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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1180/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. MONTEFIORI NICOLA con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA VIA CASTIGLIONE 33 RECLAMANTE contro
(C.F. ) non costituito CP_1 P.IVA_2
GIUDIZIALE non costituito Controparte_2
RESISTENTI
Con l'intervento necessario del P.M.
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Parte reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21.11.2025 richiamando le conclusioni già precisate [“Nel merito: accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore di quella del Tribunale di Forlì – Cesena, revocare l'impugnata sentenza di fallimento n. 45/2025 emessa dal Tribunale di Ravenna;
B. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge.”]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 7.7.2025 in persona del Parte_1 l.r.p.t. instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 45/25 pubblicata il 5.6.2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale – su istanza di creditrice di € Controparte_1 118.930,93 in virtù di sentenza n. 555/2024 del Tribunale di Ravenna – di revoca di d.i. ma di accertamento e condanna di a pagare) notificata unitamente a precetto – Parte_1 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, che era rimasta contumace, ritenendo non fornita la prova, a carico del debitore, del mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII (30 mila) risultando una debitoria erariale e previdenziale di oltre 970 mila euro, ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare dei debiti erariali e previdenziali – del mancato deposito dei bilanci a partire dal 2021 e delle dichiarazioni fiscali a partire dal 2022, dell'esistenza di altri debiti coevi a quello del creditore istante, della sussistenza di 4 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi, dell'esistenza di altro decreto ingiuntivo per credito di lavoro non opposto.
Reclama la società, eccependo l'incompetenza territoriale ex art. 27 CCII per essere la sede effettiva altrove rispetto alla sede legale in Gambellara (RA); sostenendo che a seguito di sequestro penale della DDA di Bologna del febbraio 2022 (per traffico illecito di rifiuti) era rimasta inattiva per tre anni e che solo con il dissequestro nell'ottobre 2024 aveva potuto tentare di riavviare l'attività a Forlì
“appoggiandosi” ad altra società dello stesso l.r. P.J. dove doveva essere Controparte_3 individuata la sede effettiva;
produce contratto di locazione di capannone in Forlì.
Non si è costituito il creditore istante e neppure il curatore, che tuttavia ha versato in atti la relazione richiesta da questa corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare del 21.11.2025 si è riservata la decisione.
Con le note di trattazione scritta per detta udienza parte reclamante deduceva l'omessa notifica al P.M.
§§§§§§
Il reclamo non merita accoglimento e va confermata l'apertura della liquidazione giudiziale.
In primo luogo va precisato che il contraddittorio risulta pienamente integrato con tutti i soggetti aventi diritto, compreso il P.M. in sede, ritualmente comunicato dalla cancelleria in data 18.7.2025.
Nel merito, l'unica doglianza del reclamante è l'incompetenza territoriale del Tribunale ex art. 27 CCII perché, a suo dire, la sede effettiva della società sarebbe stata altrove rispetto alla sede legale in Galbellara (RA) risultanze da visura CCIAA.
La prospettazione non può essere condivisa, perché le circostanze in fatto su cui si fonda sono smentite dagli accertamenti del curatore che, in particolare, ha riscontrato, mediante accesso al cassetto fiscale, che la società ha continuato ad emettere e ricevere fatture fino all'apertura della liquidazione giudiziale, con ciò smentita la circostanza della inattività d'impresa a causa del sequestro penale disposto nel febbraio 2022 e della ripresa dell'attività solo con il dissequestro nell'ottobre del 2024 mediante “appoggio” presso altra società, sempre riferibile al medesimo Controparte_4 l.r. ma avente sede a Forlì; d'altronde, il contratto di locazione prodotto dalla reclamante non è opponibile alla procedura in mancanza di data certa e di registrazione e comunque è riferibile ad altra società, la predetta e pertanto non dimostra affatto lo spostamento dell'attività fuori Controparte_4 Ravenna. Quanto allo stato di insolvenza basti rilevare che emerge dal progetto di stato passivo al 21.10.2025 un ingente debito erariale/previdenziale per oltre 1,143 milioni di euro, per imposte, tasse e tributi non pagati della più varia natura (ritenute di acconto, addizionali IRPEF, IRES-IRAP, contributi previdenziali, tasse automobilistiche ed altro) già a partire dagli anni 2015, 2016 e successivi, il che denota evidentemente, oltre ad una sistematica strategia di lungo corso elusiva degli obblighi fiscali ed impositivi, uno stato di decozione e di insolvenza endemico e strutturale, consolidato e irreversibile;
a tale ammontare di crediti privilegiati deve sommarsi, allo stato, più di mezzo milione di euro di debito chirografario;
a ciò si aggiunga che l'ultimo bilancio depositato è per l'esercizio chiuso a 31.12.2021 e che la mancanza di documentazione contabile e fiscale rende difficoltosa la verifica della situazione economico-patrimoniale della società.
Non ripetibili le spese.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
In rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la dichiarazione di liquidazione giudiziale di cui a sentenza del Tribunale di Ravenna n. 45/2025 pubblicata il 5.6.2025
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 4.12.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1180/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. MONTEFIORI NICOLA con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA VIA CASTIGLIONE 33 RECLAMANTE contro
(C.F. ) non costituito CP_1 P.IVA_2
GIUDIZIALE non costituito Controparte_2
RESISTENTI
Con l'intervento necessario del P.M.
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Parte reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21.11.2025 richiamando le conclusioni già precisate [“Nel merito: accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna in favore di quella del Tribunale di Forlì – Cesena, revocare l'impugnata sentenza di fallimento n. 45/2025 emessa dal Tribunale di Ravenna;
B. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge.”]
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 7.7.2025 in persona del Parte_1 l.r.p.t. instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 45/25 pubblicata il 5.6.2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale – su istanza di creditrice di € Controparte_1 118.930,93 in virtù di sentenza n. 555/2024 del Tribunale di Ravenna – di revoca di d.i. ma di accertamento e condanna di a pagare) notificata unitamente a precetto – Parte_1 dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, che era rimasta contumace, ritenendo non fornita la prova, a carico del debitore, del mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII (30 mila) risultando una debitoria erariale e previdenziale di oltre 970 mila euro, ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare dei debiti erariali e previdenziali – del mancato deposito dei bilanci a partire dal 2021 e delle dichiarazioni fiscali a partire dal 2022, dell'esistenza di altri debiti coevi a quello del creditore istante, della sussistenza di 4 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi, dell'esistenza di altro decreto ingiuntivo per credito di lavoro non opposto.
Reclama la società, eccependo l'incompetenza territoriale ex art. 27 CCII per essere la sede effettiva altrove rispetto alla sede legale in Gambellara (RA); sostenendo che a seguito di sequestro penale della DDA di Bologna del febbraio 2022 (per traffico illecito di rifiuti) era rimasta inattiva per tre anni e che solo con il dissequestro nell'ottobre 2024 aveva potuto tentare di riavviare l'attività a Forlì
“appoggiandosi” ad altra società dello stesso l.r. P.J. dove doveva essere Controparte_3 individuata la sede effettiva;
produce contratto di locazione di capannone in Forlì.
Non si è costituito il creditore istante e neppure il curatore, che tuttavia ha versato in atti la relazione richiesta da questa corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare del 21.11.2025 si è riservata la decisione.
Con le note di trattazione scritta per detta udienza parte reclamante deduceva l'omessa notifica al P.M.
§§§§§§
Il reclamo non merita accoglimento e va confermata l'apertura della liquidazione giudiziale.
In primo luogo va precisato che il contraddittorio risulta pienamente integrato con tutti i soggetti aventi diritto, compreso il P.M. in sede, ritualmente comunicato dalla cancelleria in data 18.7.2025.
Nel merito, l'unica doglianza del reclamante è l'incompetenza territoriale del Tribunale ex art. 27 CCII perché, a suo dire, la sede effettiva della società sarebbe stata altrove rispetto alla sede legale in Galbellara (RA) risultanze da visura CCIAA.
La prospettazione non può essere condivisa, perché le circostanze in fatto su cui si fonda sono smentite dagli accertamenti del curatore che, in particolare, ha riscontrato, mediante accesso al cassetto fiscale, che la società ha continuato ad emettere e ricevere fatture fino all'apertura della liquidazione giudiziale, con ciò smentita la circostanza della inattività d'impresa a causa del sequestro penale disposto nel febbraio 2022 e della ripresa dell'attività solo con il dissequestro nell'ottobre del 2024 mediante “appoggio” presso altra società, sempre riferibile al medesimo Controparte_4 l.r. ma avente sede a Forlì; d'altronde, il contratto di locazione prodotto dalla reclamante non è opponibile alla procedura in mancanza di data certa e di registrazione e comunque è riferibile ad altra società, la predetta e pertanto non dimostra affatto lo spostamento dell'attività fuori Controparte_4 Ravenna. Quanto allo stato di insolvenza basti rilevare che emerge dal progetto di stato passivo al 21.10.2025 un ingente debito erariale/previdenziale per oltre 1,143 milioni di euro, per imposte, tasse e tributi non pagati della più varia natura (ritenute di acconto, addizionali IRPEF, IRES-IRAP, contributi previdenziali, tasse automobilistiche ed altro) già a partire dagli anni 2015, 2016 e successivi, il che denota evidentemente, oltre ad una sistematica strategia di lungo corso elusiva degli obblighi fiscali ed impositivi, uno stato di decozione e di insolvenza endemico e strutturale, consolidato e irreversibile;
a tale ammontare di crediti privilegiati deve sommarsi, allo stato, più di mezzo milione di euro di debito chirografario;
a ciò si aggiunga che l'ultimo bilancio depositato è per l'esercizio chiuso a 31.12.2021 e che la mancanza di documentazione contabile e fiscale rende difficoltosa la verifica della situazione economico-patrimoniale della società.
Non ripetibili le spese.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
In rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la dichiarazione di liquidazione giudiziale di cui a sentenza del Tribunale di Ravenna n. 45/2025 pubblicata il 5.6.2025
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 4.12.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina