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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 993/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201954/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201954/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201954/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellinoin data 05.09.2025 la società ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento n.
TFK030201954/2024 relativo all'anno d'imposta 2019 notificato a mezzo pec. in data 6.6.2025.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha recuperato a tassazione i costi relativi a fatture aventi ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti per un importo di € 114.998,83. In particolare, tali costi venivano considerati ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/1973 maggior reddito imponibile, con applicazione di maggiori imposte Ires, Irap, ai sensi dell'art. 25 D.lgs 446/1997, ed Iva, ai sensi degli articoli 19 e 54 del DPR 633/1972, attesa l'indebita detrazione per 25.407,93 (imponibile di € 115.490,63 ed iva 22%).
La società ricorrente, esercente attività di "SOCIETA 2 SOCIETA
3" era oggetto di controllo a seguito di segnalazione quale cliente nell'anno 2019 della società Società 1. (esercente l'attività di SOCIETA 2
SOCIETA 3) con sede legale in Solofra e sede operativa in Indirizzo_1 in
NT (AV).
I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) difetto di motivazione, con violazione dell'art. 7, comma 1 della L. n.
212/2000, nonchè degli artt. 42 e 43 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 56 e 57 D.P.R. n. 633/1972 edell'art. art. 3, comma 1, L. 241/1990; -2)mancato assolvimento dell'onere della prova con violazione degli artt. 2627 e
2697 del codice civile nonché degli artt. 19, 21 e 54 D.P.R. 633/1972 e dell'art. 7 co.
5-bis del DLgs. 546/92
(introdotto dalla L. 130/2022); -3) illegittimo mancato storno dei ricavi dichiarati in relazione alla rivendita della merce relativa agli acquisti ritenuti oggettivamente inesistenti ex art. 8 D.L.n.16/2012; -4) erronea applicazione delle sanzioni.
L'ADE resistente si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, con allegazione di ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Invero, il ragionamento seguito dall'Ufficio resistente per l'accertamento del maggior reddito d'imposta in esame non pare completamente preciso e coerente, ma risulta basato su molteplici elementi presuntivi equivoci, incerti e non pienamente concordanti.
In punto di diritto, giova premettere che, nella specifica materia relativa all'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova la giurisprudenza afferma che, se da una valutazione complessiva degli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, il giudice accerti che gli stessi sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, non saranno necessari ulteriori elementi probatori (come, ad esempio, l'esame della documentazione contabile e bancaria del contribuente) per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. In tali casi verrà a ricadere sul contribuente (odierni ricorrenti) "l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto" (Cass. 2012/23078; Cass. 2010/9108; Cass. 2014/18767).
Nel caso in esame, alla luce delle compiute difese svolte dalla ricorrente e delle risultanze della documentazione versata in atti, ritiene la Corte che gli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio, non sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, per dimostrare che la società del Società 1 abbia emesso in favore della ricorrente, avente qualità di cessionaria, le fatture di carattere fittizio per cui è causa.
In primo luogo, va rilevato che l'Ufficio non ha posto in dubbio l'effettiva necessità che la società ricorrente per procedere alla commercializzazione dei propri prodotti confezionati avesse necessità di avvalersi di una società terza per la specifica lavorazione rappresentata dalla c.d. inchiodatura, quale fase ineludibile nelel lavrazioni conciarie.
Poi, la contestazione relativa al fatto che la società cedente non avesse una sede operativa (PVC con accesso negativo del 14.7.2022) sono fondate su accertamenti avvenuti tre anni dopo l'annualità in contestazione. In senso contrario rispetto a tale contestazione dell'Ufficio, la ricorrente ha documentato che la Polizia Municipale ha chiarito come dal 2012 al 2019/2020 nella sede operativa sita in NT alla Indirizzo 1 si erano succedute varie società, svolgenti attività di lavorazionbe della pelle, tra le quali v'era una facente capo a NOMINATIVO 1 (cfr. informativa del Comune di NT del 21.12.22).
evidentemente una parte delle risultanze delle indagini sono erronee, in quanto basate su richieste relative ad una diversa società con diversa partita iva. Infatti, a seguito di richiesta di accesso agli atti, è emerso che le informazioni richieste sono relative alla SOCIETA 4 società avente una ragione sociale diversa da quella verficata.
