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2023, ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, le società e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo: - di essere stato assunto quale socio lavoratore, in data 14.1.2019, dalla società cooperativa , in forza di contratto a tempo determinato con qualifica CP_1 di “operaio” ed inquadramento nel livello D2 del CCNL Terziario, Distribuzione
e Servizi, presso la sede di Santa Palomba (Pomezia);
- cha il rapporto di lavoro veniva trasformato in tempo indeterminato a far data dal 31.12.2019, presso la medesima sede e con il medesimo inquadramento contrattuale, per lo svolgimento di mansioni di “movimentazione, carico e scarico merci, magazziniere”;
- di aver assunto, dal 1.2.2022, la qualifica di “impiegato” – sempre inquadrata nel livello D2 del CCNL – con mansioni di “addetto contabilità magazzino” e con orari di lavoro articolati, a settimane alterne, su un turno c.d. mattutino, dal lunedì al venerdì h. 6.00 - 14.00, e su un turno c.d. pomeridiano, dal lunedì al venerdì h 14.00 - 22.00;
- di essersi occupato, in forza di tale nuova qualifica, della fatturazione e dell'entrata delle merci in anagrafica, dell'utilizzazione del programma AS400 per carico liste preparazione e carico liste di scarico, della gestione delle comunicazioni mail con i fornitori;
- che, con comunicazione del 17.4.2023, la disponeva che, per CP_1
“comprovate ragioni tecnico organizzative”, dal giorno 24.4.2023 le sue prestazioni di lavoro avrebbero dovuto essere rese presso l'esercizio commerciale della ditta sito in Capena (RM), via Tiberina KM 16,540 (oltre 60 CP_2
km dalla propria residenza), con la precisazione che la prestazione sarebbe consistita nella “movimentazione fisica delle merci, preparazione delle confezioni, prezzatura e marcatura, segnalazione dello scoperto dei banchi e loro rifornimento”;
- di essere stato, con la medesima comunicazione, collocato forzatamente in ferie dal 17.4.2023 al 22.4.2023;
- di aver contestato, con PEC del 18.4.2023, l'illegittimità del trasferimento e della decisione datoriale relativa alla fruizione delle ferie, manifestando la disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria e chiedendo il ripristino del monte ore eventualmente decurtato per il periodo di ferie illegittimamente imposto;
- di aver preso servizio presso la sede di Capena, in data Controparte_2
24.4.2023, ottemperando a quanto disposto da con comunicazione CP_1
del 17.4.2023.
Lamentando, sotto diversi profili, l'illegittimità del trasferimento comunicatogli da ed il conseguente demansionamento subìto (essendo le mansioni CP_1
di destinazione corrispondenti alla qualifica di operaio anziché alla rivestita qualifica di impiegato), nonché censurando la condotta datoriale consistente nell'imposizione del suindicato periodo di ferie, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) “dichiarare illegittimo/nullo e/o invalido e/o inefficace e, comunque, annullare la disposizione impartita dalla società con missiva del 17.4.2023, in forza della Controparte_1
quale il Sig. è stato comandato di prestare la propria attività Parte_1
lavorativa presso la per non avere il lavoratore prestato il Controparte_2
proprio consenso all'intervenuta cessione del contratto di lavoro e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto trasferimento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro”; b) “dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il trasferimento disposto da CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., con missiva del 17.4.2023, presso
[...]
la per mancanza dei presupposti di legge e comunque per Controparte_2
manifesta violazione del disposto dell'art. 2103 c.c. non sussistendo nella specie valide e comprovate ragioni organizzative e/o produttive;
c) “dichiarare illegittimo e, comunque, annullare la disposizione impartita dalla società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., con missiva del 17.4.2023, Controparte_1
nella parte in cui ha imposto in danno del ricorrente la fruizione di un periodo di ferie nel periodo compreso tra il 17 e il 24 aprile 2023 [da correggere in 22.4.23, come da all. 4 al ricorso], condannando le società resistenti, in solido e/o alternativamente tra loro, ciascuna per la sua parte, a ripristinare, in favore del lavoratore, il monte ore decurtato per il periodo di ferie illegittimamente imposto ovvero a corrispondere al medesimo la relativa indennità per la mancata fruizione del periodo di ferie”; d) “condannare la in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, nonché la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido o
[...]
alternativamente tra loro, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento del danno patito dal ricorrente per l'illegittimo demansionamento subito a seguito della disposizione datoriale impartita con missiva del 17.4.2023, con conseguente condanna al pagamento della somma di Euro 30.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del trasferimento fino alla reintegra nell'originario posto di lavoro”.
