Rigetto
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 9358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9358 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09358/2025REG.PROV.COLL.
N. 09298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9298 del 2022, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , e dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da p.e.c dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025, il consigliere CO GI e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Aldo Loiodice per parte appellata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) da decreto del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, prot. 326884 del 28 agosto 2020, recante la commutazione, a decorrere retroattivamente dal 6 febbraio 2020, della « sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio » in « sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo » del maresciallo ordinario dell’Arma dei carabinieri-OMISSIS-
b) dalle presupposte note del vice Comandante generale dell’Arma dei carabinieri numeri 322472/D5-8 del 28 febbraio 2020 e 322472/D5-17 del 1° aprile 2020.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0069488 dell’11 febbraio 2020, la direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa dispose la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 915, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei confronti del maresciallo ordinario dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- in quanto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari;
b) con ordinanza notificata il 6 febbraio 2020 il giudice per le indagini preliminari revocò all’interessato gli arresti domiciliari, poiché, pur essendo ritenuta raggiunta la gravità indiziaria, erano venute meno le esigenze cautelari;
c) con le già citate note numeri 322472/D5-8 del 28 febbraio 2020 e 322472/D5-17 del 1° aprile 2020 il vice Comandante generale dell’Arma dei carabinieri propose la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo del sottufficiale, ai sensi dell’art. 915, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010, rigettando anche l’istanza di riammissione in servizio presentata dall’interessato;
d) in data 28 agosto 2020 il Ministero della difesa emise il provvedimento sopra indicato alla lettera a) del paragrafo 1.
3. Gli atti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati da -OMISSIS- con il ricorso n. 1370 del 2020 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia e affidato a quattro motivi compendiati in: « Violazione dell’art. 12 delle Preleggi. Violazione ed errata applicazione dell’art. 915 D.lgs. 15.03.2010, n. 66. Eccesso di potere per abnormità procedimentale e per N. 01370/2020 REG.RIC. erronea presupposizione », « Violazione del principio di irretroattività del provvedimento amministrativo. Violazione degli articoli 915 e 916 D.lgs. 15.03.2010, n. 66. Eccesso di potere per abnormità procedimentale e per erronea presupposizione », « In subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenga “commutabile” in data 28.08.2020 un provvedimento estintosi il precedente 06.02.2020: Violazione ed omessa applicazione dell’art. 7 della legge 07.08.1990, n. 241. Violazione del diritto di partecipazione del militare ricorrente al procedimento amministrativo di “commutazione” della “sospensione obbligatoria” in “sospensione facoltativa” » e « Violazione dell’art. 27 della Carta Costituzionale. Violazione degli artt. 915 e 916 del Decreto Legislativo 15.03.2010, n. 66. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ».
4. L’amministrazione della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con ordinanza n. 772 del 15 dicembre 2020, il T.a.r. per la Puglia, sezione prima, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio, « con esclusiva limitazione alla decorrenza dal 6 febbraio 2020 », « restando all’opposto integra l’efficacia della disposta sospensione a partire dalla data del 21 settembre 2020 (notifica dell’atto) ».
6. Successivamente -OMISSIS- ha proposto ricorso per motivi aggiunti (dopo aver chiesto e ottenuto a tal fine un rinvio dell’udienza di discussione) avverso gli atti già impugnati, sulla base della nota del comando della legione carabinieri Puglia prot. n. 205/4-8/2020 del 15 giugno 2021, emessa su istanza dell’interessato e recante parere favorevole al suo immediato reintegro, del provvedimento del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, prot. M_D GMIL REG 2021 0326771 del 14 luglio 2021, con cui è stata disposta la cessazione degli effetti della sospensione facoltativa e della nota del comando della legione carabinieri Puglia n. 656/T-9-19-2014 del 26 agosto 2021, con cui è stata disposta l’immediata reintegrazione in servizio del sottufficiale.
7. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- del 23 settembre 2022 (notificata dall’interessato all’amministrazione in data 5 ottobre 2022), il T.a.r. per la Puglia, sezione prima, ha annullato in parte il decreto del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, prot. n. 326884 del 28 agosto 2020 di sospensione precauzionale dall’impiego del sottoufficiale, « con esclusiva limitazione alla decorrenza dal 6 febbraio 2020, restando all’opposto efficace a partire dalla data del 21 settembre 2020 (notifica dell’atto) », ha respinto i motivi aggiunti e ha compensato tra le parti le spese processuali.
8. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 29 novembre 2022 e in data 5 dicembre 2022 – il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo.
9. -OMISSIS- si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.
10. In vista dell’udienza di discussione la parte privata ha depositato una memoria, con cui ha illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni, eccependo, in particolare, l’inammissibilità dell’appello per genericità e mancanza di specifiche critiche alla sentenza gravata e comunque la sua infondatezza.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 ottobre 2025.
12. In limine litis , si rileva che non è stato proposto appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado sfavorevoli all’interessato, sicché su di essi si è formato giudicato interno.
13. In via pregiudiziale va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, siccome nel libello introduttivo è sufficientemente perimetrato il thema dedicendum .
14. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
15. Tramite l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 4 a pagina 6 del gravame e compendiato in « La decisione di che trattasi, in punto di decorrenza della sospensione precauzionale facoltativa, è erronea e dovrà essere riformata. Essa è incorsa in violazione degli artt. 916 e 917 del DLg. n. 66/2010 - cod. ord. mil. » – l’appellante ha lamentato, in sintesi, che la discrezionalità e la facoltà dell’amministrazione discendenti dagli articoli 916 e 917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell’ordinamento militare) « non vengano meno nonostante il superamento dei termini, di natura pacificamente ordinatoria, previsti dall’art. 1041 del D.P.R. n. 90/2010 per l’adozione di un provvedimento di commutazione della sospensione precauzionale da “obbligatoria” a “facoltativa”. Pertanto, il provvedimento adottato va considerato integralmente valido anche nella parte in cui fa decorrere dal 6 febbraio 2020 la sospensione facoltativa in continuità con quella obbligatoria, come previsto dalla norma richiamata ».
16. Siffatta censura è infondata.
Va premesso che l’interessato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 27 gennaio al 6 febbraio 2020 con conseguente sospensione obbligatoria dal servizio.
Dal 6 febbraio 2020 in poi, al ricorrere dei presupposti normativi, l’amministrazione avrebbe potuto disporre la sospensione facoltativa dal servizio, il che è avvenuto in data 28 agosto 2020, con provvedimento reputato legittimo a livello sostanziale dal T.a.r. (con statuizione passata in giudicato), ma meritevole di parziale annullamento sotto il profilo dell’ambito cronologico di applicazione e specificamente con riferimento alla retroattiva decorrenza dal 6 febbraio 2020.
Ciò posto, si osserva che del tutto correttamente il T.a.r. ha riscontrato l’illegittimità della suddetta retrodatazione della decorrenza del provvedimento di sospensione facoltativa di oltre 6 mesi rispetto alla data della sua adozione.
Conseguentemente è del tutto inconferente il richiamo degli appellanti all’art. 1041 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), il quale prevede i termini di conclusione dei procedimenti di competenza della direzione generale per il personale militare, in quanto il T.a.r. non ha censurato il superamento del termine massimo per l’adozione della sospensione facoltativa, bensì la retroattività del relativo provvedimento finale.
In proposito va evidenziato che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del militare sono di regola non retroattivi (pena l’emersione di un generale potere di arbitraria modulazione da parte dell’amministrazione degli effetti provvedimentali, privo di copertura legislativa o regolamentare), salva diversa, espressa e specifica previsione normativa, che, tuttavia, non si rinviene in tema di sospensione facoltativa del personale militare.
Le disposizioni del codice dell’ordinamento militare richiamate dall’appellante, infatti, non prevedono, né direttamente né indirettamente, una simile possibilità, che non può predicarsi in forza della natura precauzionale del provvedimento di sospensione facoltativa adottato ai sensi dell’art. 915, comma 2, del suddetto codice, giacché detto carattere precauzionale e lato sensu cautelare della misura della sospensione giustifica una notevole celerizzazione del procedimento, anche con limitate e transitorie compressioni del diritto di difesa del militare a fronte dell’interesse alla tutela di primarie esigenze istituzionali (fermo restando che nel caso de quo l’amministrazione ha impiegato oltre 6 per adottare il provvedimento di sospensione, dimostrando nei fatti l’assenza di una pressante esigenza cautelare), ma non legittima una retrodatazione degli effetti della sospensione, la quale, invero, rivolgendosi al passato, non può sortire alcun effetto protettivo rispetto a un pericolo di pregiudizio per il buon andamento dell’amministrazione, essendo il periculum in mora strutturalmente e necessariamente riscontrabile in proiezione futura.
Peraltro l’amministrazione in sede amministrativa non ha motivato le ragioni che avrebbero reso necessaria ovvero opportuna la retrodatazione, mentre le motivazioni prospettate in sede giurisdizionale (a prescindere dall’ammissibilità della motivazione postuma) non sono risolutive, facendo riferimento al buon andamento dell’amministrazione nonché al prestigio e alla credibilità dell’Arma dei carabinieri, la cui necessaria tutela, tuttavia, è sì perseguibile con la sospensione facoltativa del militare, ma non mediante la sua retrodatazione, la quale può incidere soltanto sul piano giuridico ma non su quello fattuale, riguardando un arco temporale ormai trascorso.
In definitiva, la disposta retrodatazione è illegittima sia in quanto – e con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione – effettuata in assenza di copertura normativa, sia poiché non sostenuta da idonea motivazione in grado di superare (ammesso che fosse possibile) l’intrinseca contraddittorietà tra il carattere interinale e cautelare del contenuto dispositivo del provvedimento e la sua retroattività, essendo questa non funzionale al perseguimento delle finalità dell’istituto della sospensione facoltativa, in tutte le sue forme, anche a seguito di commutazione da sospensione necessaria, essendo sorrette tutte dalla medesima ratio cautelare.
17. In conclusione l’appello deve essere respinto.
18. La notevole peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9298 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte privata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
BI AO, Presidente
CO GI, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO GI | BI AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.