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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10611 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37855 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37855 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 08/04/1967 , con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI FILIPPO ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 30/07/1968 , con il patrocinio dell'Avv. TICCONI FRANCESCA ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza,
adiva questo Tribunale al fine di chiedere la revoca dell'assegno dovuto a Parte_1
o in subordine la riduzione dell'assegno disposto in sede di divorzio, e di Controparte_1 disporre la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, in subordine ridurre il predetto assegno, corrispondendo direttamente alla figlia maggiorenne, nella misura ritenuta di giustizia o comunque nella misura massima di € 250,00 mensili oltre al contributo per le spese di natura medico sanitaria e sportiva nella misura del 50%, così come per le spese di natura straordinaria. Deduceva il ricorrente di aver contratto matrimonio con la resistente in data 28/07/1996, che con sentenza n. n. 13428/2019, pubblicata in data 25.06.2019, il Tribunale civile di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che le condizioni di divorzio prevedevano, tra l'altro l'obbligo del ricorrente di versare mensilmente alla sig.ra la CP_1 somma di euro 550,00 per il mantenimento della figlia, oltre il 90% delle spese straordinarie, nonché un contributo mensile pari ad euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della resistente. A sostegno della domanda odierna rappresentava che a far data dalla pronuncia di divorzio, erano sopravvenute circostanze tali da giustificare una modifica delle condizioni di divorzio, evidenziando un peggioramento della propria condizione reddituale, del patrimonio personale e della precaria condizione di salute in cui versava, sottolineando invece le mutate condizioni economiche della ex moglie la quale ormai svolgeva continuativamente attività lavorativa e della figlia la quale attualmente era divenuta maggiorenne e svolgeva Per_1 anch'essa regolare attività lavorativa.
, costituitasi in giudizio, aderiva alla richiesta di modifica delle condizioni Controparte_1 di divorzio avanzata da controparte, conformandosi alla domanda di revoca dell'assegno divorzile in proprio favore, e chiedeva di disporre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, il versamento dell'importo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16.04.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la composizione bonaria del presente giudizio;
pertanto, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni, riservava la decisione al Collegio. Pertanto, all'udienza del 16.04.2025, le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti, onde dare ad essi definitivo assetto, così come segue:
“- disporre la revoca dell'assegno di mantenimento dell'importo di euro 150,00, determinato in favore della moglie, Sig.ra Parte_2
- disporre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, in quanto assunta con contratto di apprendistato, il versamento dell'importo di Euro 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario direttamente sul conto corrente della figlia [IBAN Persona_2
[...]], con rivalutazione ISTAT di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo quanto indicato dal Protocollo di Intesa del Tribunale Ordinario di Roma.”
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento e pertanto il Tribunale ne prende atto. Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse.
2 La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al N.R.G. 37855/2024, a parziale modifica della sentenza n.13428/2019 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 25.06.2019, così decide:
- dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 01.07.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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