Nel costituirsi in giudizio, le società resistenti hanno contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso;
la ha peraltro Controparte_2
eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al rapporto di lavoro dedotto in lite.
Esaurito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, la causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata discussa e all'odierna udienza, previa concessione di termine per il deposito di note difensive finali.
DIRITTO
Giova preliminarmente osservare come l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società cooperativa AL ER (a seguito di licenziamento irrogato all'odierno ricorrente per superamento del periodo di comporto) non osti all'ammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità del trasferimento dal medesimo subìto, in quanto funzionale alla conseguente domanda risarcitoria formulata in ricorso, anche in relazione al dedotto demansionamento, rispetto alla quale deve ritenersi tuttora sussistente l'interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Tali domande, tuttavia, sono infondate e non possono trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Secondo la difesa del ricorrente, il trasferimento della sede di lavoro del Pt_1
presso il punto vendita di Capena sarebbe “nullo e/o comunque annullabile e/o inefficace trattandosi nella specie di una mal celata e surrettizia cessione del contratto di lavoro, eseguito senza il previo consenso del lavoratore”.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 1406 c.c., la cessione di contratto presuppone l'accordo preliminare tra cedente e cessionario, cui deve seguire, quale elemento essenziale della fattispecie, il consenso del contraente ceduto. Seguendo la successione delineata dalla disciplina codicistica, la verifica relativa all'adesione del lavoratore ceduto al negozio traslativo deve essere preceduta in ordine logico dall'indagine circa l'esistenza dell'accordo tra impresa cedente e cessionaria, il cui perfezionamento è integrato dal (necessario) consenso del prestatore.
Al riguardo, deve osservarsi come, mancando qualsivoglia allegazione in ordine alla ricorrenza di un pregresso accordo tra e per la CP_1 CP_2
cessione del contratto individuale del lavoratore, il dissenso da quest'ultimo manifestato anche nell'immediatezza del provvedimento datoriale, e dunque la mancata adesione alla presunta cessione, non può assumere alcuna giuridica rilevanza.
Del resto, dalla documentazione versata in atti, risulta che, successivamente alla presa di servizio del ricorrente presso il punto vendita di Capena, il medesimo abbia continuato ad essere regolarmente retribuito da (vedasi buste CP_1
paga all. 6 memoria di costituzione , circostanza che porta ad CP_1
escludere che sia intervenuta una cessione del contatto di lavoro del ricorrente tra le due società convenute.
Dunque, la domanda volta a far dichiarare la nullità – in difetto delle condizioni prescritte dall'art. 1406 c.c. – del presunto accordo tra e CP_1 CP_2
avente ad oggetto la cessione del contratto individuale di lavoro del non Pt_1 può essere accolta, risultando indimostrata in giudizio l'effettiva sussistenza dell'accordo stesso. Ne discende la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di estranea al rapporto di lavoro dedotto in lite, intercorso Controparte_2
esclusivamente, come appena osservato, tra il ricorrente e la cooperativa AL
ER.
Quanto alla dedotta illegittimità del trasferimento per omessa o insufficiente motivazione, per insussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nonché per intervenuto demansionamento – censure che debbono essere esaminate congiuntamente, attesa la loro stretta connessione - si osserva quanto segue.
Giova preliminarmente osservare come, nonostante il diverso avviso della difesa della società resistente, il contenuto della comunicazione del 17 aprile 2023 (doc.
4 del Ricorso), a dispetto del fuorviante oggetto (“Mandato per prestazione di lavoro”), debba sicuramente qualificarsi come trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c..