Ed ancora, è emerso che la visura camerale della società cedente era regolare (attività denunciata alla
Camera di Commercio con segnalazione certificata di inizio attività in data 22.5.2017) e che la società cedente aveva assunto in media n. 12 dipendenti (rilevati dall'INPS) e operava in locali regolarmente denunciati tramite il Registro delle Imprese al SUAP.
I funzionari verificatori nel PVC danno atto che la società cedente aveva versato per l'anno 2019 imposta di registro relativa ad un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo per un canone annuo di € 1.200,00, stipulato nel 2018 e relativo proprio all'immobile ove era presente la sede operativa.
Nel PVC si legge che la società cedente aveva presentato per l'anno 2019 le comunicazioni periodiche dei dati Iva, le certificazioni uniche e il Mod. 770 dei sostituti d'imposta.
Infine, la ricorrene ha documentato l'invio ed il ritiro con trasporto, effettuato con proprio dipendente e proprio mezzo, del pellame presso la sede operativa, come reso evidente dai DDT sottoscritti e dalla dichiarazione rilasciata dal dipendente addetto al trasposrto p stata svolta la fattispecie concreta in esame presenta alcune peculiarità.
In definitiva, le risultanze istruttorie in atti rendono palese la genericità ed insufficienza delle argomentazioni utilizzate dall'Agenzia dell'Entrate nelle controdeduzioni e poste a fondamento della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va annullato.
Le spese vengono compensate in considerazione della complessità in fatto ed in diritto della decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 993/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201954/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201954/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030201954/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellinoin data 05.09.2025 la società ricorrente ha impugnato l'Avviso di accertamento n.
TFK030201954/2024 relativo all'anno d'imposta 2019 notificato a mezzo pec. in data 6.6.2025.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha recuperato a tassazione i costi relativi a fatture aventi ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti per un importo di € 114.998,83. In particolare, tali costi venivano considerati ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/1973 maggior reddito imponibile, con applicazione di maggiori imposte Ires, Irap, ai sensi dell'art. 25 D.lgs 446/1997, ed Iva, ai sensi degli articoli 19 e 54 del DPR 633/1972, attesa l'indebita detrazione per 25.407,93 (imponibile di € 115.490,63 ed iva 22%).
La società ricorrente, esercente attività di "SOCIETA 2 SOCIETA
3" era oggetto di controllo a seguito di segnalazione quale cliente nell'anno 2019 della società Società 1. (esercente l'attività di SOCIETA 2
SOCIETA 3) con sede legale in Solofra e sede operativa in Indirizzo_1 in
NT (AV).
I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) difetto di motivazione, con violazione dell'art. 7, comma 1 della L. n.
212/2000, nonchè degli artt. 42 e 43 D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 56 e 57 D.P.R. n. 633/1972 edell'art. art. 3, comma 1, L. 241/1990; -2)mancato assolvimento dell'onere della prova con violazione degli artt. 2627 e
2697 del codice civile nonché degli artt. 19, 21 e 54 D.P.R. 633/1972 e dell'art. 7 co.
5-bis del DLgs. 546/92
(introdotto dalla L. 130/2022); -3) illegittimo mancato storno dei ricavi dichiarati in relazione alla rivendita della merce relativa agli acquisti ritenuti oggettivamente inesistenti ex art. 8 D.L.n.16/2012; -4) erronea applicazione delle sanzioni.
L'ADE resistente si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, con allegazione di ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Invero, il ragionamento seguito dall'Ufficio resistente per l'accertamento del maggior reddito d'imposta in esame non pare completamente preciso e coerente, ma risulta basato su molteplici elementi presuntivi equivoci, incerti e non pienamente concordanti.
In punto di diritto, giova premettere che, nella specifica materia relativa all'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova la giurisprudenza afferma che, se da una valutazione complessiva degli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, il giudice accerti che gli stessi sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, non saranno necessari ulteriori elementi probatori (come, ad esempio, l'esame della documentazione contabile e bancaria del contribuente) per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. In tali casi verrà a ricadere sul contribuente (odierni ricorrenti) "l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto" (Cass. 2012/23078; Cass. 2010/9108; Cass. 2014/18767).
Nel caso in esame, alla luce delle compiute difese svolte dalla ricorrente e delle risultanze della documentazione versata in atti, ritiene la Corte che gli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio, non sono concordanti ed in grado di fornire una valida prova presuntiva, per dimostrare che la società del Società 1 abbia emesso in favore della ricorrente, avente qualità di cessionaria, le fatture di carattere fittizio per cui è causa.
In primo luogo, va rilevato che l'Ufficio non ha posto in dubbio l'effettiva necessità che la società ricorrente per procedere alla commercializzazione dei propri prodotti confezionati avesse necessità di avvalersi di una società terza per la specifica lavorazione rappresentata dalla c.d. inchiodatura, quale fase ineludibile nelel lavrazioni conciarie.
Poi, la contestazione relativa al fatto che la società cedente non avesse una sede operativa (PVC con accesso negativo del 14.7.2022) sono fondate su accertamenti avvenuti tre anni dopo l'annualità in contestazione. In senso contrario rispetto a tale contestazione dell'Ufficio, la ricorrente ha documentato che la Polizia Municipale ha chiarito come dal 2012 al 2019/2020 nella sede operativa sita in NT alla Indirizzo 1 si erano succedute varie società, svolgenti attività di lavorazionbe della pelle, tra le quali v'era una facente capo a NOMINATIVO 1 (cfr. informativa del Comune di NT del 21.12.22).
evidentemente una parte delle risultanze delle indagini sono erronee, in quanto basate su richieste relative ad una diversa società con diversa partita iva. Infatti, a seguito di richiesta di accesso agli atti, è emerso che le informazioni richieste sono relative alla SOCIETA 4 società avente una ragione sociale diversa da quella verficata.
Ed ancora, è emerso che la visura camerale della società cedente era regolare (attività denunciata alla
Camera di Commercio con segnalazione certificata di inizio attività in data 22.5.2017) e che la società cedente aveva assunto in media n. 12 dipendenti (rilevati dall'INPS) e operava in locali regolarmente denunciati tramite il Registro delle Imprese al SUAP.
I funzionari verificatori nel PVC danno atto che la società cedente aveva versato per l'anno 2019 imposta di registro relativa ad un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo per un canone annuo di € 1.200,00, stipulato nel 2018 e relativo proprio all'immobile ove era presente la sede operativa.
Nel PVC si legge che la società cedente aveva presentato per l'anno 2019 le comunicazioni periodiche dei dati Iva, le certificazioni uniche e il Mod. 770 dei sostituti d'imposta.
Infine, la ricorrene ha documentato l'invio ed il ritiro con trasporto, effettuato con proprio dipendente e proprio mezzo, del pellame presso la sede operativa, come reso evidente dai DDT sottoscritti e dalla dichiarazione rilasciata dal dipendente addetto al trasposrto p stata svolta la fattispecie concreta in esame presenta alcune peculiarità.
In definitiva, le risultanze istruttorie in atti rendono palese la genericità ed insufficienza delle argomentazioni utilizzate dall'Agenzia dell'Entrate nelle controdeduzioni e poste a fondamento della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va annullato.
Le spese vengono compensate in considerazione della complessità in fatto ed in diritto della decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.