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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3466/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/7/2025 da C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ed elettivamente domiciliati Parte_1 presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n.26, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate: «1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà, fatto salvo l'obbligo di comunicazione reciproca in considerazione della minore età del loro figlio, e si scambiano sin da adesso il reciproco consenso al rilascio dei documenti idonei all'espatrio;
2) Assegnazione casa coniugale La casa coniugale, sita in Via Lorenzo Nottolini n. 1070 - Lettera E, Lucca, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. continuerà a risiedere presso Pt_2 Parte_1 altro immobile sito in Traversa Terza di Via Teresa Bandettini n. 25, Lucca o dove meglio crede;
3) Affidamento, collocamento del figlio minore, piano genitoriale I ricorrenti chiedono che sia disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_1 paritario tra i genitori. Il calendario di incontri viene fissato come segue:
- nella prima settimana, il minore trascorrerà il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre, e il venerdì, sabato e domenica con la madre.
- Nella seconda settimana, invece, il minore trascorrerà i giorni di lunedì e martedì con la madre, il mercoledì con il padre, e giovedì nuovamente con la madre, mentre il venerdì, sabato e domenica 1 con il padre. Il presente calendario si ripeterà di settimana in settimana ed è vigente tra i due esponenti ormai da anni. Nei rispettivi giorni di pertinenza, i genitori terranno il figlio – e pure la figlia Per_1 Per_2 maggiorenne, se vorrà - a dormire presso di loro e si occuperanno di tutti gli spostamenti necessari nel corso della giornata (scuola, sport, visite mediche ecc..). I ricorrenti fanno comunque salvo ogni loro diverso accordo, sia relativamente ai giorni che agli orari di frequentazione, anche e soprattutto nel rispetto della volontà e dei desideri del figlio/i. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza in modo che il minore possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando un paritetico periodo per ciascuno. La suddivisione, sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi, verrà decisa di anno in anno dai genitori, i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze del minore. In caso di disaccordo, si applicherà il calendario settimanale sopra fissato. Entrambi i genitori potranno godere di un periodo di vacanza con il figlio di almeno dieci giorni consecutivi, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con quelle scolastiche - sportive e di vita di relazione del figlio e sempre nel rispetto della sua volontà e dei suoi desideri. Anche in questo caso, sono fatti salvi eventuali e diversi accordi che i coniugi vorranno assumere di anno in anno. 4) Contributo al mantenimento dei figli Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro 800,00 mensili (400,00 euro per figlio) che saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ciascun mese su C/C della moglie del quale quest'ultima comunicherà l'IBAN. Il suddetto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Legge. Il padre si impegna altresì a versare, direttamente a favore della figlia l'ulteriore somma di Per_2 euro 200,00 mensili che quest'ultima potrà utilizzare per le sue spese necessarie, tenuto conto della sua maggiore età. I ricorrenti contribuiranno alle spese straordinarie a favore dei figli, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Lucca al quale intendono riportarsi, nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quanto di seguito indicato:
- Le tasse universitarie della figlia saranno a totale carico del sig. Per_2 Parte_1
- Le spese mediche ordinarie di entrambi i figli saranno a totale carico della sig.ra quelle Pt_2 straordinarie (visite specialistiche, odontoiatriche, ecc.) al 50%;
- Le spese necessarie alle eventuali ripetizioni scolastiche del figlio saranno a totale carico Per_1 della sig.ra Pt_2
Le parti, al fine del rimborso a favore del genitore anticipatario, si dichiarano sin da ora disponibili a condividere le spese straordinarie che di volta in volta verranno adottate nell'interesse dei figli. L'assegno unico a favore dei figli sarà versato nella misura del 100% a favore della sig.ra Pt_2 così come per le detrazioni per figli a carico saranno usufruite al 100% dalla sig.ra Pt_2
5) Contributo al mantenimento del coniuge Il ricorrente, considerata la sua attuale maggiore capacità reddituale, contribuirà al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 400,00, che saranno versati con le stesse modalità e nei tempi di cui al punto 4) che precede. Il contributo al mantenimento della moglie sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Legge. Il sig. cede altresì alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Pt_2 medesima, la proprietà del veicolo Volkswagen T-Cross, targato GC811KL, già nella disponibilità
2 della sig.ra medesima, il cui valore è di € 15.000,00». Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 15/2/2003, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
12/7/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, con l'integrazione di cui al punto 5), come in epigrafe riportata. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 15/2/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 6, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Volume 1, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 10/12/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/7/2025 da C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ed elettivamente domiciliati Parte_1 presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n.26, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate: «1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà, fatto salvo l'obbligo di comunicazione reciproca in considerazione della minore età del loro figlio, e si scambiano sin da adesso il reciproco consenso al rilascio dei documenti idonei all'espatrio;
2) Assegnazione casa coniugale La casa coniugale, sita in Via Lorenzo Nottolini n. 1070 - Lettera E, Lucca, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. continuerà a risiedere presso Pt_2 Parte_1 altro immobile sito in Traversa Terza di Via Teresa Bandettini n. 25, Lucca o dove meglio crede;
3) Affidamento, collocamento del figlio minore, piano genitoriale I ricorrenti chiedono che sia disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento Per_1 paritario tra i genitori. Il calendario di incontri viene fissato come segue:
- nella prima settimana, il minore trascorrerà il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre, e il venerdì, sabato e domenica con la madre.
- Nella seconda settimana, invece, il minore trascorrerà i giorni di lunedì e martedì con la madre, il mercoledì con il padre, e giovedì nuovamente con la madre, mentre il venerdì, sabato e domenica 1 con il padre. Il presente calendario si ripeterà di settimana in settimana ed è vigente tra i due esponenti ormai da anni. Nei rispettivi giorni di pertinenza, i genitori terranno il figlio – e pure la figlia Per_1 Per_2 maggiorenne, se vorrà - a dormire presso di loro e si occuperanno di tutti gli spostamenti necessari nel corso della giornata (scuola, sport, visite mediche ecc..). I ricorrenti fanno comunque salvo ogni loro diverso accordo, sia relativamente ai giorni che agli orari di frequentazione, anche e soprattutto nel rispetto della volontà e dei desideri del figlio/i. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza in modo che il minore possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando un paritetico periodo per ciascuno. La suddivisione, sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi, verrà decisa di anno in anno dai genitori, i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze del minore. In caso di disaccordo, si applicherà il calendario settimanale sopra fissato. Entrambi i genitori potranno godere di un periodo di vacanza con il figlio di almeno dieci giorni consecutivi, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con quelle scolastiche - sportive e di vita di relazione del figlio e sempre nel rispetto della sua volontà e dei suoi desideri. Anche in questo caso, sono fatti salvi eventuali e diversi accordi che i coniugi vorranno assumere di anno in anno. 4) Contributo al mantenimento dei figli Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro 800,00 mensili (400,00 euro per figlio) che saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ciascun mese su C/C della moglie del quale quest'ultima comunicherà l'IBAN. Il suddetto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Legge. Il padre si impegna altresì a versare, direttamente a favore della figlia l'ulteriore somma di Per_2 euro 200,00 mensili che quest'ultima potrà utilizzare per le sue spese necessarie, tenuto conto della sua maggiore età. I ricorrenti contribuiranno alle spese straordinarie a favore dei figli, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Lucca al quale intendono riportarsi, nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quanto di seguito indicato:
- Le tasse universitarie della figlia saranno a totale carico del sig. Per_2 Parte_1
- Le spese mediche ordinarie di entrambi i figli saranno a totale carico della sig.ra quelle Pt_2 straordinarie (visite specialistiche, odontoiatriche, ecc.) al 50%;
- Le spese necessarie alle eventuali ripetizioni scolastiche del figlio saranno a totale carico Per_1 della sig.ra Pt_2
Le parti, al fine del rimborso a favore del genitore anticipatario, si dichiarano sin da ora disponibili a condividere le spese straordinarie che di volta in volta verranno adottate nell'interesse dei figli. L'assegno unico a favore dei figli sarà versato nella misura del 100% a favore della sig.ra Pt_2 così come per le detrazioni per figli a carico saranno usufruite al 100% dalla sig.ra Pt_2
5) Contributo al mantenimento del coniuge Il ricorrente, considerata la sua attuale maggiore capacità reddituale, contribuirà al mantenimento della moglie con un assegno mensile di euro 400,00, che saranno versati con le stesse modalità e nei tempi di cui al punto 4) che precede. Il contributo al mantenimento della moglie sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat come per Legge. Il sig. cede altresì alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Pt_2 medesima, la proprietà del veicolo Volkswagen T-Cross, targato GC811KL, già nella disponibilità
2 della sig.ra medesima, il cui valore è di € 15.000,00». Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 15/2/2003, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
12/7/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, con l'integrazione di cui al punto 5), come in epigrafe riportata. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 15/2/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 6, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Volume 1, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 10/12/2025. Il Presidente estensore Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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