Com'è noto, alla luce dei principi generali che disciplinano l'istituto in oggetto, la prestazione deve essere eseguita, in via prioritaria, nel luogo determinato dal contratto, e, quindi, presso la sede individuata all'atto dell'assunzione.
Peraltro, il datore di lavoro, nell'esercizio dei propri poteri organizzativi e direttivi, può modificare il luogo di esecuzione della prestazione, e ciò è da qualificarsi come trasferimento se la variazione della sede di lavoro abbia carattere di stabilità e se si realizza un apprezzabile spostamento geografico
(Cass. sez. Lav. sent. n. 34014/2021).
Vendendo al caso di specie, è incontestabile, sotto un primo profilo, che la comunicazione del 17 aprile 2023 avesse una data inizio e non una data fine, avvalorando la tesi di una variazione a tempo indeterminato.
Sotto altro aspetto, le stesse allegazioni della società datrice (doc. 10 Memoria
), confermano che la distanza tra la sede di provenienza di Pomezia CP_1
a quella di destinazione di Capena, non inferiore a 50 km, abbia determinato un rilevante mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ciò posto, giova considerare che l'istituto del trasferimento trova la propria disciplina nell'art. 2103 comma 7 c.c., secondo cui il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Il potere di modificare il luogo di lavoro è espressione del c.d. "ius variandi", potere che il datore, così come previsto dal richiamato art. 2103 c.c., può esercitare tanto nella scelta delle mansioni, con il limite del divieto di demansionamento, quanto nella scelta del luogo della prestazione, in presenza, come detto, delle "comprovate ragioni".
Ebbene, in relazione alla lamentata insussistenza delle ragioni giustificatrici il trasferimento, si evidenzia, in primo luogo, come il provvedimento datoriale
"non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda …, salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro
l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato” (Cass. sez. Lav. n. 19413/2021).
Quindi, indipendentemente dal momento in cui vengano esternate le ragioni a fondamento del trasferimento, questo può ritenersi legittimo se sussiste una motivazione oggettiva e verificabile connessa alla organizzazione aziendale.
Deve inoltre evidenziarsi come, alla luce del principio di libertà dell'iniziativa privata (art. 41 Cost.), il sindacato giurisdizionale non possa spingersi a sindacare nel merito le scelte organizzative del datore di lavoro poste alla base del trasferimento.
Entro questi limiti, nella fattispecie in esame può ritenersi che il contratto di appalto intervenuto tra le società e relativo al servizio di CP_1 CP_2
movimentazione e logistica delle merci presso la sede della committente (doc. 8 memoria , rappresenti una “comprovata ragione organizzativa” CP_1
legittimamente posta a fondamento del contestato trasferimento.
“Tuttavia, poiché il potere organizzativo di modificare il luogo di esecuzione della prestazione ed il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni coerenti con il proprio inquadramento professionale non operano su piani distinti, l'eventuale demansionamento contestuale al trasferimento, investirebbe la stessa legittimità della variazione della sede di lavoro. Sul punto l'indirizzo del Giudice di Legittimità è esplicito: “il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva dell'azienda ad un'altra, con adibizione a mansioni incoerenti con l'inquadramento iniziale, costituisce un demansionamento in violazione dell'art. 2103 cod. Civ. che implica la nullità del provvedimento datoriale del trasferimento” (Cass. sez. Lav. n. 16689/2008).
Ebbene, in tema di tutela della professionalità del lavoratore subordinato,
l'art.2103 c.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015, ratione temporis applicabile, dispone, al primo comma, che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
I limiti legali allo jus variandi introdotti dal comma 1 (medesimo livello di inquadramento e medesima categoria legale) si configurano (non solo come limite ad un potere ma anche) come un'obbligazione di non fare, imponendo al datore di lavoro di non adibire il lavoratore a mansioni di livello di inquadramento e categoria legale inferiori.
