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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2739/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2739/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Alessandra Matassini;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Matassini;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.08.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Firenze il 13.07.2017 e che dalla loro unione sono nati due figli, nato il [...] in [...] e Persona_1 Persona_2 nato il [...] in [...] provvedimento in data 02/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 23.10.2025, il Presidente fissava nuova udienza per verificare la volontà delle parti in ordine alla separazione. All'udienza del 10.12.25 il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Firenze di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Firenze il 13.07.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 289 P. 1 anno 2017.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il lascerà l'abitazione coniugale, posta in Comune di Livorno, Via CP_1
Sardi, 15, entro il 30.3.26 e nelle more verrà al momento mantenuta da entrambi i genitori. La casa è in affitto, e pagano € 560,00 mensili, oltre spese per utenze. Quando il marito lascerà l'abitazione per sé, la casa coniugale resterà alla madre con i figli. Fino a che il padre resterà in casa, entrambi i genitori accudiranno i minori e provvederanno parimenti al loro mantenimento diretto. Quando il padre si trasferirà in altra abitazione, sarà obbligato a versare alla madre la somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 a figlio) per il mantenimento ordinario. I coniugi sono consapevoli, infine, che nel futuro potranno modificare la propria residenza e dimora per trasferirsi dove riterranno più opportuno, salvo per entrambi l'obbligo di comunicare la propria residenza ed ogni cambiamento di essa all'altro genitore, e tenuto conto che, in ogni caso, la residenza dei figli non potrà essere modificata senza il consenso di entrambi i genitori, il tutto nel rispetto dei diritti ed obblighi verso i figli minori.
3) I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 dimora prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale suddetta. Data la soluzione abitativa sopra indicata, i figli potranno frequentare parimenti entrambi i genitori, con la massima libertà per essi, salvo l'organizzazione necessaria tra i genitori nel rispetto delle loro reciproche esigenze. Dunque, in linea di massima, il padre, potrà tenere con sè insieme entrambi i figli, almeno due giorni durante la settimana, con pernottamento presso di lui, nonché, per un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina sempre compreso il pernottamento. Il padre si impegna altresì a collaborare con la madre, anche nei giorni in cui non sia prevista la sua frequentazione dei figli, per le esigenze di ogni genere che si dovessero presentare. Durante le ferie estive i figli potranno stare anche quindici giorni consecutivi con la madre e quindici giorni consecutivi col padre;
le festività saranno alternate tra i genitori, in maniera bilanciata di anno in anno. Previo accordo tra i genitori in tempo utile per permettere a ciascuno di potersi organizzare sul lavoro o per altre esigenze dei figli o proprie e personali. I genitori, considerata la misura di capacità contributiva di ciascuno e le esigenze dei figli, stabiliscono di comune accordo che il padre, non appena si trasferirà in altra diversa abitazione, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) mensili, da rivalutarsi secondo il 100% dell'indice Istat annualmente. Ciascun genitore sarà tenuto inoltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive, sanitarie – v. Linee Guida CNF) necessarie per i due figli, preferendo il principio dell'anticipazione comune della spesa stessa, sempre possibile salvo che in casi di urgenza, evitando così che il genitore debba anticipala per l'intero e poi richiederla all'altro in rimborso.
