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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1010 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CAFEO ANTONELLA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. TURZI ROSSANA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/03/2025, i coniugi , nata a Parte_1
MESSINA (ME) il 16/03/1968, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- che con decreto di omologazione n. cronol. 12315/2016 del 13/06/2016, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano che “1) I coniugi decidono consensualmente di vivere separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ovunque voglia;
2) Il IG. dichiara di aver trasferito la propria residenza in Messina, CP_1
Via Colomba, salita Montalto n. 2; 3) La casa coniugale, cointestata ai coniugi, resterà assegnata alla IG.ra per abitarla unitamente ai figli e ancora Parte_2 Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti;
4) Il IG. corrisponderà alla moglie a titolo di CP_1
contributo l'assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) cadauno, entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT e contribuirà in ragione del 50%alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli e preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , CP_1 Parte_2
frattanto che la stessa non troverà altra occupazione, un contributo per il suo sostentamento ammontante ad euro 300,00 mensili, facendosi altresì carico integralmente del mutuo residuo, con la intesa San Paolo di complessivi euro 143.163,49, la cui rata mensile ad oggi ammonta ad euro 772,65; resteranno invece a carico della IG.ra tutte le spese di funzionamento e Pt_2
di ordinaria manutenzione della predetta abitazione;
6) Le somme depositate nei libretti postali, cointestati tra la IG.ra e i figli, e in possesso della IG.ra per volontà Pt_2 Pt_2
concorde delle parti saranno destinate ai figli;
stessa cosa valga per le somme depositate nel libretto detenuto dal IG. presso l'ufficio postale di Messina 10; 7) Entrambi Controparte_1
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio;
8) I beni mobili registrati di proprietà comune vengono così divisi: al marito l'automobile Kia EN tg EF432CA; alla moglie le autovetture Fiat AN tg. CX499TF e la Suzuki Alto tg. EL 871JB”;
- che la situazione era mutata in considerazione della maggiore capacità reddituale e contributiva del IG. e dell'aumento delle spese sostenute dalla CP_1 Pt_2
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva l'aumento complessivo della contribuzione mensile posta a carico di dell'importo Controparte_1 complessivo mensile di € 150,00 (per un totale di contributo a titolo di mantenimento di €
1.179,00);
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , frattanto che la Controparte_1 Parte_2
stessa non troverà altra occupazione, in ragione del concordato aumento, un contributo per il suo mantenimento, dell'importo convenuto di euro 493,00 mensili (oltre rivalutazione
ISTAT), a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto. Il versamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, tramite bonifico canalizzato sul conto corrente postale intestato alla IG.ra n. 001028802898 IBAN Pt_2
[...]. 2) In considerazione della richiesta della IG.ra di Pt_2
imputazione al proprio assegno di mantenimento, dell'intero importo di €. 150,00, concordato a titolo di aumento della contribuzione complessiva posta a carico del IG. , il CP_1
contributo per il mantenimento dei figli e rimane invariato e convenuto tra Per_1 Per_2
le parti in €. 343,00 mensili per ciascun figlio, che il IG. verserà alla IG.ra CP_1 Pt_2
con le modalità sopra indicate. 3) E' inteso che resta a carico del IG. il Controparte_1
pagamento integralmente del mutuo residuo della casa familiare, assegnata alla IG.ra Pt_2
acceso con la Banca Intesa San Paolo, la cui rata mensile ad oggi ammonta ad euro 772,67.