Dunque, trattandosi di obbligazione negativa, la prova dell'inadempimento è a carico del creditore: conseguentemente, il lavoratore dovrà allegare e provare che le nuove mansioni siano incluse dal contratto collettivo in uno o più livelli inferiori, o, se inserite nello stesso livello, che siano appartenenti ad una categoria legale inferiore. Una volta raggiunta questa prova, spetterà al datore di lavoro eventualmente dimostrare, quale fatto impeditivo, la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie derogatrici previste nei commi 2 e 4.
Nella fattispecie in esame, è agevole osservare come il ricorso non contenga alcun riferimento al CCNL ed alle relative declaratorie dei profili professionali, funzionali ad accertare l'equivalenza delle nuove mansioni. Anzi, a ben vedere, il ricorrente, dopo aver indicato nel ricorso un contratto collettivo diverso da quello applicato al rapporto di lavoro del sig. Pt_1
(CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, in luogo del CCNL Terziario Cisal), solo in data 24 marzo 2024, in seguito ai rilievi della società datrice convenuta, ha depositato il CCNL effettivamente applicato al lavoratore.
In tale occasione, peraltro, la difesa del ricorrente si è limitata ad una mera produzione documentale del testo, omettendo nuovamente di indicare le declaratorie contrattuali di riferimento, al fine di permettere l'esame della fondatezza della prospettata dequalificazione, attraverso il raffronto tra il profilo formalmente assegnato al lavoratore e le mansioni che il medesimo è stato chiamato a svolgere presso la nuova sede di lavoro a far data dal 24 aprile 2023.
L'impossibilità di svolgere tale raffronto conduce al rigetto della domanda volta ad accertare il demansionamento denunciato dal ricorrente e la conseguente nullità del trasferimento per violazione del primo comma dell'art. 2103 c.c.
Il mancato accoglimento della domanda in tema di demansionamento determina l'assorbimento della relativa richiesta risarcitoria. Nessun rilievo, del resto, avrebbe potuto assumere sul punto la richiesta prova testimoniale, non essendo possibile procedere alla verifica della correttezza del nuovo inquadramento a fronte del rilevato difetto di allegazione.
Appare invece fondata la doglianza del ricorrente relativa all'arbitraria condotta della società datoriale, laddove ha disposto, senza alcun preavviso, la sua collocazione in ferie per un periodo di sei giorni consecutivi.
Da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2109 c.c., in combinato disposto con l'art. 39 Cost., si evince che l'esatta determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione comparativa ed un equilibrato soddisfacimento delle diverse posizioni soggettive di datore di lavoro e prestatore, al fine, con riferimento al secondo, di conseguire il beneficio del recupero delle energie psicofisiche cui le ferie sono preordinate.
È evidente che la decisione unilaterale dell'azienda di collocare in ferie il lavoratore, esattamente come accaduto nel caso in esame, comporti il venire meno della ratio della normativa costituzionale e legislativa delle ferie, in assenza di alcuna possibilità di programmazione da parte del lavoratore.
In altri termini, il potere riconosciuto all'azienda di determinarne il periodo di ferie va esercitato tenendo conto anche degli interessi del lavoratore, cui deve essere riconosciuto un margine temporale utile alla loro programmabilità per rendere effettive le sue finalità (Cass. sez. Lav. Ord. n. 24977/2022).
Non essendosi attenuta a tali principi, la società datrice deve essere condannata a a ripristinare il monte ore relativo al periodo di ferie illegittimamente imposto al ricorrente, e dunque a versare al lavoratore, stante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, la relativa indennità per ferie non godute.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
- dichiara l'illegittimità del provvedimento del 17.4.2023 nella parte in cui ha imposto al ricorrente la fruizione di ferie nel periodo compreso tra il 17 ed il 22 aprile 2023;
- per l'effetto, condanna la a ripristinare Controparte_1
il monte ore relativo al periodo di ferie illegittimamente imposto ed a corrispondere al ricorrente la relativa indennità per ferie non godute;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, il 25.2.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2435 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRA Parte_1
MANZO e RAFFAELLA RAGO
ricorrente
e
in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv.to
RICCARDO BOLOGNESI
resistenti
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2023, ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, le società e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo: - di essere stato assunto quale socio lavoratore, in data 14.1.2019, dalla società cooperativa , in forza di contratto a tempo determinato con qualifica CP_1 di “operaio” ed inquadramento nel livello D2 del CCNL Terziario, Distribuzione
e Servizi, presso la sede di Santa Palomba (Pomezia);
- cha il rapporto di lavoro veniva trasformato in tempo indeterminato a far data dal 31.12.2019, presso la medesima sede e con il medesimo inquadramento contrattuale, per lo svolgimento di mansioni di “movimentazione, carico e scarico merci, magazziniere”;
- di aver assunto, dal 1.2.2022, la qualifica di “impiegato” – sempre inquadrata nel livello D2 del CCNL – con mansioni di “addetto contabilità magazzino” e con orari di lavoro articolati, a settimane alterne, su un turno c.d. mattutino, dal lunedì al venerdì h. 6.00 - 14.00, e su un turno c.d. pomeridiano, dal lunedì al venerdì h 14.00 - 22.00;
- di essersi occupato, in forza di tale nuova qualifica, della fatturazione e dell'entrata delle merci in anagrafica, dell'utilizzazione del programma AS400 per carico liste preparazione e carico liste di scarico, della gestione delle comunicazioni mail con i fornitori;
- che, con comunicazione del 17.4.2023, la disponeva che, per CP_1
“comprovate ragioni tecnico organizzative”, dal giorno 24.4.2023 le sue prestazioni di lavoro avrebbero dovuto essere rese presso l'esercizio commerciale della ditta sito in Capena (RM), via Tiberina KM 16,540 (oltre 60 CP_2
km dalla propria residenza), con la precisazione che la prestazione sarebbe consistita nella “movimentazione fisica delle merci, preparazione delle confezioni, prezzatura e marcatura, segnalazione dello scoperto dei banchi e loro rifornimento”;
- di essere stato, con la medesima comunicazione, collocato forzatamente in ferie dal 17.4.2023 al 22.4.2023;
- di aver contestato, con PEC del 18.4.2023, l'illegittimità del trasferimento e della decisione datoriale relativa alla fruizione delle ferie, manifestando la disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria e chiedendo il ripristino del monte ore eventualmente decurtato per il periodo di ferie illegittimamente imposto;
- di aver preso servizio presso la sede di Capena, in data Controparte_2
24.4.2023, ottemperando a quanto disposto da con comunicazione CP_1
del 17.4.2023.
Lamentando, sotto diversi profili, l'illegittimità del trasferimento comunicatogli da ed il conseguente demansionamento subìto (essendo le mansioni CP_1
di destinazione corrispondenti alla qualifica di operaio anziché alla rivestita qualifica di impiegato), nonché censurando la condotta datoriale consistente nell'imposizione del suindicato periodo di ferie, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) “dichiarare illegittimo/nullo e/o invalido e/o inefficace e, comunque, annullare la disposizione impartita dalla società con missiva del 17.4.2023, in forza della Controparte_1
quale il Sig. è stato comandato di prestare la propria attività Parte_1
lavorativa presso la per non avere il lavoratore prestato il Controparte_2
proprio consenso all'intervenuta cessione del contratto di lavoro e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto trasferimento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro”; b) “dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il trasferimento disposto da CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., con missiva del 17.4.2023, presso
[...]
la per mancanza dei presupposti di legge e comunque per Controparte_2
manifesta violazione del disposto dell'art. 2103 c.c. non sussistendo nella specie valide e comprovate ragioni organizzative e/o produttive;
c) “dichiarare illegittimo e, comunque, annullare la disposizione impartita dalla società
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., con missiva del 17.4.2023, Controparte_1
nella parte in cui ha imposto in danno del ricorrente la fruizione di un periodo di ferie nel periodo compreso tra il 17 e il 24 aprile 2023 [da correggere in 22.4.23, come da all. 4 al ricorso], condannando le società resistenti, in solido e/o alternativamente tra loro, ciascuna per la sua parte, a ripristinare, in favore del lavoratore, il monte ore decurtato per il periodo di ferie illegittimamente imposto ovvero a corrispondere al medesimo la relativa indennità per la mancata fruizione del periodo di ferie”; d) “condannare la in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, nonché la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido o
[...]
