Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1761
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con le formalità previste dall'art. 139 c.p.c., escludendo la necessità dell'invio di una seconda raccomandata in caso di consegna al portiere, in base all'orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha altresì ritenuto sufficiente la produzione della relazione di notifica e dell'estratto di ruolo per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio.

  • Rigettato
    Decadenza o prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di mancata notifica, ritenendo valida la notifica della cartella. Di conseguenza, ha ritenuto il ricorrente decaduto dalla possibilità di eccepire la perenzione o l'infondatezza della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Difetto di esistenza e sottoscrizione del ruolo

    La Corte ha ritenuto che la formazione del ruolo e la sua consegna all'esattore siano attività interne della Pubblica Amministrazione e che il ruolo contenga solo gli elementi di un atto impositivo, non una pretesa impositiva. Pertanto, non può costituire materia di doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1761
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1761
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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