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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5230/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nel collegio composto dai Giudici:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
Dott. Alfonso Annunziata Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5230/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: accertamento negativo della provenienza di testamenti olografi – divisione di beni caduti in successione - rendiconto e vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2
in virtù della procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti IU della
Pietra e IU Boccia ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
1 E
e , entrambi rappresentati e difesi, in virtù della Controparte_1 CP_2
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Domenico Visone ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
NONCHÈ
, rappresentato e difeso, in virtù della procura allegata alla Controparte_3
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente, dall'Avv.
Francesco Colosimo ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
, rappresentata e difesa, in virtù del mandato allegato alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall'Avv. Marcello
Fabbrocini ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÈ
rappresentato e difeso, in virtù della procura alle liti in calce all'atto CP_5
di citazione notificato, dagli Avv.ti Luigi Ambrosio e ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
, residente a [...] Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÈ
, residente a [...] Controparte_7
CONVENUTA CONTUMACE
2 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio e Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, domandavano al Parte_2
Tribunale adito di provvedere come pure precisato in atti.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei loro confronti, si costituivano in giudizio i convenuti , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e che si difendevano sulla base delle argomentazioni in atti. CP_4 CP_5
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei loro confronti, invece, non si costituivano in giudizio la convenuta – nipote dei de cuius ex filio, il Controparte_6
premorto – e , quale erede del marito Controparte_8 Controparte_7
, nei confronti della quale era stata disposta l'integrazione del Controparte_8
contraddittorio: ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Tanto chiarito, avendo gli attori proposto in primo luogo un'azione di accertamento negativo della provenienza dalla de cuius del testamento olografo Persona_1
del 15.03.2007 (pubblicato con verbale per notaio del 01.08.2012 - Persona_2
rep. n. 165944 -racc. n. 10989) e dal de cuius dei due testamenti Controparte_6
olografi del 31.07.2015 (pubblicati con verbale per notaio del Persona_2
15.9.2016 - rep. n. 168155 - racc. n. 12361 e con verbale a rogito dello stesso notaio del 19.10.2016 - rep. n. 168234 - racc. n. 12416), il Tribunale riteneva di dover emettere una sentenza parziale che, appunto, si pronunciasse preliminarmente sulla questione della provenienza o meno dei testamenti di causa dagli apparenti testatori,
(dopo aver espletato un'apposita a consulenza tecnica d'ufficio grafologica) e fissava a tale scopo l'udienza per la precisazione delle conclusioni sulla suindicata questione.
3 Pertanto, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c., ai fini della decisione della suindicata questione preliminare, riservandosi il Tribunale all'esito della conseguente sentenza parziale ogni provvedimento sull'ulteriore istruzione della causa.
Va preliminarmente osservato che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella materia de qua, ormai consolidato, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura”, non essendo necessario proporre una querela di falso (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15.06.2015; conforme, ex multis, Cass, Civ., Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04.05.2023).
Ciò posto, la domanda attorea di accertamento negativo della provenienza dai de cuius dei summenzionati testamenti deve essere accolta, essendo fondata.
Ed invero, il C.T.U., Dott.ssa ha definitivamente concluso: “La firma Per_3
apposta dalla de cuius in calce al testamento olografo del Persona_1
15.03.2007 (pubblicato con verbale per notaio dell'1.8.2012 - rep. Persona_2
n. 165944 -racc. n. 10989) e la relativa scrittura non provengono dall'apparente testatrice”…“la firma apposta dal de cuius in calce al testamento Controparte_6
olografo del 31.07.2015 (pubblicato con verbale per notaio del Persona_2
15.9.2016 - rep. n. 168155 - racc. n. 12361 e la relativa scrittura non provengono dall'apparente testatore”… “la firma apposta dal de cuius in calce al Controparte_6
testamento olografo del 31.07.2015 (pubblicato con verbale per notaio
[...]
del 19.10.2016 - rep. n. 168234 - racc. n. 12416 e la relativa scrittura non Per_2
provengono dall'apparente testatore” (si veda la pagina 75 della relazione tecnica).