alternativamente tra loro, ciascuna per quanto di competenza, al risarcimento del danno patito dal ricorrente per l'illegittimo demansionamento subito a seguito della disposizione datoriale impartita con missiva del 17.4.2023, con conseguente condanna al pagamento della somma di Euro 30.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del trasferimento fino alla reintegra nell'originario posto di lavoro”.
Nel costituirsi in giudizio, le società resistenti hanno contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso;
la ha peraltro Controparte_2
eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea al rapporto di lavoro dedotto in lite.
Esaurito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, la causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata discussa e all'odierna udienza, previa concessione di termine per il deposito di note difensive finali.
DIRITTO
Giova preliminarmente osservare come l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società cooperativa AL ER (a seguito di licenziamento irrogato all'odierno ricorrente per superamento del periodo di comporto) non osti all'ammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità del trasferimento dal medesimo subìto, in quanto funzionale alla conseguente domanda risarcitoria formulata in ricorso, anche in relazione al dedotto demansionamento, rispetto alla quale deve ritenersi tuttora sussistente l'interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. Tali domande, tuttavia, sono infondate e non possono trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
Secondo la difesa del ricorrente, il trasferimento della sede di lavoro del Pt_1
presso il punto vendita di Capena sarebbe “nullo e/o comunque annullabile e/o inefficace trattandosi nella specie di una mal celata e surrettizia cessione del contratto di lavoro, eseguito senza il previo consenso del lavoratore”.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 1406 c.c., la cessione di contratto presuppone l'accordo preliminare tra cedente e cessionario, cui deve seguire, quale elemento essenziale della fattispecie, il consenso del contraente ceduto. Seguendo la successione delineata dalla disciplina codicistica, la verifica relativa all'adesione del lavoratore ceduto al negozio traslativo deve essere preceduta in ordine logico dall'indagine circa l'esistenza dell'accordo tra impresa cedente e cessionaria, il cui perfezionamento è integrato dal (necessario) consenso del prestatore.
Al riguardo, deve osservarsi come, mancando qualsivoglia allegazione in ordine alla ricorrenza di un pregresso accordo tra e per la CP_1 CP_2
cessione del contratto individuale del lavoratore, il dissenso da quest'ultimo manifestato anche nell'immediatezza del provvedimento datoriale, e dunque la mancata adesione alla presunta cessione, non può assumere alcuna giuridica rilevanza.
Del resto, dalla documentazione versata in atti, risulta che, successivamente alla presa di servizio del ricorrente presso il punto vendita di Capena, il medesimo abbia continuato ad essere regolarmente retribuito da (vedasi buste CP_1
paga all. 6 memoria di costituzione , circostanza che porta ad CP_1
escludere che sia intervenuta una cessione del contatto di lavoro del ricorrente tra le due società convenute.
Dunque, la domanda volta a far dichiarare la nullità – in difetto delle condizioni prescritte dall'art. 1406 c.c. – del presunto accordo tra e CP_1 CP_2
avente ad oggetto la cessione del contratto individuale di lavoro del non Pt_1 può essere accolta, risultando indimostrata in giudizio l'effettiva sussistenza dell'accordo stesso. Ne discende la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di estranea al rapporto di lavoro dedotto in lite, intercorso Controparte_2
esclusivamente, come appena osservato, tra il ricorrente e la cooperativa AL
ER.
Quanto alla dedotta illegittimità del trasferimento per omessa o insufficiente motivazione, per insussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nonché per intervenuto demansionamento – censure che debbono essere esaminate congiuntamente, attesa la loro stretta connessione - si osserva quanto segue.
Giova preliminarmente osservare come, nonostante il diverso avviso della difesa della società resistente, il contenuto della comunicazione del 17 aprile 2023 (doc.