4) Nell'ambito, invece, della regolamentazione patrimoniale ed economica dei rapporti tra i coniugi, essendo che i medesimi hanno optato per il regime di separazione legale dei beni, i ricorrenti dichiarano che non vi è alcun bene in comune al momento della separazione, salvo che per i mobili e gli arredi dell'abitazione coniugale 5) Infine, entrambi i ricorrenti dichiarano che al momento della separazione percepiscono adeguati redditi e che, dunque, non necessitano di alcun mantenimento l'uno da parte dell'altro, come da rispettive dichiarazioni dei redditi.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.12.26
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2739/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Alessandra Matassini;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Matassini;
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.08.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Firenze il 13.07.2017 e che dalla loro unione sono nati due figli, nato il [...] in [...] e Persona_1 Persona_2 nato il [...] in [...] provvedimento in data 02/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 23.10.2025, il Presidente fissava nuova udienza per verificare la volontà delle parti in ordine alla separazione. All'udienza del 10.12.25 il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Firenze di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Firenze il 13.07.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 289 P. 1 anno 2017.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il lascerà l'abitazione coniugale, posta in Comune di Livorno, Via CP_1
Sardi, 15, entro il 30.3.26 e nelle more verrà al momento mantenuta da entrambi i genitori. La casa è in affitto, e pagano € 560,00 mensili, oltre spese per utenze. Quando il marito lascerà l'abitazione per sé, la casa coniugale resterà alla madre con i figli. Fino a che il padre resterà in casa, entrambi i genitori accudiranno i minori e provvederanno parimenti al loro mantenimento diretto. Quando il padre si trasferirà in altra abitazione, sarà obbligato a versare alla madre la somma di € 450,00 mensili (€ 225,00 a figlio) per il mantenimento ordinario. I coniugi sono consapevoli, infine, che nel futuro potranno modificare la propria residenza e dimora per trasferirsi dove riterranno più opportuno, salvo per entrambi l'obbligo di comunicare la propria residenza ed ogni cambiamento di essa all'altro genitore, e tenuto conto che, in ogni caso, la residenza dei figli non potrà essere modificata senza il consenso di entrambi i genitori, il tutto nel rispetto dei diritti ed obblighi verso i figli minori.
3) I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 dimora prevalente presso la madre, nell'abitazione coniugale suddetta. Data la soluzione abitativa sopra indicata, i figli potranno frequentare parimenti entrambi i genitori, con la massima libertà per essi, salvo l'organizzazione necessaria tra i genitori nel rispetto delle loro reciproche esigenze. Dunque, in linea di massima, il padre, potrà tenere con sè insieme entrambi i figli, almeno due giorni durante la settimana, con pernottamento presso di lui, nonché, per un fine settimana alternato con la madre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina sempre compreso il pernottamento. Il padre si impegna altresì a collaborare con la madre, anche nei giorni in cui non sia prevista la sua frequentazione dei figli, per le esigenze di ogni genere che si dovessero presentare. Durante le ferie estive i figli potranno stare anche quindici giorni consecutivi con la madre e quindici giorni consecutivi col padre;
le festività saranno alternate tra i genitori, in maniera bilanciata di anno in anno. Previo accordo tra i genitori in tempo utile per permettere a ciascuno di potersi organizzare sul lavoro o per altre esigenze dei figli o proprie e personali. I genitori, considerata la misura di capacità contributiva di ciascuno e le esigenze dei figli, stabiliscono di comune accordo che il padre, non appena si trasferirà in altra diversa abitazione, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario, la somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) mensili, da rivalutarsi secondo il 100% dell'indice Istat annualmente. Ciascun genitore sarà tenuto inoltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive, sanitarie – v. Linee Guida CNF) necessarie per i due figli, preferendo il principio dell'anticipazione comune della spesa stessa, sempre possibile salvo che in casi di urgenza, evitando così che il genitore debba anticipala per l'intero e poi richiederla all'altro in rimborso.
4) Nell'ambito, invece, della regolamentazione patrimoniale ed economica dei rapporti tra i coniugi, essendo che i medesimi hanno optato per il regime di separazione legale dei beni, i ricorrenti dichiarano che non vi è alcun bene in comune al momento della separazione, salvo che per i mobili e gli arredi dell'abitazione coniugale 5) Infine, entrambi i ricorrenti dichiarano che al momento della separazione percepiscono adeguati redditi e che, dunque, non necessitano di alcun mantenimento l'uno da parte dell'altro, come da rispettive dichiarazioni dei redditi.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.12.26
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra