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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crispiano - Piazza Madonna Della Neve N 3 74012 Crispiano TA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3274 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1793/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
il ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 3274 del 14.10.2024, notificato il 07.10.2024, con il quale il Comune di Crispiano ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 517,00 a titolo di IMU anno 2019 in relazione agli immobili indicati.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Prescrizione del tributo.
2-Difetto di sottoscrizione digitale.
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI CRISPIANO, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che l'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, convertito con Legge n.
27/2020 , in considerazione della emergenza epidemiologica Covid 19, ha previsto la sospensione
(generica ed incondizionata) dei termini di accertamento (e non già della attività diretta alla adozione dell'accertamento) per la durata di 85 giorni (dal 05.03.2020 all'11,05.2020) .
La prefata sospensione, siccome, ripetesi, genericamente ed incondizionatamente disciplinata, va , pertanto, considerata applicabile a tutti i termini accertativi o prescrizionali in corso e non unicamente a quelli ricadenti nel 2020 (in tal senso già Risoluzione MEF n. 6/DF del 15.6.2020 e
Circ. AdE n. 11/E del 06.06.2020): a conferma della correttezza della superiore interpretazione il decreto della Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione intervenuto in data l 23.01.2025.
In ragione della superiore proroga il termine per la notifica dell'accertamento de quo andava, pertanto, a scadere il 26.03.2025: da qui la tempestività della notifica dell'atto impugnato (successivo a mero avviso di pagamento sempre per il 2019, rimasto inevaso).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si rileva che l'accertamento è ritualmente sottoscritto digitalmente, in calce, dal Funzionario Responsabile ex TU n. 445/2000 ed art. 20 DLgs. n. 82/2005.
Il motivo è pertanto infondato. Per quanto questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Crispiano delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Crispiano delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crispiano - Piazza Madonna Della Neve N 3 74012 Crispiano TA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3274 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1793/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
il ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 3274 del 14.10.2024, notificato il 07.10.2024, con il quale il Comune di Crispiano ha richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 517,00 a titolo di IMU anno 2019 in relazione agli immobili indicati.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Prescrizione del tributo.
2-Difetto di sottoscrizione digitale.
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI CRISPIANO, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che l'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, convertito con Legge n.
27/2020 , in considerazione della emergenza epidemiologica Covid 19, ha previsto la sospensione
(generica ed incondizionata) dei termini di accertamento (e non già della attività diretta alla adozione dell'accertamento) per la durata di 85 giorni (dal 05.03.2020 all'11,05.2020) .
La prefata sospensione, siccome, ripetesi, genericamente ed incondizionatamente disciplinata, va , pertanto, considerata applicabile a tutti i termini accertativi o prescrizionali in corso e non unicamente a quelli ricadenti nel 2020 (in tal senso già Risoluzione MEF n. 6/DF del 15.6.2020 e
Circ. AdE n. 11/E del 06.06.2020): a conferma della correttezza della superiore interpretazione il decreto della Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione intervenuto in data l 23.01.2025.
In ragione della superiore proroga il termine per la notifica dell'accertamento de quo andava, pertanto, a scadere il 26.03.2025: da qui la tempestività della notifica dell'atto impugnato (successivo a mero avviso di pagamento sempre per il 2019, rimasto inevaso).
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si rileva che l'accertamento è ritualmente sottoscritto digitalmente, in calce, dal Funzionario Responsabile ex TU n. 445/2000 ed art. 20 DLgs. n. 82/2005.
Il motivo è pertanto infondato. Per quanto questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Crispiano delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Crispiano delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)