Resteranno invece a carico della IG.ra tutte le spese di funzionamento e di ordinaria Pt_2
manutenzione della predetta abitazione, nonché le quote condominiali ordinarie. 4) Gli istanti dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente all'udienza, di essere a conoscenza, perché edotti dai propri procuratori, delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e dichiarano di avere aderito liberamente ed in modo consapevole alla scelta di rinunciare alla partecipazione all'udienza in presenza, sostituita dalla udienza con la forma della trattazione scritta ed il deposito di eventuali note”;
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 30/05/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/03/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì 19/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1010 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CAFEO ANTONELLA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. TURZI ROSSANA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/03/2025, i coniugi , nata a Parte_1
MESSINA (ME) il 16/03/1968, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- che con decreto di omologazione n. cronol. 12315/2016 del 13/06/2016, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano che “1) I coniugi decidono consensualmente di vivere separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria residenza ovunque voglia;
2) Il IG. dichiara di aver trasferito la propria residenza in Messina, CP_1
Via Colomba, salita Montalto n. 2; 3) La casa coniugale, cointestata ai coniugi, resterà assegnata alla IG.ra per abitarla unitamente ai figli e ancora Parte_2 Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti;
4) Il IG. corrisponderà alla moglie a titolo di CP_1
contributo l'assegno mensile di euro 300,00 (trecento/00) cadauno, entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT e contribuirà in ragione del 50%alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli e preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , CP_1 Parte_2
frattanto che la stessa non troverà altra occupazione, un contributo per il suo sostentamento ammontante ad euro 300,00 mensili, facendosi altresì carico integralmente del mutuo residuo, con la intesa San Paolo di complessivi euro 143.163,49, la cui rata mensile ad oggi ammonta ad euro 772,65; resteranno invece a carico della IG.ra tutte le spese di funzionamento e Pt_2
di ordinaria manutenzione della predetta abitazione;
6) Le somme depositate nei libretti postali, cointestati tra la IG.ra e i figli, e in possesso della IG.ra per volontà Pt_2 Pt_2
concorde delle parti saranno destinate ai figli;
stessa cosa valga per le somme depositate nel libretto detenuto dal IG. presso l'ufficio postale di Messina 10; 7) Entrambi Controparte_1
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio;
8) I beni mobili registrati di proprietà comune vengono così divisi: al marito l'automobile Kia EN tg EF432CA; alla moglie le autovetture Fiat AN tg. CX499TF e la Suzuki Alto tg. EL 871JB”;
- che la situazione era mutata in considerazione della maggiore capacità reddituale e contributiva del IG. e dell'aumento delle spese sostenute dalla CP_1 Pt_2
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva l'aumento complessivo della contribuzione mensile posta a carico di dell'importo Controparte_1 complessivo mensile di € 150,00 (per un totale di contributo a titolo di mantenimento di €
1.179,00);
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , frattanto che la Controparte_1 Parte_2
stessa non troverà altra occupazione, in ragione del concordato aumento, un contributo per il suo mantenimento, dell'importo convenuto di euro 493,00 mensili (oltre rivalutazione
ISTAT), a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto. Il versamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, tramite bonifico canalizzato sul conto corrente postale intestato alla IG.ra n. 001028802898 IBAN Pt_2
[...]. 2) In considerazione della richiesta della IG.ra di Pt_2
imputazione al proprio assegno di mantenimento, dell'intero importo di €. 150,00, concordato a titolo di aumento della contribuzione complessiva posta a carico del IG. , il CP_1
contributo per il mantenimento dei figli e rimane invariato e convenuto tra Per_1 Per_2
le parti in €. 343,00 mensili per ciascun figlio, che il IG. verserà alla IG.ra CP_1 Pt_2
con le modalità sopra indicate. 3) E' inteso che resta a carico del IG. il Controparte_1
pagamento integralmente del mutuo residuo della casa familiare, assegnata alla IG.ra Pt_2
acceso con la Banca Intesa San Paolo, la cui rata mensile ad oggi ammonta ad euro 772,67.
Resteranno invece a carico della IG.ra tutte le spese di funzionamento e di ordinaria Pt_2
manutenzione della predetta abitazione, nonché le quote condominiali ordinarie. 4) Gli istanti dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente all'udienza, di essere a conoscenza, perché edotti dai propri procuratori, delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e dichiarano di avere aderito liberamente ed in modo consapevole alla scelta di rinunciare alla partecipazione all'udienza in presenza, sostituita dalla udienza con la forma della trattazione scritta ed il deposito di eventuali note”;
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 30/05/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/03/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì 19/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.