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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 06/02/2026, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1761/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1894/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210011538642000 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082056134000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1275/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249082056134000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per euro 525,39 oltre accessori, congiuntamente alla sottesa cartella di pagamento n. 09720210011538642000 asseritamente notificata il 14.07.2022. Il ricorso si affidava ai seguenti motivi: a) inesistenza o nullità della notifica dell'atto prodromico, ossia della sottesa cartella, contestando sin da ora qualsiasi documento eventualmente prodotto dall'Ufficio a prova della notifica;
b) conseguente decadenza o prescrizione della pretesa tributaria;
c) difetto di esistenza e di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973 (Corte cost. 37/15).
2. L'Ufficio finanziario convenuto (Agenzia delle Entrate-Riscossione) si costituiva e presentava controdeduzioni con le quali chiedeva la riunione del presente procedimento ad altri sette procedimenti
(essendo il più remoto quello recante il n.r.g. 1884/2025) aperti contro la medesima intimazione ma avverso diverse cartelle sottese ed altresì segnalava e provava, con supporto di documentazione a corredo, l'avvenuta notifica, con le formalità di cui all'art. 139 comma 3 cpc, della cartella di pagamento, prodromica all'atto impugnato. Con ulteriore memoria depositava sentenze di rigetto di ricorsi, basati su argomenti analoghi a quelli de quibus, inoltrati dalla stessa parte ricorrente avverso la medesima intimazione per cartelle diverse.
3. La parte ricorrente replicava con ulteriore memoria con la quale segnalava la mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'invio della raccomandata richiesta dall'art. 139 comma 4 cpc dopo la consegna a mani del portiere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione perché i vari ricorsi proposti contro la medesima intimazione di pagamento in relazione a cartelle diverse si trovano in diverse fasi processuali, pendono presso diverse sezioni e alcuni risultano già decisi. Inoltre, non ricorre un caso di riunione necessaria, atteso che la medesima intimazione può essere impugnata con diversi ricorsi se e nella misura in cui si intendano contestare diverse cartelle, ciascuna per vizi propri.
2. Il ricorso è infondato. Con riguardo al primo e secondo motivo, va premesso che l'intimazione di pagamento ha nella specie assolto il compito di intimare il pagamento di una imposizione tributaria accompagnata dalla prospettazione in termini brevi di un'attività esecutiva, mentre la cartella di pagamento – atto-presupposto dell'intimazione – ha rivestito la funzione di portare a conoscenza del contribuente il convincimento dell'ente di riscossione in ordine a un determinato rapporto tributario. Secondo Cass. Sez.
U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora (ossia dell'intimazione di pagamento), la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
3. Va altresì evidenziato che l'orientamento della Cassazione in materia (ex multis, Sez. 5,
Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017) è nel senso che il contribuente, qualora impugni un'intimazione o una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario.
4. In altre parole, la facoltà riconosciuta al contribuente, al quale - coerentemente con il "principio della domanda" che caratterizza il processo tributario riformato - è lasciata la electio tra l'uno o l'altro percorso di contestazione, prevede due strade alternative: a) impugnare il solo atto successivo (notificatogli) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto - che costituisce vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente, oppure b) impugnare con l'atto consequenziale anche l'atto presupposto
(non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei suoi confronti. Il Giudice tributario investito dell'impugnazione, per conseguenza, dovrà verificare la scelta operata dal contribuente, interpretandone la domanda. Ove questi, impugnando l'atto successivo notificatogli, abbia contestato la pretesa dell'amministrazione finanziaria, la pronuncia del giudice dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. Al contrario, se il contribuente abbia fatto valere il vizio della procedura, consistito nell'omessa notifica dell'atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all'istruttoria processuale), per questo solo vizio l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato. A tale annullamento potrà (o meno) conseguire la definitiva estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza (eventualmente) previsti dall'ordinamento siano già decorsi o siano ancora pendenti: in questo secondo caso, infatti, l'amministrazione potrà rinnovare la procedura secondo la corretta sequenza procedimentale e provvedere alla notifica dell'atto precedentemente omessa.
5. Passando all'esame del caso concreto, l'eccezione di mancata notifica è infondata per le seguenti ragioni: premesso che solo l'avvenuta notificazione della cartella in tempo utile ad evitare la decadenza e prescrizione, unitamente alla mancata opposizione nel termine di legge, costituisce requisito indefettibile perché l'intimazione conservi la sua efficacia, deve osservarsi che l'ente di riscossione ha adempiuto all'onere di prova documentale della notifica della cartella menzionata, in quanto ha versato in atti documentazione probante in tal senso: risulta, infatti, esibita relata di notifica diretta dell'atto tributario con raccomandata, con le formalità previste in caso di assenza del destinatario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 139 comma 3 cpc, al quale rinvia l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 546/92.
6. Priva di pregio è l'eccezione della parte ricorrente circa il mancato invio di una successiva raccomandata di cui al comma 4 del menzionato art. 139: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982 per cui alla ricezione della raccomandata portante la cartella da parte del portiere, non occorre far seguire, a norma dell'art. 139 comma 4 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata” (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 12083 del 13/06/2016). La Cassazione è invero ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass.
n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario). Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 L. n. 890/82, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n. 600/73, art.60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionaria- di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale (con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 e cfr.
Cass.n.27319/2014), senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 primo comma del dPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all'art. 60 dPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr.
Cass. n. 14196/2014).
7. Inoltre, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. Sez. 5, sentenza n. 20769 del
21/07/2021) e, nella specie, l'Ufficio ha prodotto la relazione di notifica ai sensi del menzionato art. 139 cpc, nella quale vi è corrispondenza tra il numero riportato sulla relazione e quello della cartella, nonché l'estratto di ruolo contenente la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente.
8. Tale notifica dà luogo, per costante giurisprudenza, ad una presunzione legale di conoscenza che il destinatario può superare solo provando di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto, circostanza mai dedotta e comunque sfornita di prova. Pertanto, sono prive di pregio le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alle prove documentali esibite dall'Ufficio finanziario. Le considerazioni che precedono comportano la validità dell'intimazione, con riferimento alla cartella, sussistendo prova dell'invio dell'atto prodromico nei tempi idonei ad evitare la perenzione della pretesa tributaria. Il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di eccepire la perenzione o l'infondatezza della pretesa tributaria portata dalla cartella non potendo il contribuente proporre in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione dell'imposizione tributaria, la quale va invece impugnata con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.
9. Quanto al terzo motivo, è ius receptum che la formazione del ruolo e la sua consegna all'esattore costituiscano attività interne della P.A. (v., mutatis mutandis, Cass. n. 23251 del 2005) e, d'altro canto, le
Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19704 del 2015, hanno incidentalmente puntualizzato che il ruolo è un documento contenente unicamente gli "elementi" di un atto impositivo e non una pretesa impositiva (diretta o indiretta), per cui non incide sui diritti del contribuente e non può costituire materia di doglianza.
10. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex art. 91
c.p.c. e, nel caso di specie, anche 96 c.p.c. -, a carico della parte soccombente -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n° 42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 500,00 in favore dell'Ufficio costituito, a favore del quale va riconosciuto anche un risarcimento, ai sensi del menzionato art. 96, equitativamente determinato in ulteriori euro 500,00 per l'abuso dello strumento processuale attivato con colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro
500,00 e ad un risarcimento, ai sensi dell'art. 96 cpc, equitativamente determinato in ulteriori euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LETTIERI NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1894/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210011538642000 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082056134000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1275/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249082056134000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per euro 525,39 oltre accessori, congiuntamente alla sottesa cartella di pagamento n. 09720210011538642000 asseritamente notificata il 14.07.2022. Il ricorso si affidava ai seguenti motivi: a) inesistenza o nullità della notifica dell'atto prodromico, ossia della sottesa cartella, contestando sin da ora qualsiasi documento eventualmente prodotto dall'Ufficio a prova della notifica;
b) conseguente decadenza o prescrizione della pretesa tributaria;
c) difetto di esistenza e di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973 (Corte cost. 37/15).
2. L'Ufficio finanziario convenuto (Agenzia delle Entrate-Riscossione) si costituiva e presentava controdeduzioni con le quali chiedeva la riunione del presente procedimento ad altri sette procedimenti
(essendo il più remoto quello recante il n.r.g. 1884/2025) aperti contro la medesima intimazione ma avverso diverse cartelle sottese ed altresì segnalava e provava, con supporto di documentazione a corredo, l'avvenuta notifica, con le formalità di cui all'art. 139 comma 3 cpc, della cartella di pagamento, prodromica all'atto impugnato. Con ulteriore memoria depositava sentenze di rigetto di ricorsi, basati su argomenti analoghi a quelli de quibus, inoltrati dalla stessa parte ricorrente avverso la medesima intimazione per cartelle diverse.
3. La parte ricorrente replicava con ulteriore memoria con la quale segnalava la mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'invio della raccomandata richiesta dall'art. 139 comma 4 cpc dopo la consegna a mani del portiere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione perché i vari ricorsi proposti contro la medesima intimazione di pagamento in relazione a cartelle diverse si trovano in diverse fasi processuali, pendono presso diverse sezioni e alcuni risultano già decisi. Inoltre, non ricorre un caso di riunione necessaria, atteso che la medesima intimazione può essere impugnata con diversi ricorsi se e nella misura in cui si intendano contestare diverse cartelle, ciascuna per vizi propri.
2. Il ricorso è infondato. Con riguardo al primo e secondo motivo, va premesso che l'intimazione di pagamento ha nella specie assolto il compito di intimare il pagamento di una imposizione tributaria accompagnata dalla prospettazione in termini brevi di un'attività esecutiva, mentre la cartella di pagamento – atto-presupposto dell'intimazione – ha rivestito la funzione di portare a conoscenza del contribuente il convincimento dell'ente di riscossione in ordine a un determinato rapporto tributario. Secondo Cass. Sez.
U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora (ossia dell'intimazione di pagamento), la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
3. Va altresì evidenziato che l'orientamento della Cassazione in materia (ex multis, Sez. 5,
Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017) è nel senso che il contribuente, qualora impugni un'intimazione o una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario.
4. In altre parole, la facoltà riconosciuta al contribuente, al quale - coerentemente con il "principio della domanda" che caratterizza il processo tributario riformato - è lasciata la electio tra l'uno o l'altro percorso di contestazione, prevede due strade alternative: a) impugnare il solo atto successivo (notificatogli) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto - che costituisce vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente, oppure b) impugnare con l'atto consequenziale anche l'atto presupposto
(non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei suoi confronti. Il Giudice tributario investito dell'impugnazione, per conseguenza, dovrà verificare la scelta operata dal contribuente, interpretandone la domanda. Ove questi, impugnando l'atto successivo notificatogli, abbia contestato la pretesa dell'amministrazione finanziaria, la pronuncia del giudice dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. Al contrario, se il contribuente abbia fatto valere il vizio della procedura, consistito nell'omessa notifica dell'atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all'istruttoria processuale), per questo solo vizio l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato. A tale annullamento potrà (o meno) conseguire la definitiva estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza (eventualmente) previsti dall'ordinamento siano già decorsi o siano ancora pendenti: in questo secondo caso, infatti, l'amministrazione potrà rinnovare la procedura secondo la corretta sequenza procedimentale e provvedere alla notifica dell'atto precedentemente omessa.
5. Passando all'esame del caso concreto, l'eccezione di mancata notifica è infondata per le seguenti ragioni: premesso che solo l'avvenuta notificazione della cartella in tempo utile ad evitare la decadenza e prescrizione, unitamente alla mancata opposizione nel termine di legge, costituisce requisito indefettibile perché l'intimazione conservi la sua efficacia, deve osservarsi che l'ente di riscossione ha adempiuto all'onere di prova documentale della notifica della cartella menzionata, in quanto ha versato in atti documentazione probante in tal senso: risulta, infatti, esibita relata di notifica diretta dell'atto tributario con raccomandata, con le formalità previste in caso di assenza del destinatario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 139 comma 3 cpc, al quale rinvia l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 546/92.
6. Priva di pregio è l'eccezione della parte ricorrente circa il mancato invio di una successiva raccomandata di cui al comma 4 del menzionato art. 139: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982 per cui alla ricezione della raccomandata portante la cartella da parte del portiere, non occorre far seguire, a norma dell'art. 139 comma 4 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata” (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 12083 del 13/06/2016). La Cassazione è invero ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass.
n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario). Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 L. n. 890/82, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n. 600/73, art.60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionaria- di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale (con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 e cfr.
Cass.n.27319/2014), senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 primo comma del dPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all'art. 60 dPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr.
Cass. n. 14196/2014).
7. Inoltre, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. Sez. 5, sentenza n. 20769 del
21/07/2021) e, nella specie, l'Ufficio ha prodotto la relazione di notifica ai sensi del menzionato art. 139 cpc, nella quale vi è corrispondenza tra il numero riportato sulla relazione e quello della cartella, nonché l'estratto di ruolo contenente la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente.
8. Tale notifica dà luogo, per costante giurisprudenza, ad una presunzione legale di conoscenza che il destinatario può superare solo provando di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto, circostanza mai dedotta e comunque sfornita di prova. Pertanto, sono prive di pregio le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alle prove documentali esibite dall'Ufficio finanziario. Le considerazioni che precedono comportano la validità dell'intimazione, con riferimento alla cartella, sussistendo prova dell'invio dell'atto prodromico nei tempi idonei ad evitare la perenzione della pretesa tributaria. Il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di eccepire la perenzione o l'infondatezza della pretesa tributaria portata dalla cartella non potendo il contribuente proporre in ogni tempo azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione per sottrarsi alla preannunciata esecuzione dell'imposizione tributaria, la quale va invece impugnata con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.
9. Quanto al terzo motivo, è ius receptum che la formazione del ruolo e la sua consegna all'esattore costituiscano attività interne della P.A. (v., mutatis mutandis, Cass. n. 23251 del 2005) e, d'altro canto, le
Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19704 del 2015, hanno incidentalmente puntualizzato che il ruolo è un documento contenente unicamente gli "elementi" di un atto impositivo e non una pretesa impositiva (diretta o indiretta), per cui non incide sui diritti del contribuente e non può costituire materia di doglianza.
10. Quanto al governo delle spese, il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo perciò la condanna al relativo pagamento legittimamente essere emessa - ex art. 91
c.p.c. e, nel caso di specie, anche 96 c.p.c. -, a carico della parte soccombente -, anche d'ufficio ed in difetto di una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa (Cass. Civ., sentenza n° 42/2012), le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 500,00 in favore dell'Ufficio costituito, a favore del quale va riconosciuto anche un risarcimento, ai sensi del menzionato art. 96, equitativamente determinato in ulteriori euro 500,00 per l'abuso dello strumento processuale attivato con colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta, che si liquidano complessivamente (spese vive e onorari) in euro
500,00 e ad un risarcimento, ai sensi dell'art. 96 cpc, equitativamente determinato in ulteriori euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Nicola Lettieri