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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 6.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 41144/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Giusi Pezzella e Ales- Parte_1
sandro Aureli, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma, via Tiburtina n.603, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21
CONTUMACE
Oggetto: pagamento ratei pensione per sordità ed indennità di comunicazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Roma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa promossa avverso l , avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a godere CP_1 della pensione per sordità e dell'indennità di comunicazione ex legge 381/70 e DL 508/88
a decorrere dalla domanda amministrativa del 11.5.2022 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi della pensione per sordità “mag- giorata” dalla domanda amministrativa ( rectius dal 1.6.2022 - primo giorno del mese suc- cessivo alla presentazione della suddetta domanda ) per un importo di euro 29.374,79 o, in subordine, al pagamento dei ratei maturati e maturandi senza maggiorazione, in forza del decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo del 28.3.2024, oltre accesso- ri, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della pretesa:
- di avere proposto ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo che si concludeva, in da- ta 28.3.2024, con decreto di omologa della sussistenza delle condizioni sanitarie per il di- ritto alle provvidenze richieste a decorrere dalla domanda amministrativa del 11.5.2022;
- che nonostante la notifica del decreto di omologa in data 3.5.2024 e l'invio all' del CP_1
modello AP 70 in data 22.5.2024, la prestazione non era stata liquidata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento delle suddette provvidenze e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi in via principale della pensione “maggiorata”, in subordine senza maggiora- zione, a decorrere dalla domanda ammnistrativa, oltre accessori come per legge, con vit- toria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1
contumace.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti - in specie decreto di omologa e modello AP70 - esaurita la discussione, all'odierna udienza la causa è stata, quindi, decisa come da sentenza.
2 La domanda è fondata limitatamente alla subordinata e, in tali limiti, meritevole di acco- glimento.
Il consulente nominato in sede di ATP ha accertato la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento delle provvidenze richieste con decorrenza dalla domanda ammini- strativa del 11.5.2022 e, nonostante il decreto di omologa ed il modello AP70 risultino es- sere stati tempestivamente trasmessi, la prestazione non è stata posta in pagamento, pur decorsi i termini di legge.
Non è stata fornita per contro alcuna prova della sussistenza dei requisiti per il diritto alla maggiorazione, in difetto peraltro anche di specifica allegazione sul punto.
L' deve pertanto essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi del- CP_1
la suddetta provvidenza a decorrere dal 1.6.2022, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede in accoglimento della domanda subordinata;
- dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti che legittimano la concessione della pensione per sordità e dell'indennità di comunicazione ex legge 381/70 e DL 508/88
a decorrere dalla domanda amministrativa del 11.5.2022;
- per l'effetto, condanna l al pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi CP_1
dal 1.6.2022, oltre interessi come per legge.
- Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1
cessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Roma, 6.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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