A tali conclusioni la consulente è giunta, con specifico riferimento al testamento
4 apparentemente riconducibile a sulla base delle seguenti Persona_1
considerazioni: “Il confronto tra l'olografo in verifica datato 15 marzo 2007 (all. X) e le due firme in calce all'Atto di vendita per notar all. A1 – A2) ha Per_4
evidenziato una serie di discordanze sostanziali che riguardano, cioè, la natura del gesto grafico e gli aspetti più automatizzati e individualizzanti che si riassumono in un quadro sintetico:
a. Il ductus, il ritmo e il livello stilistico. Difatti, l'impronta statica, impacciata senza alcuna vivacità del gesto scrittorio malfermo, molto controllato e accurato che caratterizza il testo, la firma e la data della scheda testamentaria in verifica, non si mostra coerente con il tracciato grafico della scrittura autografa a cui si riferiscono gli allegati A1– A2 che all'opposto presentano un tratto spigliato, disinvolto abbandonato all'impulso spontaneo del ritmo, senza conferire alcuna cura grafica ad eccezione delle maiuscole;
b. La disomogeneità grafica espressa dalla compresenza immotivata di due stili all'interno di uno scritto di soli nove righi: uno più statico, incerto e controllato e l'altro più scorrevole e spontaneo (5°/6°rigo);
c. La difformità degli aspetti dinamici e formali delle lettere minuscole 'a' – 'o' .'v'
'n': completamente assenti nella scrittura autografa, e maggiormente definite nella contestata;
d. La diversità sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo delle modalità coese in entrambe le scritture;
e. I gesti coattivi che emergono nonostante lo sforzo della scrivente di azzerarli, quindi altamente identificativi, riscontrati unicamente nell'autografia (riccio dell'ammanieramento, puntini delle 'i' accentati e spostati in avanti e omissione degli ovali).
5 Tutti gli elementi fin qui evidenziati, conducono le indagini peritali alla conclusione che la paternità della scheda testamentaria contestata, siglata all. X, non può essere attribuita alla sig.ra . Persona_1
In precedenza il C.T.U. aveva chiarito: “Infine, per quanto concerne l'età della presunta scrivente, che all'epoca della compilazione del testamento olografo, doveva essere intorno ai 74 anni, sarebbero risultate compatibili le fenomenologie grafiche dell'invecchiamento emerse al suo interno (l'indurimento dei tratti, la riduzione dell'elasticità dei movimenti grafici) se non fossero state immesse nell'atto mortis causa intere parole non contraddistinte dalle medesime fenomenologie rivelando, all'opposto, incongruenze grafiche non spiegabili e riferibili a cause concrete.
Infatti, dalla scheda testamentaria emerge un'incoerenza interna, dovuta ad immissioni illogiche dal punto di vista grafico di parole intrise di una traccia grafica scorrevole, sinuosa, con evidenti slanci nel procedere in un contesto scritturale all'opposto completamente statico, controllato e poco spontaneo, caratterizzato da tratto malfermo, particolarmente rigido e disarmonico” (si vedano pp. 11 e 12 della relazione tecnica).
Per quanto concerne, poi, i due testamenti olografi apparentemente sottoscritti da il consulente tecnica d'ufficio ha osservato: “Al termine del lavoro Controparte_6
svolto, l'analisi grafica diretta e confrontuale tra tutti i reperti sottoscritti dal sig.
a disposizione del CTU e le schede testamentarie datate entrambe Controparte_6
31/07/2015 e contrassegnate come all.ti Y1 – Y2 non ci ha permesso di identificare un'unica gestualità grafica ciò dovuto essenzialmente alla assoluta divergenza delle caratteristiche generali individuate nella scrittura autografa quali il segno fluida segno accurata compita
6 segno chiara modulazione scrittoria coesione per gruppi di lettere inclinazione pendente degli assi pressione filiforme e dei gesti coattivi, cioè quei gesti che emergono involontariamente, perché automatizzati, quali il i puntini sulle “i” legati, avanzati, apostrofati segno accartocciata angolo B.
A queste caratteristiche grafiche fortemente personalizzanti e incontrollate dell'autografia si aggiungono la costruzione figurativa e dinamica delle lettere “G”, “B”, “a”, e del gruppo letterale
“ov” mentre, per quanto concerne la firma in calce delle verificande, tutti gli indici di innaturalezza e di controllo esecutivo che rivelano l'imitazione lenta quali,
interruzioni e riprese, giustapposizioni, ritocchi, momenti di esitazione, bottoni di soste, variazione nello spessore del tratto, tremori ed innaturale lentezza.
Tutti gli elementi fin qui evidenziati nel presente elaborato, conducono le indagini peritali alla conclusione che le schede testamentarie contestate, siglate all.Y1 – Y2 a firma apparente sia il risultato di una imperfetta falsificazione per Controparte_6
effetto di imitazione mista (libera/lenta) da operatore ambizioso ma ingenuo, il quale intento ad imitare ciò che in una grafia è più appariscente ha finito per ignorare dettagli a prima vista impercettibili che, essendo costanti, assurgono invece ad elementi rivelatori. Inoltre, nell'imitazione della sottoscrizione in calce ai due testamenti olografi l'imitatore è stato costretto ad eseguire con lentezza i gesti grafici
7 e, per non sbagliare, ha interrotto il gesto scrittorio con frequenza, per potere osservare l'originale da riprodurre. Tale indugiare sul foglio dello strumento scrittorio, ha causato la formazione di "ispessimenti" anomali del filo grafico che, per la forma globulare, vengono chiamati "bottoni di sosta" e sono considerati tra i segni più attendibili dell'avvenuta falsificazione, unitamente alla forte pressione scrittoria uniforme e monotona, alle giustapposizioni ed interruzioni anomale.
Vieppiù che il falsificatore nel tentativo di simulare il comportamento del de cuius non è riuscito a sopprimere il proprio “modus scribendi” giacchè sono emerse le fenomenologie e le caratteristiche grafiche individualizzanti consentendo ulteriormente di escludere l'appartenenza dei testamenti alla mano del
[...]
. CP_6
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio risulta svolta sulla base di un analitico raffronto tra le sottoscrizioni contestate e quelle comparative, secondo criteri corretti ed esente da vizi logici e contraddizioni.
Appaiono esaurienti anche le risposte del C.T.U. alle osservazioni del consulente tecnico di parte nominato dai convenuti e , ivi comprese quelle CP_2 Controparte_1
relative all'asserita mancata considerazione delle conseguenze dell'invecchiamento di avendo il C.T.U. soddisfacentemente rinviato alle proprie puntuali Controparte_6
analitiche osservazioni in proposito già contenute nella bozza della relazione tecnica, ossia: “Difatti, all'opposto, dalle sottoscrizioni autografe in particolare quelle apposte quasi contestualmente ai testamenti in contestazione, non si evincono particolari alterazioni da dismotricità senili o patologiche che potrebbero giustificare il tratto malfermo e frenato delle contestate, piuttosto emerge un tratto grafico lineare scevro di scosse e deviazioni, tremori e/o qualunque elemento che possa ricondurre a determinanti fenomenologie di invecchiamento” (si veda la pagina 46 della relazione
8 tecnica d'ufficio), nonché, in relazione alle scritture comparative esaminate: “Si tratta di materiale comparativo adeguato numericamente, di buona qualità, parte del quale risulta coevo rispetto alla verificanda, quindi idoneo per l'indagine che sarà condotta con metodiche che studiano un prodotto scrittorio molto particolare quale certamente
è il testamento olografo.
Per una lettura d'insieme si dispongono le firme autografe in ordine cronologico per valutare ictu oculi che sostanzialmente la scrittura pur mantenendo inalterati alcuni automatismi non ha subito un processo involutivo determinante;
considerato che
i soli movimenti fini dello scrivere hanno risentono di riduzione della flessibilità e della coordinazione” (si veda pagina 40 della relazione tecnica).
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover condividere e fare proprie le conclusioni della
C.T.U.
Come sopra anticipato, in accoglimento della corrispondente domanda attorea di accertamento negativo, va accertato e dichiarato che non proviene dalla de cuius il testamento olografo del 15.03.2007, pubblicato con verbale per Persona_1
notaio del 01.08.2012 - rep. n. 165944 -racc. n. 10989 e non Persona_2
provengono dal de cuius i due testamenti olografi del 31.07.2015, Controparte_6
pubblicati, rispettivamente, con verbale per notaio del 15.9.2016 - Persona_2
rep. n. 168155 - racc. n. 12361 e con verbale a rogito dello stesso notaio del
19.10.2016 - rep. n. 168234 - racc. n. 12416).
Pertanto, devono dichiararsi aperte le successioni ab intestato dei de cuius indicati sopra.
La decisione in ordine alla questione preliminare sottesa alla proposta domanda di accertamento negativo della provenienza dei summenzionati testamenti di causa non esaurisce quella dell'intera controversia, dovendo la causa essere ulteriormente
9 istruita per la decisione sulle restanti domande.
Con una separata ordinanza, quindi, si dispone per il prosieguo del giudizio.
Il regolamento delle spese di lite va riservato alla decisione definitiva della controversia.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
– in accoglimento della corrispondente domanda attorea di accertamento negativo, accerta e dichiara che non proviene dalla de cuius il testamento Persona_1
olografo del 15.03.2007, pubblicato con verbale per notaio del Persona_2
01.08.2012 - rep. n. 165944 -racc. n. 10989 e non provengono dal de cuius
[...]
i due testamenti olografi del 31.07.2015, pubblicati, rispettivamente, con CP_6
verbale per notaio del 15.9.2016 - rep. n. 168155 - racc. n. 12361 e Persona_2
con verbale a rogito dello stesso notaio del 19.10.2016 - rep. n. 168234 - racc. n.
12416);
– dichiara aperta la successione ab intestato di nata a [...] Persona_1
(NA) il 15.01.1933 e deceduta a San IU ES (NA) il 29.08.2011;
– dichiara aperta la successione ab intestato di nato a [...] Controparte_6
ES (NA) il 28.04.1929 e deceduto a San IU ES (NA) il
28.09.2015;
– rimette la causa sul ruolo istruttorio del Dott. Annunziata come da separata ordinanza;
– spese al definitivo.
Così deciso in Nola, all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025.
Il Giudice rel. ed estens. La Presidente
Dott. Alfonso Annunziata Dott.ssa Vincenza Barbalucca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nel collegio composto dai Giudici:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Dora Tagliafierro Giudice
Dott. Alfonso Annunziata Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5230/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: accertamento negativo della provenienza di testamenti olografi – divisione di beni caduti in successione - rendiconto e vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2
in virtù della procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti IU della
Pietra e IU Boccia ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORI
1 E
e , entrambi rappresentati e difesi, in virtù della Controparte_1 CP_2
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Domenico Visone ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
NONCHÈ
, rappresentato e difeso, in virtù della procura allegata alla Controparte_3
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente, dall'Avv.
Francesco Colosimo ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
, rappresentata e difesa, in virtù del mandato allegato alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, dall'Avv. Marcello
Fabbrocini ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÈ
rappresentato e difeso, in virtù della procura alle liti in calce all'atto CP_5
di citazione notificato, dagli Avv.ti Luigi Ambrosio e ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
, residente a [...] Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÈ
, residente a [...] Controparte_7
CONVENUTA CONTUMACE
2 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio e Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, domandavano al Parte_2
Tribunale adito di provvedere come pure precisato in atti.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei loro confronti, si costituivano in giudizio i convenuti , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e che si difendevano sulla base delle argomentazioni in atti. CP_4 CP_5
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei loro confronti, invece, non si costituivano in giudizio la convenuta – nipote dei de cuius ex filio, il Controparte_6
premorto – e , quale erede del marito Controparte_8 Controparte_7
, nei confronti della quale era stata disposta l'integrazione del Controparte_8
contraddittorio: ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Tanto chiarito, avendo gli attori proposto in primo luogo un'azione di accertamento negativo della provenienza dalla de cuius del testamento olografo Persona_1
del 15.03.2007 (pubblicato con verbale per notaio del 01.08.2012 - Persona_2
rep. n. 165944 -racc. n. 10989) e dal de cuius dei due testamenti Controparte_6
olografi del 31.07.2015 (pubblicati con verbale per notaio del Persona_2
15.9.2016 - rep. n. 168155 - racc. n. 12361 e con verbale a rogito dello stesso notaio del 19.10.2016 - rep. n. 168234 - racc. n. 12416), il Tribunale riteneva di dover emettere una sentenza parziale che, appunto, si pronunciasse preliminarmente sulla questione della provenienza o meno dei testamenti di causa dagli apparenti testatori,
(dopo aver espletato un'apposita a consulenza tecnica d'ufficio grafologica) e fissava a tale scopo l'udienza per la precisazione delle conclusioni sulla suindicata questione.
3 Pertanto, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c., ai fini della decisione della suindicata questione preliminare, riservandosi il Tribunale all'esito della conseguente sentenza parziale ogni provvedimento sull'ulteriore istruzione della causa.
Va preliminarmente osservato che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella materia de qua, ormai consolidato, “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura”, non essendo necessario proporre una querela di falso (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 12307 del 15.06.2015; conforme, ex multis, Cass, Civ., Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04.05.2023).
Ciò posto, la domanda attorea di accertamento negativo della provenienza dai de cuius dei summenzionati testamenti deve essere accolta, essendo fondata.
Ed invero, il C.T.U., Dott.ssa ha definitivamente concluso: “La firma Per_3
apposta dalla de cuius in calce al testamento olografo del Persona_1
15.03.2007 (pubblicato con verbale per notaio dell'1.8.2012 - rep. Persona_2
n. 165944 -racc. n. 10989) e la relativa scrittura non provengono dall'apparente testatrice”…“la firma apposta dal de cuius in calce al testamento Controparte_6
olografo del 31.07.2015 (pubblicato con verbale per notaio del Persona_2
15.9.2016 - rep. n. 168155 - racc. n. 12361 e la relativa scrittura non provengono dall'apparente testatore”… “la firma apposta dal de cuius in calce al Controparte_6
testamento olografo del 31.07.2015 (pubblicato con verbale per notaio
[...]
del 19.10.2016 - rep. n. 168234 - racc. n. 12416 e la relativa scrittura non Per_2
provengono dall'apparente testatore” (si veda la pagina 75 della relazione tecnica).
A tali conclusioni la consulente è giunta, con specifico riferimento al testamento
4 apparentemente riconducibile a sulla base delle seguenti Persona_1
considerazioni: “Il confronto tra l'olografo in verifica datato 15 marzo 2007 (all. X) e le due firme in calce all'Atto di vendita per notar all. A1 – A2) ha Per_4
evidenziato una serie di discordanze sostanziali che riguardano, cioè, la natura del gesto grafico e gli aspetti più automatizzati e individualizzanti che si riassumono in un quadro sintetico:
a. Il ductus, il ritmo e il livello stilistico. Difatti, l'impronta statica, impacciata senza alcuna vivacità del gesto scrittorio malfermo, molto controllato e accurato che caratterizza il testo, la firma e la data della scheda testamentaria in verifica, non si mostra coerente con il tracciato grafico della scrittura autografa a cui si riferiscono gli allegati A1– A2 che all'opposto presentano un tratto spigliato, disinvolto abbandonato all'impulso spontaneo del ritmo, senza conferire alcuna cura grafica ad eccezione delle maiuscole;
b. La disomogeneità grafica espressa dalla compresenza immotivata di due stili all'interno di uno scritto di soli nove righi: uno più statico, incerto e controllato e l'altro più scorrevole e spontaneo (5°/6°rigo);
c. La difformità degli aspetti dinamici e formali delle lettere minuscole 'a' – 'o' .'v'
'n': completamente assenti nella scrittura autografa, e maggiormente definite nella contestata;
d. La diversità sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo delle modalità coese in entrambe le scritture;
e. I gesti coattivi che emergono nonostante lo sforzo della scrivente di azzerarli, quindi altamente identificativi, riscontrati unicamente nell'autografia (riccio dell'ammanieramento, puntini delle 'i' accentati e spostati in avanti e omissione degli ovali).
5 Tutti gli elementi fin qui evidenziati, conducono le indagini peritali alla conclusione che la paternità della scheda testamentaria contestata, siglata all. X, non può essere attribuita alla sig.ra . Persona_1
In precedenza il C.T.U. aveva chiarito: “Infine, per quanto concerne l'età della presunta scrivente, che all'epoca della compilazione del testamento olografo, doveva essere intorno ai 74 anni, sarebbero risultate compatibili le fenomenologie grafiche dell'invecchiamento emerse al suo interno (l'indurimento dei tratti, la riduzione dell'elasticità dei movimenti grafici) se non fossero state immesse nell'atto mortis causa intere parole non contraddistinte dalle medesime fenomenologie rivelando, all'opposto, incongruenze grafiche non spiegabili e riferibili a cause concrete.
Infatti, dalla scheda testamentaria emerge un'incoerenza interna, dovuta ad immissioni illogiche dal punto di vista grafico di parole intrise di una traccia grafica scorrevole, sinuosa, con evidenti slanci nel procedere in un contesto scritturale all'opposto completamente statico, controllato e poco spontaneo, caratterizzato da tratto malfermo, particolarmente rigido e disarmonico” (si vedano pp. 11 e 12 della relazione tecnica).
Per quanto concerne, poi, i due testamenti olografi apparentemente sottoscritti da il consulente tecnica d'ufficio ha osservato: “Al termine del lavoro Controparte_6
svolto, l'analisi grafica diretta e confrontuale tra tutti i reperti sottoscritti dal sig.
a disposizione del CTU e le schede testamentarie datate entrambe Controparte_6
31/07/2015 e contrassegnate come all.ti Y1 – Y2 non ci ha permesso di identificare un'unica gestualità grafica ciò dovuto essenzialmente alla assoluta divergenza delle caratteristiche generali individuate nella scrittura autografa quali il segno fluida segno accurata compita
6 segno chiara modulazione scrittoria coesione per gruppi di lettere inclinazione pendente degli assi pressione filiforme e dei gesti coattivi, cioè quei gesti che emergono involontariamente, perché automatizzati, quali il i puntini sulle “i” legati, avanzati, apostrofati segno accartocciata angolo B.
A queste caratteristiche grafiche fortemente personalizzanti e incontrollate dell'autografia si aggiungono la costruzione figurativa e dinamica delle lettere “G”, “B”, “a”, e del gruppo letterale
“ov” mentre, per quanto concerne la firma in calce delle verificande, tutti gli indici di innaturalezza e di controllo esecutivo che rivelano l'imitazione lenta quali,
interruzioni e riprese, giustapposizioni, ritocchi, momenti di esitazione, bottoni di soste, variazione nello spessore del tratto, tremori ed innaturale lentezza.
Tutti gli elementi fin qui evidenziati nel presente elaborato, conducono le indagini peritali alla conclusione che le schede testamentarie contestate, siglate all.Y1 – Y2 a firma apparente sia il risultato di una imperfetta falsificazione per Controparte_6
effetto di imitazione mista (libera/lenta) da operatore ambizioso ma ingenuo, il quale intento ad imitare ciò che in una grafia è più appariscente ha finito per ignorare dettagli a prima vista impercettibili che, essendo costanti, assurgono invece ad elementi rivelatori. Inoltre, nell'imitazione della sottoscrizione in calce ai due testamenti olografi l'imitatore è stato costretto ad eseguire con lentezza i gesti grafici
7 e, per non sbagliare, ha interrotto il gesto scrittorio con frequenza, per potere osservare l'originale da riprodurre. Tale indugiare sul foglio dello strumento scrittorio, ha causato la formazione di "ispessimenti" anomali del filo grafico che, per la forma globulare, vengono chiamati "bottoni di sosta" e sono considerati tra i segni più attendibili dell'avvenuta falsificazione, unitamente alla forte pressione scrittoria uniforme e monotona, alle giustapposizioni ed interruzioni anomale.
Vieppiù che il falsificatore nel tentativo di simulare il comportamento del de cuius non è riuscito a sopprimere il proprio “modus scribendi” giacchè sono emerse le fenomenologie e le caratteristiche grafiche individualizzanti consentendo ulteriormente di escludere l'appartenenza dei testamenti alla mano del
[...]
. CP_6
Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio risulta svolta sulla base di un analitico raffronto tra le sottoscrizioni contestate e quelle comparative, secondo criteri corretti ed esente da vizi logici e contraddizioni.
Appaiono esaurienti anche le risposte del C.T.U. alle osservazioni del consulente tecnico di parte nominato dai convenuti e , ivi comprese quelle CP_2 Controparte_1
relative all'asserita mancata considerazione delle conseguenze dell'invecchiamento di avendo il C.T.U. soddisfacentemente rinviato alle proprie puntuali Controparte_6
analitiche osservazioni in proposito già contenute nella bozza della relazione tecnica, ossia: “Difatti, all'opposto, dalle sottoscrizioni autografe in particolare quelle apposte quasi contestualmente ai testamenti in contestazione, non si evincono particolari alterazioni da dismotricità senili o patologiche che potrebbero giustificare il tratto malfermo e frenato delle contestate, piuttosto emerge un tratto grafico lineare scevro di scosse e deviazioni, tremori e/o qualunque elemento che possa ricondurre a determinanti fenomenologie di invecchiamento” (si veda la pagina 46 della relazione
8 tecnica d'ufficio), nonché, in relazione alle scritture comparative esaminate: “Si tratta di materiale comparativo adeguato numericamente, di buona qualità, parte del quale risulta coevo rispetto alla verificanda, quindi idoneo per l'indagine che sarà condotta con metodiche che studiano un prodotto scrittorio molto particolare quale certamente
è il testamento olografo.
Per una lettura d'insieme si dispongono le firme autografe in ordine cronologico per valutare ictu oculi che sostanzialmente la scrittura pur mantenendo inalterati alcuni automatismi non ha subito un processo involutivo determinante;
considerato che
i soli movimenti fini dello scrivere hanno risentono di riduzione della flessibilità e della coordinazione” (si veda pagina 40 della relazione tecnica).
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover condividere e fare proprie le conclusioni della
C.T.U.
Come sopra anticipato, in accoglimento della corrispondente domanda attorea di accertamento negativo, va accertato e dichiarato che non proviene dalla de cuius il testamento olografo del 15.03.2007, pubblicato con verbale per Persona_1
notaio del 01.08.2012 - rep. n. 165944 -racc. n. 10989 e non Persona_2
provengono dal de cuius i due testamenti olografi del 31.07.2015, Controparte_6
pubblicati, rispettivamente, con verbale per notaio del 15.9.2016 - Persona_2
rep. n. 168155 - racc. n. 12361 e con verbale a rogito dello stesso notaio del
19.10.2016 - rep. n. 168234 - racc. n. 12416).
Pertanto, devono dichiararsi aperte le successioni ab intestato dei de cuius indicati sopra.
La decisione in ordine alla questione preliminare sottesa alla proposta domanda di accertamento negativo della provenienza dei summenzionati testamenti di causa non esaurisce quella dell'intera controversia, dovendo la causa essere ulteriormente
9 istruita per la decisione sulle restanti domande.
Con una separata ordinanza, quindi, si dispone per il prosieguo del giudizio.
Il regolamento delle spese di lite va riservato alla decisione definitiva della controversia.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
– in accoglimento della corrispondente domanda attorea di accertamento negativo, accerta e dichiara che non proviene dalla de cuius il testamento Persona_1
olografo del 15.03.2007, pubblicato con verbale per notaio del Persona_2
01.08.2012 - rep. n. 165944 -racc. n. 10989 e non provengono dal de cuius
[...]
i due testamenti olografi del 31.07.2015, pubblicati, rispettivamente, con CP_6
verbale per notaio del 15.9.2016 - rep. n. 168155 - racc. n. 12361 e Persona_2
con verbale a rogito dello stesso notaio del 19.10.2016 - rep. n. 168234 - racc. n.
12416);
– dichiara aperta la successione ab intestato di nata a [...] Persona_1
(NA) il 15.01.1933 e deceduta a San IU ES (NA) il 29.08.2011;
– dichiara aperta la successione ab intestato di nato a [...] Controparte_6
ES (NA) il 28.04.1929 e deceduto a San IU ES (NA) il
28.09.2015;
– rimette la causa sul ruolo istruttorio del Dott. Annunziata come da separata ordinanza;
– spese al definitivo.
Così deciso in Nola, all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025.
Il Giudice rel. ed estens. La Presidente
Dott. Alfonso Annunziata Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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