4 del Ricorso), a dispetto del fuorviante oggetto (“Mandato per prestazione di lavoro”), debba sicuramente qualificarsi come trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c..
Com'è noto, alla luce dei principi generali che disciplinano l'istituto in oggetto, la prestazione deve essere eseguita, in via prioritaria, nel luogo determinato dal contratto, e, quindi, presso la sede individuata all'atto dell'assunzione.
Peraltro, il datore di lavoro, nell'esercizio dei propri poteri organizzativi e direttivi, può modificare il luogo di esecuzione della prestazione, e ciò è da qualificarsi come trasferimento se la variazione della sede di lavoro abbia carattere di stabilità e se si realizza un apprezzabile spostamento geografico
(Cass. sez. Lav. sent. n. 34014/2021).
Vendendo al caso di specie, è incontestabile, sotto un primo profilo, che la comunicazione del 17 aprile 2023 avesse una data inizio e non una data fine, avvalorando la tesi di una variazione a tempo indeterminato.
Sotto altro aspetto, le stesse allegazioni della società datrice (doc. 10 Memoria
), confermano che la distanza tra la sede di provenienza di Pomezia CP_1
a quella di destinazione di Capena, non inferiore a 50 km, abbia determinato un rilevante mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ciò posto, giova considerare che l'istituto del trasferimento trova la propria disciplina nell'art. 2103 comma 7 c.c., secondo cui il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Il potere di modificare il luogo di lavoro è espressione del c.d. "ius variandi", potere che il datore, così come previsto dal richiamato art. 2103 c.c., può esercitare tanto nella scelta delle mansioni, con il limite del divieto di demansionamento, quanto nella scelta del luogo della prestazione, in presenza, come detto, delle "comprovate ragioni".
Ebbene, in relazione alla lamentata insussistenza delle ragioni giustificatrici il trasferimento, si evidenzia, in primo luogo, come il provvedimento datoriale
"non deve necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda …, salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro
l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato” (Cass. sez. Lav. n. 19413/2021).
Quindi, indipendentemente dal momento in cui vengano esternate le ragioni a fondamento del trasferimento, questo può ritenersi legittimo se sussiste una motivazione oggettiva e verificabile connessa alla organizzazione aziendale.
Deve inoltre evidenziarsi come, alla luce del principio di libertà dell'iniziativa privata (art. 41 Cost.), il sindacato giurisdizionale non possa spingersi a sindacare nel merito le scelte organizzative del datore di lavoro poste alla base del trasferimento.
Entro questi limiti, nella fattispecie in esame può ritenersi che il contratto di appalto intervenuto tra le società e relativo al servizio di CP_1 CP_2
movimentazione e logistica delle merci presso la sede della committente (doc. 8 memoria , rappresenti una “comprovata ragione organizzativa” CP_1
legittimamente posta a fondamento del contestato trasferimento.
“Tuttavia, poiché il potere organizzativo di modificare il luogo di esecuzione della prestazione ed il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni coerenti con il proprio inquadramento professionale non operano su piani distinti, l'eventuale demansionamento contestuale al trasferimento, investirebbe la stessa legittimità della variazione della sede di lavoro. Sul punto l'indirizzo del Giudice di Legittimità è esplicito: “il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva dell'azienda ad un'altra, con adibizione a mansioni incoerenti con l'inquadramento iniziale, costituisce un demansionamento in violazione dell'art. 2103 cod. Civ. che implica la nullità del provvedimento datoriale del trasferimento” (Cass. sez. Lav. n. 16689/2008).
Ebbene, in tema di tutela della professionalità del lavoratore subordinato,
l'art.2103 c.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015, ratione temporis applicabile, dispone, al primo comma, che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
I limiti legali allo jus variandi introdotti dal comma 1 (medesimo livello di inquadramento e medesima categoria legale) si configurano (non solo come limite ad un potere ma anche) come un'obbligazione di non fare, imponendo al datore di lavoro di non adibire il lavoratore a mansioni di livello di inquadramento e categoria legale inferiori.
Dunque, trattandosi di obbligazione negativa, la prova dell'inadempimento è a carico del creditore: conseguentemente, il lavoratore dovrà allegare e provare che le nuove mansioni siano incluse dal contratto collettivo in uno o più livelli inferiori, o, se inserite nello stesso livello, che siano appartenenti ad una categoria legale inferiore. Una volta raggiunta questa prova, spetterà al datore di lavoro eventualmente dimostrare, quale fatto impeditivo, la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie derogatrici previste nei commi 2 e 4.
Nella fattispecie in esame, è agevole osservare come il ricorso non contenga alcun riferimento al CCNL ed alle relative declaratorie dei profili professionali, funzionali ad accertare l'equivalenza delle nuove mansioni. Anzi, a ben vedere, il ricorrente, dopo aver indicato nel ricorso un contratto collettivo diverso da quello applicato al rapporto di lavoro del sig. Pt_1
(CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, in luogo del CCNL Terziario Cisal), solo in data 24 marzo 2024, in seguito ai rilievi della società datrice convenuta, ha depositato il CCNL effettivamente applicato al lavoratore.
In tale occasione, peraltro, la difesa del ricorrente si è limitata ad una mera produzione documentale del testo, omettendo nuovamente di indicare le declaratorie contrattuali di riferimento, al fine di permettere l'esame della fondatezza della prospettata dequalificazione, attraverso il raffronto tra il profilo formalmente assegnato al lavoratore e le mansioni che il medesimo è stato chiamato a svolgere presso la nuova sede di lavoro a far data dal 24 aprile 2023.
L'impossibilità di svolgere tale raffronto conduce al rigetto della domanda volta ad accertare il demansionamento denunciato dal ricorrente e la conseguente nullità del trasferimento per violazione del primo comma dell'art. 2103 c.c.
Il mancato accoglimento della domanda in tema di demansionamento determina l'assorbimento della relativa richiesta risarcitoria. Nessun rilievo, del resto, avrebbe potuto assumere sul punto la richiesta prova testimoniale, non essendo possibile procedere alla verifica della correttezza del nuovo inquadramento a fronte del rilevato difetto di allegazione.
Appare invece fondata la doglianza del ricorrente relativa all'arbitraria condotta della società datoriale, laddove ha disposto, senza alcun preavviso, la sua collocazione in ferie per un periodo di sei giorni consecutivi.
Da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2109 c.c., in combinato disposto con l'art. 39 Cost., si evince che l'esatta determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione comparativa ed un equilibrato soddisfacimento delle diverse posizioni soggettive di datore di lavoro e prestatore, al fine, con riferimento al secondo, di conseguire il beneficio del recupero delle energie psicofisiche cui le ferie sono preordinate.
È evidente che la decisione unilaterale dell'azienda di collocare in ferie il lavoratore, esattamente come accaduto nel caso in esame, comporti il venire meno della ratio della normativa costituzionale e legislativa delle ferie, in assenza di alcuna possibilità di programmazione da parte del lavoratore.
In altri termini, il potere riconosciuto all'azienda di determinarne il periodo di ferie va esercitato tenendo conto anche degli interessi del lavoratore, cui deve essere riconosciuto un margine temporale utile alla loro programmabilità per rendere effettive le sue finalità (Cass. sez. Lav. Ord. n. 24977/2022).
Non essendosi attenuta a tali principi, la società datrice deve essere condannata a a ripristinare il monte ore relativo al periodo di ferie illegittimamente imposto al ricorrente, e dunque a versare al lavoratore, stante l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, la relativa indennità per ferie non godute.
Alla luce della reciproca soccombenza, le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
- dichiara l'illegittimità del provvedimento del 17.4.2023 nella parte in cui ha imposto al ricorrente la fruizione di ferie nel periodo compreso tra il 17 ed il 22 aprile 2023;
- per l'effetto, condanna la a ripristinare Controparte_1
il monte ore relativo al periodo di ferie illegittimamente imposto ed a corrispondere al ricorrente la relativa indennità per ferie non godute;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Tivoli, il 25.2.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli