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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 10/02/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1310/2025 proposto da Ricorrente_1 S.p.A. – P.IVA_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore difeso da Difensore_2 -
CF_Difensore_2 e Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2449/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 21/07/2016
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2008 - avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2009
- avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2010
- avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2011
- avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2012
Richieste delle parti: Ricorrente in riassunzione ed appellante: accoglimento dell'appello originariamente proposto con riferimento al capo della sentenza di primo grado oggetto di annullamento con rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione, riforma nei medesimi limiti della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio;
Resistente in riassunzione ed appellato: rigetto dell'appello originariamente proposto, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, così come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data
17.3.2025 ed iscritto a ruolo in data 15.4.2025, proponeva ricorso in riassunzione ex art. 63 d. lgs. n.
546/92 del processo originariamente pendente dinanzi a questa Corte (all'epoca denominata
Commissione Tributaria Regionale) ed iscritto a ruolo sotto il n. 4668/16 R.G.A. (del quale la contribuente era originaria parte appellante); tale processo era stato deciso e concluso dalla sentenza n.
1753/05/2019, la quale era stata impugnata con ricorso per cassazione dalla contribuente, risultata soccombente in esito ad esso. La Suprema Corte con sentenza n. 24964/24, depositata in data 17.9.2024, aveva accolto in parte il ricorso ed annullato con rinvio la già citata sentenza n. 1753/05/2019.
L'annullamento - in parte qua - interveniva in conseguenza dell'accoglimento del sesto motivo di ricorso, che lamentava la violazione degli artt. 10 L. n. 212/00, 76 d. lgs. n. 507/93, 5, 6, 7 e 12 d. lgs.
n. 472/97; di contro i residui motivi erano invece respinti.
Con il motivo poi accolto la contribuente lamentava che l'allora Commissione Regionale non aveva correttamente valutato le censure formulate con l'atto di appello a riguardo dell'illegittimità del trattamento sanzionatorio inflittole dall'ufficio impositore unitamente all'avviso di accertamento impugnato;
essa riproponeva tali censure con le quali denunciava che non era configurabile l'illecito tributario contestatole – ossia l'omessa presentazione della denuncia valevole ai fini dell'applicazione della ta.r.s.u. – e che il contegno tenuto dal Comune di Bari (all'epoca appellato) contrastava con il principio di affidamento sancito dall'art. 10 L. n. 212/00; che infine la sanzione irrogatale non era rispettosa dei principi generali stabiliti dal d. lgs. n. 472/97 e segnatamente dagli articoli prima elencati. La contribuente con il proprio ricorso chiedeva la decisione della controversia in punto di merito, sottintendendo che instava per l'accoglimento del relativo motivo di appello a suo tempo proposto
(segnatamente, il quarto motivo di appello) e per la conseguente riforma parziale della sentenza n.
2449/12/2016 emessa dalla Commissione Provinciale di Bari all'esito del giudizio di primo grado. Si costituiva il Comune di Bari con proprio atto di controdeduzioni con il quale invece insisteva per il rigetto dell'appello originario e la conferma della citata sentenza di primo grado.
Quest'ultima aveva deciso l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 3229 (n. 287173 di prot.) del 20.12.2013 emesso dal Comune di Bari in tale data 15.5.2014 e notificato alla contribuente in data
3.1.2014.
Con tale avviso di accertamento, relativo agli anni di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, l'ufficio impositore, ai sensi del d. lgs. n. 507/93, assoggettava alla ta.r.s.u. una superficie dell'estensione di mq.
2430 ricadente all'interno della sede della contribuente, ubicata in Bari alla Indirizzo_1
; esso in particolare sosteneva che tale porzione dell'area occupata dalla sede dell'attività imprenditoriale della contribuente non fosse esente dal tributo ma che al contrario vi fosse soggetta in quanto rientrante nella categoria 18 dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione della ta.r.s.u., categoria che contemplava “le aree all'aperto destinate ad esercizi pubblici”; precisava che la superficie in questione, adibita al parcheggio dei veicoli della clientela e dei fornitori, andava considerata un'area scoperta operativa e pertanto assoggettata alla tassa.
Ne conseguiva che erano liquidati e chiesti in pagamento € 183.878,00 a titolo di ta.r.s.u. (oltre ad €
18.387,81 a titolo di addizionale al 10% e di € 7.355,14 a titolo di tributo provinciale), al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza prevista dall'art. 1 commi 165, 168 e 171 L.
n. 296/06 e della sanzione pecuniaria contestualmente inflitta, pari nel dettaglio ad € 148.205,70.
La sentenza pronunciata dalla Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso ed aveva affermato che l'atto impositivo era corredato da adeguata motivazione, che la pretesa creditoria dell'ufficio impositore era fondata poiché la superficie colpita dal tributo era idonea a produrre rifiuti e che il trattamento sanzionatorio era legittimo.
La contribuente aveva interposto appello con cui chiedeva la riforma di tale sentenza;
le doglianze articolate con tale gravame denunciavano l'invalidità dell'atto impositivo e l'infondatezza della pretesa da esso recepita ed, in conseguenza, l'erroneità delle conclusioni rassegnate dalla sentenza di primo grado.
La contribuente si era costituita con proprie controdeduzioni a mezzo delle quali chiedeva il rigetto del gravame.
Questa Corte, come anticipato, aveva accolto il gravame con la sentenza n. 1753/05/2019; essa era annullata dalla sentenza n. 24964/24 della Suprema Corte di Cassazione, la quale disponeva il rinvio degli atti a questo ufficio giudiziario seppur in diversa composizione. Introdotto il giudizio di rinvio ed instaurato ritualmente il contraddittorio processuale, in data
10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. c.p.c..
Appare necessario rammentare che la Suprema Corte, nella fase rescindente del giudizio di legittimità, ha proceduto all'annullamento parziale della sentenza n. 1753/05/2019 emessa da questa Corte poiché ha affermato, in accoglimento del sesto motivo del ricorso proposto dalla contribuente, che la decisione condensata nel capo relativo al trattamento sanzionatorio ad essa inflitto era erronea poiché non aveva tenuto conto che la società appellante aveva comunque presentato una denuncia a mezzo della quale dichiarava di possedere gli immobili poi colpiti dal tributo;
pertanto, non le si poteva contestare l'illecito tributario consistente nell'omessa presentazione della denuncia ma quello, diverso e contemplato dall'art. 76 comma 2 d.lgs. n. 507/93, consistente nell'infedeltà del suo contenuto. Ne consegue che l'illecito tributario contestato alla contribuente nell'avviso di accertamento impugnato va sussunto nella fattispecie disciplinata dall'art. 76 comma 2 d. lgs. n. 507/93.
Tanto premesso, deve osservarsi che questa Corte è chiamata ad applicare nel presente giudizio tale principio di diritto, sul quale si è formato il giudicato;
nell'attuale fase rescissoria – che di tale giudizio forma oggetto – è necessario definire le ricadute della sua applicazione sulla pretesa punitiva esercitata dal Comune di Bari.
L'art. 76 comma 2 d. lgs. n. 507/93 (nella formulazione vigente ratione temporis) prevede che “Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele”.
La condotta illecita commessa dalla società appellante ricade nell'ambito di applicazione di tale norma ed appare evidente che le si debba applicare il disposto del primo periodo di tale comma, il quale reprime l'infedeltà della denuncia con una sanzione pecuniaria computata in misura ricompresa tra il
50% ed il 100% del maggior tributo emergente dall'attività di accertamento.
Orbene, alla luce dell'esito del giudizio di legittimità, non è in contestazione che la “maggior tassa dovuta” sia pari ad € 29.232,90 per le annualità 2008 e 2009, ad € 38.005,20 per le annualità 2010 e
2011 e ad € 49.401,90 per l'anno 2012.
Questi importi, secondo la previsione dell'art. 76 comma 2 d. lgs. n. 507/93 già citato, rappresentano il massimo edittale della penalità suscettibile di essere irrogata.
Il minimo edittale è invece pari ad € 14.616,45 per le annualità 2008 e 2009, ad € 19.002,60 per le annualità 2010 e 2011 e ad € 24.700,95 per l'anno di imposta 2012.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 24964/24, non ha censurato il criterio di calcolo del trattamento sanzionatorio utilizzato dall'ufficio impositore, il quale – come si intuisce dalla lettura del testo dell'avviso di accertamento (pag. n. 1) – fa leva sull'istituto previsto dall'art. 12 comma 5 d. lgs. n.
472/97 (c.d. “cumulo giuridico”). Tale istituto viene in rilievo poiché gli illeciti tributari contestati alla contribuente sono identici (ed hanno perciò la stessa indole) e sono stati commessi in periodi di imposta diversi.
Infatti, l'art. 12 comma 5 primo periodo d. lgs. n. 472/97 (nella formulazione vigente ratione temporis) recita “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. La c.d. “sanzione base” va individuata ai sensi dell'art. 12 comma 1 medesimo d. lgs. n. 472/97 ossia nella “sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio”.
La dosimetria sanzionatoria va esercitata in considerazione dei criteri stabiliti dall'art. 7 d. lgs. n. 472/97, i cui commi 1 e 2 dispongono che nella determinazione dell'entità della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione (desunta anche dalla condotta dell'autore), all'opera svolta dall'autore dell'illecito per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze, alla personalità e alle condizioni economiche e sociali dell'autore dell'illecito ed ai suoi precedenti fiscali.
Nel caso di specie la Corte ritiene che debba attribuirsi peculiare risalto alla gravità della violazione, la quale si è protratta – attraverso una condotta connotata da permanenza – quantomeno per cinque anni di imposta (il numero di anni sarebbe in realtà maggiore ma il provvedimento di irrogazione ne prende in esame soltanto cinque); e che debba d'altro canto tenersi in considerazione la mancata contestazione alla contribuente di alcun precedente fiscale.
Pertanto, appare equo a questa Corte prendere a riferimento, come “momento iniziale” del calcolo della sanzione pecuniaria da infliggere, il minimo edittale previsto per l'illecito che ha ad oggetto l'evasione del tributo più consistente, che è quello dovuto per l'anno di imposta 2012: esso è pari ad €
24.700,95. Appare altresì equo incrementare tale valore, ai sensi dell'art. 12 comma 1 d. lgs. n. 472/97 (che prevede un aumento dal quarto al doppio), sino ad € 41.018,25 (ossia in una misura vicina ai due terzi).
€ 41.018,25 è il valore della violazione più grave.
Alla luce dei medesimi criteri già richiamati, tale importo può essere aumentato fino al triplo ai sensi dell'art. 12 comma 5 d. lgs. n. 472/97: si ottiene in tal modo l'ammontare definitivo del trattamento sanzionatorio che è pari ad € 123.054,75.
Va da ultimo osservato che la sentenza n. 24964/24 della Suprema Corte, sebbene a pag. n. 17 disponga l'accoglimento del sesto motivo di ricorso “relativamente alla misura delle sanzioni ed interessi”, nulla dispone con riferimento agli interessi, in ordine ai quali non è espressa alcuna censura né formulato alcun principio di diritto. In definitiva, il provvedimento di irrogazione contestuale all'avviso di accertamento n. 3229 (n.
287173 di prot.) del 20.12.2013 emesso dal Comune di Bari in tale data 15.5.2014, sanziona l'illecito tributario previsto dall'art. 76 comma 2 d. lgs. n. 507/93 ossia l'infedeltà del contenuto delle denunce previste dall'art. 70 medesimo d. lgs. (in data 4.10.1999 ed in data 14.10.2010), dovendo così intendersi riqualificato l'illecito originariamente contestato (omessa presentazione della denuncia); in tali termini esso deve intendersi legittimo e fondato;
fondata deve quindi considerarsi la pretesa punitiva ad esso da esso manifestata che può compendiarsi nell'inflizione di una sanzione pecuniaria in definitiva pari ad € 123.054,75. Le spese e gli onorari di giudizio vanno liquidati in riferimento a tutti i gradi di giudizio finora celebrati ai sensi del d.m. n. 55/2014, vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass.
SS.UU. civili sent. n. 17406/12); essi sono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 50% prevista dall'art. 4 comma 1 d.m. predetto e dell'ulteriore decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 11.000,00 (€ 2.700,00 per il processo di primo grado;
€
2.800,00 per il processo di secondo grado;
€ 2.700,00 per il giudizio di legittimità; € 2.800,00 per il giudizio di rinvio).
In considerazione del complessivo corso del giudizio (che ha visto la Ricorrente_1 S.p.A. vittoriosa dinanzi alla Corte di Cassazione anche se solo in relazione ad un motivo di ricorso), tali spese ed onorari di causa ai sensi dell'art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92 possono essere compensati nella misura di 1/4; i rimanenti 3/4 del loro ammontare, pari ad € 8.250,00, vanno posti a carico dell'originaria appellante che va pertanto condannata a corrispondere tale importo al Comune di Bari, oltre al rimborso delle spese generali come per legge (nonché, limitatamente al solo giudizio di cassazione, all'i.v.a ed al c.a.p. come per legge).
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in esito al giudizio di rinvio celebrato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 2449/12/2016 della
C.t.p. di Bari, così decide:
Ricorrente_1accoglie l'appello originariamente proposto dalla S.p.A. con esclusivo riguardo alla sussunzione dell'illecito ad essa contestato nella fattispecie disciplinata dall'art. 76 comma 2 periodo primo d. lgs. n. 507/93; conferma nel resto la sentenza n. 2449/12/2016 della C.t.p. di Bari;
per l'effetto, condanna la Ricorrente_1 S.p.A. al pagamento in favore del Comune di Bari di una sanzione pecuniaria complessivamente pari ad € 123.054,75; liquida le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura di € 11.000,00, ne dispone la compensazione
Ricorrente_1nella misura di 1/4 e pone i residui 3/4 del loro ammontare a carico della S.p.A, che pertanto condanna a pagare al Comune di Bari a tale titolo € 8.250,00 oltre al rimborso delle spese generali (nonché, limitatamente al solo giudizio di cassazione, all'i.v.a ed al c.a.p. come per legge).
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1310/2025 proposto da Ricorrente_1 S.p.A. – P.IVA_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore difeso da Difensore_2 -
CF_Difensore_2 e Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 2449/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 21/07/2016
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2008 - avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2009
- avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2010
- avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2011
- avviso di accertamento n. 3229 tarsu/tia 2012
Richieste delle parti: Ricorrente in riassunzione ed appellante: accoglimento dell'appello originariamente proposto con riferimento al capo della sentenza di primo grado oggetto di annullamento con rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione, riforma nei medesimi limiti della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio;
Resistente in riassunzione ed appellato: rigetto dell'appello originariamente proposto, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, così come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data
17.3.2025 ed iscritto a ruolo in data 15.4.2025, proponeva ricorso in riassunzione ex art. 63 d. lgs. n.
546/92 del processo originariamente pendente dinanzi a questa Corte (all'epoca denominata
Commissione Tributaria Regionale) ed iscritto a ruolo sotto il n. 4668/16 R.G.A. (del quale la contribuente era originaria parte appellante); tale processo era stato deciso e concluso dalla sentenza n.
1753/05/2019, la quale era stata impugnata con ricorso per cassazione dalla contribuente, risultata soccombente in esito ad esso. La Suprema Corte con sentenza n. 24964/24, depositata in data 17.9.2024, aveva accolto in parte il ricorso ed annullato con rinvio la già citata sentenza n. 1753/05/2019.
L'annullamento - in parte qua - interveniva in conseguenza dell'accoglimento del sesto motivo di ricorso, che lamentava la violazione degli artt. 10 L. n. 212/00, 76 d. lgs. n. 507/93, 5, 6, 7 e 12 d. lgs.
n. 472/97; di contro i residui motivi erano invece respinti.
Con il motivo poi accolto la contribuente lamentava che l'allora Commissione Regionale non aveva correttamente valutato le censure formulate con l'atto di appello a riguardo dell'illegittimità del trattamento sanzionatorio inflittole dall'ufficio impositore unitamente all'avviso di accertamento impugnato;
essa riproponeva tali censure con le quali denunciava che non era configurabile l'illecito tributario contestatole – ossia l'omessa presentazione della denuncia valevole ai fini dell'applicazione della ta.r.s.u. – e che il contegno tenuto dal Comune di Bari (all'epoca appellato) contrastava con il principio di affidamento sancito dall'art. 10 L. n. 212/00; che infine la sanzione irrogatale non era rispettosa dei principi generali stabiliti dal d. lgs. n. 472/97 e segnatamente dagli articoli prima elencati. La contribuente con il proprio ricorso chiedeva la decisione della controversia in punto di merito, sottintendendo che instava per l'accoglimento del relativo motivo di appello a suo tempo proposto
(segnatamente, il quarto motivo di appello) e per la conseguente riforma parziale della sentenza n.
2449/12/2016 emessa dalla Commissione Provinciale di Bari all'esito del giudizio di primo grado. Si costituiva il Comune di Bari con proprio atto di controdeduzioni con il quale invece insisteva per il rigetto dell'appello originario e la conferma della citata sentenza di primo grado.
Quest'ultima aveva deciso l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 3229 (n. 287173 di prot.) del 20.12.2013 emesso dal Comune di Bari in tale data 15.5.2014 e notificato alla contribuente in data
3.1.2014.
Con tale avviso di accertamento, relativo agli anni di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, l'ufficio impositore, ai sensi del d. lgs. n. 507/93, assoggettava alla ta.r.s.u. una superficie dell'estensione di mq.
2430 ricadente all'interno della sede della contribuente, ubicata in Bari alla Indirizzo_1
; esso in particolare sosteneva che tale porzione dell'area occupata dalla sede dell'attività imprenditoriale della contribuente non fosse esente dal tributo ma che al contrario vi fosse soggetta in quanto rientrante nella categoria 18 dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione della ta.r.s.u., categoria che contemplava “le aree all'aperto destinate ad esercizi pubblici”; precisava che la superficie in questione, adibita al parcheggio dei veicoli della clientela e dei fornitori, andava considerata un'area scoperta operativa e pertanto assoggettata alla tassa.
Ne conseguiva che erano liquidati e chiesti in pagamento € 183.878,00 a titolo di ta.r.s.u. (oltre ad €
18.387,81 a titolo di addizionale al 10% e di € 7.355,14 a titolo di tributo provinciale), al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza prevista dall'art. 1 commi 165, 168 e 171 L.
n. 296/06 e della sanzione pecuniaria contestualmente inflitta, pari nel dettaglio ad € 148.205,70.
La sentenza pronunciata dalla Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso ed aveva affermato che l'atto impositivo era corredato da adeguata motivazione, che la pretesa creditoria dell'ufficio impositore era fondata poiché la superficie colpita dal tributo era idonea a produrre rifiuti e che il trattamento sanzionatorio era legittimo.
La contribuente aveva interposto appello con cui chiedeva la riforma di tale sentenza;
le doglianze articolate con tale gravame denunciavano l'invalidità dell'atto impositivo e l'infondatezza della pretesa da esso recepita ed, in conseguenza, l'erroneità delle conclusioni rassegnate dalla sentenza di primo grado.
La contribuente si era costituita con proprie controdeduzioni a mezzo delle quali chiedeva il rigetto del gravame.
Questa Corte, come anticipato, aveva accolto il gravame con la sentenza n. 1753/05/2019; essa era annullata dalla sentenza n. 24964/24 della Suprema Corte di Cassazione, la quale disponeva il rinvio degli atti a questo ufficio giudiziario seppur in diversa composizione. Introdotto il giudizio di rinvio ed instaurato ritualmente il contraddittorio processuale, in data
10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. c.p.c..
Appare necessario rammentare che la Suprema Corte, nella fase rescindente del giudizio di legittimità, ha proceduto all'annullamento parziale della sentenza n. 1753/05/2019 emessa da questa Corte poiché ha affermato, in accoglimento del sesto motivo del ricorso proposto dalla contribuente, che la decisione condensata nel capo relativo al trattamento sanzionatorio ad essa inflitto era erronea poiché non aveva tenuto conto che la società appellante aveva comunque presentato una denuncia a mezzo della quale dichiarava di possedere gli immobili poi colpiti dal tributo;
pertanto, non le si poteva contestare l'illecito tributario consistente nell'omessa presentazione della denuncia ma quello, diverso e contemplato dall'art. 76 comma 2 d.lgs. n. 507/93, consistente nell'infedeltà del suo contenuto. Ne consegue che l'illecito tributario contestato alla contribuente nell'avviso di accertamento impugnato va sussunto nella fattispecie disciplinata dall'art. 76 comma 2 d. lgs. n. 507/93.
Tanto premesso, deve osservarsi che questa Corte è chiamata ad applicare nel presente giudizio tale principio di diritto, sul quale si è formato il giudicato;
nell'attuale fase rescissoria – che di tale giudizio forma oggetto – è necessario definire le ricadute della sua applicazione sulla pretesa punitiva esercitata dal Comune di Bari.
L'art. 76 comma 2 d. lgs. n. 507/93 (nella formulazione vigente ratione temporis) prevede che “Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele”.
La condotta illecita commessa dalla società appellante ricade nell'ambito di applicazione di tale norma ed appare evidente che le si debba applicare il disposto del primo periodo di tale comma, il quale reprime l'infedeltà della denuncia con una sanzione pecuniaria computata in misura ricompresa tra il
50% ed il 100% del maggior tributo emergente dall'attività di accertamento.
Orbene, alla luce dell'esito del giudizio di legittimità, non è in contestazione che la “maggior tassa dovuta” sia pari ad € 29.232,90 per le annualità 2008 e 2009, ad € 38.005,20 per le annualità 2010 e
2011 e ad € 49.401,90 per l'anno 2012.
Questi importi, secondo la previsione dell'art. 76 comma 2 d. lgs. n. 507/93 già citato, rappresentano il massimo edittale della penalità suscettibile di essere irrogata.
Il minimo edittale è invece pari ad € 14.616,45 per le annualità 2008 e 2009, ad € 19.002,60 per le annualità 2010 e 2011 e ad € 24.700,95 per l'anno di imposta 2012.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 24964/24, non ha censurato il criterio di calcolo del trattamento sanzionatorio utilizzato dall'ufficio impositore, il quale – come si intuisce dalla lettura del testo dell'avviso di accertamento (pag. n. 1) – fa leva sull'istituto previsto dall'art. 12 comma 5 d. lgs. n.
472/97 (c.d. “cumulo giuridico”). Tale istituto viene in rilievo poiché gli illeciti tributari contestati alla contribuente sono identici (ed hanno perciò la stessa indole) e sono stati commessi in periodi di imposta diversi.
Infatti, l'art. 12 comma 5 primo periodo d. lgs. n. 472/97 (nella formulazione vigente ratione temporis) recita “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. La c.d. “sanzione base” va individuata ai sensi dell'art. 12 comma 1 medesimo d. lgs. n. 472/97 ossia nella “sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio”.
La dosimetria sanzionatoria va esercitata in considerazione dei criteri stabiliti dall'art. 7 d. lgs. n. 472/97, i cui commi 1 e 2 dispongono che nella determinazione dell'entità della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione (desunta anche dalla condotta dell'autore), all'opera svolta dall'autore dell'illecito per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze, alla personalità e alle condizioni economiche e sociali dell'autore dell'illecito ed ai suoi precedenti fiscali.
Nel caso di specie la Corte ritiene che debba attribuirsi peculiare risalto alla gravità della violazione, la quale si è protratta – attraverso una condotta connotata da permanenza – quantomeno per cinque anni di imposta (il numero di anni sarebbe in realtà maggiore ma il provvedimento di irrogazione ne prende in esame soltanto cinque); e che debba d'altro canto tenersi in considerazione la mancata contestazione alla contribuente di alcun precedente fiscale.
Pertanto, appare equo a questa Corte prendere a riferimento, come “momento iniziale” del calcolo della sanzione pecuniaria da infliggere, il minimo edittale previsto per l'illecito che ha ad oggetto l'evasione del tributo più consistente, che è quello dovuto per l'anno di imposta 2012: esso è pari ad €
24.700,95. Appare altresì equo incrementare tale valore, ai sensi dell'art. 12 comma 1 d. lgs. n. 472/97 (che prevede un aumento dal quarto al doppio), sino ad € 41.018,25 (ossia in una misura vicina ai due terzi).
€ 41.018,25 è il valore della violazione più grave.
Alla luce dei medesimi criteri già richiamati, tale importo può essere aumentato fino al triplo ai sensi dell'art. 12 comma 5 d. lgs. n. 472/97: si ottiene in tal modo l'ammontare definitivo del trattamento sanzionatorio che è pari ad € 123.054,75.
Va da ultimo osservato che la sentenza n. 24964/24 della Suprema Corte, sebbene a pag. n. 17 disponga l'accoglimento del sesto motivo di ricorso “relativamente alla misura delle sanzioni ed interessi”, nulla dispone con riferimento agli interessi, in ordine ai quali non è espressa alcuna censura né formulato alcun principio di diritto. In definitiva, il provvedimento di irrogazione contestuale all'avviso di accertamento n. 3229 (n.
287173 di prot.) del 20.12.2013 emesso dal Comune di Bari in tale data 15.5.2014, sanziona l'illecito tributario previsto dall'art. 76 comma 2 d. lgs. n. 507/93 ossia l'infedeltà del contenuto delle denunce previste dall'art. 70 medesimo d. lgs. (in data 4.10.1999 ed in data 14.10.2010), dovendo così intendersi riqualificato l'illecito originariamente contestato (omessa presentazione della denuncia); in tali termini esso deve intendersi legittimo e fondato;
fondata deve quindi considerarsi la pretesa punitiva ad esso da esso manifestata che può compendiarsi nell'inflizione di una sanzione pecuniaria in definitiva pari ad € 123.054,75. Le spese e gli onorari di giudizio vanno liquidati in riferimento a tutti i gradi di giudizio finora celebrati ai sensi del d.m. n. 55/2014, vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass.
SS.UU. civili sent. n. 17406/12); essi sono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 50% prevista dall'art. 4 comma 1 d.m. predetto e dell'ulteriore decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 11.000,00 (€ 2.700,00 per il processo di primo grado;
€
2.800,00 per il processo di secondo grado;
€ 2.700,00 per il giudizio di legittimità; € 2.800,00 per il giudizio di rinvio).
In considerazione del complessivo corso del giudizio (che ha visto la Ricorrente_1 S.p.A. vittoriosa dinanzi alla Corte di Cassazione anche se solo in relazione ad un motivo di ricorso), tali spese ed onorari di causa ai sensi dell'art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92 possono essere compensati nella misura di 1/4; i rimanenti 3/4 del loro ammontare, pari ad € 8.250,00, vanno posti a carico dell'originaria appellante che va pertanto condannata a corrispondere tale importo al Comune di Bari, oltre al rimborso delle spese generali come per legge (nonché, limitatamente al solo giudizio di cassazione, all'i.v.a ed al c.a.p. come per legge).
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in esito al giudizio di rinvio celebrato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 2449/12/2016 della
C.t.p. di Bari, così decide:
Ricorrente_1accoglie l'appello originariamente proposto dalla S.p.A. con esclusivo riguardo alla sussunzione dell'illecito ad essa contestato nella fattispecie disciplinata dall'art. 76 comma 2 periodo primo d. lgs. n. 507/93; conferma nel resto la sentenza n. 2449/12/2016 della C.t.p. di Bari;
per l'effetto, condanna la Ricorrente_1 S.p.A. al pagamento in favore del Comune di Bari di una sanzione pecuniaria complessivamente pari ad € 123.054,75; liquida le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura di € 11.000,00, ne dispone la compensazione
Ricorrente_1nella misura di 1/4 e pone i residui 3/4 del loro ammontare a carico della S.p.A, che pertanto condanna a pagare al Comune di Bari a tale titolo € 8.250,00 oltre al rimborso delle spese generali (nonché, limitatamente al solo giudizio di cassazione, all'i.v.a ed al c.a.p. come per legge).
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso