Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 10/02/2026, n. 475
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del trattamento sanzionatorio

    La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo alla misura delle sanzioni, annullando con rinvio la precedente sentenza. La Corte di Giustizia Tributaria ha riqualificato l'illecito come infedeltà della denuncia ai sensi dell'art. 76 comma 2 d.lgs. n. 507/93 e ha rideterminato la sanzione.

  • Accolto
    Determinazione della sanzione pecuniaria

    La Corte ha rideterminato la sanzione pecuniaria applicando il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 comma 5 d.lgs. n. 472/97, considerando la gravità della violazione protrattasi per più anni e la mancanza di precedenti fiscali della contribuente, fissando la sanzione in € 123.054,75.

  • Altro
    Liquidazione spese legali

    Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state liquidate in € 11.000,00, compensate per 1/4 e i residui 3/4 (€ 8.250,00) posti a carico della contribuente.

  • Altro
    Rigetto dell'appello originariamente proposto

    La Corte ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello solo in relazione alla sussunzione dell'illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 10/02/2026, n. 475
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 475
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo