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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9093 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice RM LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31375/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, Parte_1 P.IVA_1 13 20122 MILANO presso l'Avvocato ZEROLI ANDREA, che la/lo rappresenta e difende
Appellante
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE Controparte_1 C.F._1 41 60025 Loreto presso l'Avvocato MARIANI MONIA
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza 959/2024, depositata in cancelleria il 1 febbraio 2024, mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott. Giorgio Di Giorgi, nell'ambito del giudizio R.G.N. 22310/2023:
Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 959/2024, assolvere da ogni pretesa Parte_1
pagina 1 di 5 restitutoria avanzata da per conto del Signor in relazione al contratto Parte_2 Controparte_1 di finanziamento n. 533553, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannare parte appellata alla restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi;
Parte_1
Con compensazione delle spese e compensi del primo grado di giudizio e vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio.
Sempre nel merito, ma in via di subordine rispetto alla precedente conclusione, nel non creduto caso di accoglimento delle domande formulate da controparte con riferimento al contratto n. 533553, accertare la violazione, da parte del Giudice di prime della violazione del D.M. 55/2014 in materia di liquidazione dei compensi legali e conseguentemente rideterminarne l'ammontare dei compensi tenuto conto delle fasi effettivamente svolte in primo grado, condannando parte appellata alla restituzione a favore di parte appellante degli importi versati in eccedenza a titolo di spese legali da Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado;
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativamente al presente giudizio di appello.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 959/2024 pubblicata in data 1.02.2024 e, per l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello alla sentenza n. 959/2024 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano in data 24.01.2024 che ha accolto la domanda di procuratrice speciale di Parte_2 [...]
volta alla condanna alla restituzione della somma di € 1.069,16 oltre interessi legali dovuta CP_1 ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. a seguito dell'anticipata estinzione dei contratti di finanziamento n.
508676 e n. 533553 mediante cessione del quinto dello stipendio e della somma di € 1.043 per spese di lite.
La sentenza di primo grado - accertata l'assenza di contestazioni riguardo all'entità dei rimborsi - ha ritenuto erronea la tesi di parte convenuta che sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B. per essere il rapporto di lavoro cessato per volontà del datore di lavoro pagina 2 di 5 L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza relativamente al contratto n. 533553 e alle spese di lite ribadendo l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB. Ha dedotto inoltre che, essendo i costi connessi alla stipulazione del contratto e non alla sua durata, non dovevano essere restituiti in caso di anticipata estinzione non rilevando il profilo temporale. In ogni caso ha sostenuto l'erroneità del criterio applicato del pro-rata temporis dovendo, a suo dire, essere preferito quello della curva degli interessi.
Ha censurato infine la quantificazione delle spese di lite – pari ad € 1.000 - per essere le stesse superiori a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento. Ha concluso chiedendo la compensazione delle spese per il primo grado e la condanna della controparte alla rifusione di quelle relative al presente grado.
Si è costituita contestando la fondatezza delle censure così concludendo per il rigetto Parte_2 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza in data 13.11.25 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni riportate nell'epigrafe.
L'appello è parzialmente fondato.
In primo luogo, si deve valutare l'applicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. – contestata dall'appellante – posto che l'estinzione del finanziamento è conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Questa è avvenuta in data 20.06.2018 a seguito della comunicazione effettuata in data 13.07.2018 dall'
- datrice di lavoro di - alla finanziatrice Controparte_2 Controparte_1 Parte_3
Considerato che il contratto di finanziamento risale al 06.10.2014 e l'estinzione al 30.06.2018, la norma di riferimento è l'art. 125-sexies T.U.B. - come introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento ed attuazione della direttiva 2008/48/CE - nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale articolo ha dato attuazione alla direttiva europea che, all'art. 3, definisce il costo totale del credito come “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
Conformemente all'orientamento di questo Tribunale espresso in numerose decisioni relative a controversie analoghe, la ratio della norma consiste nella necessità di garantire al consumatore una protezione elevata, evitando al contempo che la mutuante consegua un indebito arricchimento.
pagina 3 di 5 Ai fini del rimborso delle somme dovute ex art. 125 sexies T.U.B. assume rilievo in sé la risoluzione del rapporto di lavoro – indipendentemente dalla circostanza che sia o meno disposta dal datore di lavoro – posto che in entrambi i casi si verifica l'estinzione anticipata del finanziamento: per tali ipotesi
- pur differenti - permane la medesima esigenza di tutela del consumatore, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria, cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale.
Del resto, non si comprende - né l'appellante lo ha chiarito in modo efficace - per quale ragione le due fattispecie - pur dando luogo al medesimo risultato dell'estinzione anticipata del finanziamento - dovrebbero essere trattate diversamente in relazione ai costi da rimborsare al finanziato.
Neppure è conferente il richiamo all'art. 6-bis comma 3, lett. b), d.P.R. n. 180/1950 - che delega alla
Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto - che, secondo la tesi di parte appellante, manterrebbe in vigore la distinzione tra costi recurring e up front, con diverso regime di rimborsabilità. E' la stessa disposizione – infatti - a richiamare espressamente le norme di cui al Capo II del Titolo VI del T.U.B., ove è compreso l'art. 125 sexies.
Pertanto, non può dubitarsi del fatto che la norma applicabile al caso di specie sia l'art. 125-sexies
T.U.B. interpretata in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria, successivamente recepiti dalla giurisprudenza nazionale.
Devono, pertanto, essere restituite le componenti del costo totale del credito, ivi incluse le spese fisse pattuite nel contratto e le commissioni accessorie secondo quanto disposto dalla pronuncia gravata.
Parimenti infondata è la censura relativa al criterio utilizzato per la quantificazione ossia il pro rata temporis in luogo del criterio della curva degli interessi.
L'art. 125-sexies T.U.B. attualmente vigente, in conseguenza delle modifiche avvenute nel 2021, prevede che “Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”: tale disposizione non è applicabile al contratto - risalente al 2014 – ed opinare diversamente equivale a violare il principio di irretroattività delle norme di legge di cui all'art. 11 delle Preleggi.
Del resto il criterio pro rata temporis è costantemente applicato tanto dall'ABF che dai giudici di merito poiché idoneo a realizzare un'equa riduzione dei costi da riconoscersi al mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito.
L'importo da rimborsare viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Pertanto, la decisione di primo grado deve essere confermata anche in relazione a tale profilo.
Risulta – di contro – fondata la censura relativa alle spese di lite.
La liquidazione dell'importo di € 1.043 oltre spese generali ed accessori di legge a fronte del valore della causa pari ad € 1.069,16 risulta del tutto sproporzionata e difforme dai valori tabellari di cui al pagina 4 di 5 d.m. 55/2014. Né la statuizione risulta motivata posto che il giudice di Pace si è limitato a richiamare il principio di soccombenza che attiene al diverso profilo dell'onere della spesa.
In accoglimento di tale motivo d'appello, pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli importi liquidati a titolo di spese di lite a carico di devono essere Parte_1 rideterminati in € 519, così calcolati in base ai parametri massimi dello scaglione di riferimento secondo le tabelle di cui al d.m. 55/2014 cui devono aggiungersi € 43 a titolo di contributo unificato.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere confermata, ad eccezione delle spese di lite, rideterminate come sopra.
La reciproca soccombenza delle parti rende opportuna la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 959/2024 resa in data 24.01.2024 dal
Giudice di Pace di Milano, ridetermina le somme liquidate in favore di in € Controparte_1
519 per compensi ed € 43 a titolo di contributo unificato confermando nel resto la sentenza;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Milano, 26 novembre 2025
Il giudice
RM LI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice RM LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31375/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, Parte_1 P.IVA_1 13 20122 MILANO presso l'Avvocato ZEROLI ANDREA, che la/lo rappresenta e difende
Appellante
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE Controparte_1 C.F._1 41 60025 Loreto presso l'Avvocato MARIANI MONIA
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Milano, premessa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza 959/2024, depositata in cancelleria il 1 febbraio 2024, mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott. Giorgio Di Giorgi, nell'ambito del giudizio R.G.N. 22310/2023:
Nel merito ed in via definitiva accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 959/2024, assolvere da ogni pretesa Parte_1
pagina 1 di 5 restitutoria avanzata da per conto del Signor in relazione al contratto Parte_2 Controparte_1 di finanziamento n. 533553, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente condannare parte appellata alla restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi;
Parte_1
Con compensazione delle spese e compensi del primo grado di giudizio e vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio.
Sempre nel merito, ma in via di subordine rispetto alla precedente conclusione, nel non creduto caso di accoglimento delle domande formulate da controparte con riferimento al contratto n. 533553, accertare la violazione, da parte del Giudice di prime della violazione del D.M. 55/2014 in materia di liquidazione dei compensi legali e conseguentemente rideterminarne l'ammontare dei compensi tenuto conto delle fasi effettivamente svolte in primo grado, condannando parte appellata alla restituzione a favore di parte appellante degli importi versati in eccedenza a titolo di spese legali da Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado;
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativamente al presente giudizio di appello.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 959/2024 pubblicata in data 1.02.2024 e, per l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello alla sentenza n. 959/2024 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano in data 24.01.2024 che ha accolto la domanda di procuratrice speciale di Parte_2 [...]
volta alla condanna alla restituzione della somma di € 1.069,16 oltre interessi legali dovuta CP_1 ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. a seguito dell'anticipata estinzione dei contratti di finanziamento n.
508676 e n. 533553 mediante cessione del quinto dello stipendio e della somma di € 1.043 per spese di lite.
La sentenza di primo grado - accertata l'assenza di contestazioni riguardo all'entità dei rimborsi - ha ritenuto erronea la tesi di parte convenuta che sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B. per essere il rapporto di lavoro cessato per volontà del datore di lavoro pagina 2 di 5 L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza relativamente al contratto n. 533553 e alle spese di lite ribadendo l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB. Ha dedotto inoltre che, essendo i costi connessi alla stipulazione del contratto e non alla sua durata, non dovevano essere restituiti in caso di anticipata estinzione non rilevando il profilo temporale. In ogni caso ha sostenuto l'erroneità del criterio applicato del pro-rata temporis dovendo, a suo dire, essere preferito quello della curva degli interessi.
Ha censurato infine la quantificazione delle spese di lite – pari ad € 1.000 - per essere le stesse superiori a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento. Ha concluso chiedendo la compensazione delle spese per il primo grado e la condanna della controparte alla rifusione di quelle relative al presente grado.
Si è costituita contestando la fondatezza delle censure così concludendo per il rigetto Parte_2 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza in data 13.11.25 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni riportate nell'epigrafe.
L'appello è parzialmente fondato.
In primo luogo, si deve valutare l'applicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. – contestata dall'appellante – posto che l'estinzione del finanziamento è conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Questa è avvenuta in data 20.06.2018 a seguito della comunicazione effettuata in data 13.07.2018 dall'
- datrice di lavoro di - alla finanziatrice Controparte_2 Controparte_1 Parte_3
Considerato che il contratto di finanziamento risale al 06.10.2014 e l'estinzione al 30.06.2018, la norma di riferimento è l'art. 125-sexies T.U.B. - come introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento ed attuazione della direttiva 2008/48/CE - nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale articolo ha dato attuazione alla direttiva europea che, all'art. 3, definisce il costo totale del credito come “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
Conformemente all'orientamento di questo Tribunale espresso in numerose decisioni relative a controversie analoghe, la ratio della norma consiste nella necessità di garantire al consumatore una protezione elevata, evitando al contempo che la mutuante consegua un indebito arricchimento.
pagina 3 di 5 Ai fini del rimborso delle somme dovute ex art. 125 sexies T.U.B. assume rilievo in sé la risoluzione del rapporto di lavoro – indipendentemente dalla circostanza che sia o meno disposta dal datore di lavoro – posto che in entrambi i casi si verifica l'estinzione anticipata del finanziamento: per tali ipotesi
- pur differenti - permane la medesima esigenza di tutela del consumatore, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria, cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale.
Del resto, non si comprende - né l'appellante lo ha chiarito in modo efficace - per quale ragione le due fattispecie - pur dando luogo al medesimo risultato dell'estinzione anticipata del finanziamento - dovrebbero essere trattate diversamente in relazione ai costi da rimborsare al finanziato.
Neppure è conferente il richiamo all'art. 6-bis comma 3, lett. b), d.P.R. n. 180/1950 - che delega alla
Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto - che, secondo la tesi di parte appellante, manterrebbe in vigore la distinzione tra costi recurring e up front, con diverso regime di rimborsabilità. E' la stessa disposizione – infatti - a richiamare espressamente le norme di cui al Capo II del Titolo VI del T.U.B., ove è compreso l'art. 125 sexies.
Pertanto, non può dubitarsi del fatto che la norma applicabile al caso di specie sia l'art. 125-sexies
T.U.B. interpretata in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza euro-unitaria, successivamente recepiti dalla giurisprudenza nazionale.
Devono, pertanto, essere restituite le componenti del costo totale del credito, ivi incluse le spese fisse pattuite nel contratto e le commissioni accessorie secondo quanto disposto dalla pronuncia gravata.
Parimenti infondata è la censura relativa al criterio utilizzato per la quantificazione ossia il pro rata temporis in luogo del criterio della curva degli interessi.
L'art. 125-sexies T.U.B. attualmente vigente, in conseguenza delle modifiche avvenute nel 2021, prevede che “Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”: tale disposizione non è applicabile al contratto - risalente al 2014 – ed opinare diversamente equivale a violare il principio di irretroattività delle norme di legge di cui all'art. 11 delle Preleggi.
Del resto il criterio pro rata temporis è costantemente applicato tanto dall'ABF che dai giudici di merito poiché idoneo a realizzare un'equa riduzione dei costi da riconoscersi al mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito.
L'importo da rimborsare viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Pertanto, la decisione di primo grado deve essere confermata anche in relazione a tale profilo.
Risulta – di contro – fondata la censura relativa alle spese di lite.
La liquidazione dell'importo di € 1.043 oltre spese generali ed accessori di legge a fronte del valore della causa pari ad € 1.069,16 risulta del tutto sproporzionata e difforme dai valori tabellari di cui al pagina 4 di 5 d.m. 55/2014. Né la statuizione risulta motivata posto che il giudice di Pace si è limitato a richiamare il principio di soccombenza che attiene al diverso profilo dell'onere della spesa.
In accoglimento di tale motivo d'appello, pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli importi liquidati a titolo di spese di lite a carico di devono essere Parte_1 rideterminati in € 519, così calcolati in base ai parametri massimi dello scaglione di riferimento secondo le tabelle di cui al d.m. 55/2014 cui devono aggiungersi € 43 a titolo di contributo unificato.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere confermata, ad eccezione delle spese di lite, rideterminate come sopra.
La reciproca soccombenza delle parti rende opportuna la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 959/2024 resa in data 24.01.2024 dal
Giudice di Pace di Milano, ridetermina le somme liquidate in favore di in € Controparte_1
519 per compensi ed € 43 a titolo di contributo unificato confermando nel resto la sentenza;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Milano, 26 novembre 2025
Il giudice
RM LI
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