Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
63/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 80289/pensioni civili del registro di Segreteria.
TRA
il Sig. XX (C.F.
omissis), nato a [...], il omissis, e residente in omissis (omissis), via n.d., n.
n.d., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall’Avv. Francesco Elia (C.F.
[...]) e dall'Avvocato Daniela De Salvatore
(C.F. [...]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Roma, largo Toniolo, n. 6, che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio al n.
fax 06/37500689 all'indirizzo p.e.c.
francescoelia@ordineavvocatiroma.org;
- ricorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) (C.F. 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Andrea Botta (C.F.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
[...], p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 c.g.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it;
- resistente -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 11.2.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Rita DE ROSSI (per delega orale) per
la parte ricorrente e l’Avv. Flavia Incletolli per l’I.N.P.S., come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente agisce quale titolare di pensione anticipata(pensione quota 100), ex art. 14 d.l. n. 4 del 2019, convertito in l. n. 26 del 2019, categoria VPT n. 024-7015024435 99, al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell’indebito di euro 22.279,40 - previo annullamento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
(recte: disapplicazione) dell’atto 24PRO1M0030002 in data 22.12.2023, con il quale l’INPS ha rideterminato a zero l’importo della predetta pensione per l’anno 2020, in ragione della ritenuta incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ex art. 14, comma 3, del menzionato d.l. n. 4 del 2019.
1.1. In punto di fatto, rappresenta che:
a. di essere titolare dall’1.4.2019 della predetta pensione anticipata;
b. di avere svolto nell’anno 2020 attività lavorativa, in forza di un contratto co.co.co., con una retribuzione complessiva pari ad euro 250,00;
c. con l’atto impugnato, l’INPS comunicava la sussistenza a carico del ricorrente del debito per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12. 2020, in ragione della accennata incumulabilità ex art. 14, comma 3, citato.
1.2 In punto di diritto, ha formulato le seguenti censure:
I. incumulabilità limitata al valore oggetto di retribuzione;
II. irripetibilità del debito per buona fede dell’accipiens;
III. assoggettamento ad IRPEF della pensione anticipata, con conseguente necessità che il debito In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sia contestato al netto dell’IRPEF, e non al lordo.
1.3 in conclusione chiede di accertare e dichiarare l’inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell’indebito pari ad euro 22.279,40, riducendolo ad euro 250,00, con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria id costituzione e risposta, depositata in data 12.2.2025.
2.1 In punto di fatto:
a. evidenzia che nel caso di specie è pacifico inter partes che il ricorrente abbia svolto nell’anno 2020, attività di lavoro autonomo (doc. 3).
2.2 In punto di diritto:
I. eccepisce l’infondatezza della domanda e la legittimità del recupero effettuato dall’Istituto, sulla base del regime di incumulabilità tra la cosiddetta “pensione quota 100” e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, anche alla luce della sentenza n.
234 del 2022 della Corte costituzionale e della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. lav., n. 30944/2024;
II. in via subordinata e salvo gravame, eccepisce la non debenza di interessi e rivalutazione sull’eventuale In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 restituzione dei ratei trattenuti;
III. o in ulteriore subordine, chiede di dichiarare dovuti i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale.
2.3 In conclusione, chiede:
I. rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, ritenere e dichiarare il diritto dell’INPS di ritenere le somme recuperate e in corso di recupero;
II. in subordine e salvo gravame, ritenere ed accertare la non debenza di interessi e rivalutazione sull’eventuale restituzione dei ratei trattenuti o in ulteriore, subordine dichiarare dovuti i soli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale;
3. In esito all’udienza del 12.2.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 13.2.2025, n. 27/2025, ordinava all’INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell’ordinanza, il fascicolo amministrativo, nei termini di cui in motivazione, rinviando all’udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.
4. Parte resistente non dava esecuzione all’ordinanza sopra menzionata.
5. In data 30.1.2026 parte ricorrente depositava note In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 d’udienza, unitamente a favorevole sentenza in caso analogo.
6. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previo annullamento (recte: disapplicazione)
dell’atto 24PRO1M0030002 in data 22.12.2023 dell’INPS, con cui è stata dichiarata l’incumulabilità, con la pensione anticipata in corso di godimento, del reddito di euro 250,00 percepito nell’anno 2020 in base ad un contratto di co.co.co.–
la declaratoria di inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell’indebito pari ad euro 22.279.40, riducendolo ad euro 250,00.
3. In via preliminare, deve darsi atto che l’I.N.P.S. non ha ottemperato all’obbligo, sul medesimo Istituto incombente ai sensi dell’articolo 155, comma 3, c.g.c. e della conseguente ordinanza istruttoria emanata da questo Giudice, di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ricorrente.
Nondimeno, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti (quale la mancata contestazione della ricostruzione del tipo di contratto come prospettata da parte ricorrente), la causa, in ragione dell’esigenza di ragionevole durata del processo, può essere decisa, atteso che appaiono sufficienti gli elementi sin qui acquisiti circa lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.
4. La fattispecie è disciplinata dall'art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, convertito in l. n. 26 del 2019.
3.1 Il testo ratione temporis vigente prevede che la pensione quota 100 non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La disposizione quindi:
- si applica ai percettori della pensione quota 100;
- dispone la incumulabilità della pensione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 medesima con i redditi da lavoro autonomo o dipendente;
- prevede l'eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 € lordi annui.
La ratio della disposizione è stata individuata dalla Corte costituzionale (sent. 24.11.2022, n. 234),
affermando che “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.”
5. Quanto alla portata del divieto di cumulo, dato atto che si registrano diversi orientamenti dei giudici di merito, deve tenersi in debita considerazione che si è recentemente espressa la Corte di cassazione, sez. lav., con sentenza in data In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 4.12.2024, n. 30994, nei seguenti termini“In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”
A tale orientamento si è uniformata parte della giurisprudenza ordinaria di merito (cfr. per tutte Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, 13/10/2025, n.
3044; Corte d'Appello Bologna, Sez. lavoro, 16/06/2025, n. 311), mentre la giurisprudenza di questa Corte, che non consta essersi ancora espressa in sede di appello, è orientata in primo grado in senso diverso, ammettendo in taluni casi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’incumulabilità parziale da “applicarsi solo ai mesi in cui effettivamente è svolta l'attività lavorativa incumulabile” (per tutte cfr. Cdc, Sez. giur.
Piemonte, n. 308/2025).
Deve anche tenersi in debita considerazione che la Corte costituzionale, sent., 4 novembre 2025 n. 162, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, dando atto che la predetta sentenza della Corte di Cassazione è l’unico precedente di legittimità, come tale inidoneo ad integrare il parametro di “diritto vivente” e che nel merito coesistono i due opposti orientamenti, l’uno conforme a detta sentenza, l’altro in senso opposto.
6. Dal descritto quadro ermeneutico, deriva che, in sintesi, il punto nodale della presente controversia In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 è costituito dalla qualificazione, in termini di lavoro autonomo occasionale (entro il limite dei 5.000 euro) dell'attività lavorativa svolta in regime di co.co.co. da parte ricorrente; in caso contrario, alla luce della cennata giurisprudenza, altri redditi da lavoro autonomo ovvero da lavoro dipendente determinano incumulabilità ex lege nei termini evidenziati dalla Corte di cassazione, o comunque, del diverso orientamento di merito.
7. Nel caso di specie, dal contratto allegato da parte ricorrente emerge che la durata del medesimo è limitata al periodo dal 20.5.2020 al 31.10.2020, salvo proroga, per un compenso lordo mensile di euro 250,00 euro. Dunque, il compenso lordo totale ammonta a poco più di euro 1.000.
Lo stesso INPS, nella memoria di costituzione, qualifica detto contratto come “lavoro autonomo”, ma non ne contesta, motivatamente e con prove, la natura occasionale.
In assenza di altri elementi probatori, ed essendo l’INPS venuto meno all’obbligo di deposito del fascicolo amministrativo, senza fornire elementi di prova specifica a riguardo, deve ritenersi, in assenza di deduzioni e prove in senso contrario da parte dell’INPS stesso, che detto contratto possa In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rientrare nella specifica esenzione della prestazione occasionale, per importi inferiori ad euro 5.000 annui.
Né l’INPS ha eccepito alcunché in merito alla forma e al contenuto del contratto depositato dalla parte.
Pertanto, deve ritenersi che detto contratto integri un contratto di lavoro autonomo occasionale, di importo inferiore ad euro 5.000 annui lordi.
8. Ne deriva la fondatezza del ricorso. con conseguente accertamento della insussistenza del presunto indebito e con diritto della parte ricorrente alla restituzione di quanto già trattenuto, oltre interessi dalle singole rate.
9. Le spese legali, anche in considerazione del contegno processuale dell’INPS, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
10. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 a. accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
b. condanna l’INPS al pagamento delle spese legali che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
c. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.2.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.02.2026 10:11:07 GMT+01:00